Sentenza 18 marzo 2023
Rigetto
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/04/2025, n. 3626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3626 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03626/2025REG.PROV.COLL.
N. 07123/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7123 del 2023, proposto dal Comune di Torre San Patrizio, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Pierdominici, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
la società SAM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Storoni e Giovanni Corbyons, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
la Provincia di Fermo, in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Filippucci, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Marche, sez. I, 18 marzo 2023 n.181, che ha accolto il ricorso n. 309/2020 R.G. proposto dalla SAM .s.r.l. per l’annullamento:
della deliberazione 17 aprile 2020 n.13, pubblicata all’albo pretorio dal 20 aprile successivo, con la quale il Consiglio comunale di Torre San Patrizio ha annullato in autotutela la propria precedente deliberazione 14 dicembre 2018 n.36, con la quale a sua volta aveva integrato il contratto di servizio 14 ottobre 2009 rep. n.520 del Segretario comunale stipulato con la SAM S.r.l. e avente ad oggetto la gestione del servizio rifiuti;
e degli atti presupposti e conseguenti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
udito il relatore dott. Riccardo Carpino alla pubblica udienza del giorno 3 aprile 2025;
uditi, altresì, i difensori delle parti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La questione controversa riguarda la delibera del Consiglio comunale del Comune di Torre San Patrizio del 17 aprile 2020 n. 13 mediante la quale si è proceduto all’annullamento di una precedente delibera del consiglio comunale n. 36 del 14 dicembre 2018 con la quale era stata fornita una interpretazione autentica del contratto di servizio stipulato con l’odierna appellata SAM s.r.l.
In particolare la società SAM s.r.l. è stata costituita nel 2005 su iniziativa del Comune appellante come società mista pubblico-privata (a capitale prevalentemente pubblico, pari al 57%) in seguito a gara a doppio oggetto - di cui è risultata aggiudicataria l’ATI costituita da Senesi S.r.l., capogruppo mandataria, Ecoelpidiense S.r.l., mandante, e Prema S.r.l., mandante - con lo scopo di gestire i servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche di utilità sociale e di tutela ambientale e, in particolare, quello relativo alla gestione dei rifiuti così come implicati dal ciclo integrato stabilito dal d.lgs. n. 22/1997 nonché dall’art. 6 della legge regionale n. 28/1999.
Alla SAM s.r.l., in virtù di successivi contratti di servizio, competeva anche la realizzazione e la gestione dei relativi impianti tecnologici, tra cui un impianto di compostaggio e un impianto di smaltimento e abbancamento dei rifiuti; a tali fini, il Comune individuava un’area appositamente destinata che è stata oggetto di esproprio ed è stata data in godimento alla SAM s.r.l. per il periodo di anni trenta come dotazione infrastrutturale per l’esecuzione dei servizi relativi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti alla stessa affidata.
Nel 2012 il Comune ha avviato le operazioni di vendita delle proprie quote societarie che, come risulta dagli atti di causa, si sono concluse nel 2015.
Nel 2016 la SAM s.r.l. ha ottenuto l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per un nuovo impianto di smaltimento ed abbancamento rifiuti, adiacente al precedente e già a suo tempo autorizzato; nel 2018 la stessa ha ottenuto l’autorizzazione per l’impianto di compostaggio sempre ivi presente.
1.1 Con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 14 dicembre 2018, si è proceduto ad adottare un “negozio di interpretazione autentica” del contratto di servizio già in precedenza modificato (Rep.n.520 del 14 ottobre 2009), avente ad oggetto la dotazione infrastrutturale ricadente sul terreno servente alla realizzazione degli impianti ambientali.
Detto negozio di interpretazione autentica, approvato dal Consiglio Comunale con la citata delibera 36/2018, ha statuito quanto segue:
- viene ridefinito il Contratto di servizio integrandolo con un “addendum” interpretativo;
- gli oneri di costruzione, gestione, manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata degli impianti oggetto del Contratto di servizio sono a totale esclusivo carico della SAM s.r.l.;
- l’esercizio del diritto sull’area, di proprietà comunale, concessa in utilizzo esclusivo alla SAM s.r.l., deve qualificarsi come un diritto di proprietà superficiaria a termine, ai sensi dell’art 952 c.c.
- alla scadenza della concessione, il Comune ridiverrà proprietario, oltre che dell’area che ritornerà nella sua piena disponibilità, delle costruzioni su di essa esistenti;
- si dà atto che i termini di scadenza della concessione coincidono con la completa bonifica e rispetto della normativa di ripristino ambientale della discarica.
1.2 Con l’impugnata delibera del Consiglio comunale n. 13, del 17 aprile 2020, il Comune appellante - rilevate una serie di ritenute illegittimità riguardanti gli atti di affidamento alla SAM s.r.l. dei servizi di cui sopra nonché sui titoli per la concessione delle aree per la coltivazione della discarica e sull’autorizzazione provinciale all’ampliamento della discarica - ha annullato in via di autotutela la delibera del Consiglio comunale n. 36 del 14 dicembre 2018, al dichiarato fine di evitare il perpetuarsi di illegittimità riscontrabili nella continuità della gestione da parte della SAM s.r.l. dei servizi oggetto di concessione, anche tenuto conto del fatto che detta società ha perso il requisito di società a capitale misto pubblico-privato.
2. Avverso la delibera 13/2020 di annullamento l’odierna appellata SAM s.r.l. ha proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Sezione Prima) che lo ha accolto con la sentenza qui appellata.
Propone ora appello il Comune per due motivi non rubricati:
2.1 Con una prima censura, l’appellante Comune riprende quanto già rilevato nel giudizio di primo grado rilevando che l’annullamento è un atto vincolato dell’amministrazione in relazione al quale sarebbe superflua la comunicazione d’avvio del procedimento di cui all’art. 7 l. 241/1990; il giudice di primo grado inoltre non avrebbe considerato che l’odierno appellato era a conoscenza di una procedura in itinere riguardante gli affidamenti in questione a seguito di un esposto all’Anac antecedente alla delibera impugnata.
Inoltre rileva che nella fattispecie si riscontrerebbero una serie di illegittimità che avrebbero imposto l’annullamento della delibera 36/2018 al fine di impedire la prosecuzione degli effetti; in particolare evidenzia che:
-l’originario affidamento della gestione dell’impianto di discarica de quo è stato posto in essere in violazione del principio della gara a doppio oggetto (di cui a Corte Giustizia UE sez. III 15 ottobre 2009, C-196/08, Acoset), atteso che successivamente sarebbero stati introdotti nuovi affidamenti originariamente non previsti, quali la “realizzazione e gestione di impianti tecnologici rientranti nel settore ecologico-ambientale ed in particolare di un impianto di compostaggio” e poi ancora la “realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento e abbancamento rifiuti”;
- l’affidamento ha violato il principio euro unitario il quale richiede che la specificazione e la delimitazione del bando di gara attengano all’oggetto dei servizi ed alla tempistica dell’affidamento atteso che nel bando di gara in parola si era stabilita una durata di anni sette mentre si è previsto successivamente rinnovi per anni quindici o addirittura trenta e oltre;
- nei contratti d’affidamento sarebbero state aggiunte delle clausole frutto di ampia discrezionalità della società affidataria nell’ an e nel quomodo dell’adempimento, potendosi estendere l’attività della società ad altre attività;
- a seguito dell’alienazione delle quote comunali, la società appellante avrebbe perso i requisiti originari di società̀ a capitale misto pubblico-privato violando il principio fondamentale del diritto dei contratti pubblici, anch’esso d’origine euro unitaria, della cd. “continuità̀ dei requisiti”, citando in tal senso giurisprudenza in materia di appalti. Da ciò l’appellante ne fa derivare la non conformità dell’affidamento, e la sua caducazione (ritenuta automatica sulla scorta della giurisprudenza richiamata) ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 21, d.l. 179/2012 trattandosi, ad avviso dell’appellante, di affidamento non conformi.
2.2 Con il secondo motivo l’appellante Comune rileva che l’appellata SAM S.r.l. non sarebbe titolare di un interesse ad agire nell’impugnazione; nella specie ritiene che la delibera annullata sarebbe un atto interno e che il contratto da detto atto autorizzato non è stato poi sottoscritto e quindi nessuna pretesa l’appellata potrebbe avanzare su quella base.
3. Si è costituita la SAM S.r.l. che con memoria depositata agli atti di causa il 27 ottobre 2023 ha riproposto il seguente terzo motivo di ricorso del primo grado:
2.3 Violazione e falsa applicazione dell’art. 21- novies l. n. 241/1990 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e irragionevolezza - assenza, difetto e contraddittorietà della motivazione.
Con detto motivo, assorbito dalla decisione del giudice di primo grado, l’odierna appellata ha censurato che il provvedimento del Comune sarebbe stato basato su una ricostruzione dei fatti non corrispondente alla realtà, non sussistendo i vizi che a dire dell’Amministrazione affliggerebbero gli atti di affidamento e i contratti di servizi successivamente sottoscritti; in ogni caso sarebbe carente il riferimento, nella motivazione dell’atto gravato, alle illegittimità proprie della delibera n. 36/2018, non potendo l’annullamento di essa basarsi su vizi di precedenti atti ormai non più sindacabili.
L’appellata, con memoria depositata agli atti di causa in data 3 marzo 2025, ha inoltre rilevato una serie di eccezioni di rito circa l’inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è infondato.
Si prescinde dall’esame delle eccezioni di rito, sollevate dall’appellata SAM .s.r.l. in quanto il ricorso è infondato nel merito.
Preliminarmente bisogna rilevare che la cognizione di questo giudice è limitata a quanto dedotto in questa sede non ritenendosi ammissibile, come in diverse occasioni svolto dall’appellante, il richiamo alle memorie ed al ricorso in primo grado; le censure contenute nel ricorso devono investire puntualmente il " decisum " di primo grado e, in particolare, precisare i motivi per i quali la decisione impugnata sarebbe erronea e da riformare e pertanto è inammissibile ogni rinvio agli atti del primo grado ed ad eventuali censure ivi esplicitate ma non riproposte.
4.1 Le censure vengono esaminate congiuntamente in considerazione della loro connessione.
Va preliminarmente esaminato l’interesse ad agire dell’appellata SAM s.r.l., contestato dall’appellante Comune.
A tal riguardo si ritiene che detto interesse esista e che quindi sia legittimo l’intervento in questo giudizio.
In particolare va rilevato che con la delibera del Consiglio comunale 36/2018, poi annullata dalla delibera impugnata, si va ad incidere sull’affidamento e sugli obblighi ed i diritti da questo scaturenti; e quindi sotto questo profilo l’appellata SAM s.r.l. ha interesse ad agire avverso la delibera di annullamento che incide sulla propria posizione giuridica.
Né tantomeno, come ritiene l’appellante, la delibera del Consiglio comunale può essere qualificata atto interno. Si tratta di un atto dal quale scaturiscono obblighi di attuazione a carico della struttura amministrativa dell’ente, in primis i dirigenti ex art 107, lett c) d.lgs. 267/2000; essa quindi è immediatamente lesiva attesa la possibilità, anche tramite una azione avverso il silenzio dell’amministrazione, di chiederne l’esecuzione al giudice.
Peraltro la delibera 36/2018, oggetto dell’annullamento in autotutela, consegue ad una iniziativa di SAM s.r.l. nei confronti del Comune appellante ed è quindi conseguente che la stessa sia legittimata ad agire avverso l’annullamento della delibera che - mediante la sua istanza - ha determinato il Comune ad adottare.
In ogni caso la SAM s.r.l. ha interesse ad impugnare, se non altro perché un atto interpretativo, anche se non ancora tradotto in negozio tra le parti, vale ad eliminare una potenziale incertezza del contratto.
Va in ultimo rilevato su questo aspetto dell’interesse ad agire che sono questioni estranee alla legittimazione della SAM s.r.l. quelle prospettate dall’appellante circa la sussistenza del diritto di superficie che non sarebbe ancora attuale non essendo stato stipulato l’atto di interpretazione autentica che lo prevede approvato nella richiamata delibera 36/2018; come estranea alla questione in esame è quella relativa alla controversia civile presumibilmente relativa (secondo l’interpretazione dell’appellata SAM) al c.d. “equo indennizzo” pendente innanzi al Tribunale Civile di Fermo (R. G. n. 1697/2020).
4.2 La questione controversa poi verte sull’esigenza di comunicare l’avvio del procedimento di autotutela che è stato omesso nella fattispecie in esame.
Al riguardo, nel caso in esame, è da ritenersi che l’omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento di autotutela comporta l’illegittimità della delibera ex art. 7 l 241/1990 atteso che la delibera di annullamento in autotutela è un atto discrezionale e pertanto non ricade nelle ipotesi di esclusione dell’annullabilità del provvedimento ex art 21- octies l.241/1990.
4.2.1 Preliminarmente occorre considerare se, come prospettato dall’appellante Comune, il fatto che SAM s.r.l. sia a conoscenza dell’esposto del Comune ad Anac, esclude nello specifico l’onere di comunicarle l’avvio del procedimento in autotutela.
Nel caso specifico, secondo giurisprudenza consolidata, la conoscenza aliunde può escludere l’esigenza della comunicazione di avvio del procedimento.
Dagli atti di causa emerge però che l’esposto del Comune ad Anac è del 15 novembre 2019 ed Anac ha aperto il procedimento relativo in data 20 maggio 2020; quindi la richiesta di chiarimenti a SAM s.r.l. da parte dell’Anac (dalla quale si può desumere la conoscenza da parte della medesima che esonererebbe dalla comunicazione di avvio del procedimento di autotutela) è necessariamente successiva a quest’ultima data.
La delibera di annullamento in autotutela n.13 del 17 aprile 2020 quindi è antecedente all’apertura del procedimento di Anac; ne consegue che SAM s.r.l. non può avere avuto conoscenza aliunde , ossia dall’esposto Anac, della delibera di annullamento in autotutela.
Ciò difformemente da quanto affermato dall’appellante che, peraltro, non ne fornisce adeguata prova.
4.2.2 Va ancora aggiunto che l’esercizio dell’autotutela è un atto discrezionale.
Secondo giurisprudenza consolidata la disposizione dell'art. 21 - novies della l.n. 241/ 1990 disciplina il potere di autotutela in modo da stabilire, per la sua valida esplicazione, un presupposto rigido (l'illegittimità dell'atto da annullare) e altre condizioni flessibili e duttili riferite a concetti indeterminati e, come tali, affidate all'apprezzamento discrezionale dell'amministrazione. Queste ultime devono intendersi stabilite a garanzia delle esigenze di tutela dell'affidamento dei destinatari di atti ampliativi, in ordine alla stabilità dei titoli ed alla certezza degli effetti giuridici da essi prodotti e, appunto per mezzo dell'affidamento, a garanzia della valutazione discrezionale dell'amministrazione nella ricerca del giusto equilibrio tra le esigenze di ripristino della legalità (nel che si risolve la rimozione di un atto illegittimo) e quelle di conservazione dell'assetto regolativo recato dal provvedimento viziato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI Sent., 27 gennaio 2017, n. 341)
Nella sostanza l'interesse pubblico specifico alla rimozione dell'atto illegittimo dev'essere integrato da ragioni differenti dalla mera esigenza di ripristino della legalità che è quello che la delibera di autotutela qui impugnata si pone come obiettivo prioritario.
4.2.3 Nello specifico l’atto di annullamento adottato ha proprio l’obiettivo di porre nel nulla un assetto di gestione del servizio risalente nel tempo contestandone la legittimità.
Va infatti rilevato che la delibera 13/2020 esamina questioni relative ad atti consolidati per i quali è superato il termine per azionare l’annullamento d’ufficio: al riguardo si fa riferimento nella delibera qui impugnata:
- alla deliberazione n. 33 del 16 dicembre 2005 con la quale si è deliberato di affidare alla costituenda società mista una serie di servizi;
-ad una serie di presunti vizi della gara e deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 26 agosto 2006 recante un "preliminare di contratto di servizio" definito “contratto di servizio" nella delibera citata richiamando alcuni presunti vizi circa la qualificazione della cessione dell’area;
- a diversi vizi riferiti al “contratto per la fornitura di servizi tra il Comune di Torre San Patrizio e la società SAM S.r.l." del 3 maggio 2007 come anche al nuovo contratto di servizio di cui alla deliberazione n. 15 del 30 maggio 2009;
- alla ritenuta perdita della mancanza dei requisiti per l’esercizio in house a seguito della vendita delle azioni avviata con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 16 luglio 2012 poi conclusasi con la deliberazione n. 17 del 26 luglio 2016;
- ai vizi relativi all’autorizzazione provinciale, con determinazione n. 813 r.g. del 10.8.2016 comprensivi anche di questioni relative alla distanza del sito dagli insediamenti abitativi in difformità dalle prescrizioni del piano regionale dei rifiuti 2015; aspetti questi esaminati in altro contenzioso (R.G. 202301722) in esame nell’odierna udienza pubblica.
4.2.4 La delibera 13/2020 però esamina anche questioni più propriamente relative alla delibera annullata 36/2018 e specificamente secondo quanto sostiene l’appellante:
-in relazione alla concessione del diritto di superficie a tempo determinato ed alla precisazione delle cause di risoluzione, revoca e recesso previste dal contratto di servizio, che ritiene illegittima in dipendenza dei vizi sopra descritti;
- in relazione alla concessione del "servizio" di "realizzazione e gestione di impianti tecnologici rientranti nel settore ecologico-ambientale ed in particolare di un impianto di compostaggio e un impianto di smaltimento e abbancamento rifiuti" sino al termine di gestione post-operativa della discarica, dunque sino al 2058, ritenuto illegittimo dall’appellante, senza una nuova procedura ad evidenza pubblica, per di più nei confronti di società che avrebbe perso nelle more i requisiti di società a capitale misto pubblico-privato.
Per questi due profili quindi la delibera di annullamento avrebbe potuto esaminare detti aspetti - indipendentemente da ogni valutazione di merito al riguardo - non trattandosi di atti ormai consolidati; la carenza della comunicazione dell’avvio del procedimento all’appellata società come anche i vizi della motivazione di cui in appresso, la rendono comunque illegittima.
5.Quanto poi alla motivazione della delibera di autotutela, la questione va affrontata sotto i molteplici aspetti richiamati dal ricorso di appello.
5.1 Preliminarmente nella delibera impugnata 13/2020 manca la motivazione circa l’interesse pubblico atteso che si fa un generico riferimento alla tutela del buon andamento della pubblica amministrazione ed alla tutela della trasparenza che è nella sostanza l’esigenza di un ripristino della legalità; finalità cui non può attendere l’annullamento di ufficio secondo giurisprudenza consolidata.
5.2 Nella delibera si fa anche rinvio ad una modifica dei rapporti economici tra Comune e SAM s.r.l. ritenute non vantaggiose e quindi motivo piuttosto di revoca ex art 21- quinquies piuttosto che di annullamento.
Viene inoltre richiamata la tutela della salute pubblica stante l'impatto della discarica in parola e le violazioni descritte al Piano di Gestione Rifiuti regionale coinvolgenti le distanze minime dagli abitati, e conseguenzialmente quello della tutela del paesaggio senza una chiara motivazione al riguardo; nella medesima delibera emerge che si tratterebbe di un vizio dell'autorizzazione provinciale, adottata con determinazione n. 813 r.g. del 10 agosto 2016, i cui effetti si sono comunque consolidati.
5.3 Inoltre non sussiste una forza caducante, come sostiene parte appellante conseguente alla sopravvenuta alienazione delle quote sociali a cura del Comune; nello specifico l’appellante ritiene che detta alienazione avrebbe fatto perdere i requisiti di un affidamento conforme alla disciplina comunitaria per cui sarebbe caducato automaticamente ex art 34, comma 21, d.l. 18/10/2012, n. 179 conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221.
Detta disposizione dispone:
21.Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.
Va rilevato preliminarmente che l’eventuale cessazione ope legis infatti avrebbe dovuto imporre all’ente l’indizione di una nuova procedura di gara coinvolgendo l’intera raccolta dei rifiuti; evenienza di cui non vi è traccia.
Va ancora detto che il comma 21 dell’art. 34 d.l.179/ 2012 deve essere letto unitariamente con il comma 20 il quale ha disposto:
20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.
Detta disposizione va collocata temporalmente a seguito della sentenza della Corte cost., 20 luglio 2012, n. 199 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, intervenuto successivamente all’abrogazione a seguito di referendum dell’art 23 bis d.l. 112/2008 che aveva dettato una disciplina specifica per i servizi pubblici locali.
Il contesto normativo quindi era quello del semplice operare della normative europee per cui i servizi pubblici locali di rilevanza economica potevano essere gestiti indifferentemente mediante il mercato - gara ad evidenza pubblica - ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico-privato - società mista con “gara a doppio oggetto” - ovvero attraverso l’affidamento diretto, in house , senza previa gara, ad un soggetto che sostituisce l’ente ed è un diretto strumento operativo ( Cons. Stato, sez. V, 10 settembre 2014, n. 4599).
Era quindi carente una disciplina nazionale che, con il citato comma 20, è intervenuta introducendo l’obbligo della relazione sulle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta; ed il comma 21 si poneva quindi come una norma di chiusura, in quel momento storico, proprio con il fine di regolarizzare gli affidamenti degli enti locali così come aveva fatto precedentemente il richiamato art 23 bis, comma 8, lett. e) d.l.112/2008 (poi abrogato a seguito del referendum) che aveva previsto la cessazione dell’efficacia delle gestioni non conformi.
Da tutto ciò ne consegue che non è condivisibile la lettura “atomistica” del richiamato art 34, comma 21, d.l.179/2012 che ne fornisce l’appellante non risultando applicabile alla fattispecie in esame tout court senza che l’appellante, in sede di ricorso, fornisca un dettaglio nel caso di quale segmento del servizio dovesse essere caducato atteso che esso trova legittimamente origine in una gara a doppio oggetto.
5.2 Dalla delibera peraltro non emerge un quadro chiaro atteso che pare intenda rimuovere solo la delibera 36/2018, ma rileva aspetti che coinvolgono complessivamente la gestione dei rifiuti ed in ogni caso non richiama i diversi contratti di servizio (del 3 maggio 2007 e rep 520 del 14 ottobre 2009) sebbene ne richiami ampiamente i supposti vizi.
5.3 Quanto poi alla continuità dei requisiti, sebbene norma sopravvenuta deve comunque considerarsi il disposto dell’art 16, comma 2, d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 il quale dispone:
2. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società di cui al comma 1 mediante procedure a evidenza pubblica. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.
Si tratta di un principio ora codificato che al fine di consentire una continuità nell’affidamento, esclude che le vicende proprietarie possano incidere sull’affidamento e quindi sulla prestazione del servizio; un principio quindi applicabile anche nella fattispecie in esame.
In conclusione il ricorso è respinto; gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura determinata nel dispositivo, in misura compatibile con i minimi di cui al D.M. 14 agosto 2022 n.147 per una causa di valore indeterminato e complessità media.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante Comune di Torre San Patrizio al pagamento, in favore della Provincia di Fermo e di SAM .s.r.l., delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 5.000,00 (euro cinquemila/00) per ciascuna parte, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO