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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/12/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 995/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 995/2021 tra
(+ 16) Parte_1
RICORRENTI e
CP_1
RESISTENTI
Oggi 10 dicembre 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per i ricorrenti l'avv. Giampaolo Barone per l'avv. Giovannini Alessandro CP_1 I quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc. I procuratori prendono atto dei calcoli da ultimo depositati dal CTU e si riportano ai rispettivi atti;
rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. L'avv. Barone fa presente di aver depositato nota spese
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 995/2021 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5
(C.F. ) Parte_6 C.F._6
(C.F. Parte_7 C.F._7
(C.F. Parte_8 C.F._8
(C.F. ) Parte_9 C.F._9 (C.F. ) Parte_10 C.F._10
(C.F. ) Parte_11 C.F._11
(C.F. ) Parte_12 C.F._12
(C.F. ) Parte_13 C.F._13
(C.F. ), Parte_14 C.F._14
(C.F. ) Parte_15 C.F._15
(C.F. ) Parte_16 C.F._16
(C.F. ) Parte_17 C.F._17 con il patrocinio degli avv. ti RUSCONI FABIO e GIAMPAOLO BARONE
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARESCA ARTURO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. NOCERINO ENZO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza non definitiva del 24.9.2025 è stato accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti, ciascuno per il periodo dal 19.7.2007 a dicembre 2021, al pagamento delle differenze retributive maturate nei giorni di ferie con riferimento al numero dei giorni effettivamente fruiti in ciascun anno nel limite massimo di n. 24 giorni all'anno.
Il giudizio è dunque proseguito per integrazione della già espletata CTU al fine di quantificare i crediti accertati, crediti che, secondo i conteggi da ultimo versati in atti dall'ausiliario - non contestati dalle parti e pienamente condivisibili - ammontano:
1 - per ad € 8.359,47 Parte_18
- per ad € 13.783,12 Parte_9
- per ad € 7.826,09 Parte_2
- per ad € 20.423,40 Parte_10
- per ad € 21.255,90 Parte_19
- per ad € 15.704,05 Parte_12
- per ad € 20.184,26 Parte_8
- per ad € 17.384,07 Parte_13
- per ad € 10.992,49 Parte_3
- per ad € 15.097,88 Parte_14
- per ad € 7.502,99 Parte_4
- per ad € € 9.976,25 Parte_5
- per a € € 15.015,77 Parte_15
- per ad € € 20.187,79 Parte_16
- per ad € 19.089,26 Parte_17
- per ad € 9.723,33 Parte_6
- per ad € 9.150,71 Parte_1
Pertanto deve concludersi per la condanna di al pagamento a favore dei ricorrenti delle somme sopra CP_1 indicate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo.
Quanto alle spese esse devono essere liquidate secondo il principio di soccombenza secondo gli importi previsti dal DM 55/2014 per le cause di lavoro di valore accertato ricompreso tra € 52.00,00 ed € 260.000,00; gli onorari del CTU, liquidati con separato decreto, sono posti definitivamente a carico di parte resistente, gravata altresì delle spese sostenute da parte ricorrente per l'elaborazione dei conteggi, spese documentate solo parzialmente tramite fatture quietanzate e che si ritiene congruo, in applicazione dell'art 92 cpc, liquidare nella misura di complessivi € 800,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento delle seguenti somme: € 13.783,12 a favore di;
€ 7.826,09 CP_1 Parte_9
a favore di;
€ 20.423,40 a favore di;
€ 21.255,90 a favore di Parte_2 Parte_10 Parte_19
; € 15.704,05 a favore di;
€ 20.184,26 a favore di;
€ 17.384,07 a favore di
[...] Parte_12 Parte_8
; € 10.992,49 a favore di;
€ 15.097,88 a favore di;
€ 7.502,99 a Parte_13 Parte_3 Parte_14 favore di;
€ 9.976,25 a favore di;
€ 15.015,77 a favore di;
€ Parte_4 Parte_5 Parte_15
20.187,79 a favore di;
€ 19.089,26 a favore di;
€ 9.723,33 a favore di Parte_16 Parte_17 Pt_6
2 ; € 9.150,71 a favore di ,oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino Parte_6 Parte_1 al saldo effettivo;
-condanna al pagamento a favore dei ricorrenti delle spese di lite che si liquidano CP_1 complessivamente in € 9500,00 per compensi professionali, € 638,50 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA, nonché € 800,00 a titolo di rimborso spese per i conteggi.
Livorno, 10 dicembre 2025 Il Giudice dott. Federica Manfrè
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TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 995/2021 tra
(+ 16) Parte_1
RICORRENTI e
CP_1
RESISTENTI
Oggi 10 dicembre 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per i ricorrenti l'avv. Giampaolo Barone per l'avv. Giovannini Alessandro CP_1 I quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc. I procuratori prendono atto dei calcoli da ultimo depositati dal CTU e si riportano ai rispettivi atti;
rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. L'avv. Barone fa presente di aver depositato nota spese
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 995/2021 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5
(C.F. ) Parte_6 C.F._6
(C.F. Parte_7 C.F._7
(C.F. Parte_8 C.F._8
(C.F. ) Parte_9 C.F._9 (C.F. ) Parte_10 C.F._10
(C.F. ) Parte_11 C.F._11
(C.F. ) Parte_12 C.F._12
(C.F. ) Parte_13 C.F._13
(C.F. ), Parte_14 C.F._14
(C.F. ) Parte_15 C.F._15
(C.F. ) Parte_16 C.F._16
(C.F. ) Parte_17 C.F._17 con il patrocinio degli avv. ti RUSCONI FABIO e GIAMPAOLO BARONE
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARESCA ARTURO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. NOCERINO ENZO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza non definitiva del 24.9.2025 è stato accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti, ciascuno per il periodo dal 19.7.2007 a dicembre 2021, al pagamento delle differenze retributive maturate nei giorni di ferie con riferimento al numero dei giorni effettivamente fruiti in ciascun anno nel limite massimo di n. 24 giorni all'anno.
Il giudizio è dunque proseguito per integrazione della già espletata CTU al fine di quantificare i crediti accertati, crediti che, secondo i conteggi da ultimo versati in atti dall'ausiliario - non contestati dalle parti e pienamente condivisibili - ammontano:
1 - per ad € 8.359,47 Parte_18
- per ad € 13.783,12 Parte_9
- per ad € 7.826,09 Parte_2
- per ad € 20.423,40 Parte_10
- per ad € 21.255,90 Parte_19
- per ad € 15.704,05 Parte_12
- per ad € 20.184,26 Parte_8
- per ad € 17.384,07 Parte_13
- per ad € 10.992,49 Parte_3
- per ad € 15.097,88 Parte_14
- per ad € 7.502,99 Parte_4
- per ad € € 9.976,25 Parte_5
- per a € € 15.015,77 Parte_15
- per ad € € 20.187,79 Parte_16
- per ad € 19.089,26 Parte_17
- per ad € 9.723,33 Parte_6
- per ad € 9.150,71 Parte_1
Pertanto deve concludersi per la condanna di al pagamento a favore dei ricorrenti delle somme sopra CP_1 indicate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo.
Quanto alle spese esse devono essere liquidate secondo il principio di soccombenza secondo gli importi previsti dal DM 55/2014 per le cause di lavoro di valore accertato ricompreso tra € 52.00,00 ed € 260.000,00; gli onorari del CTU, liquidati con separato decreto, sono posti definitivamente a carico di parte resistente, gravata altresì delle spese sostenute da parte ricorrente per l'elaborazione dei conteggi, spese documentate solo parzialmente tramite fatture quietanzate e che si ritiene congruo, in applicazione dell'art 92 cpc, liquidare nella misura di complessivi € 800,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento delle seguenti somme: € 13.783,12 a favore di;
€ 7.826,09 CP_1 Parte_9
a favore di;
€ 20.423,40 a favore di;
€ 21.255,90 a favore di Parte_2 Parte_10 Parte_19
; € 15.704,05 a favore di;
€ 20.184,26 a favore di;
€ 17.384,07 a favore di
[...] Parte_12 Parte_8
; € 10.992,49 a favore di;
€ 15.097,88 a favore di;
€ 7.502,99 a Parte_13 Parte_3 Parte_14 favore di;
€ 9.976,25 a favore di;
€ 15.015,77 a favore di;
€ Parte_4 Parte_5 Parte_15
20.187,79 a favore di;
€ 19.089,26 a favore di;
€ 9.723,33 a favore di Parte_16 Parte_17 Pt_6
2 ; € 9.150,71 a favore di ,oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino Parte_6 Parte_1 al saldo effettivo;
-condanna al pagamento a favore dei ricorrenti delle spese di lite che si liquidano CP_1 complessivamente in € 9500,00 per compensi professionali, € 638,50 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA, nonché € 800,00 a titolo di rimborso spese per i conteggi.
Livorno, 10 dicembre 2025 Il Giudice dott. Federica Manfrè
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