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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/10/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 585/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 11
giugno 2025
d a
in persona del legale rappresentante sig. Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv.to Gian Luca Grisanti del
[...]
Foro di Ancona, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to
MA SA RA del Foro di Brescia, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
già , in persona del Controparte_1 CP_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Paola Donati del Foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Anna Cristini del Foro di
Brescia, giusta procura generale alle liti - 2 -
APPELLATA
c o n t r o
e per essa la mandataria Controparte_3 CP_4
(già , in persona del legale rappresentante
[...] CP_5
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Marco Filesi del Foro
di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Paolo
Castelletti del Foro di Brescia, giusta procura generale alle liti
APPELLATA
In punto: appello avverso ordinanza del Tribunale di Brescia
5823/2020 pronunciata il 4 maggio 2021 e notificata il 14 maggio
2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Piaccia l'Ill.mo Corte di Appello adita, disattesa ogni istanza ed eccezione contraria, e in accoglimento del dispiegato appello:
Nel merito in via principale: riformare l'ordinanza ex art. 702
ter CPC Cron. N. 5823/2020 resa in data 4.5.2021, comunicata in pari data e notificata in data 14.5.2021, nel giudizio ex art. 702 bis CPC
rubricato al n. 5823/2020 dal Tribunale di Brescia, Giudice Dott.ssa
Busato e per l'effetto dichiarare per le ragioni di cui in narrativa, se del caso previa declaratoria di inefficacia dell'art 17 delle CGC,
insussistente l'eccepito inadempimento.
Nel merito, sempre in via principale accertare e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa, la sussistenza di pattuizioni illecite in relazione al contratto di leasing Fineco Leasing n. 283170 ora CP_1 - 3 -
Leasing n. FS 1568465 e per l'effetto dichiarare la Controparte_1
tenuta alla restituzione in favore della della somma di euro Parte_1
77.731,89 a titolo di interessi indebiti rideterminati ex art. 117 TUB a tasso costante;
e/o di euro 78.653,13 a titolo di interessi indebiti rideterminati ex art. 117 TUB a tasso variabile;
e/o di euro 69.686,28 a titolo di interessi indebiti rideterminati ex art. 1284 CC a tasso costante;
e/o di euro 58.426,41 a titolo di interessi rideterminati ex art. 1284 CC
a tasso variabile;
e/o a di euro 1.058,04 a titolo di differenza tra le indicizzazioni applicate e quelle effettivamente dovute ed ancora sempre per l'effetto compensare tale credito della come sopra Parte_1
determinato con quanto ad oggi eventualmente ancora dovuto alla in forza dell'intercorso contratto di leasing ed Controparte_1
all'esito dichiarare insussistente l'eccepito inadempimento e pertanto respingere il ricorso.
Nel merito, in via subordinata condannare la Controparte_1
alla restituzione in favore della di quanto risulterà ad essa
[...] Parte_1
ancora dovuto in conseguenza dell'operata compensazione.
In via istruttoria, si chiede sin d'ora una CTU contabile in caso di contestazione sull'ammontare degli importi sino ad oggi versati dalla in forza dei contratti di leasing di cui si discute volta a Parte_1
confermare gli importi stessi.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Dell'appellata Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, previa ogni opportuna valutazione in via preliminare con riferimento alla eccepita - 4 -
inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.:
- rigettare l'appello proposto da e, pertanto, Parte_1
confermare in toto l'ordinanza del Tribunale di Brescia - Giudice
Dott.ssa Alessia Busato emessa in data 4/05/2021 nel giudizio R.G.
5823/2020 e per l'effetto per le ragioni sopra esposte e previa ogni declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza disattesa e reietta anche in via istruttoria o incidentale;
- accertare la legittimità della risoluzione del contratto di locazione finanziaria FS 1568465, ex art. 1453 c.c. ed ora anche ai sensi della L. 124/2017, dichiarata per grave e insanabile inadempimento e,
in dipendenza di ciò, che con sede legale in Osimo (AN) Parte_1
in Via G. Verdi 3/A (C.F. , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, sta detenendo, godendo o comunque disponendo dei beni de quibus sine titulo e ciò nonostante l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria in premessa,
senza corrispondere alcunché alla legittima proprietaria, nonché
odierna ricorrente;
- accertare e quindi dichiarare l'obbligo di restituire all'odierna proprietaria immediatamente i cespiti descritti da parte della Pt_1
con sede legale in Osimo (AN) in Via G. Verdi 3/A C.F.
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e P.IVA_1
parimenti l'obbligo deve riconoscersi anche nei confronti di eventuali soggetti terzi che comunque potessero detenere senza titolo ed autorizzazione della proprietà gli immobili di cui è causa, di cui al
contratto di locazione finanziaria FS 1568465 cosi descritto: - 5 -
“immobili ad uso uffici ubicati a Brindisi censiti nel Catasto Fabbricati
del Comune di Brindisi al foglio 54, particella 2507, sub 78, Via
Dalmazia n. 31/A, piano T, cat. A/10, cl. 2, vani 2,5, rendita catastale
Euro 994,18 e particella 2507, sub 87, Via Dalmazia n. 31, piano T,
scala B, cat. A/10, cl. 2, vani 5,5, rendita catastale 2.187,19 il tutto
meglio descritto nell'atto di compravendita a rogito Notaio Dott.
in data 4/06/2010 rep.13606, racc.6719” in quanto Persona_1
detenuti sine titulo in dipendenza della legittima risoluzione ex lege
dichiarata a causa di un insanabile inadempimento dell'utilizzatore,
liberi e scevri da persone e cose e per l'effetto, ordinarne l'immediato
rilascio in favore della ricorrente proprietaria Controparte_1
a socio unico”.
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Ci si oppone alla richiesta avversaria di CTU in quanto chiaramente di valore meramente esplorativo.
Dell'appellata CP_3
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- nel merito, rigettare il gravame ex adverso promosso per tutte le ragioni indicate in atti e per l'effetto confermare la ordinanza emessa dal Tribunale Civile di Brescia cron n. 5823/2020 resa il 4.05.2021,
comunicata in pari data, nel giudizio RG 5823/2020.
Con vittoria delle spese e dei compensi di lite, anche dell'odierno grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - 6 -
L' conveniva in giudizio avanti il Controparte_1
Tribunale di Brescia la chiedendo la restituzione del bene Parte_1
immobile concesso in leasing, sul presupposto della già intervenuta risoluzione di diritto del contratto, in forza di clausola risolutiva espressa, a seguito di inadempimento dell'utilizzatore.
La si opponeva all'accoglimento della domanda, Parte_1
rilevando che alla concedente erano state corrisposte somme anche da parte di una società terza (il cui credito, vantato dall'utilizzatore, era stato ceduto in garanzia), e che l'applicazione al rapporto di clausole illecite e usurarie (come emerso nell'accertamento tecnico preventivo svoltosi innanzi al Tribunale di Ancona) comportava l'insorgenza a proprio favore di un controcredito da porsi in compensazione, di talchè
l'inadempimento lamentato non sussisteva.
Nel procedimento interveniva la in qualità Controparte_3
di cessionaria del contratto di leasing oggetto di causa, e per essa la mandataria Parte_3
Il Tribunale di Brescia, con l'ordinanza impugnata, così
decideva:
- accerta la risoluzione del contratto di locazione finanziaria oggetto di causa e condanna al rilascio, in favore della Parte_1
ricorrente, degli immobili siti nel Comune di Brindisi in via Dalmazia
n. 31/A, come identificati nel ricorso, liberi da persone e cose;
- dichiara la nullità della clausola di pattuizione degli interessi moratori con conseguente diritto di parte resistente alla restituzione della somma di euro 87,56 da compensare con quanto dovuto alla - 7 -
ricorrente;
- spese liquidate come in parte motiva.
Riteneva il primo giudice:
- che si trattava di una domanda finalizzata ad accertare la già
intervenuta risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.;
- che, in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto (art. 17), avrebbe potuto dar corso alla risoluzione anche il mancato pagamento di un solo canone di locazione;
- che l'inadempimento sussisteva, ed era stato provato, quanto meno nella misura riconosciuta dallo stesso utilizzatore;
- che la riconvenzionale dell'utilizzatore era meritevole di accoglimento unicamente per quanto riguarda la lamentata usurarietà
del tasso di mora;
che peraltro, l'accertata usurarietà del tasso di mora comportava non già la gratuità del contratto, ex art. 1815 co. 2 c.c.,
bensì l'applicazione degli interessi corrispettivi, ex art. 1224 co. 1 c.c.;
che, pertanto, la domanda di ripetizione dell'indebito poteva trovare accoglimento soltanto con riguardo a quanto corrisposto a titolo di interessi moratori, e nei limiti di quanto allegato e provato;
- che, viceversa, le contestazioni relative all'ISC (e alla conseguente errata indicizzazione delle rate nonchè
all'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, con applicazione dell'art. 117 tub) erano infondate, in quanto il tasso di leasing è cosa diversa rispetto all'ISC o al TAEG;
- che, in definitiva, le domande di accertamento della risoluzione del contratto e di restituzione del bene erano fondate, dato che il - 8 -
parziale accoglimento della riconvenzionale comportava una minima decurtazione dell'importo dovuto alla concedente secondo quanto riconosciuto dallo stesso utilizzatore e che, in ogni caso, l'entità
dell'inadempimento era superiore ad una rata mensile.
La interponeva appello avverso la suddetta decisione per Pt_1
i seguenti motivi:
- 1) erroneità della decisione nella parte in cui ha qualificato la domanda proposta dalla ricorrente in primo grado come domanda finalizzata ad ottenere l'accertamento della già intervenuta risoluzione di diritto del contratto in forza di clausola risolutiva espressa a seguito di inadempimento dell'utilizzatore; insussistenza di un inadempimento grave dell'utilizzatore;
- 2) in ogni caso, inefficacia della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 del contratto in quanto mera clausola di stile;
- 3) erroneità della decisione nella parte in cui ha escluso la rilevanza delle contestazioni sollevate dall'utilizzatore in punto di
Par errata indicazione dell' e di conseguente errata indicizzazione delle rate e indeterminatezza del tasso d'interesse pattuito.
Resistevano la e la (e per Controparte_1 Controparte_3
essa la mandataria Pt_3
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 11 giugno 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalle appellate, è infondata. - 9 -
Invero, benchè i singoli motivi siano privi di una intitolazione,
l'atto di appello consente di enucleare le singole censure rivolte alla sentenza impugnata, che paiono dotate di un sufficiente grado di specificità.
Avuto riguardo all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017: ”Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati
della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal
primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la
redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo
grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del
giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
critica vincolata”), si può, dunque, ritenere che il gravame abbia passato il vaglio dell'ammissibilità.
Con il primo motivo di appello la lamenta l'erroneità Pt_1
della decisione nella parte in cui ha qualificato la domanda proposta dalla ricorrente in primo grado come domanda finalizzata ad ottenere l'accertamento della già intervenuta risoluzione di diritto del contratto in forza di clausola risolutiva espressa a seguito di inadempimento dell'utilizzatore. Premesso che il distinguo tra risoluzione di diritto e risoluzione giudiziale è di particolare rilevanza (in quanto nel primo caso, a differenza del secondo, non è data la possibilità di sindacare la - 10 -
gravità dell'inadempimento), osserva che lo stesso Tribunale ha ritenuto la questione “dubbia”, di talchè avrebbe dovuto preferire l'interpretazione meno gravosa, tenuto conto del legittimo contemperamento delle ragioni delle parti;
che, una volta rettamente interpretata la domanda come finalizzata ad ottenere la risoluzione del contratto con una pronuncia costitutiva, il giudice avrebbe dovuto escludere la sussistenza dell'inadempimento, tenuto conto del fatto che l'immobile era già stato quasi interamente pagato, che il pagamento delle rate era garantito da un ente statale (l'ACI di Brindisi), avendo con ciò le parti già contrattualmente previsto un rimedio a fronte della possibilità di un andamento patologico del rapporto, della vicenda relativa all'escussione di tale garanzia e della mancata richiesta di risoluzione del contratto in occasione del concordato preventivo dell'utilizzatore; che il comportamento della pareva Controparte_1
preordinato a creare un grave nocumento alle ragioni della che Pt_1
l'utilizzatore aveva corrisposto in totale € 415.016,95=, a fronte di un corrispettivo dovuto di € 447.945,60=, con una differenza al più di €
32.928,65=; che, alla luce di tale differenza, giammai avrebbe potuto essere risolto per grave inadempimento un contratto di oltre €
730.000,00=.
Il motivo è infondato.
Invero il Tribunale, pur essendosi posto un “dubbio”, ha correttamente ritenuto che la concedente abbia proposto una domanda finalizzata ad ottenere la restituzione dell'immobile oggetto di leasing,
previo accertamento della già intervenuta risoluzione di diritto del - 11 -
contratto per inadempimento dell'utilizzatore in forza di clausola risolutiva espressa.
Infatti, il Tribunale ha giustamente osservato che l'atto deve essere sempre valutato nel suo complesso, non essendo possibile restringerne l'esame alle sole conclusioni, come del resto insegna la giurisprudenza (Sez. 2, Sentenza n. 18653 del 16/09/2004: “Ai fini di una
corretta interpretazione della domanda, il giudice di primo grado è tenuto ad
interpretare le conclusioni contenute nell'atto di citazione, alle quali si è riportato
l'attore in sede di precisazione delle conclusioni, tenendo conto della volontà della
parte quale emergente non solo dalla formulazione letterale
delle conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall'intero complesso dell'atto
che le contiene, considerando la sostanza della pretesa, così come è stata
costantemente percepita dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, tenendo
conto non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell'atto
introduttivo, ma anche della condotta processuale delle parti, nonché delle
precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa”).
Nella fattispecie concreta, se le conclusioni del ricorso possono generare un equivoco [laddove si afferma: “accertare la legittimità
della risoluzione del contratto di locazione finanziaria FS 1568465, ex
art. 1453 c.c. ed ora anche ai sensi della L. 124/2017, dichiarata per
grave e insanabile inadempimento e, in dipendenza di ciò che la
con sede legale in Osimo (AN) in Via G. Verdi 3/A ( C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sta P.IVA_1
detenendo, godendo o comunque disponendo dei beni de quibus sine
titulo” (il riferimento all'art. 1453 c.c. nonché al grave e insanabile - 12 -
inadempimento parrebbe richiamare l'istituto della risoluzione ope
iudicis)], peraltro solo in parte [giacchè si chiede pur sempre l'accertamento, e nelle medesime si legge anche: “e ciò nonostante
l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria
in premessa e senza corrispondere alcunché alla legittima
proprietaria, nonché odierna ricorrente” (un riferimento all'istituto della risoluzione ipso iure è, quindi, contenuto anche nelle conclusioni)], nessuna incertezza sussiste, in relazione all'esercizio di una domanda di mero accertamento, anzichè di una domanda di natura costitutiva, se si ha riguardo ai seguenti elementi:
- a) la presenza nel contratto di una clausola risolutiva espressa
(art. 17);
- b) la volontà della concedente di avvalersi di detta clausola manifestata nella lettera di risoluzione contrattuale (doc. 11 appellata);
- c) i plurimi riferimenti contenuti nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. di alla clausola risolutiva espressa (p. 2: “A Controparte_1
seguito del grave ed insanabile inadempimento della società
utilizzatrice che, nelle more, era stata ammessa a procedura di
concordato preventivo, ritenuto ormai inutile ogni tentativo di trovare
una soluzione che consentisse di riportare il rapporto negoziale ad un
andamento di regolarità anche in considerazione del fatto che il
concordato pur manifestando la volontà di proseguire il contratto di
leasing rifiutava di pagare in prededuzione i canoni da tempo scaduti,
la società ricorrente con lettera raccomandata del 8/06/2017,
valendosi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 17 delle - 13 -
condizioni generali di contratto, comunicava alla la Parte_1
propria volontà di considerare risolto ex iure il cennato contratto di
locazione finanziaria immobiliare”; p. 4: “La risoluzione del contratto
di locazione finanziaria operata dalla concedente, stante il conclamato
inadempimento della con riferimento al pagamento dei Parte_1
canoni di locazione pattuiti, è pienamente legittima in ragione della
clausola risolutiva espressa di cui all' art. 17 del contratto di locazione
finanziaria che consente alla società concedente di richiedere la
risoluzione in caso di inadempimento totale o parziale al pagamento
delle somme dovute in esecuzione del contatto come contemplato dall'
art. 5 che sancisce l'obbligo dell' utilizzatore di versare alle scadenze
i canoni di locazione e l' art. 6 che sancisce l'obbligo dell' utilizzatore
di versare anche i costi accessori maturati in relazione all' oggetto
della locazione finanziaria”).
Per contro il riferimento alla nuova legge sul leasing, presente sempre nell'atto introduttivo del giudizio (p. 5: “L'inadempimento
ascrivibile alla è, altresì, da configurarsi come grave ai Parte_1
sensi e per gli effetti anche della nuova disciplina del contratto di
leasing che, al comma 137 l. n. 124/2017, dispone espressamente che
“Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato
pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche
non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari,
ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo
equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria”), non sposta assolutamente i termini della questione, se non altro perché il contratto - 14 -
per cui è causa non vi è soggetto ratione temporis. Affermare che l'inadempimento è “grave” anche ai sensi della nuova legge non significa affatto che la parte abbia inteso abdicare alla volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Una volta appurato che si è trattato di una risoluzione di diritto,
in forza di clausola risolutiva espressa, come da domanda della concedente, non vi era, pertanto, la necessità di un'indagine intorno alla gravità dell'inadempimento.
Solo per scrupolo, si osserva che, in ogni caso, non vi è
nemmeno la prova circa la non scarsa importanza dell'inadempimento,
ossia del pagamento quasi per intero del corrispettivo del leasing, come sostenuto dall'utilizzatore. Sul punto è sufficiente rilevare che le somme, asseritamente accantonate dall' (il soggetto CP_6
effettivo detentore, in tutto o in parte, dell'immobile locato, in forza di sublocazione dall'utilizzatore), malgrado gli accordi siglati a monte (di cessione del credito in garanzia), non siano state versate alla concedente, la quale, pertanto, ha maturato un ingente credito nei confronti dell'utilizzatore, di gran lunga superiore agli € 32.928,65=
per cui vi è ammissione del mancato pagamento (e che, di per sé, alla luce della clausola risolutiva espressa, giustificano la risoluzione del contratto). La mancanza di prova dell'assunto condurrebbe, dunque,
sempre e comunque, alla risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'utilizzatore, seppur attraverso la via della risoluzione ad opera del giudice.
Il “perché” le somme asseritamente accantonate dall'ACI - 15 -
Brindisi non siano state versate alla concedente non è ben chiaro. La
sostiene che competeva alla concedente attivarsi nei confronti Pt_1
del terzo, in virtù della cessione del credito;
l' replica Controparte_1
che l'utilizzatore non ha prestato la dovuta collaborazione in merito alla canalizzazione dei canoni della sublocazione. In ogni caso,
trattandosi di cessione del credito in garanzia, non solutoria, la concedente non era affatto obbligata a rivolgersi previamente al terzo
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 10092 del 28/05/2020: “In ipotesi di cessione del credito
effettuata non in funzione solutoria, ex art. 1198 c.c., ma esclusivamente a scopo di
garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è
legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti
dell'originario debitore cedente, senza essere gravato, in quest'ultimo caso,
dall'onere di provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto”), sicchè
l'”accantonamento” non vale ad esonerare l'obbligato dalla responsabilità per il mancato pagamento.
Con il secondo motivo di appello la eccepisce, in ogni Pt_1
caso, l'inefficacia della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 del contratto in quanto mera clausola di stile. Osserva che vengono comunemente ritenute tali le clausole che sanciscono la risoluzione in maniera generica, senza alcun specifico riferimento alla tipologia dell'obbligazione inadempiuta.
Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
L'inammissibilità del motivo discende dal fatto che si tratta di una deduzione nuova, formulata per la prima volta nel presente grado di giudizio. - 16 -
L'infondatezza del motivo discende dal fatto che la clausola di cui all'art. 17 del contratto non è affatto una clausola di stile.
Per non essere di stile la clausola risolutiva espressa deve contenere il riferimento ad una o più obbligazioni, specificatamente determinate, al cui inadempimento le parti hanno voluto collegare l'effetto risolutorio (Sez. 2 - , Ordinanza n. 32681 del 12/12/2019: “Per la
configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la
risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più
obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella
redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute
nel contratto;
in tale ultimo caso, pertanto, l'inadempimento non risolve di diritto il
contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla
economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola
colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva
espressa”).
Nel caso concreto la clausola (art. 17) recita: “Ai sensi dell'art.
1456 c.c. le parti convengono espressamente che il Concedente con
apposita dichiarazione a mezzo lettera raccomandata a.r. potrà
determinare la risoluzione del presente contratto nei seguenti casi:
inadempimento totale o parziale anche ad una sola delle obbligazioni
contenute nei precedenti articoli: … 8) pagamenti ed interessi di mora
relativi anche al mancato pagamento di un solo corrispettivo
periodico”.
Vi è, dunque, nella clausola in scrutinio il riferimento all'obbligazione specificatamente determinata (l'obbligazione di - 17 -
pagamento del corrispettivo, facente carico all'utilizzatore), il cui inadempimento legittima la risoluzione del contratto a prescindere da una valutazione circa la gravità dello stesso.
La clausola non è generica, così come sostenuto dall'appellante,
e pertanto è pienamente valida ed efficace.
Con il terzo motivo di appello la lamenta l'erroneità della Pt_1
decisione nella parte in cui ha escluso la rilevanza delle contestazioni
Par sollevate dall'utilizzatore in punto di errata indicazione dell' e di conseguente errata indicizzazione delle rate e indeterminatezza del tasso d'interesse pattuito. Osserva che il contratto di leasing, secondo le istruzioni della Banca d'Italia, se non deve obbligatoriamente contenere indicazioni sull'ISC/TAEG, deve, peraltro, espressamente contenere, a pena di nullità, indicazioni sul TIA (tasso interno di attualizzazione), che è il tasso per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale contrattualmente previsti;
che il contratto per cui è causa non contiene indicazioni riguardo al TIA, con la conseguenza che le modalità di calcolo del costo del leasing risultano di fatto indeterminate;
che, non essendo indicato il TIA, l'unico parametro utilizzabile per accertare il rispetto delle condizioni
Par contrattuali pattuite è l' ; che nella fattispecie concreta il tasso effettivamente praticato dall'istituto (includendovi le spese iniziali e periodiche) è risultato essere superiore rispetto a quello prospettato in contratto;
che, pertanto, a seguito dell'errata ovvero mancata indicazione dell'ISC o del TAEG, gli interessi andavano rideterminati, - 18 -
ex art. 117 tub ovvero, in subordine, ex art. 1284 c.c.; che, applicato l'uno ovvero l'altro criterio, ne risultava un credito a favore della Pt_1
variabile da € 58.426,41= a € 78.653,13=, da porsi in compensazione al fine di dimostrare l'insussistenza dell'inadempimento.
Il motivo è infondato.
Invero l'ISC o il TAEG, in generale, è un semplice indicatore di costo, la cui mancata e/o erronea indicazione non produce alcuna nullità, e pertanto non è sanzionabile con l'applicazione del tasso sostitutivo bot (Sez. 1 - , Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023: “In tema di contratti
bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo
globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo
dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di
gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la
cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita
dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione
di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la
violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità
contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”).
Con specifico riferimento ai contratti di leasing, poi, la mancata indicazione del tasso non determina affatto l'indeterminatezza e/o l'indeterminabilità della pattuizione, volta che lo stesso è
ricostruibile aliunde, mediante le ulteriori indicazioni contenute nel contratto, in merito all'ammontare dei canoni, al prezzo di riscatto, etc.,
sicchè anche sotto questo profilo il richiamo all'art. 117 tub ovvero all'art. 1284 c.c. non è pertinente - 19 -
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023: “In tema di leasing immobiliare, la
mancata indicazione, nel contratto, del "tasso leasing" non determina la violazione
dell'art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con
rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili,
senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società
di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia
del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo
trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa
del contratto di durata. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva
ritenuto che gli elementi desumibili dal contratto di leasing, nel quale erano
espresse in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la
precisazione dell'ammontare dei canoni, del loro numero e della loro scadenza,
nonché del prezzo di riscatto, fossero idonei a consentire una oggettiva
determinabilità dei tassi applicabili al rapporto)”).
In ordine al TIA (tasso interno di attualizzazione), sorvolando sulla novità dell'allegazione, altrettanto non si pone una questione di nullità della clausola e di sostituzione del tasso.
Nelle Istruzioni della Banca d'Italia il tasso di leasing viene così definito: “Per le operazioni di leasing finanziario è indicato il
tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza
fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore
attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto
di imposte) contrattualmente previsti”.
Nel caso di specie il contratto reca soltanto l'indicazione del
TAN, che è pari al 3,39 %. Tuttavia, essendo previsto un pagamento - 20 -
con periodicità mensile, ossia infrannuale, è verosimile che il TAE sia superiore.
Affrontando ex professo il tema della determinazione del tasso di leasing e dell'ambito applicativo della sanzione sostitutiva prevista dall'art. 117 tub, in relazione alla differenza tra TAN e TIA nei contratti di leasing, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il tasso di leasing ben può essere determinato per relationem (Sez. 3, Sentenza n.
12889 del 13/05/2021: “In tema di determinazione del tasso di leasing, la sanzione
sostitutiva prevista dall'articolo 117 del Dlgs 385/1993 trova applicazione alle
ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione, ipotesi cui deve
essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto ma esso porti a un
ammontare del costo della operazione variabile in funzione dei patti che regolano
le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti
sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello
su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore, e non allorché il tasso sia
determinabile per relationem”).
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “l'eventuale
applicazione da parte di di un tasso diverso da quello CP_7
convenuto non integra alcuna delle condizioni circostanziali previste
dall'art. 117 TUB, presentando gli estremi di una violazione in cui la
società di leasing sarebbe incorsa nella fase di esecuzione del
contratto”, e che “Se il problema riscontrato fosse quello della
divergenza tra il tasso contenuto nel contratto rapportato ad un timing
di pagamento annuale e quello da applicare alla restituzione
infrannuale, si porrebbe un problema non di mancata indicazione del - 21 -
tasso di leasing, cioè di parte del contenuto obbligatorio del contratto,
ma di opacità dell'operazione, non in grado di mettere l'utilizzatore
nella condizione di conoscere l'effettivo costo dell'operazione posta in
essere. L'utilizzatore avrebbe infatti formato la propria volontà sul
tasso indicato in contratto, ma non sarebbe stato oggetto di accordo
che le rate fossero da determinare secondo un metodo il cui risultato è
quello di aumentare l'importo degli interessi e quindi di far emergere
un tasso annuo effettivo superiore a quello risultante dalle clausole
contrattuali”, concludendo nel senso che “La Corte territoriale, però,
avrebbe dovuto premettere all'applicazione della sanzione un
accertamento che invece ha fatto difetto: avrebbe dovuto verificare,
non bastando a tale scopo l'avere escluso che il tasso di leasing
effettivo potesse ricavarsi semplicemente dividendo per dodici il tasso
annuo nominale indicato nel contratto, se il tasso di leasing fosse
comunque determinabile, anche mediante ricorso a calcoli di tipo
matematico, a prescindere dalla difficoltà”, e che “La determinabilità
per relationem del tasso di leasing escluderebbe dunque la irrogazione
della sanzione sostitutiva applicata nel caso di specie, riservata alle
ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione: ipotesi
cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel
contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione
variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento,
sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente
inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su
cui si è formata la volontà dell'utilizzatore ”. - 22 -
Nella fattispecie concreta, sulla base degli stessi dati contenuti nel contratto (ammontare dei canoni, prezzo di riscatto, etc.), è stato possibile calcolare il TIA, solo avuti riguardo agli esiti della ctu espletata in sede di atp, la quale ha riscontrato una lieve differenza pari allo 0,0028% tra il tasso indicato in contratto ed il tasso di ammortamento (e non si è affatto espressa in termini di indeterminatezza del tasso de quo, rimettendo la decisione sul punto al giudicante), e quindi non sussiste alcuna violazione sanzionabile con l'applicazione del tasso sostitutivo bot.
Viene così a cadere l'intero costrutto dell'appellante, la quale,
solo e soltanto sulla base della ritenuta nullità del tasso per indeterminatezza, assume di vantare nei confronti della controparte un controcredito a titolo di maggiori interessi corrisposti, che eccepisce poi in compensazione, al fine di escludere la configurabilità del suo inadempimento.
Di qui il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 8.469,00= (di cui € 2.058,00= per la fase di studio, €
1.418,00= per la fase introduttiva, € 1.523,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 3.470,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende. La causa è di valore indeterminabile e di complessità
bassa; i compensi sono stati liquidati in misura media per la prima, la seconda e la quarta fase nonché minima per la terza in considerazione - 23 -
dell'assenza di un'attività istruttoria.
Le spese vengono riconosciute unicamente a favore dell' . Infatti, la , e per essa la Controparte_1 CP_3
mandataria (già , non ha espletato una sostanziale CP_4 CP_5
attività difensiva, ed è intervenuta sua sponte nel processo, pur potendo beneficiare, in quanto cessionaria, degli effetti riflessi del giudicato ex art. 111 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata CP_1
le spese di lite, liquidate in complessivi € 8.469,00=, oltre a
[...]
rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- nulla per le spese di lite quanto all'appellata , e CP_3
per essa la mandataria (già ; CP_4 CP_5
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione. - 24 -
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 6 ottobre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 585/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 11
giugno 2025
d a
in persona del legale rappresentante sig. Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv.to Gian Luca Grisanti del
[...]
Foro di Ancona, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to
MA SA RA del Foro di Brescia, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
già , in persona del Controparte_1 CP_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Paola Donati del Foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Anna Cristini del Foro di
Brescia, giusta procura generale alle liti - 2 -
APPELLATA
c o n t r o
e per essa la mandataria Controparte_3 CP_4
(già , in persona del legale rappresentante
[...] CP_5
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Marco Filesi del Foro
di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Paolo
Castelletti del Foro di Brescia, giusta procura generale alle liti
APPELLATA
In punto: appello avverso ordinanza del Tribunale di Brescia
5823/2020 pronunciata il 4 maggio 2021 e notificata il 14 maggio
2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Piaccia l'Ill.mo Corte di Appello adita, disattesa ogni istanza ed eccezione contraria, e in accoglimento del dispiegato appello:
Nel merito in via principale: riformare l'ordinanza ex art. 702
ter CPC Cron. N. 5823/2020 resa in data 4.5.2021, comunicata in pari data e notificata in data 14.5.2021, nel giudizio ex art. 702 bis CPC
rubricato al n. 5823/2020 dal Tribunale di Brescia, Giudice Dott.ssa
Busato e per l'effetto dichiarare per le ragioni di cui in narrativa, se del caso previa declaratoria di inefficacia dell'art 17 delle CGC,
insussistente l'eccepito inadempimento.
Nel merito, sempre in via principale accertare e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa, la sussistenza di pattuizioni illecite in relazione al contratto di leasing Fineco Leasing n. 283170 ora CP_1 - 3 -
Leasing n. FS 1568465 e per l'effetto dichiarare la Controparte_1
tenuta alla restituzione in favore della della somma di euro Parte_1
77.731,89 a titolo di interessi indebiti rideterminati ex art. 117 TUB a tasso costante;
e/o di euro 78.653,13 a titolo di interessi indebiti rideterminati ex art. 117 TUB a tasso variabile;
e/o di euro 69.686,28 a titolo di interessi indebiti rideterminati ex art. 1284 CC a tasso costante;
e/o di euro 58.426,41 a titolo di interessi rideterminati ex art. 1284 CC
a tasso variabile;
e/o a di euro 1.058,04 a titolo di differenza tra le indicizzazioni applicate e quelle effettivamente dovute ed ancora sempre per l'effetto compensare tale credito della come sopra Parte_1
determinato con quanto ad oggi eventualmente ancora dovuto alla in forza dell'intercorso contratto di leasing ed Controparte_1
all'esito dichiarare insussistente l'eccepito inadempimento e pertanto respingere il ricorso.
Nel merito, in via subordinata condannare la Controparte_1
alla restituzione in favore della di quanto risulterà ad essa
[...] Parte_1
ancora dovuto in conseguenza dell'operata compensazione.
In via istruttoria, si chiede sin d'ora una CTU contabile in caso di contestazione sull'ammontare degli importi sino ad oggi versati dalla in forza dei contratti di leasing di cui si discute volta a Parte_1
confermare gli importi stessi.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Dell'appellata Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, previa ogni opportuna valutazione in via preliminare con riferimento alla eccepita - 4 -
inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.:
- rigettare l'appello proposto da e, pertanto, Parte_1
confermare in toto l'ordinanza del Tribunale di Brescia - Giudice
Dott.ssa Alessia Busato emessa in data 4/05/2021 nel giudizio R.G.
5823/2020 e per l'effetto per le ragioni sopra esposte e previa ogni declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza disattesa e reietta anche in via istruttoria o incidentale;
- accertare la legittimità della risoluzione del contratto di locazione finanziaria FS 1568465, ex art. 1453 c.c. ed ora anche ai sensi della L. 124/2017, dichiarata per grave e insanabile inadempimento e,
in dipendenza di ciò, che con sede legale in Osimo (AN) Parte_1
in Via G. Verdi 3/A (C.F. , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, sta detenendo, godendo o comunque disponendo dei beni de quibus sine titulo e ciò nonostante l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria in premessa,
senza corrispondere alcunché alla legittima proprietaria, nonché
odierna ricorrente;
- accertare e quindi dichiarare l'obbligo di restituire all'odierna proprietaria immediatamente i cespiti descritti da parte della Pt_1
con sede legale in Osimo (AN) in Via G. Verdi 3/A C.F.
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e P.IVA_1
parimenti l'obbligo deve riconoscersi anche nei confronti di eventuali soggetti terzi che comunque potessero detenere senza titolo ed autorizzazione della proprietà gli immobili di cui è causa, di cui al
contratto di locazione finanziaria FS 1568465 cosi descritto: - 5 -
“immobili ad uso uffici ubicati a Brindisi censiti nel Catasto Fabbricati
del Comune di Brindisi al foglio 54, particella 2507, sub 78, Via
Dalmazia n. 31/A, piano T, cat. A/10, cl. 2, vani 2,5, rendita catastale
Euro 994,18 e particella 2507, sub 87, Via Dalmazia n. 31, piano T,
scala B, cat. A/10, cl. 2, vani 5,5, rendita catastale 2.187,19 il tutto
meglio descritto nell'atto di compravendita a rogito Notaio Dott.
in data 4/06/2010 rep.13606, racc.6719” in quanto Persona_1
detenuti sine titulo in dipendenza della legittima risoluzione ex lege
dichiarata a causa di un insanabile inadempimento dell'utilizzatore,
liberi e scevri da persone e cose e per l'effetto, ordinarne l'immediato
rilascio in favore della ricorrente proprietaria Controparte_1
a socio unico”.
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Ci si oppone alla richiesta avversaria di CTU in quanto chiaramente di valore meramente esplorativo.
Dell'appellata CP_3
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- nel merito, rigettare il gravame ex adverso promosso per tutte le ragioni indicate in atti e per l'effetto confermare la ordinanza emessa dal Tribunale Civile di Brescia cron n. 5823/2020 resa il 4.05.2021,
comunicata in pari data, nel giudizio RG 5823/2020.
Con vittoria delle spese e dei compensi di lite, anche dell'odierno grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - 6 -
L' conveniva in giudizio avanti il Controparte_1
Tribunale di Brescia la chiedendo la restituzione del bene Parte_1
immobile concesso in leasing, sul presupposto della già intervenuta risoluzione di diritto del contratto, in forza di clausola risolutiva espressa, a seguito di inadempimento dell'utilizzatore.
La si opponeva all'accoglimento della domanda, Parte_1
rilevando che alla concedente erano state corrisposte somme anche da parte di una società terza (il cui credito, vantato dall'utilizzatore, era stato ceduto in garanzia), e che l'applicazione al rapporto di clausole illecite e usurarie (come emerso nell'accertamento tecnico preventivo svoltosi innanzi al Tribunale di Ancona) comportava l'insorgenza a proprio favore di un controcredito da porsi in compensazione, di talchè
l'inadempimento lamentato non sussisteva.
Nel procedimento interveniva la in qualità Controparte_3
di cessionaria del contratto di leasing oggetto di causa, e per essa la mandataria Parte_3
Il Tribunale di Brescia, con l'ordinanza impugnata, così
decideva:
- accerta la risoluzione del contratto di locazione finanziaria oggetto di causa e condanna al rilascio, in favore della Parte_1
ricorrente, degli immobili siti nel Comune di Brindisi in via Dalmazia
n. 31/A, come identificati nel ricorso, liberi da persone e cose;
- dichiara la nullità della clausola di pattuizione degli interessi moratori con conseguente diritto di parte resistente alla restituzione della somma di euro 87,56 da compensare con quanto dovuto alla - 7 -
ricorrente;
- spese liquidate come in parte motiva.
Riteneva il primo giudice:
- che si trattava di una domanda finalizzata ad accertare la già
intervenuta risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.;
- che, in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto (art. 17), avrebbe potuto dar corso alla risoluzione anche il mancato pagamento di un solo canone di locazione;
- che l'inadempimento sussisteva, ed era stato provato, quanto meno nella misura riconosciuta dallo stesso utilizzatore;
- che la riconvenzionale dell'utilizzatore era meritevole di accoglimento unicamente per quanto riguarda la lamentata usurarietà
del tasso di mora;
che peraltro, l'accertata usurarietà del tasso di mora comportava non già la gratuità del contratto, ex art. 1815 co. 2 c.c.,
bensì l'applicazione degli interessi corrispettivi, ex art. 1224 co. 1 c.c.;
che, pertanto, la domanda di ripetizione dell'indebito poteva trovare accoglimento soltanto con riguardo a quanto corrisposto a titolo di interessi moratori, e nei limiti di quanto allegato e provato;
- che, viceversa, le contestazioni relative all'ISC (e alla conseguente errata indicizzazione delle rate nonchè
all'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, con applicazione dell'art. 117 tub) erano infondate, in quanto il tasso di leasing è cosa diversa rispetto all'ISC o al TAEG;
- che, in definitiva, le domande di accertamento della risoluzione del contratto e di restituzione del bene erano fondate, dato che il - 8 -
parziale accoglimento della riconvenzionale comportava una minima decurtazione dell'importo dovuto alla concedente secondo quanto riconosciuto dallo stesso utilizzatore e che, in ogni caso, l'entità
dell'inadempimento era superiore ad una rata mensile.
La interponeva appello avverso la suddetta decisione per Pt_1
i seguenti motivi:
- 1) erroneità della decisione nella parte in cui ha qualificato la domanda proposta dalla ricorrente in primo grado come domanda finalizzata ad ottenere l'accertamento della già intervenuta risoluzione di diritto del contratto in forza di clausola risolutiva espressa a seguito di inadempimento dell'utilizzatore; insussistenza di un inadempimento grave dell'utilizzatore;
- 2) in ogni caso, inefficacia della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 del contratto in quanto mera clausola di stile;
- 3) erroneità della decisione nella parte in cui ha escluso la rilevanza delle contestazioni sollevate dall'utilizzatore in punto di
Par errata indicazione dell' e di conseguente errata indicizzazione delle rate e indeterminatezza del tasso d'interesse pattuito.
Resistevano la e la (e per Controparte_1 Controparte_3
essa la mandataria Pt_3
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 11 giugno 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalle appellate, è infondata. - 9 -
Invero, benchè i singoli motivi siano privi di una intitolazione,
l'atto di appello consente di enucleare le singole censure rivolte alla sentenza impugnata, che paiono dotate di un sufficiente grado di specificità.
Avuto riguardo all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017: ”Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati
della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal
primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la
redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo
grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del
giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
critica vincolata”), si può, dunque, ritenere che il gravame abbia passato il vaglio dell'ammissibilità.
Con il primo motivo di appello la lamenta l'erroneità Pt_1
della decisione nella parte in cui ha qualificato la domanda proposta dalla ricorrente in primo grado come domanda finalizzata ad ottenere l'accertamento della già intervenuta risoluzione di diritto del contratto in forza di clausola risolutiva espressa a seguito di inadempimento dell'utilizzatore. Premesso che il distinguo tra risoluzione di diritto e risoluzione giudiziale è di particolare rilevanza (in quanto nel primo caso, a differenza del secondo, non è data la possibilità di sindacare la - 10 -
gravità dell'inadempimento), osserva che lo stesso Tribunale ha ritenuto la questione “dubbia”, di talchè avrebbe dovuto preferire l'interpretazione meno gravosa, tenuto conto del legittimo contemperamento delle ragioni delle parti;
che, una volta rettamente interpretata la domanda come finalizzata ad ottenere la risoluzione del contratto con una pronuncia costitutiva, il giudice avrebbe dovuto escludere la sussistenza dell'inadempimento, tenuto conto del fatto che l'immobile era già stato quasi interamente pagato, che il pagamento delle rate era garantito da un ente statale (l'ACI di Brindisi), avendo con ciò le parti già contrattualmente previsto un rimedio a fronte della possibilità di un andamento patologico del rapporto, della vicenda relativa all'escussione di tale garanzia e della mancata richiesta di risoluzione del contratto in occasione del concordato preventivo dell'utilizzatore; che il comportamento della pareva Controparte_1
preordinato a creare un grave nocumento alle ragioni della che Pt_1
l'utilizzatore aveva corrisposto in totale € 415.016,95=, a fronte di un corrispettivo dovuto di € 447.945,60=, con una differenza al più di €
32.928,65=; che, alla luce di tale differenza, giammai avrebbe potuto essere risolto per grave inadempimento un contratto di oltre €
730.000,00=.
Il motivo è infondato.
Invero il Tribunale, pur essendosi posto un “dubbio”, ha correttamente ritenuto che la concedente abbia proposto una domanda finalizzata ad ottenere la restituzione dell'immobile oggetto di leasing,
previo accertamento della già intervenuta risoluzione di diritto del - 11 -
contratto per inadempimento dell'utilizzatore in forza di clausola risolutiva espressa.
Infatti, il Tribunale ha giustamente osservato che l'atto deve essere sempre valutato nel suo complesso, non essendo possibile restringerne l'esame alle sole conclusioni, come del resto insegna la giurisprudenza (Sez. 2, Sentenza n. 18653 del 16/09/2004: “Ai fini di una
corretta interpretazione della domanda, il giudice di primo grado è tenuto ad
interpretare le conclusioni contenute nell'atto di citazione, alle quali si è riportato
l'attore in sede di precisazione delle conclusioni, tenendo conto della volontà della
parte quale emergente non solo dalla formulazione letterale
delle conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall'intero complesso dell'atto
che le contiene, considerando la sostanza della pretesa, così come è stata
costantemente percepita dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, tenendo
conto non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell'atto
introduttivo, ma anche della condotta processuale delle parti, nonché delle
precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa”).
Nella fattispecie concreta, se le conclusioni del ricorso possono generare un equivoco [laddove si afferma: “accertare la legittimità
della risoluzione del contratto di locazione finanziaria FS 1568465, ex
art. 1453 c.c. ed ora anche ai sensi della L. 124/2017, dichiarata per
grave e insanabile inadempimento e, in dipendenza di ciò che la
con sede legale in Osimo (AN) in Via G. Verdi 3/A ( C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sta P.IVA_1
detenendo, godendo o comunque disponendo dei beni de quibus sine
titulo” (il riferimento all'art. 1453 c.c. nonché al grave e insanabile - 12 -
inadempimento parrebbe richiamare l'istituto della risoluzione ope
iudicis)], peraltro solo in parte [giacchè si chiede pur sempre l'accertamento, e nelle medesime si legge anche: “e ciò nonostante
l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria
in premessa e senza corrispondere alcunché alla legittima
proprietaria, nonché odierna ricorrente” (un riferimento all'istituto della risoluzione ipso iure è, quindi, contenuto anche nelle conclusioni)], nessuna incertezza sussiste, in relazione all'esercizio di una domanda di mero accertamento, anzichè di una domanda di natura costitutiva, se si ha riguardo ai seguenti elementi:
- a) la presenza nel contratto di una clausola risolutiva espressa
(art. 17);
- b) la volontà della concedente di avvalersi di detta clausola manifestata nella lettera di risoluzione contrattuale (doc. 11 appellata);
- c) i plurimi riferimenti contenuti nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. di alla clausola risolutiva espressa (p. 2: “A Controparte_1
seguito del grave ed insanabile inadempimento della società
utilizzatrice che, nelle more, era stata ammessa a procedura di
concordato preventivo, ritenuto ormai inutile ogni tentativo di trovare
una soluzione che consentisse di riportare il rapporto negoziale ad un
andamento di regolarità anche in considerazione del fatto che il
concordato pur manifestando la volontà di proseguire il contratto di
leasing rifiutava di pagare in prededuzione i canoni da tempo scaduti,
la società ricorrente con lettera raccomandata del 8/06/2017,
valendosi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 17 delle - 13 -
condizioni generali di contratto, comunicava alla la Parte_1
propria volontà di considerare risolto ex iure il cennato contratto di
locazione finanziaria immobiliare”; p. 4: “La risoluzione del contratto
di locazione finanziaria operata dalla concedente, stante il conclamato
inadempimento della con riferimento al pagamento dei Parte_1
canoni di locazione pattuiti, è pienamente legittima in ragione della
clausola risolutiva espressa di cui all' art. 17 del contratto di locazione
finanziaria che consente alla società concedente di richiedere la
risoluzione in caso di inadempimento totale o parziale al pagamento
delle somme dovute in esecuzione del contatto come contemplato dall'
art. 5 che sancisce l'obbligo dell' utilizzatore di versare alle scadenze
i canoni di locazione e l' art. 6 che sancisce l'obbligo dell' utilizzatore
di versare anche i costi accessori maturati in relazione all' oggetto
della locazione finanziaria”).
Per contro il riferimento alla nuova legge sul leasing, presente sempre nell'atto introduttivo del giudizio (p. 5: “L'inadempimento
ascrivibile alla è, altresì, da configurarsi come grave ai Parte_1
sensi e per gli effetti anche della nuova disciplina del contratto di
leasing che, al comma 137 l. n. 124/2017, dispone espressamente che
“Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato
pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche
non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari,
ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo
equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria”), non sposta assolutamente i termini della questione, se non altro perché il contratto - 14 -
per cui è causa non vi è soggetto ratione temporis. Affermare che l'inadempimento è “grave” anche ai sensi della nuova legge non significa affatto che la parte abbia inteso abdicare alla volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Una volta appurato che si è trattato di una risoluzione di diritto,
in forza di clausola risolutiva espressa, come da domanda della concedente, non vi era, pertanto, la necessità di un'indagine intorno alla gravità dell'inadempimento.
Solo per scrupolo, si osserva che, in ogni caso, non vi è
nemmeno la prova circa la non scarsa importanza dell'inadempimento,
ossia del pagamento quasi per intero del corrispettivo del leasing, come sostenuto dall'utilizzatore. Sul punto è sufficiente rilevare che le somme, asseritamente accantonate dall' (il soggetto CP_6
effettivo detentore, in tutto o in parte, dell'immobile locato, in forza di sublocazione dall'utilizzatore), malgrado gli accordi siglati a monte (di cessione del credito in garanzia), non siano state versate alla concedente, la quale, pertanto, ha maturato un ingente credito nei confronti dell'utilizzatore, di gran lunga superiore agli € 32.928,65=
per cui vi è ammissione del mancato pagamento (e che, di per sé, alla luce della clausola risolutiva espressa, giustificano la risoluzione del contratto). La mancanza di prova dell'assunto condurrebbe, dunque,
sempre e comunque, alla risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'utilizzatore, seppur attraverso la via della risoluzione ad opera del giudice.
Il “perché” le somme asseritamente accantonate dall'ACI - 15 -
Brindisi non siano state versate alla concedente non è ben chiaro. La
sostiene che competeva alla concedente attivarsi nei confronti Pt_1
del terzo, in virtù della cessione del credito;
l' replica Controparte_1
che l'utilizzatore non ha prestato la dovuta collaborazione in merito alla canalizzazione dei canoni della sublocazione. In ogni caso,
trattandosi di cessione del credito in garanzia, non solutoria, la concedente non era affatto obbligata a rivolgersi previamente al terzo
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 10092 del 28/05/2020: “In ipotesi di cessione del credito
effettuata non in funzione solutoria, ex art. 1198 c.c., ma esclusivamente a scopo di
garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è
legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti
dell'originario debitore cedente, senza essere gravato, in quest'ultimo caso,
dall'onere di provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto”), sicchè
l'”accantonamento” non vale ad esonerare l'obbligato dalla responsabilità per il mancato pagamento.
Con il secondo motivo di appello la eccepisce, in ogni Pt_1
caso, l'inefficacia della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 del contratto in quanto mera clausola di stile. Osserva che vengono comunemente ritenute tali le clausole che sanciscono la risoluzione in maniera generica, senza alcun specifico riferimento alla tipologia dell'obbligazione inadempiuta.
Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
L'inammissibilità del motivo discende dal fatto che si tratta di una deduzione nuova, formulata per la prima volta nel presente grado di giudizio. - 16 -
L'infondatezza del motivo discende dal fatto che la clausola di cui all'art. 17 del contratto non è affatto una clausola di stile.
Per non essere di stile la clausola risolutiva espressa deve contenere il riferimento ad una o più obbligazioni, specificatamente determinate, al cui inadempimento le parti hanno voluto collegare l'effetto risolutorio (Sez. 2 - , Ordinanza n. 32681 del 12/12/2019: “Per la
configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la
risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più
obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella
redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute
nel contratto;
in tale ultimo caso, pertanto, l'inadempimento non risolve di diritto il
contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla
economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola
colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva
espressa”).
Nel caso concreto la clausola (art. 17) recita: “Ai sensi dell'art.
1456 c.c. le parti convengono espressamente che il Concedente con
apposita dichiarazione a mezzo lettera raccomandata a.r. potrà
determinare la risoluzione del presente contratto nei seguenti casi:
inadempimento totale o parziale anche ad una sola delle obbligazioni
contenute nei precedenti articoli: … 8) pagamenti ed interessi di mora
relativi anche al mancato pagamento di un solo corrispettivo
periodico”.
Vi è, dunque, nella clausola in scrutinio il riferimento all'obbligazione specificatamente determinata (l'obbligazione di - 17 -
pagamento del corrispettivo, facente carico all'utilizzatore), il cui inadempimento legittima la risoluzione del contratto a prescindere da una valutazione circa la gravità dello stesso.
La clausola non è generica, così come sostenuto dall'appellante,
e pertanto è pienamente valida ed efficace.
Con il terzo motivo di appello la lamenta l'erroneità della Pt_1
decisione nella parte in cui ha escluso la rilevanza delle contestazioni
Par sollevate dall'utilizzatore in punto di errata indicazione dell' e di conseguente errata indicizzazione delle rate e indeterminatezza del tasso d'interesse pattuito. Osserva che il contratto di leasing, secondo le istruzioni della Banca d'Italia, se non deve obbligatoriamente contenere indicazioni sull'ISC/TAEG, deve, peraltro, espressamente contenere, a pena di nullità, indicazioni sul TIA (tasso interno di attualizzazione), che è il tasso per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale contrattualmente previsti;
che il contratto per cui è causa non contiene indicazioni riguardo al TIA, con la conseguenza che le modalità di calcolo del costo del leasing risultano di fatto indeterminate;
che, non essendo indicato il TIA, l'unico parametro utilizzabile per accertare il rispetto delle condizioni
Par contrattuali pattuite è l' ; che nella fattispecie concreta il tasso effettivamente praticato dall'istituto (includendovi le spese iniziali e periodiche) è risultato essere superiore rispetto a quello prospettato in contratto;
che, pertanto, a seguito dell'errata ovvero mancata indicazione dell'ISC o del TAEG, gli interessi andavano rideterminati, - 18 -
ex art. 117 tub ovvero, in subordine, ex art. 1284 c.c.; che, applicato l'uno ovvero l'altro criterio, ne risultava un credito a favore della Pt_1
variabile da € 58.426,41= a € 78.653,13=, da porsi in compensazione al fine di dimostrare l'insussistenza dell'inadempimento.
Il motivo è infondato.
Invero l'ISC o il TAEG, in generale, è un semplice indicatore di costo, la cui mancata e/o erronea indicazione non produce alcuna nullità, e pertanto non è sanzionabile con l'applicazione del tasso sostitutivo bot (Sez. 1 - , Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023: “In tema di contratti
bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo
globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo
dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di
gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la
cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita
dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione
di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la
violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità
contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”).
Con specifico riferimento ai contratti di leasing, poi, la mancata indicazione del tasso non determina affatto l'indeterminatezza e/o l'indeterminabilità della pattuizione, volta che lo stesso è
ricostruibile aliunde, mediante le ulteriori indicazioni contenute nel contratto, in merito all'ammontare dei canoni, al prezzo di riscatto, etc.,
sicchè anche sotto questo profilo il richiamo all'art. 117 tub ovvero all'art. 1284 c.c. non è pertinente - 19 -
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023: “In tema di leasing immobiliare, la
mancata indicazione, nel contratto, del "tasso leasing" non determina la violazione
dell'art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con
rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili,
senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società
di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia
del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo
trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa
del contratto di durata. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva
ritenuto che gli elementi desumibili dal contratto di leasing, nel quale erano
espresse in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la
precisazione dell'ammontare dei canoni, del loro numero e della loro scadenza,
nonché del prezzo di riscatto, fossero idonei a consentire una oggettiva
determinabilità dei tassi applicabili al rapporto)”).
In ordine al TIA (tasso interno di attualizzazione), sorvolando sulla novità dell'allegazione, altrettanto non si pone una questione di nullità della clausola e di sostituzione del tasso.
Nelle Istruzioni della Banca d'Italia il tasso di leasing viene così definito: “Per le operazioni di leasing finanziario è indicato il
tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza
fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore
attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto
di imposte) contrattualmente previsti”.
Nel caso di specie il contratto reca soltanto l'indicazione del
TAN, che è pari al 3,39 %. Tuttavia, essendo previsto un pagamento - 20 -
con periodicità mensile, ossia infrannuale, è verosimile che il TAE sia superiore.
Affrontando ex professo il tema della determinazione del tasso di leasing e dell'ambito applicativo della sanzione sostitutiva prevista dall'art. 117 tub, in relazione alla differenza tra TAN e TIA nei contratti di leasing, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il tasso di leasing ben può essere determinato per relationem (Sez. 3, Sentenza n.
12889 del 13/05/2021: “In tema di determinazione del tasso di leasing, la sanzione
sostitutiva prevista dall'articolo 117 del Dlgs 385/1993 trova applicazione alle
ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione, ipotesi cui deve
essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto ma esso porti a un
ammontare del costo della operazione variabile in funzione dei patti che regolano
le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti
sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello
su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore, e non allorché il tasso sia
determinabile per relationem”).
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “l'eventuale
applicazione da parte di di un tasso diverso da quello CP_7
convenuto non integra alcuna delle condizioni circostanziali previste
dall'art. 117 TUB, presentando gli estremi di una violazione in cui la
società di leasing sarebbe incorsa nella fase di esecuzione del
contratto”, e che “Se il problema riscontrato fosse quello della
divergenza tra il tasso contenuto nel contratto rapportato ad un timing
di pagamento annuale e quello da applicare alla restituzione
infrannuale, si porrebbe un problema non di mancata indicazione del - 21 -
tasso di leasing, cioè di parte del contenuto obbligatorio del contratto,
ma di opacità dell'operazione, non in grado di mettere l'utilizzatore
nella condizione di conoscere l'effettivo costo dell'operazione posta in
essere. L'utilizzatore avrebbe infatti formato la propria volontà sul
tasso indicato in contratto, ma non sarebbe stato oggetto di accordo
che le rate fossero da determinare secondo un metodo il cui risultato è
quello di aumentare l'importo degli interessi e quindi di far emergere
un tasso annuo effettivo superiore a quello risultante dalle clausole
contrattuali”, concludendo nel senso che “La Corte territoriale, però,
avrebbe dovuto premettere all'applicazione della sanzione un
accertamento che invece ha fatto difetto: avrebbe dovuto verificare,
non bastando a tale scopo l'avere escluso che il tasso di leasing
effettivo potesse ricavarsi semplicemente dividendo per dodici il tasso
annuo nominale indicato nel contratto, se il tasso di leasing fosse
comunque determinabile, anche mediante ricorso a calcoli di tipo
matematico, a prescindere dalla difficoltà”, e che “La determinabilità
per relationem del tasso di leasing escluderebbe dunque la irrogazione
della sanzione sostitutiva applicata nel caso di specie, riservata alle
ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione: ipotesi
cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel
contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione
variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento,
sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente
inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su
cui si è formata la volontà dell'utilizzatore ”. - 22 -
Nella fattispecie concreta, sulla base degli stessi dati contenuti nel contratto (ammontare dei canoni, prezzo di riscatto, etc.), è stato possibile calcolare il TIA, solo avuti riguardo agli esiti della ctu espletata in sede di atp, la quale ha riscontrato una lieve differenza pari allo 0,0028% tra il tasso indicato in contratto ed il tasso di ammortamento (e non si è affatto espressa in termini di indeterminatezza del tasso de quo, rimettendo la decisione sul punto al giudicante), e quindi non sussiste alcuna violazione sanzionabile con l'applicazione del tasso sostitutivo bot.
Viene così a cadere l'intero costrutto dell'appellante, la quale,
solo e soltanto sulla base della ritenuta nullità del tasso per indeterminatezza, assume di vantare nei confronti della controparte un controcredito a titolo di maggiori interessi corrisposti, che eccepisce poi in compensazione, al fine di escludere la configurabilità del suo inadempimento.
Di qui il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 8.469,00= (di cui € 2.058,00= per la fase di studio, €
1.418,00= per la fase introduttiva, € 1.523,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 3.470,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende. La causa è di valore indeterminabile e di complessità
bassa; i compensi sono stati liquidati in misura media per la prima, la seconda e la quarta fase nonché minima per la terza in considerazione - 23 -
dell'assenza di un'attività istruttoria.
Le spese vengono riconosciute unicamente a favore dell' . Infatti, la , e per essa la Controparte_1 CP_3
mandataria (già , non ha espletato una sostanziale CP_4 CP_5
attività difensiva, ed è intervenuta sua sponte nel processo, pur potendo beneficiare, in quanto cessionaria, degli effetti riflessi del giudicato ex art. 111 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata CP_1
le spese di lite, liquidate in complessivi € 8.469,00=, oltre a
[...]
rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- nulla per le spese di lite quanto all'appellata , e CP_3
per essa la mandataria (già ; CP_4 CP_5
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione. - 24 -
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 6 ottobre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti