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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo ha emesso ex artt. 127 ter, 281 terdecies e sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta il 19.10.2023 al N° R.G.C.A. 11867/2023, promossa da rappresentata e difesa dagli Avv.ti MORSO Camilla e MORSO Parte_1
Vincenzo, anche disgiuntamente tra loro
-ricorrente-
Contro
, residente in [...] Controparte_1
-convenuto-
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni
Per la ricorrente: Voglia il Tribunale di Firenze, ogni contraria deduzione respinta, ordinare all'Arch. di procedere alla potatura dei rami dell'olmo posto nel giardino di sua Controparte_1 proprietà, che costituisce accessorio del proprio appartamento, posto in Firenze, via XXIV Maggio 35, previi accordi con la ricorrente, poiché tale operazione comporterà la caduta di rami nel giardino della stessa ricorrente, ponendo ancora a carico dello stesso le spese tutte per l'asporto dei rami e delle foglie, che
a seguito della loro recisione saranno caduti nel giardino di proprietà della Dott.ssa Parte_1 provvedendo altresì alla rimozione di tutte le foglie dell'olmo cadute nel giardino di proprietà e al Pt_1 ripristino del manto erboso del giardino della ricorrente, a sue spese. Voglia altresì condannare l'Arch.
a procedere, ogni anno, nel periodo tra novembre ed il febbraio successivo, ad Controparte_1 operazioni di potatura del proprio olmo, onde evitare il continuo ricorso alle vie giudiziarie. Con vittoria di spese, diritti e onorari.
FATTO E DIRITTO
La Dott.ssa quale proprietaria dal 2014 dell'unità immobiliare Parte_1 residenziale (villino) posta in Firenze, via XXIV Maggio 33, rappresenta nel ricorso introduttivo del presente giudizio che il proprio giardino è adiacente/confinante con quello del villino di proprietà dell'Arch. posto al n. civico 35 Controparte_1 della medesima strada, sul quale è presente una pianta di Olmo i cui rami si sono così allungati che protendono nel suo giardino, causandole vari disagi e, all'uopo, documenta lo stato attuale con delle fotografie.
La ricorrente precisa che la medesima situazione si era verificata nel 2021 e che, dopo numerosi scambi epistolari, le parti erano addivenute ad un accordo, per cui a provveduto al taglio dei rami aggettanti sulla proprietà a sue CP_1 Pt_1 spese, mentre ha sostenuto quelle di ripristino del manto erboso del proprio Pt_1 giardino, gravemente danneggiato dalla caduta di una grandissima quantità di foglie dell'olmo.
Tenuto conto che i rami dell'olmo hanno continuato a vegetare e che da questi continuano a cadere sul giardino della ricorrente tantissime foglie, in Pt_1 considerazione del fatto che non ha inteso rinnovare il taglio dei rami CP_1 nonostante l'invio di una diffida a mezzo raccomandata a/r del 6/7 luglio 2023 e di altre lettere spedite per via ordinaria, ha presentato un esposto ai Carabinieri Pt_1
Forestali di Firenze in data 27.6.2023 (che non ha avuto esiti). sulla scorta di suggerimenti fornitile dall' Pt_1 Parte_2 del 22.9.2023, ritiene, laddove non possa essere estirpata la pianta, che
[...] sia necessario effettuare una “drastica potatura” dell'albero, da effettuarsi ogni anno tra il mese di novembre ed il febbraio successivo, per cui conclude chiedendo che l'Arch. venga condannato ad abbattere i rami del proprio albero che si Controparte_1 protendono nel suo giardino, oltre a provvedere alla raccolta delle foglie e al ripristino del manto erboso.
Radicatosi il contraddittorio processuale con la dichiarazione di contumacia del convenuto all'udienza del 27.2.2024, fatta espletare dalla ricorrente la procedura per la stipula della convenzione per la negoziazione assistita, cui parte convenuta non ha inteso aderire, con ordinanza del 30.4.2024 sono stati ammessi i mezzi di prova dedotti;
all'udienza del 16.10.2024 è stato dato atto delle mancate risposte all'interpello deferito a parte convenuta ed è stata assunta la testimonianza di;
la causa Testimone_1 viene oggi in decisione e l'udienza del 2.1.2025 viene tenuta in forma “cartolare” ex art
127 ter c.p.c..
0o0o0
2 La domanda viene accolta, valutate le mancate risposte all'interpello deferito le cui circostanze sono state riscontrate dalla testimonianza di . Testimone_1
In particolare questi ha riferito che nel resede del convenuto contumace l'olmo si trova certamente ad una distanza inferiore a quella legale rispetto al confine della proprietà attorea (e tale stima pare corretta essendo il teste un tecnico del restauro ed esperto di misurazioni), per cui ha dato atto che già nel 2021 era caduta una grande quantità di foglie nel giardino di proprietà della madre e che, dopo una lunga trattativa, l'Arch. CP_1 face tagliare i rami più alti, facendosi carico la madre di ripristinare a sue spese, in via conciliativa, il manto erboso del proprio giardino, danneggiato dalla caduta delle foglie.
Ciò che rileva è che la medesima situazione si è ripresentata nel 2023 e che solo dopo dietro insistenze, ebbe ad eseguire altra potatura che comunque CP_1 non fu risolutiva (quasi come “tagliare una frangetta”), per cui occorre nuovamente intervenire in modo soddisfacente.
L'art. 896 c.c. assicura al proprietario che vede protendere nella sua proprietà i rami (e anche le radici) dell'albero confinante (anche nel caso in cui l'albero sia a distanza legale) che viene così “invasa”, il diritto ad ottenere una condanna del proprietario responsabile ad eseguire il taglio dei rami (oltre a tagliare le radici egli stesso).
In base alla formulazione della norma, dunque, uò agire per invocare Pt_1 la condanna del proprietario dell'essenza ad eseguirne la potatura, esercitando in tal modo una domanda di tutela in forma specifica.
Al diritto del proprietario di far tagliare i rami che si protendono sul suo fondo si fa eccezione quando viene diversamente disposto dai regolamenti e dagli usi locali (ad es. vi possono essere norme tecniche che sottopongono quell'albero a tutele particolari, in quanto la recisione di parte della pianta potrebbe comportare un danno per l'albero stesso per l'ingresso di parassiti o la diminuzione della sua stabilità).
A tale condanna consegue quella del convenuto di adoperarsi, a sue cure e spese, per la raccolta ed il trasporto del fogliame che si è accumulato sul terreno attoreo e nel ripristinare le buone condizioni del manto erboso, laddove tale fogliame lo abbia danneggiato, in applicazione del principio per il quale il proprietario di un bene risponde dei danni che in maniera diretta e prevedibile conseguono dall'omessa attività di manutenzione del bene medesimo.
Le spese processuali seguono la soccombenza;
viene applicato il valore medio delle cause di valore fino ad euro 5200, decurtato ex art. 4 comma 4 dm 55/2014 del 30%.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, nella contumacia della parte convenuta, in accoglimento della stessa, condanna ad eseguire ogni anno – nei mesi Controparte_1 autunnali/invernali - le potature dell'albero di olmo piantumato nella sua proprietà, oltre a raccogliere le foglie cadute sulla proprietà altrui e a ripristinare il manto erboso del giardino della ricorrente, a sue cure e spese.
Condanna altresì al rimborso delle spese processuali in favore di Controparte_1
liquidate in euro 1.787,00 per compenso professionale, oltre esborsi, Parte_1 rimborso forfettario per spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, 2 gennaio 2025
Il giudice on.
Liliana Anselmo
4
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo ha emesso ex artt. 127 ter, 281 terdecies e sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta il 19.10.2023 al N° R.G.C.A. 11867/2023, promossa da rappresentata e difesa dagli Avv.ti MORSO Camilla e MORSO Parte_1
Vincenzo, anche disgiuntamente tra loro
-ricorrente-
Contro
, residente in [...] Controparte_1
-convenuto-
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni
Per la ricorrente: Voglia il Tribunale di Firenze, ogni contraria deduzione respinta, ordinare all'Arch. di procedere alla potatura dei rami dell'olmo posto nel giardino di sua Controparte_1 proprietà, che costituisce accessorio del proprio appartamento, posto in Firenze, via XXIV Maggio 35, previi accordi con la ricorrente, poiché tale operazione comporterà la caduta di rami nel giardino della stessa ricorrente, ponendo ancora a carico dello stesso le spese tutte per l'asporto dei rami e delle foglie, che
a seguito della loro recisione saranno caduti nel giardino di proprietà della Dott.ssa Parte_1 provvedendo altresì alla rimozione di tutte le foglie dell'olmo cadute nel giardino di proprietà e al Pt_1 ripristino del manto erboso del giardino della ricorrente, a sue spese. Voglia altresì condannare l'Arch.
a procedere, ogni anno, nel periodo tra novembre ed il febbraio successivo, ad Controparte_1 operazioni di potatura del proprio olmo, onde evitare il continuo ricorso alle vie giudiziarie. Con vittoria di spese, diritti e onorari.
FATTO E DIRITTO
La Dott.ssa quale proprietaria dal 2014 dell'unità immobiliare Parte_1 residenziale (villino) posta in Firenze, via XXIV Maggio 33, rappresenta nel ricorso introduttivo del presente giudizio che il proprio giardino è adiacente/confinante con quello del villino di proprietà dell'Arch. posto al n. civico 35 Controparte_1 della medesima strada, sul quale è presente una pianta di Olmo i cui rami si sono così allungati che protendono nel suo giardino, causandole vari disagi e, all'uopo, documenta lo stato attuale con delle fotografie.
La ricorrente precisa che la medesima situazione si era verificata nel 2021 e che, dopo numerosi scambi epistolari, le parti erano addivenute ad un accordo, per cui a provveduto al taglio dei rami aggettanti sulla proprietà a sue CP_1 Pt_1 spese, mentre ha sostenuto quelle di ripristino del manto erboso del proprio Pt_1 giardino, gravemente danneggiato dalla caduta di una grandissima quantità di foglie dell'olmo.
Tenuto conto che i rami dell'olmo hanno continuato a vegetare e che da questi continuano a cadere sul giardino della ricorrente tantissime foglie, in Pt_1 considerazione del fatto che non ha inteso rinnovare il taglio dei rami CP_1 nonostante l'invio di una diffida a mezzo raccomandata a/r del 6/7 luglio 2023 e di altre lettere spedite per via ordinaria, ha presentato un esposto ai Carabinieri Pt_1
Forestali di Firenze in data 27.6.2023 (che non ha avuto esiti). sulla scorta di suggerimenti fornitile dall' Pt_1 Parte_2 del 22.9.2023, ritiene, laddove non possa essere estirpata la pianta, che
[...] sia necessario effettuare una “drastica potatura” dell'albero, da effettuarsi ogni anno tra il mese di novembre ed il febbraio successivo, per cui conclude chiedendo che l'Arch. venga condannato ad abbattere i rami del proprio albero che si Controparte_1 protendono nel suo giardino, oltre a provvedere alla raccolta delle foglie e al ripristino del manto erboso.
Radicatosi il contraddittorio processuale con la dichiarazione di contumacia del convenuto all'udienza del 27.2.2024, fatta espletare dalla ricorrente la procedura per la stipula della convenzione per la negoziazione assistita, cui parte convenuta non ha inteso aderire, con ordinanza del 30.4.2024 sono stati ammessi i mezzi di prova dedotti;
all'udienza del 16.10.2024 è stato dato atto delle mancate risposte all'interpello deferito a parte convenuta ed è stata assunta la testimonianza di;
la causa Testimone_1 viene oggi in decisione e l'udienza del 2.1.2025 viene tenuta in forma “cartolare” ex art
127 ter c.p.c..
0o0o0
2 La domanda viene accolta, valutate le mancate risposte all'interpello deferito le cui circostanze sono state riscontrate dalla testimonianza di . Testimone_1
In particolare questi ha riferito che nel resede del convenuto contumace l'olmo si trova certamente ad una distanza inferiore a quella legale rispetto al confine della proprietà attorea (e tale stima pare corretta essendo il teste un tecnico del restauro ed esperto di misurazioni), per cui ha dato atto che già nel 2021 era caduta una grande quantità di foglie nel giardino di proprietà della madre e che, dopo una lunga trattativa, l'Arch. CP_1 face tagliare i rami più alti, facendosi carico la madre di ripristinare a sue spese, in via conciliativa, il manto erboso del proprio giardino, danneggiato dalla caduta delle foglie.
Ciò che rileva è che la medesima situazione si è ripresentata nel 2023 e che solo dopo dietro insistenze, ebbe ad eseguire altra potatura che comunque CP_1 non fu risolutiva (quasi come “tagliare una frangetta”), per cui occorre nuovamente intervenire in modo soddisfacente.
L'art. 896 c.c. assicura al proprietario che vede protendere nella sua proprietà i rami (e anche le radici) dell'albero confinante (anche nel caso in cui l'albero sia a distanza legale) che viene così “invasa”, il diritto ad ottenere una condanna del proprietario responsabile ad eseguire il taglio dei rami (oltre a tagliare le radici egli stesso).
In base alla formulazione della norma, dunque, uò agire per invocare Pt_1 la condanna del proprietario dell'essenza ad eseguirne la potatura, esercitando in tal modo una domanda di tutela in forma specifica.
Al diritto del proprietario di far tagliare i rami che si protendono sul suo fondo si fa eccezione quando viene diversamente disposto dai regolamenti e dagli usi locali (ad es. vi possono essere norme tecniche che sottopongono quell'albero a tutele particolari, in quanto la recisione di parte della pianta potrebbe comportare un danno per l'albero stesso per l'ingresso di parassiti o la diminuzione della sua stabilità).
A tale condanna consegue quella del convenuto di adoperarsi, a sue cure e spese, per la raccolta ed il trasporto del fogliame che si è accumulato sul terreno attoreo e nel ripristinare le buone condizioni del manto erboso, laddove tale fogliame lo abbia danneggiato, in applicazione del principio per il quale il proprietario di un bene risponde dei danni che in maniera diretta e prevedibile conseguono dall'omessa attività di manutenzione del bene medesimo.
Le spese processuali seguono la soccombenza;
viene applicato il valore medio delle cause di valore fino ad euro 5200, decurtato ex art. 4 comma 4 dm 55/2014 del 30%.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, nella contumacia della parte convenuta, in accoglimento della stessa, condanna ad eseguire ogni anno – nei mesi Controparte_1 autunnali/invernali - le potature dell'albero di olmo piantumato nella sua proprietà, oltre a raccogliere le foglie cadute sulla proprietà altrui e a ripristinare il manto erboso del giardino della ricorrente, a sue cure e spese.
Condanna altresì al rimborso delle spese processuali in favore di Controparte_1
liquidate in euro 1.787,00 per compenso professionale, oltre esborsi, Parte_1 rimborso forfettario per spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, 2 gennaio 2025
Il giudice on.
Liliana Anselmo
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