Articolo 1 della Legge 5 agosto 1988, n. 338
Articolo 2
Versione
26 agosto 1988
Art. 1. 1. La dotazione finanziaria del fondo di cui all' articolo 12, comma 3, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , e' incrementata di lire 10 miliardi annui.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo dell' art. 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416 , recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), e' il seguente:
"Art. 12. (Mutui agevolati). - 1. Gli istituti e le aziende di credito di cui al decimo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , sono autorizzati ad accordare, anche in deroga a disposizioni legislative e statuarie, alle imprese editoriali - di cui agli articoli 9, 10 e 11 comma 2 - mutui di durata massima ventennale per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato.
2. Ai mutui di cui al precedente comma, che devono essere destinati dalle imprese beneficiarie all'estinzione delle passivita' aziendali, si applicano le agevolazioni e le modalita' di cui agli articoli 31 , 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , quest'ultimo come modificato dall' articolo 2 della legge 4 agosto 1984, n. 428 .
3. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica - apposito fondo la cui dotazione finanziaria e' costituita da un contributo complessivo dello Stato di 100 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1987 al 2006".
Entrata in vigore il 26 agosto 1988