Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/04/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord –sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Ida
Ponticelli all'udienza cartolare del 7.4.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 14455/2024 R.G. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentato e difeso come in atti dagli avv. Pierpaolo Zambardino e Parte_1
Florida Iervolino con i quali elettivamente domicilia come in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in CP_1
atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.11.2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso ex art. 442 cpc per l'accertamento del proprio status di portatore di handicap grave dal dies a quo della decorrenza indicata in CTU nel giudizio recante R.g. 3596/22 nonché del proprio diritto all'accompagnamento per invalidi civili ciechi assoluti dal dies a quo della
pagamento dei relativi ratei.
Esponeva di aver ottenuto il predetto riconoscimento in virtù di consulenza tecnica d'ufficio emessa dal dr. nell'ambito del giudizio recante rg. 3596/2022, Persona_1
terminato per improcedibilità in data 11/07/2023.
Veniva quindi riproposto il giudizio in data 21/12/2023 stavolta incardinato presso la dr.ssa la quale fissava l'udienza di comparizione delle parti prima per il Controparte_2
06/03/2024, indi per il 08/07/2024 ed infine per il 16/09/2024 allorquando pronunciava il giudizio estinto e la sua cancellazione dal ruolo.
Deduceva di non essere “a conoscenza delle motivazioni che hanno condotto all'improcedibilità prima ed alla estinzione poi;
potrebbe trattarsi di defaillance del collega costituito in precedenza, di irregolarità nella costituzione del contradditorio o di mancata prova dei requisiti socio-economici. Allo stato residua un giudizio medico-legale positivo che deve essere cristallizzato e trasposto in tale giudizio in assenza di ulteriori motivi ostativi”.
Si costituiva l' che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, lette le note per la trattazione cartolare del procedimento, all'esito della camera di consiglio il giudice decideva con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente assume di non essere a conoscenza delle ragioni che hanno determinato l'improcedibilità del ricorso ex art. 445bis cpc recante R.g. 3596/22 e l'estinzione del giudizio successivamente riproposto tra le medesime parti innanzi allo stesso tribunale.
Trattasi di deduzioni generiche ed irricevibili che, vista l'estinzione per inattività delle parti del precedente giudizio ed in assenza di qualunque allegazione in ordine all'eventuale sussistenza di una causa di forza maggiore che consenta la rimessione in termini, impediscono qualunque esame nel merito della domanda di invalidità civile. Tenuto conto della natura pregiudiziale del rilievo, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite,
PQM
a) dichiara il ricorso improcedibile;
b) compensa le spese di lite.
Aversa, 8.4.2025
Il Giudice dott.ssa Ida Ponticelli