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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/05/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Prima Sezione Civile, composto dei magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4001 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ARGIOLU DORIANA, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale,
ricorrente
contro
nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PIGA SABINA, che C.F._2
lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
1 e con la partecipazione del
Pubblico Ministero
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale così provvedere:
1) La figlia minore (nata il [...]) viene affidata a entrambi i genitori, con Per_1
collocamento presso la abitazione della madre sita in Ortacesus via Carducci n. 10/A. Le
decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia verranno assunte di comune accordo tra i genitori e in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali e aspirazioni della stessa, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione durante la permanenza di presso ciascuno. Per_1
La minore dovrà, da entrambi i genitori, continuare a ricevere cura, educazione e istruzione,
mantenendo con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi, e conservando con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
2) Il diritto di visita viene determinato prevedendo che il padre tenga con sé la minore il mercoledì e il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.30 nel periodo invernale e fino alle ore 21.30 nel periodo estivo e a fine settimane alternate dal venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.30 della domenica nel periodo invernale e fino alle ore 21.30 nel periodo estivo;
le festività Natalizie,
compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori, la minore trascorrerà, ad anni alterni, il
2 anni alterni la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'NG e per tutte le ulteriori festività non esplicitamente menzionate si applicherà il criterio dell'alternanza. Nel periodo estivo la minore trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi, che dovranno essere comunicati alla madre con un preavviso di 15 giorni, salvo diverso accordo tra genitori. In occasione della permanenza con uno dei genitori costui dovrà consentire all'altro una telefonata al fine di poter parlare con la bambina,
e ciò anche nel periodo in cui la piccola dovesse essere malata.
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno CP_1 Pt_1
mensile di mantenimento per dell'importo di € 300,00, previa rivalutazione Istat, oltre al Per_1
rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie che dovranno essere previamente concordate tra le parti, salvo trattarsi di spese urgenti e/o indifferibili.
4) Qualora durante la permanenza della piccola presso un genitore questi per motivi di Per_1
lavoro o altro non potesse occuparsi della figlia dovrà rivolgersi all'altro genitore o ai parenti di ciascun ramo genitoriale e solo in caso di indisponibilità degli stessi potrà ricorrere a una babysitter facendosi carico della spesa necessaria.
5) L'assegno unico dovuto in favore di verrà richiesto e trattenuto interamente dal sig. Per_1
CP_1
6) In caso di spostamenti e/o viaggi con il padre e la madre avranno l'obbligo di Per_1
comunicare all'altro genitore, con congruo preavviso, l'indirizzo del luogo di destinazione e di concordare la durata del viaggio, nonché di consentire regolari contatti telefonici e telematici con la figlia.
7) Le parti si impegnano a rimuovere e non pubblicare in futuro foto ritraenti la figlia nei Per_1
social network, salvo diverso accordo tra le parti.
3 8) Le spese e i compensi professionali vengono interamente compensati tra le parti.”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 24/06/2024, , premesso di aver intrattenuto Parte_1
una relazione sentimentale con dalla quale il 9/01/2020 era nata Controparte_1
la figlia che la relazione, durata circa vent'anni, si era interrotta nel 2023; che la figlia Per_1
viveva con la madre la quale provvedeva a tutte le sue necessità; che il convenuto, su Per_1
accordo delle parti, percepiva l'assegno unico e contribuiva al mantenimento della figlia con l'acquisto di beni prima necessità, e provvedendo al pagamento della retta mensile dell'asilo; di avere, quale centralinista a tempo indeterminato per 24 ore settimanali, il reddito annuo di euro
10.377,96, mentre del poliziotto, non conosceva il reddito;
che le parti si erano CP_1
accordate sui tempi di visita della minore con il padre, ma era necessaria una puntuale regolamentazione disposta dal Tribunale anche riguardo alla pubblicazione delle foto della minore sui social;
tanto premesso, la ricorrente ha chiesto che fosse previsto l'affidamento condiviso della minore, il suo collocazione presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre, e che fosse stabilito in capo al un assegno di euro 250,00 per il mantenimento CP_1
della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie.
si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_1
18/12/2024, formulando domande conformi a quelle della ricorrente ma precisando che nonostante la rottura del rapporto sentimentale si fosse sempre preso cura della figlia tenendola con sé per periodi quasi paritari con la madre, di avere sempre provveduto all'acquisto di beni di genere alimentare, abbigliamento, e di partecipare alle spese straordinarie talvolta non concordate, di versare dal mese di agosto 2024 la somma di euro 250,00 mensili per il
4 mantenimento della figlia, e che si sarebbe astenuto dal pubblicare foto della minore sui social sebbene non fossero mai sorti problemi al riguardo, soggiungendo di lavorare presso il
Commissariato della Polizia di Stato di Quartu Sant'Elena e di percepire un reddito annuo di euro
24.721,33, di essere titolare di tre veicoli, gravato da una rata di mutuo di euro 597,47, e da rate di un ulteriore finanziamento di euro 20.000,00, da spese di carburante per circa euro 500,00, da una ulteriore rata di euro 380,00.
Sentite le parti, e recepita la volontà delle stesse di definire la causa consensualmente, assunti i provvedimenti temporanei e urgenti in conformità, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Le condizioni concordate dalle parti devono essere recepite dal Collegio in quanto non in contrasto con l'interesse della minore.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
Sull'accordo delle parti:
1) Affida la minore (nata il [...]) ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Per_1
abitazione della madre sita in Ortacesus via Carducci n. 10/A. Le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia verranno assunte di comune accordo tra i genitori e in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali e aspirazioni della stessa, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione durante la permanenza di presso ciascuno. La minore dovrà, da entrambi i genitori, continuare a Per_1
5 ricevere cura, educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi, e conservando con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
2) Dispone che il padre tenga con sé la minore il mercoledì e il venerdì dalle ore 16.00 alle ore
20.30 nel periodo invernale e fino alle ore 21.30 nel periodo estivo e a fine settimane alternate dal venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.30 della domenica nel periodo invernale e fino alle ore 21.30
nel periodo estivo;
le festività Natalizie, compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori,
la minore trascorrerà, ad anni alterni, il 25 dicembre con un genitore ed il 31 dicembre con l'altro;
così pure per le festività Pasquali ad anni alterni la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'NG e per tutte le ulteriori festività non esplicitamente menzionate si applicherà il criterio dell'alternanza. Nel periodo estivo la minore trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi, che dovranno essere comunicati alla madre con un preavviso di 15 giorni, salvo diverso accordo tra genitori. In occasione della permanenza con uno dei genitori costui dovrà consentire all'altro una telefonata al fine di poter parlare con la bambina, e ciò anche nel periodo in cui la piccola dovesse essere malata.
3) Dispone che corrisponda in favore di , Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 300,00, a titolo di mantenimento per la figlia con rivalutazione annuale secondo Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1
previamente concordate tra le parti, salvo le urgenti e/o indifferibili.
4) Qualora durante la permanenza della piccola presso un genitore questi per motivi di Per_1
lavoro o altro non potesse occuparsi della figlia dovrà rivolgersi all'altro genitore o ai parenti di
6 ciascun ramo genitoriale e solo in caso di indisponibilità degli stessi potrà ricorrere a una babysitter facendosi carico della spesa necessaria.
5) Le parti danno atto che l'assegno unico erogato in favore di verrà richiesto e percepito Per_1
interamente dal padre.
6) Le parti convengono che in caso di spostamenti e/o viaggi con il padre e la madre Per_1
avranno l'obbligo di comunicare all'altro genitore, con congruo preavviso, l'indirizzo del luogo di destinazione e di concordare la durata del viaggio, nonché di consentire regolari contatti telefonici e telematici con la figlia.
7) Le parti si impegnano a rimuovere e non pubblicare in futuro foto ritraenti la figlia nei Per_1
social network, salvo diverso accordo tra le parti.
8) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale in data
26/05/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25 dicembre con un genitore ed il 31 dicembre con l'altro; così pure per le festività Pasquali ad