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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/12/2025, n. 2765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2765 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
15684 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa NI CA Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15684 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] a [...], residente a [...], Parte_1
(VR) rappresentata e difesa dall'avv. LAMEDICA PATRIZIA BIAGIA
e
, nato il [...] a [...], residente a [...]
51/C rappresentato e difeso dall'avv. POZZATI MARY
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: A) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 09.05.2009, nel Comune di Belfiore (VR), tra la sig.ra e il sig. Parte_1
, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 1 P. II, S. A. Controparte_1
Ufficio 1 Anno 2009 e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
B) confermarsi le condizioni di cui al decreto di omologa n. cron. 9197/2021 del 13.12.2021 emesso dal Tribunale di Verona, modificando esclusivamente i punti f) e h) del ricorso per la separazione personale dei coniugi (cfr. doc. 4), relativi al mantenimento ordinario e straordinario dei figli nei seguenti termini:
- il sig. verserà entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, alla sig.ra la somma di CP_1 Pt_1
€ 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli. La somma sarà soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di ottobre 2026;
- i genitori si impegnano reciprocamente al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute dall'altro genitore nell'interesse dei figli e , come specificato dal Protocollo Per_1 Per_2 Per_3
Famiglia adottato dal Tribunale di Verona nella versione applicabile ratione temporis.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/11/2025, e – Parte_1 Controparte_1 sul presupposto per cui – avevano contratto matrimonio concordatario nel Comune di Belfiore (VR); che dall'unione erano nati (26.12.2010), (02.02.2014), Persona_4 Persona_5 [...]
, (6.11.2016); che era intervenuta la separazione, giusta omologa pronunciata da questo Per_6
Tribunale con provvedimento n. 9197/2021 del 13/12/2021 - hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 27/11/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale omologata con provvedimento n. 9197/2021 del 13/12/2021).
Quanto, poi, alle ulteriori regolamentazioni, nulla osta all'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, al loro collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente dei minori.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei minori a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze degli stessi.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , nata il Parte_1
22/10/1983 a SOAVE (VR) e , nato il [...] a [...], alle condizioni Controparte_1 come indicate nella epigrafe della presente decisione
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 1, parte II, serie A, anno 2009;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
NI CA
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa NI CA Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15684 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] a [...], residente a [...], Parte_1
(VR) rappresentata e difesa dall'avv. LAMEDICA PATRIZIA BIAGIA
e
, nato il [...] a [...], residente a [...]
51/C rappresentato e difeso dall'avv. POZZATI MARY
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: A) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 09.05.2009, nel Comune di Belfiore (VR), tra la sig.ra e il sig. Parte_1
, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 1 P. II, S. A. Controparte_1
Ufficio 1 Anno 2009 e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
B) confermarsi le condizioni di cui al decreto di omologa n. cron. 9197/2021 del 13.12.2021 emesso dal Tribunale di Verona, modificando esclusivamente i punti f) e h) del ricorso per la separazione personale dei coniugi (cfr. doc. 4), relativi al mantenimento ordinario e straordinario dei figli nei seguenti termini:
- il sig. verserà entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, alla sig.ra la somma di CP_1 Pt_1
€ 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli. La somma sarà soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di ottobre 2026;
- i genitori si impegnano reciprocamente al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute dall'altro genitore nell'interesse dei figli e , come specificato dal Protocollo Per_1 Per_2 Per_3
Famiglia adottato dal Tribunale di Verona nella versione applicabile ratione temporis.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/11/2025, e – Parte_1 Controparte_1 sul presupposto per cui – avevano contratto matrimonio concordatario nel Comune di Belfiore (VR); che dall'unione erano nati (26.12.2010), (02.02.2014), Persona_4 Persona_5 [...]
, (6.11.2016); che era intervenuta la separazione, giusta omologa pronunciata da questo Per_6
Tribunale con provvedimento n. 9197/2021 del 13/12/2021 - hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 27/11/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale omologata con provvedimento n. 9197/2021 del 13/12/2021).
Quanto, poi, alle ulteriori regolamentazioni, nulla osta all'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, al loro collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente dei minori.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei minori a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze degli stessi.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , nata il Parte_1
22/10/1983 a SOAVE (VR) e , nato il [...] a [...], alle condizioni Controparte_1 come indicate nella epigrafe della presente decisione
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 1, parte II, serie A, anno 2009;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
NI CA
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra