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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/06/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3031/2024 R.G., avente ad oggetto proprietà
TRA
(nata a [...] l'[...]), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
calce al ricorso ex art. 281 decies c.p.c., dall'avvocato Sabato Tufano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pompei, alla Via Piave n. 12
RICORRENTE
E
(nata a [...] l'[...]) Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 14 maggio 2025 cui, per brevità, si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo ma solo la motivazione.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di la quale, benché regolarmente Controparte_2
evocata in giudizio, ha scelto di non costituirsi,
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione udienza ritualmente notificati,
premetteva di essere proprietaria dell'immobile sito in Torre del Greco, Via Cappella Parte_1
Orefice n. 26/R piano terra, individuato in catasto fabbricati Torre del Greco al foglio 6, p.lla 1995,
sub 102, ct. A/2, giusto atto 20.11.2002 n. 25690. Immobile da sempre nella proprietà, nonché nel possesso pacifico ed indisturbato, della ricorrente e della sua famiglia.
1 Aggiungeva l'istante che l'immobile era occupato sine titulo da nata a [...] Controparte_1
del Greco l'1.1.1964 ed ivi residente in [...]R.
In particolare, l'occupante è figlia di , coniuge in seconde nozze della ricorrente, ma Persona_1
i rapporti tesi che sussistono all'interno delle dinamiche familiari, sfociati anche in aggressioni fisiche, rendevano intollerabile la costante vicinanza tra la ricorrente, il coniuge e la medesima
Controparte_1
Precisava, difatti, che e abitavano al primo piano dell'immobile in Parte_1 Persona_1
cui è ubicato il terraneo occupato dalla resistente Controparte_1
La ricorrente, inoltre, rilevava che la resistente è debitrice nei suoi confronti di euro 26.000,00 dovuti a titolo di indennità di occupazione, mai versata, e quantificata in euro 500,00 mensili.
Dunque, al fine di ottenere il rilascio dell'immobile ed il pagamento di quanto dovutole, risultata infruttuosa l'esperita procedura di mediazione, adiva l'Autorità Giudiziaria al fine di: Parte_1
accertare e dichiarare l'occupazione sine titolo dell'immobile di sua proprietà sito in Torre del Greco,
alla Via Cappella Orefice n. 26/R, piano terra, identificato in catasto fabbricati Torre del Greco al foglio 6, p.lla 1995, sub 102, ct. A/2, ordinandone l'immediata restituzione in suo favore da parte di condannare la resistente al pagamento della somma di euro 26.000,00 per Controparte_1
l'illegittima occupazione e\o in quella minore o maggiore somma che si riterrà di giustizia;
con vittoria di spese in favore del procuratore Sabato Tufano, dichiaratosi antistatario.
Fissata l'udienza di comparizione per il 13.11.2024, la ricorrente provvedeva alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla resistente nel rispetto del termine di quaranta giorni dall'udienza di comparizione.
All'esito dell'udienza del 14.5.2025, la causa era assegnata a sentenza.
Nel merito, appare necessario qualificare la domanda.
In diritto l'azione di occupazione sine titulo, come qualificata dall'attore, è un'azione personale di restituzione, attraverso la quale non si richiede l'accertamento della proprietà, ma solo la restituzione del bene con eventuale pagamento di un'indennità.
2 Al contrario, l'azione di rivendica sottintende un accertamento della proprietà.
Sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione che con la sentenza n. 7305/14 hanno chiarito che l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che in precedenza è stata volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto,
in forza di negozi quali la locazione il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può, pertanto, surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo.
In questo caso, la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede, non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre, quindi, che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
Orbene, dall'esame degli atti, emerge soltanto che con atto di donazione per Notaio Persona_2
del 18.11.1988 la madre della ricorrente, , donava ai figli, tra cui la ricorrente Controparte_3
i cespiti immobiliari derivanti dalla successione del marito , Parte_1 Persona_3
deceduto il 10.7.1971.
Pertanto, alla odierna ricorrente , veniva attribuita, in via esclusiva e con il consenso Parte_1
degli altri condividenti, la quota dei beni (denominata “sesta”) costituita dalla zona di terreno individuata con p.lla 1995, già 760/b, del foglio 26, are 7,90, sita in Torre del Greco alla Contrada
Cappella Nuova (ora Via Cappella Orefice).
Detto atto non è sufficiente a soddisfare la probatio diabolica, consistente nel risalire al titolo di acquisto a titolo originario dell'immobile in parola.
Né è stata dimostrata l'esistenza di un rapporto obbligatorio personale inter partes, che potesse provare che la ricorrente abbia consegnato volutamente alla resistente, l'immobile di cui oggi chiede la restituzione.
Ne consegue il rigetto della domanda.
3 La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3031/2024 R.G., così provvede:
1. Rigetta la domanda.
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, 12 giugno 2025
IL G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3031/2024 R.G., avente ad oggetto proprietà
TRA
(nata a [...] l'[...]), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
calce al ricorso ex art. 281 decies c.p.c., dall'avvocato Sabato Tufano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pompei, alla Via Piave n. 12
RICORRENTE
E
(nata a [...] l'[...]) Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 14 maggio 2025 cui, per brevità, si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo ma solo la motivazione.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di la quale, benché regolarmente Controparte_2
evocata in giudizio, ha scelto di non costituirsi,
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione udienza ritualmente notificati,
premetteva di essere proprietaria dell'immobile sito in Torre del Greco, Via Cappella Parte_1
Orefice n. 26/R piano terra, individuato in catasto fabbricati Torre del Greco al foglio 6, p.lla 1995,
sub 102, ct. A/2, giusto atto 20.11.2002 n. 25690. Immobile da sempre nella proprietà, nonché nel possesso pacifico ed indisturbato, della ricorrente e della sua famiglia.
1 Aggiungeva l'istante che l'immobile era occupato sine titulo da nata a [...] Controparte_1
del Greco l'1.1.1964 ed ivi residente in [...]R.
In particolare, l'occupante è figlia di , coniuge in seconde nozze della ricorrente, ma Persona_1
i rapporti tesi che sussistono all'interno delle dinamiche familiari, sfociati anche in aggressioni fisiche, rendevano intollerabile la costante vicinanza tra la ricorrente, il coniuge e la medesima
Controparte_1
Precisava, difatti, che e abitavano al primo piano dell'immobile in Parte_1 Persona_1
cui è ubicato il terraneo occupato dalla resistente Controparte_1
La ricorrente, inoltre, rilevava che la resistente è debitrice nei suoi confronti di euro 26.000,00 dovuti a titolo di indennità di occupazione, mai versata, e quantificata in euro 500,00 mensili.
Dunque, al fine di ottenere il rilascio dell'immobile ed il pagamento di quanto dovutole, risultata infruttuosa l'esperita procedura di mediazione, adiva l'Autorità Giudiziaria al fine di: Parte_1
accertare e dichiarare l'occupazione sine titolo dell'immobile di sua proprietà sito in Torre del Greco,
alla Via Cappella Orefice n. 26/R, piano terra, identificato in catasto fabbricati Torre del Greco al foglio 6, p.lla 1995, sub 102, ct. A/2, ordinandone l'immediata restituzione in suo favore da parte di condannare la resistente al pagamento della somma di euro 26.000,00 per Controparte_1
l'illegittima occupazione e\o in quella minore o maggiore somma che si riterrà di giustizia;
con vittoria di spese in favore del procuratore Sabato Tufano, dichiaratosi antistatario.
Fissata l'udienza di comparizione per il 13.11.2024, la ricorrente provvedeva alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla resistente nel rispetto del termine di quaranta giorni dall'udienza di comparizione.
All'esito dell'udienza del 14.5.2025, la causa era assegnata a sentenza.
Nel merito, appare necessario qualificare la domanda.
In diritto l'azione di occupazione sine titulo, come qualificata dall'attore, è un'azione personale di restituzione, attraverso la quale non si richiede l'accertamento della proprietà, ma solo la restituzione del bene con eventuale pagamento di un'indennità.
2 Al contrario, l'azione di rivendica sottintende un accertamento della proprietà.
Sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione che con la sentenza n. 7305/14 hanno chiarito che l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che in precedenza è stata volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto,
in forza di negozi quali la locazione il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può, pertanto, surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo.
In questo caso, la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede, non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre, quindi, che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
Orbene, dall'esame degli atti, emerge soltanto che con atto di donazione per Notaio Persona_2
del 18.11.1988 la madre della ricorrente, , donava ai figli, tra cui la ricorrente Controparte_3
i cespiti immobiliari derivanti dalla successione del marito , Parte_1 Persona_3
deceduto il 10.7.1971.
Pertanto, alla odierna ricorrente , veniva attribuita, in via esclusiva e con il consenso Parte_1
degli altri condividenti, la quota dei beni (denominata “sesta”) costituita dalla zona di terreno individuata con p.lla 1995, già 760/b, del foglio 26, are 7,90, sita in Torre del Greco alla Contrada
Cappella Nuova (ora Via Cappella Orefice).
Detto atto non è sufficiente a soddisfare la probatio diabolica, consistente nel risalire al titolo di acquisto a titolo originario dell'immobile in parola.
Né è stata dimostrata l'esistenza di un rapporto obbligatorio personale inter partes, che potesse provare che la ricorrente abbia consegnato volutamente alla resistente, l'immobile di cui oggi chiede la restituzione.
Ne consegue il rigetto della domanda.
3 La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3031/2024 R.G., così provvede:
1. Rigetta la domanda.
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, 12 giugno 2025
IL G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
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