Art. 1. 1. La dotazione finanziaria del fondo di cui all' articolo 12, comma 3, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , e' incrementata di lire 10 miliardi annui.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo dell' art. 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416 , recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), e' il seguente:
"Art. 12. (Mutui agevolati). - 1. Gli istituti e le aziende di credito di cui al decimo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , sono autorizzati ad accordare, anche in deroga a disposizioni legislative e statuarie, alle imprese editoriali - di cui agli articoli 9, 10 e 11 comma 2 - mutui di durata massima ventennale per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato.
2. Ai mutui di cui al precedente comma, che devono essere destinati dalle imprese beneficiarie all'estinzione delle passivita' aziendali, si applicano le agevolazioni e le modalita' di cui agli articoli 31 , 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , quest'ultimo come modificato dall' articolo 2 della legge 4 agosto 1984, n. 428 .
3. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica - apposito fondo la cui dotazione finanziaria e' costituita da un contributo complessivo dello Stato di 100 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1987 al 2006".
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo dell' art. 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416 , recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), e' il seguente:
"Art. 12. (Mutui agevolati). - 1. Gli istituti e le aziende di credito di cui al decimo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , sono autorizzati ad accordare, anche in deroga a disposizioni legislative e statuarie, alle imprese editoriali - di cui agli articoli 9, 10 e 11 comma 2 - mutui di durata massima ventennale per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato.
2. Ai mutui di cui al precedente comma, che devono essere destinati dalle imprese beneficiarie all'estinzione delle passivita' aziendali, si applicano le agevolazioni e le modalita' di cui agli articoli 31 , 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , quest'ultimo come modificato dall' articolo 2 della legge 4 agosto 1984, n. 428 .
3. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica - apposito fondo la cui dotazione finanziaria e' costituita da un contributo complessivo dello Stato di 100 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1987 al 2006".