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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/05/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezio- ne civile, dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 324/2024 R.G. avente ad oggetto: contratto di somministrazione TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Parte_1
RC (NA) alla via Trentola n. 211, Partita VA , elettivamente P.VA_1 domiciliata in Napoli, alla Via Michele Kerbaker n.55, presso lo studio dell'avvocato Assunta Tartaglione, che la rappresenta e la difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
ATTRICE E
, elettivamente domiciliato in SAAntonio TE alla Controparte_1 via De Luca n. 10, presso lo studio dell'avvocato Antonio Torrente, che lo rap- presenta e difende, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costi- tuzione e risposta
CONVENUTO
********* CONCLUSIONI: all'udienza del 13 maggio 2025, fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della discussione tenutasi mediante il deposito di note scritte, le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate in atti insi- stendo nel loro accoglimento. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il
[...]
Controparte_2
(C.F./P.VA ), in persona del legale rappresentante, P.VA_2 CP_1
al fine di accertarne la responsabilità per l'inadempimento
[...] dell'obbligazione nascente dal contratto di somministrazione intercorso tra le parti, e per l'effetto, ne chiedeva la condanna al pagamento di euro 13.025,28
1 oltre interessi legali dalla maturazione del credito, con vittoria di spese e com- petenze di lite, da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario. A tal fine, dopo aver premesso che la gestisce il servizio idrico Parte_1 integrato nell'ambito distrettuale Sarnese Vesuviano in virtù della convenzione stipulata il 30 settembre 2002, ha dedotto che per effetto della somministrazio- ne di tale servizio pubblico di fornitura idrica, nel Comune di SAAntonio TE, la ricorrente risultava creditrice della società Ristorante
[...]
(utenza n. 200002892514), Controparte_2 per gli importi derivanti dalle seguenti fatture, debitamente depositate in atti: nn. 9517011001258356 del 11/08/2017 di euro 244,68 - 9517011001840342 del 20/11/2017 di euro 179,94 - 9518011000280399 del 21/02/2018 di euro 375,26 - 9518011000867389 del 17/05/2018 di euro 187,29 - 9518011001381701 del 07/08/2018 di euro 238,85 - 9518011002039351 del 21/11/2018 di euro 217,95 - 9519011000855650 del 17/05/2019 di euro 326,83 - 9519011002037218 del 19/11/2019 di euro 348,16 - 9520011000886551 del 19/05/2020 di euro 120,03 - 9520011002019068 del 17/11/2020 di euro 13,09 - 9521011000376557 del 02/03/2021 di euro 9.908,78 - 9521011000886519 del 18/05/2021 di euro 156,48 - 9521011001406059 del 06/08/2021 di euro 229,21 - 9521011002038425 del 17/11/2021 di euro 254,99 - 9522011000771127 del 05/05/2022 di euro 227,99. Per questo, la ricorrente chiedeva accertarsi l'inadempimento della società convenuta, e per l'effetto la condanna di quest'ultima al pagamento, in proprio favore, della somma complessiva di euro 13.025,28 per le fatture non pagate, oltre interessi legali dalla maturazione del credito. Costituitosi in giudizio, chiedeva, in via preliminare, Controparte_1 dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva poiché evocato in giudizio in qualità di rappresentante legale della società “ Controparte_3
in luogo della reale società contraente, “
[...] [...]
; nonché, dichiararsi la Controparte_4 prescrizione dei crediti vantati in giudizio dalla società attrice per scadenza dei termini previsti dalla legge n. 205/17. Nel merito, in via subordinata e residuale, contestava il diritto vantato in giudi- zio dalla (con specifico riferimento alla fattura del 2 marzo 2021 – Parte_1
n. 9521011000376557 - del valore di euro 9.908,78), chiedendo il rigetto della domanda proposta dall'attrice, con vittoria di spese e competenze di lite.
2. In via preliminare va dichiarata la inutilizzabilità, ai fini probatori, del do- cumento, che risulta sottoscritto da con il quale la socie- Controparte_1
2 tà “ rendeva nota alla la Controparte_3 Parte_1 propria volontà di disdire il contratto di somministrazione con rimozione del contatore. Difatti, sebbene ritualmente e tempestivamente depositato il 19.6.2024 - entro la prima udienza di trattazione quale espressione delle difese della ricorrente conseguenti alla costituzione della parte resistente e delle eccezioni da questa avanzate - il citato documento è stato tempestivamente, e adeguatamente (mediante esplicita contestazione della riferibilità della sotto- scrizione al resistente anche sottolineandone il grafismo) disconosciuto dal con il primo atto utile, ovvero le note di trattazione scritta deposita- CP_1 te in data 2.5.2024. In linea generale, in relazione al disconoscimento previsto dall'art 214 c.p.c. va evidenziato che esso, pur non richiedendo particolari formule sacramentali, deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti (cfr. Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 17313 del 17 giugno 2021). Inoltre, deve essere effettuato tempestivamente alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione (arg. ex art. 215 comma 1 c.p.c.). Stante il chiaro ed esplicito disconoscimento operato dal resistente, a questo punto, sarebbe stato onere della parte ricorrente, che ha prodotto il documento e che intendeva avvalersene quale mezzo di prova, formulare istanza di verifica- zione ex art. 214 c.p.c., proponendo i mezzi di prova ritenuti utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione. Con riferimento a tale profilo va condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale “La mancata proposizione dell'istan- za di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elemen- ti estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto” (Sez. Unite, senten- za n. 3086 del 01/02/2022). L'onere di proporre l'istanza di verificazione non è stato assolto dalla
[...]
che ha prodotto in giudizio la “disdetta” disconosciuta, con la conse- Pt_1 guenza che essa non potrà essere valutata come prova dell'ammissione della debenza degli importi richiesti.
3 3. Sempre in limine litis, va affrontata l'eccezione sollevata dal resistente di difetto di legittimazione passiva e/o titolarità del rapporto in capo al convenuto. In proposito, giova ricordare che - secondo principi giurisprudenziali consolida- ti e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16.2.2016
- la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittima- zione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della doman- da, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (ecce- zioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c.. 3.1. Quanto al primo profilo va detto che la società ricorrente ha correttamente individuato il soggetto legittimato passivamente nel presente giudizio, per aver documentato di avere effettuato una fornitura idrica in favore del
[...]
c/o Ristorante Di Via Scafati 251, 80057, Controparte_4
SAAntonio TE (Na), il quale, al di là dell'errore materiale di indicazione dell'esatto nominativo contenuto in ricorso (“ Controparte_3
in luogo della reale società contraente, “
[...] [...]
) risulta correttamente identificato Controparte_5
4 nel numero di P.VA , secondo quanto emerge dalla visura in atti;
P.VA_2 così come risulta correttamente individuato il suo legale rappresentante in che, come risulta dall'atto notarile di cessione di quote Controparte_1 sociali prodotto dal medesimo resistente, rivestiva la qualifica di socio acco- mandatario. Ne discende che sotto tale profilo l'eccezione sollevata risulta infondata.
3.2. Parimenti destituita di fondamento risulta essere l'ulteriore eccezione di supposta carenza di titolarità passiva del rapporto. Difatti, dalla documentazione prodotta in atti, non disconosciuta dal resistente, risulta che la abbia dimostrato il rapporto (peraltro non negato) con Parte_1 la società in accomandita semplice “ Controparte_4
in favore della quale ha erogato la fornitura
[...] idrica documentata dalle fatture in atti che attestano il Codice Utenza della fornitura medesima (200002892514) e i consumi avvenuti dall'agosto 2017 al maggio 2022. Il resistente, lungi dal contestare l'insorgenza del rapporto (peral- tro, come detto, documentato) si è limitato ad invocare la propria carenza di titolarità in ragione della cessazione della società e della cessione delle quote sociali in favore di , per come emerge dall'atto notarile di Controparte_6 cessione dallo stesso prodotta. La ha eccepito che tale cessione mai è stata a lei comunicata e, a Parte_1 fronte di tale contestazione, il resistente, sul quale incombeva il relativo onere probatorio, nulla ha allegato o dimostrato in senso contrario, con la conse- guenza che deve ritenersi pacifica l'omessa comunicazione al creditore ceduto del subentro nel rapporto di fornitura del cessionario in luogo del cedente. In diritto va osservato che ai sensi dell'art. 2560 c.c. “L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito”. Con particolare riferimento al contratto di somministrazione, da cui derivano obbligazioni per i soggetti che lo stipulano, unico soggetto contrattualmente obbligato nei confronti dell'azienda erogatrice è l'intestatario dell'utenza, in quanto la proprietà dell'immobile non costituisce valida fonte dell'obbligazione di pagamento. Ogni modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio implica l'adozione della forma scritta "ad substantiam" (Corte di Appello di Messina sentenza n. 272 del 28 aprile 2022). Del resto ai sensi dell'art. 1406 c.c. “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta”.
5 Ne discende che nella cessione del contratto, nella specie di somministrazione, la mancata comunicazione al gestore ceduto e, dunque, il suo mancato con- senso, determina la inopponibilità della cessione medesima al creditore ceduto il quale, legittimamente, potrà pretendere il pagamento del corrispettivo della fornitura erogata dall'intestatario del contratto, ancorché al suo posto sia subentrata altra ditta che di tale fornitura abbia beneficiato. Alla stregua delle esposte considerazioni giuridiche, va respinta anche l'eccezione di carenza di titolarità passiva che risulta, invece, sussistente nei confronti del “ Controparte_7
e, per esso, nel suo socio accomandatario
[...] Controparte_1
Va, difatti, rammentato che l'"accomandatario" è il socio che in una società in Contr accomandita ( o SAPA) ha il potere di gestire e amministrare la società, e che è responsabile illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, ovvero con il proprio patrimonio personale oltre che con il patrimonio della società.
4. Passando all'esame del merito della pretesa, va dapprima respinta l'eccezione di prescrizione del diritto vantato in giudizio dalla società attrice, proposta da Controparte_1
La ha depositato due comunicazioni, rispettivamente del 22.6.2021 Parte_1
e del 3.4.2023 (cfr. all. atto di citazione), con le quali ha invitato la società convenuta all'adempimento delle prestazioni derivanti dal rapporto contrattuale di fornitura del servizio idrico. Il convenuto non ha contestato l'esistenza di tali missive, tantomeno il ricevimento delle stesse, e per questa ragione possono considerarsi validamente giunte a conoscenza della società contraente. Dunque, le suddette comunicazioni, tenuto conto del periodo di riferimento delle fatture depositate in atti, hanno efficacemente interrotto la decorrenza dei termini di prescrizione quinquennale e biennale (previsti dalla legge di bilancio 2020, n. 160 del 2019), dei diritti vantati in giudizio dalla società attrice.
4.1. Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per i motivi di segui- to precisati. In punto di qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti, esso deve ricondursi, come peraltro già sottolineato, al contratto di somministrazio- ne del servizio idrico, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 1559 c.c. Per quanto concerne il riparto dell'onere della prova, costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza, ed autorevolmente avallato dalla Corte di Cas- sazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 13533/2001, quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
6 l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circo- stanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Peraltro, analogo criterio di riparto dell'onere della prova si ritiene applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'ecce- zione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimen- to, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesat- to adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'i- nesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (ex multis, Cass. 3373/2010, 2387/2004, 8615/2006, 13674/2006). In proposito va ricordato che in tema di contratti di fornitura (telefonica, idrica, di gas o di energia elettrica) deve presumersi, in difetto di provata contestazione da parte dell'utente, il buon funzionamento del sistema di rilevazione dei con- sumi mediante i contatori posti dai gestori e soggetti somministranti, le cui risultanze fanno piena prova dei relativi addebiti, sicché, in caso di contesta- zione, è onere dell'utente allegare circostanze che univocamente autorizzino a presumere una utilizzazione esterna nel periodo cui si riferiscono gli addebiti (v. Cass. n. 12003/2017). Il in questa sede, non ha assolto il generale onere gravante sul CP_1 convenuto di contestare in modo chiaro e specifico le pretese attoree. Il credito vantato in giudizio dall'attore, dunque, in virtù del principio di non contestazione, deve considerarsi provato. In particolare, si precisa come il convenuto si sia opposto unicamente alla fattura del 2 marzo 2021 (del valore di euro 9.908,78), con esclusivo riferimen- to all'esistenza di un sovrapprezzo dovuto ad un guasto del contatore. In merito, la Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n. 15340 del 31 maggio 2024), ha fatto chiarezza sull'onere della prova in materia di contestazione dei consumi di acqua e di altri servizi ad essa assimilabili, stabilendo in linea con la precedente giurisprudenza (Cass., n. 23699 del 2016), che: “nel caso in cui il somministrato contesti il valore delle fatture allegando un malfunzionamento
7 del contatore, spetta al fornitore del servizio, in base al principio di vicinanza della prova, dimostrare il corretto funzionamento dello stesso. Solo dopo tale verifica, l'onere della prova si sposta sul somministrato, il quale dovrà dimo- strare, se vuole ottenere un ristorno, che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni (ad esempio, manomissioni o allacci abusivi da parte di terzi) e che egli ha adottato tutte le cautele necessarie per evitarli”. Pertanto, in caso di contestazione da parte dell'utente, il gestore deve dimostra- re il buon funzionamento del contatore e l'esattezza della misura dei consumi che è stata calcolata e riportata in fattura, mentre il cliente del servizio deve dimostrare che il consumo eccessivo è dovuto a fattori al di fuori del suo con- trollo (tuttavia il consumatore, quando rileva che il contatore non funziona bene e non registra i consumi in modo esatto, ha l'onere di segnalarne il mal- funzionamento e di chiedere una verifica all'azienda fornitrice del servizio idrico). Ebbene, considerato il normale onere di buona fede che governa i rapporti negoziali, nel caso di specie, deve riconoscersi come non sussista alcuna prova del fatto che il consumatore si sia attivato, nel corso del rapporto negoziale, per segnalare il malfunzionamento del contatore o chiedere una verifica all'azienda. Dal proprio canto, la ha risposto alle contestazioni di controparte Parte_1 depositando documentazione fotografica comprovante la corrispondenza tra il consumo nel periodo suindicato e quello riportato in fattura. Il convenuto, invece, non ha allegato alcuna prova a sostegno del fatto che l'eccessività dei consumi era dovuta a fattori esterni (ad esempio, manomissioni o allacci abusivi da parte di terzi), tantomeno di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitarli. Per queste ragioni, non può dirsi in alcun modo provata l'incongruità tra il valore della fattura del 2 marzo 2021 (del valore di euro 9.908,78) e il servizio idrico fornito dalla società attrice in favore della società convenuta in giudizio. Dunque, la domanda proposta dalla in persona del legale rappre- Parte_1 sentante p.t., deve considerarsi fondata e meritevole di accoglimento.
5. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione del d.m. n. 147 del 13.8.2022, nella misura prevista dai parametri tra i minimi e i medi, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle que- stioni affrontate, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introdutti- va, euro 777,00; fase istruttoria, euro 840,00; fase decisoria, euro 1.701,00),
8 da distrarsi in favore dell'avvocato Assunta Tartaglione dichiaratasi antistata- ria..
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pro- nunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna quale Controparte_1 legale rappresentante della società Controparte_4
al pagamento in favore della
[...] Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., della somma di euro 13.025,28, oltre interessi legali dalla domanda;
B. condanna quale legale rappresentante della società Controparte_1
al Controparte_4 pagamento in favore della in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., delle spese di lite che liquida in euro 4.237,00 per compensi professio- nali oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Assunta Tartaglione dichiaratasi antistataria. Così deciso in Torre Annunziata, il 19 maggio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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Nella causa civile iscritta al n. 324/2024 R.G. avente ad oggetto: contratto di somministrazione TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Parte_1
RC (NA) alla via Trentola n. 211, Partita VA , elettivamente P.VA_1 domiciliata in Napoli, alla Via Michele Kerbaker n.55, presso lo studio dell'avvocato Assunta Tartaglione, che la rappresenta e la difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
ATTRICE E
, elettivamente domiciliato in SAAntonio TE alla Controparte_1 via De Luca n. 10, presso lo studio dell'avvocato Antonio Torrente, che lo rap- presenta e difende, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costi- tuzione e risposta
CONVENUTO
********* CONCLUSIONI: all'udienza del 13 maggio 2025, fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della discussione tenutasi mediante il deposito di note scritte, le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate in atti insi- stendo nel loro accoglimento. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il
[...]
Controparte_2
(C.F./P.VA ), in persona del legale rappresentante, P.VA_2 CP_1
al fine di accertarne la responsabilità per l'inadempimento
[...] dell'obbligazione nascente dal contratto di somministrazione intercorso tra le parti, e per l'effetto, ne chiedeva la condanna al pagamento di euro 13.025,28
1 oltre interessi legali dalla maturazione del credito, con vittoria di spese e com- petenze di lite, da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario. A tal fine, dopo aver premesso che la gestisce il servizio idrico Parte_1 integrato nell'ambito distrettuale Sarnese Vesuviano in virtù della convenzione stipulata il 30 settembre 2002, ha dedotto che per effetto della somministrazio- ne di tale servizio pubblico di fornitura idrica, nel Comune di SAAntonio TE, la ricorrente risultava creditrice della società Ristorante
[...]
(utenza n. 200002892514), Controparte_2 per gli importi derivanti dalle seguenti fatture, debitamente depositate in atti: nn. 9517011001258356 del 11/08/2017 di euro 244,68 - 9517011001840342 del 20/11/2017 di euro 179,94 - 9518011000280399 del 21/02/2018 di euro 375,26 - 9518011000867389 del 17/05/2018 di euro 187,29 - 9518011001381701 del 07/08/2018 di euro 238,85 - 9518011002039351 del 21/11/2018 di euro 217,95 - 9519011000855650 del 17/05/2019 di euro 326,83 - 9519011002037218 del 19/11/2019 di euro 348,16 - 9520011000886551 del 19/05/2020 di euro 120,03 - 9520011002019068 del 17/11/2020 di euro 13,09 - 9521011000376557 del 02/03/2021 di euro 9.908,78 - 9521011000886519 del 18/05/2021 di euro 156,48 - 9521011001406059 del 06/08/2021 di euro 229,21 - 9521011002038425 del 17/11/2021 di euro 254,99 - 9522011000771127 del 05/05/2022 di euro 227,99. Per questo, la ricorrente chiedeva accertarsi l'inadempimento della società convenuta, e per l'effetto la condanna di quest'ultima al pagamento, in proprio favore, della somma complessiva di euro 13.025,28 per le fatture non pagate, oltre interessi legali dalla maturazione del credito. Costituitosi in giudizio, chiedeva, in via preliminare, Controparte_1 dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva poiché evocato in giudizio in qualità di rappresentante legale della società “ Controparte_3
in luogo della reale società contraente, “
[...] [...]
; nonché, dichiararsi la Controparte_4 prescrizione dei crediti vantati in giudizio dalla società attrice per scadenza dei termini previsti dalla legge n. 205/17. Nel merito, in via subordinata e residuale, contestava il diritto vantato in giudi- zio dalla (con specifico riferimento alla fattura del 2 marzo 2021 – Parte_1
n. 9521011000376557 - del valore di euro 9.908,78), chiedendo il rigetto della domanda proposta dall'attrice, con vittoria di spese e competenze di lite.
2. In via preliminare va dichiarata la inutilizzabilità, ai fini probatori, del do- cumento, che risulta sottoscritto da con il quale la socie- Controparte_1
2 tà “ rendeva nota alla la Controparte_3 Parte_1 propria volontà di disdire il contratto di somministrazione con rimozione del contatore. Difatti, sebbene ritualmente e tempestivamente depositato il 19.6.2024 - entro la prima udienza di trattazione quale espressione delle difese della ricorrente conseguenti alla costituzione della parte resistente e delle eccezioni da questa avanzate - il citato documento è stato tempestivamente, e adeguatamente (mediante esplicita contestazione della riferibilità della sotto- scrizione al resistente anche sottolineandone il grafismo) disconosciuto dal con il primo atto utile, ovvero le note di trattazione scritta deposita- CP_1 te in data 2.5.2024. In linea generale, in relazione al disconoscimento previsto dall'art 214 c.p.c. va evidenziato che esso, pur non richiedendo particolari formule sacramentali, deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti (cfr. Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 17313 del 17 giugno 2021). Inoltre, deve essere effettuato tempestivamente alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione (arg. ex art. 215 comma 1 c.p.c.). Stante il chiaro ed esplicito disconoscimento operato dal resistente, a questo punto, sarebbe stato onere della parte ricorrente, che ha prodotto il documento e che intendeva avvalersene quale mezzo di prova, formulare istanza di verifica- zione ex art. 214 c.p.c., proponendo i mezzi di prova ritenuti utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione. Con riferimento a tale profilo va condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale “La mancata proposizione dell'istan- za di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elemen- ti estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto” (Sez. Unite, senten- za n. 3086 del 01/02/2022). L'onere di proporre l'istanza di verificazione non è stato assolto dalla
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che ha prodotto in giudizio la “disdetta” disconosciuta, con la conse- Pt_1 guenza che essa non potrà essere valutata come prova dell'ammissione della debenza degli importi richiesti.
3 3. Sempre in limine litis, va affrontata l'eccezione sollevata dal resistente di difetto di legittimazione passiva e/o titolarità del rapporto in capo al convenuto. In proposito, giova ricordare che - secondo principi giurisprudenziali consolida- ti e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16.2.2016
- la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittima- zione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della doman- da, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (ecce- zioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c.. 3.1. Quanto al primo profilo va detto che la società ricorrente ha correttamente individuato il soggetto legittimato passivamente nel presente giudizio, per aver documentato di avere effettuato una fornitura idrica in favore del
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c/o Ristorante Di Via Scafati 251, 80057, Controparte_4
SAAntonio TE (Na), il quale, al di là dell'errore materiale di indicazione dell'esatto nominativo contenuto in ricorso (“ Controparte_3
in luogo della reale società contraente, “
[...] [...]
) risulta correttamente identificato Controparte_5
4 nel numero di P.VA , secondo quanto emerge dalla visura in atti;
P.VA_2 così come risulta correttamente individuato il suo legale rappresentante in che, come risulta dall'atto notarile di cessione di quote Controparte_1 sociali prodotto dal medesimo resistente, rivestiva la qualifica di socio acco- mandatario. Ne discende che sotto tale profilo l'eccezione sollevata risulta infondata.
3.2. Parimenti destituita di fondamento risulta essere l'ulteriore eccezione di supposta carenza di titolarità passiva del rapporto. Difatti, dalla documentazione prodotta in atti, non disconosciuta dal resistente, risulta che la abbia dimostrato il rapporto (peraltro non negato) con Parte_1 la società in accomandita semplice “ Controparte_4
in favore della quale ha erogato la fornitura
[...] idrica documentata dalle fatture in atti che attestano il Codice Utenza della fornitura medesima (200002892514) e i consumi avvenuti dall'agosto 2017 al maggio 2022. Il resistente, lungi dal contestare l'insorgenza del rapporto (peral- tro, come detto, documentato) si è limitato ad invocare la propria carenza di titolarità in ragione della cessazione della società e della cessione delle quote sociali in favore di , per come emerge dall'atto notarile di Controparte_6 cessione dallo stesso prodotta. La ha eccepito che tale cessione mai è stata a lei comunicata e, a Parte_1 fronte di tale contestazione, il resistente, sul quale incombeva il relativo onere probatorio, nulla ha allegato o dimostrato in senso contrario, con la conse- guenza che deve ritenersi pacifica l'omessa comunicazione al creditore ceduto del subentro nel rapporto di fornitura del cessionario in luogo del cedente. In diritto va osservato che ai sensi dell'art. 2560 c.c. “L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito”. Con particolare riferimento al contratto di somministrazione, da cui derivano obbligazioni per i soggetti che lo stipulano, unico soggetto contrattualmente obbligato nei confronti dell'azienda erogatrice è l'intestatario dell'utenza, in quanto la proprietà dell'immobile non costituisce valida fonte dell'obbligazione di pagamento. Ogni modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio implica l'adozione della forma scritta "ad substantiam" (Corte di Appello di Messina sentenza n. 272 del 28 aprile 2022). Del resto ai sensi dell'art. 1406 c.c. “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta”.
5 Ne discende che nella cessione del contratto, nella specie di somministrazione, la mancata comunicazione al gestore ceduto e, dunque, il suo mancato con- senso, determina la inopponibilità della cessione medesima al creditore ceduto il quale, legittimamente, potrà pretendere il pagamento del corrispettivo della fornitura erogata dall'intestatario del contratto, ancorché al suo posto sia subentrata altra ditta che di tale fornitura abbia beneficiato. Alla stregua delle esposte considerazioni giuridiche, va respinta anche l'eccezione di carenza di titolarità passiva che risulta, invece, sussistente nei confronti del “ Controparte_7
e, per esso, nel suo socio accomandatario
[...] Controparte_1
Va, difatti, rammentato che l'"accomandatario" è il socio che in una società in Contr accomandita ( o SAPA) ha il potere di gestire e amministrare la società, e che è responsabile illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, ovvero con il proprio patrimonio personale oltre che con il patrimonio della società.
4. Passando all'esame del merito della pretesa, va dapprima respinta l'eccezione di prescrizione del diritto vantato in giudizio dalla società attrice, proposta da Controparte_1
La ha depositato due comunicazioni, rispettivamente del 22.6.2021 Parte_1
e del 3.4.2023 (cfr. all. atto di citazione), con le quali ha invitato la società convenuta all'adempimento delle prestazioni derivanti dal rapporto contrattuale di fornitura del servizio idrico. Il convenuto non ha contestato l'esistenza di tali missive, tantomeno il ricevimento delle stesse, e per questa ragione possono considerarsi validamente giunte a conoscenza della società contraente. Dunque, le suddette comunicazioni, tenuto conto del periodo di riferimento delle fatture depositate in atti, hanno efficacemente interrotto la decorrenza dei termini di prescrizione quinquennale e biennale (previsti dalla legge di bilancio 2020, n. 160 del 2019), dei diritti vantati in giudizio dalla società attrice.
4.1. Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per i motivi di segui- to precisati. In punto di qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti, esso deve ricondursi, come peraltro già sottolineato, al contratto di somministrazio- ne del servizio idrico, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 1559 c.c. Per quanto concerne il riparto dell'onere della prova, costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza, ed autorevolmente avallato dalla Corte di Cas- sazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 13533/2001, quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
6 l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circo- stanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Peraltro, analogo criterio di riparto dell'onere della prova si ritiene applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'ecce- zione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimen- to, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesat- to adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'i- nesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (ex multis, Cass. 3373/2010, 2387/2004, 8615/2006, 13674/2006). In proposito va ricordato che in tema di contratti di fornitura (telefonica, idrica, di gas o di energia elettrica) deve presumersi, in difetto di provata contestazione da parte dell'utente, il buon funzionamento del sistema di rilevazione dei con- sumi mediante i contatori posti dai gestori e soggetti somministranti, le cui risultanze fanno piena prova dei relativi addebiti, sicché, in caso di contesta- zione, è onere dell'utente allegare circostanze che univocamente autorizzino a presumere una utilizzazione esterna nel periodo cui si riferiscono gli addebiti (v. Cass. n. 12003/2017). Il in questa sede, non ha assolto il generale onere gravante sul CP_1 convenuto di contestare in modo chiaro e specifico le pretese attoree. Il credito vantato in giudizio dall'attore, dunque, in virtù del principio di non contestazione, deve considerarsi provato. In particolare, si precisa come il convenuto si sia opposto unicamente alla fattura del 2 marzo 2021 (del valore di euro 9.908,78), con esclusivo riferimen- to all'esistenza di un sovrapprezzo dovuto ad un guasto del contatore. In merito, la Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n. 15340 del 31 maggio 2024), ha fatto chiarezza sull'onere della prova in materia di contestazione dei consumi di acqua e di altri servizi ad essa assimilabili, stabilendo in linea con la precedente giurisprudenza (Cass., n. 23699 del 2016), che: “nel caso in cui il somministrato contesti il valore delle fatture allegando un malfunzionamento
7 del contatore, spetta al fornitore del servizio, in base al principio di vicinanza della prova, dimostrare il corretto funzionamento dello stesso. Solo dopo tale verifica, l'onere della prova si sposta sul somministrato, il quale dovrà dimo- strare, se vuole ottenere un ristorno, che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni (ad esempio, manomissioni o allacci abusivi da parte di terzi) e che egli ha adottato tutte le cautele necessarie per evitarli”. Pertanto, in caso di contestazione da parte dell'utente, il gestore deve dimostra- re il buon funzionamento del contatore e l'esattezza della misura dei consumi che è stata calcolata e riportata in fattura, mentre il cliente del servizio deve dimostrare che il consumo eccessivo è dovuto a fattori al di fuori del suo con- trollo (tuttavia il consumatore, quando rileva che il contatore non funziona bene e non registra i consumi in modo esatto, ha l'onere di segnalarne il mal- funzionamento e di chiedere una verifica all'azienda fornitrice del servizio idrico). Ebbene, considerato il normale onere di buona fede che governa i rapporti negoziali, nel caso di specie, deve riconoscersi come non sussista alcuna prova del fatto che il consumatore si sia attivato, nel corso del rapporto negoziale, per segnalare il malfunzionamento del contatore o chiedere una verifica all'azienda. Dal proprio canto, la ha risposto alle contestazioni di controparte Parte_1 depositando documentazione fotografica comprovante la corrispondenza tra il consumo nel periodo suindicato e quello riportato in fattura. Il convenuto, invece, non ha allegato alcuna prova a sostegno del fatto che l'eccessività dei consumi era dovuta a fattori esterni (ad esempio, manomissioni o allacci abusivi da parte di terzi), tantomeno di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitarli. Per queste ragioni, non può dirsi in alcun modo provata l'incongruità tra il valore della fattura del 2 marzo 2021 (del valore di euro 9.908,78) e il servizio idrico fornito dalla società attrice in favore della società convenuta in giudizio. Dunque, la domanda proposta dalla in persona del legale rappre- Parte_1 sentante p.t., deve considerarsi fondata e meritevole di accoglimento.
5. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione del d.m. n. 147 del 13.8.2022, nella misura prevista dai parametri tra i minimi e i medi, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle que- stioni affrontate, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introdutti- va, euro 777,00; fase istruttoria, euro 840,00; fase decisoria, euro 1.701,00),
8 da distrarsi in favore dell'avvocato Assunta Tartaglione dichiaratasi antistata- ria..
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pro- nunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna quale Controparte_1 legale rappresentante della società Controparte_4
al pagamento in favore della
[...] Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., della somma di euro 13.025,28, oltre interessi legali dalla domanda;
B. condanna quale legale rappresentante della società Controparte_1
al Controparte_4 pagamento in favore della in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., delle spese di lite che liquida in euro 4.237,00 per compensi professio- nali oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Assunta Tartaglione dichiaratasi antistataria. Così deciso in Torre Annunziata, il 19 maggio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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