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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/01/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 4077/24
TRA
nato ad [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.to Michela Izzo
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Daniela Lumaca e dall'avv.to
Marina Ragozzino
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso depositato in data 27.03.2024 il ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere dipendente dell' resistente, in CP_1 servizio presso P.O Moscati di Aversa, con orario di lavoro di 36 ore settimanali;
che, prima dello svolgimento delle rispettive attività, deve indossare la divisa fornita dall' resistente e custodita CP_1 nei locali aziendali;
che tale attività di vestizione e di svestizione è imposta dall' resistente per esigenze igieniche e CP_1 sanitarie;
di essere obbligato, dopo l'operazione di vestizione, alla lettura delle cartelle cliniche ed allo scambio di informazioni (c.d. passaggio di consegne); che le operazioni di vestizione, svestizione e di passaggio di consegne devono essere qualificate come orario di lavoro da retribuire in misura non inferiore a 10 minuti per ogni giornata di effettiva presenza;
di svolgere le normali ore di lavoro solo dopo il compimento di tali attività (vestizione ed acquisizione delle consegne); di essere tenuto, al termine del proprio orario di lavoro, sia al passaggio di consegne al collega montante sia alle operazioni di svestizione;
di non ricevere la retribuzione per il tempo di vestizione, svestizione e per il passaggio di consegne, come, invece, previsto dalla direttiva della Giunta Regionale della
Campania prot. 3153/C dell'8.10.2010, dalla delibera n. 1370 del
17.11.2010 e dalla comunicazione prot. 457/GRU del 21.1.2011; che le operazioni di vestizione, svestizione e di passaggio di consegne sono computabili nell'orario di lavoro.
Il ricorrente ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertare, per il periodo dal 2016 a tutt'oggi, che il tempo di 10 minuti impiegato per indossare la divisa nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa e, dismetterla, nella fase immediatamente successiva, unitamente all'operazione di lettura delle cartelle e scambio verbale delle informazioni (cd. passaggio di consegne), sia qualificato come orario di lavoro e, pertanto, retribuito;
per l'effetto, condannare l' alla Controparte_2 corresponsione dell'importo di € 2806,5, ovvero della maggior o minore somma che dovesse essere ritenuta equa o di giustizia, a titolo di lavoro straordinario per la causale di cui sopra, oltre interessi dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo, con vittoria di spese di lite.
Cont L' resistente si è costituita in giudizio resistendo alla domanda.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
MOTIVAZIONE
Il thema decidendum del procedimento in esame è rappresentato dall'accertamento del diritto alla retribuzione, in favore del ricorrente, per il tempo impiegato per le operazioni di vestizione, svestizione e di passaggio di consegne, quantificato in non meno di
10 minuti per ogni giornata di lavoro effettivo a partire dal gennaio
2017.
In via preliminare, occorre evidenziare come la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità abbia ribadito più volte la piena retribuibilità del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa di lavoro nonché per il passaggio di consegne con i colleghi al cambio di turno.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 28559/2018; cfr. anche Cass.
8622/2020), infatti, “In questa sede deve essere assicurata continuità ai precedenti specifici di questa Corte (Cass. sez. lav.
24 maggio 2018 nr.12935; Cass. sez. lav. 22.11.2017 nr. 27799, sentenza relativa a ricorso proposto dalla medesima AZIENDA) nei quali si è affermato: - che tanto l'attività di vestizione/svestizione quanto quella relativa al cambio di turno attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri della presa in carico del paziente e della continuità assistenziale;
- che, in particolare:
- quanto alla vestizione/svestizione non sono applicabili i principi enunciati da questa Corte sulla retribuibilità delle prestazioni preparatorie ove eterodirette, in quanto nella fattispecie di causa le attività non sono svolte nell'interesse della azienda ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi implicitamente autorizzate da parte della - che, dunque, per CP_2 il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione/svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto;
- che non è pertinente, invece, il riferimento all'esercizio del potere di direzione datoriale, relativo a fattispecie diversa e non adattabile;
- quanto al cambio di consegne al passaggio di turno, l'adempimento, anch'esso necessariamente connesso alle peculiarità del servizio sanitario ed alla regola della continuità assistenziale, per la funzione che è chiamato ad assolvere va considerato per se stesso attinente ad un'effettiva e diligente prestazione, meritevole di ricompensa economica”.
Occorre, a questo punto, però, valutare l'incidenza dell'art. 27 co.
11 e 12 del C.C.N.L. relativo al comparto Sanità per il Triennio
2016-2018, firmato in data 21.5.2018.
Tali disposizioni, infatti, hanno espressamente previsto: “11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”.
La retribuibilità di tali operazioni, inoltre, è confermata anche dalla delibera n. 998 del 31/7/2020 relativa al Contratto Collettivo Integrativo Aziendale per l'anno 2019. Difatti, nell'ambito dell'art. 3 del contratto integrativo decentrato, rubricato “
[...]
DI LAVORO”, sono disciplinati i “Tempi di vestizione e Parte_2 svestizione, passaggi di consegna” prevedendo che “agli operatori del ruolo sanitario e a quelli appartenenti ai profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza e a tutto il restante personale che indossa apposita divisa per lo svolgimento delle prestazioni, le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto per ogni turno di lavoro ricomprende fino a dieci minuti complessivi (entrata/uscita). Al personale di cui sopra, che opera nelle unità operative che garantiscono la continuità del servizio sulle 12/24 ore, quali aventi elevata complessità e nelle quali sia previsto il passaggio di consegne, sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi, purchè rilevato con gli ordinari sistemi di rilevazione a fine turno”.
Entrambi gli accordi richiamati, dunque, prevedono la retribuibilità delle operazioni sia di vestizione/svestizione sia del passaggio di consegne, purché tali operazioni risultino dalle timbrature effettuate.
A questo punto, in ordine al ruolo della contrattazione collettiva e di tali disposizioni contrattuali nella regolazione del rapporto di lavoro si ritiene di condividere, mutando quindi l'orientamento assunto in proprie decisioni pregresse, le motivazioni di altro precedente di questo Tribunale (sent. n. 2568/2024) di cui si riporta parte della motivazione ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Il Tribunale ritiene che sul piano della regolamentazione dei rapporti individuali di lavoro, il contratto collettivo assuma una dimensione (o meglio una funzione) normativa, nel senso che esso rappresenta una delle fonti delle obbligazioni contrattuali e, nel caso di specie, ha disciplinato, all'esito di un equilibrato e ragionevole contemperamento degli interessi di tutte le parti, le condizioni di esercizio del diritto e prevedendo, al tempo stesso, una modalità regolativa che consenta anche il controllo su tali attività lavorative.
Per come è strutturata la contrattazione collettiva applicata nella fattispecie in esame, e cioè il riconoscimento espresso della retribuibilità delle operazioni sia di vestizione/svestizione sia del passaggio di consegne nei giorni di effettiva presenza risultanti dalle timbrature effettuate, alcun dubbio può quindi esservi sull'obbligo per il lavoratore di effettuare le operazioni di vestizione posteriormente alla timbratura ed all'uscita prima della timbratura.
Del resto, va sottolineato che, a fronte della invocata prassi dei ricorrenti di rilevare la presenza dopo le operazioni di vestizione,
Cont vi è la prassi dedotta nella memoria di costituzione dall' di segno contrario, prassi conforme alle previsioni della richiamata contrattazione collettiva.
Nella nota a firma del direttore sanitario del P.O. San Giuseppe
Moscati si legge: “l'operazione di vestizione e svestizione è, per prassi consolidata, effettuata da tutto il personale di codesto
Presidio ospedaliero rispettivamente dopo aver badgiato l'entrata e prima di aver badgiato l'uscita dal servizio”.
Cont A fronte della prassi di segno contrario dell' resistente, i ricorrenti non hanno specificamente contestato il documento in questione, né hanno contestato che tale prassi sia seguita da altro personale del medesimo presidio ospedaliero, ribadendo unicamente la necessità di dover beggiare già con gli indumenti da lavoro all'inizio del turno.
La tesi del ricorrente presuppone, pertanto, che il datore di lavoro abbia preteso che tutto l'orario di lavoro fosse destinato alla sola prestazione lavorativa e che l'attività di vestizione fosse da considerarsi estranea alla stessa, di modo che i 10 minuti destinati alla vestizione fossero da recuperare quale tempo sottratto all'attività contrattualmente dovuta.
Ma, in realtà, simile ipotesi non risulta da alcuna specifica disposizione aziendale, né nel ricorso introduttivo viene indicato il soggetto che abbia imposto che l'attività di vestizione/svestizione fosse da compiersi prima della rilevazione della presenza.
In assenza di tali disposizioni, deve pertanto ritenersi che sia stato frutto di una scelta autonoma ed autodeterminata dello stesso ricorrente quella di vestirsi prima di aver timbrato il cartellino e di svestirsi dopo l'intero completamento della giornata di lavoro.
In altre parole, il comportamento dei lavoratori, che, tra l'altro, non appare conforme alla previsione della contrattazione collettiva, non dà luogo ad alcun inadempimento in capo al datore di lavoro e non dà diritto ad ulteriore retribuzione.
Dunque pur riconoscendo la retribuibilità in astratto di tali operazioni, la norma collettiva, al fine di realizzare l'equo bilanciamento tra l'esigenza del lavoratore ad essere retribuito per tali attività preparatorie, da un lato, e l'interesse del datore di lavoro a contabilizzare e rendicontare necessariamente il tempo impiegato per lo svolgimento di tali operazioni, prevede expressis verbis che tali operazioni siano, da un lato, liquidate in modo forfettario in 10 minuti complessivi e, dall'altro lato, impone che tali operazioni risultino dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.
Nel caso in esame, però, come ha specificamente dedotto l'Azienda sanitaria, parte ricorrente, pur allegando la norma collettiva e senza contestarne il contenuto, nulla ha allegato e provato in ordine alla sussistenza di eventuali e specifiche direttive datoriali che impongano lo svolgimento delle operazioni di vestizione e di svestizione rispettivamente prima o successivamente la timbratura e, quindi, secondo modalità contrastanti con quanto cristallizzato nelle norme collettive né ha dedotto e dimostrato che tali operazioni risultino dalle timbrature effettuate.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della novità della decisione sulla questione giuridica dirimente sottoposta all'attenzione del Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Aversa 17.01.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua