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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2473/2023 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo considerato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza del 14.2.2024 per la decisione ex artt. 429 e 437 c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 – recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – in vigore dal 1° gennaio 2023, secondo cui “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
dato atto della regolare comunicazione del provvedimento alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter, 429 e 437 c.p.c..
- Pagina 1 - n. 2473/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Leonardo Papaleo ha pronunziato, quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2473 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del G.d.p. di Guardia ON (Bn) n. 42/2023, depositata il 3.2.2023, in materia di accertamento di violazioni del C.d.s.
TRA
, c.f. , in p.d.l.r.p.t., rappresentato e difeso, Parte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, dall'avv. Fiammetta Pannone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Benevento, alla via Vanvitelli n. 6
APPELLANTE
APPELLATO INCIDENTALE
E
, c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._1
atti, dall'avv. Yuri Forgione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pitigliano
(Gr), alla via Ciacci n. 265
APPELLATO
APPELLANTE INCIDENTALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, co. 1, c.p.c., così come modificato dalla legge
18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(omettendo lo svolgimento del processo).
- Pagina 2 - In sintesi, l'odierno appellato proponeva opposizione al g.d.p. di Guardia ON (Bn) avverso il verbale di accertamento n. 6722/2022, elevato dalla Polizia Municipale del Pt_1
a causa della violazione dell'art. 142, co. 8, C.d.s., per aver superato in data Parte_1
3.7.2022 il limite di velocità imposto, come accertato mediante autovelox T-Exspeed V.2.0.
L'opposizione veniva accolta con la sentenza qui impugnata sulla base dell'assorbente motivo della mancata visibilità dell'autovelox (coperto da vegetazione).
Avverso la predetta sentenza il ha interposto appello, lamentandone Parte_1
l'erroneità in base alla considerazione per cui sarebbe stato onere dell'opponente, e non della p.a., censurare quanto scritto nel verbale, tra l'altro coperto da fede pubblica fino a querela di falso, in base ai princìpi giurisprudenziali che regolano la materia. Ha concluso, pertanto, previa riforma integrale della sentenza, chiedendo dichiararsi la legittimità del verbale opposto.
Si è costituito l'appellato, il quale ha insistito per il rigetto dell'appello e, in via incidentale, per la riforma del capo sulle spese con cui ne è stata statuita la compensazione.
Senonché la causa è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza, alla quale viene pronunciata sentenza con deposito contestuale delle motivazioni.
Il Tribunale osserva.
Sono inammissibili tanto l'appello principale quanto quello incidentale.
In ordine al primo, dalla lettura della sentenza di primo grado si evince che il giudice di pace ha accolto il ricorso in virtù dell'assorbente motivo concernente la mancata visibilità dell'autovelox, in violazione dell'art. 142 bis, co. 6, cod. strada, ritenendo, poi, che la buona visibilità costituirebbe, insieme alla presegnalazione, una valutazione, come tale sottratta all'onere di proporre querela di falso;
inoltre, il g.d.p. ha motivato che, dinanzi alla specifica contestazione dell'opponente sul punto, sarebbe stato onere della p.a., cosa non avvenuta, provare la visibilità della dell'apparecchiatura.
Orbene, a prescindere dall'erroneità di siffatta motivazione, è agevole convenire che il ricorso di appello è incentrato esclusivamente sul diverso profilo, non esaminato dal giudice di prima istanza, della presegnalazione dell'autovelox.
L'impugnazione non rispetta, quindi, i requisiti di cui all'art. 434 c.p.c., che imponeva al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata
- Pagina 3 - (Cass. nn. 2143/2015; 27199/2017, 4136/2019, 36481/2022; cfr. Cass. n. 13535/2018, secondo cui l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice).
Quanto all'appello incidentale, esso è inammissibile perché, a fronte della prima udienza fissata per il 13.6.2024, la comparsa di risposta è stata depositata solamente in data 4.6.2024, in spregio alla norma di cui all'art. 436, co. 3, c.p.c., secondo cui l'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione, che, ai sensi del primo comma, va depositata almeno dieci giorni prima della prima udienza (cfr. Cass. n.
3691/2004). Ad ogni modo, esso sarebbe, comunque, improcedibile perché non notificato nello stesso termine alla controparte (Cass. nn. 837/2016, 8595/2017).
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado.
Occorre, poi, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte sia dell'appellante che dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R.
30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) dichiara l'appello incidentale inammissibile;
c) compensa le spese di lite del grado di appello;
d) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
e) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellato, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Benevento, 27.3.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
- Pagina 4 - L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd.
“firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 5 -
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo considerato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza del 14.2.2024 per la decisione ex artt. 429 e 437 c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 – recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – in vigore dal 1° gennaio 2023, secondo cui “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
dato atto della regolare comunicazione del provvedimento alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter, 429 e 437 c.p.c..
- Pagina 1 - n. 2473/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Leonardo Papaleo ha pronunziato, quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2473 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del G.d.p. di Guardia ON (Bn) n. 42/2023, depositata il 3.2.2023, in materia di accertamento di violazioni del C.d.s.
TRA
, c.f. , in p.d.l.r.p.t., rappresentato e difeso, Parte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, dall'avv. Fiammetta Pannone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Benevento, alla via Vanvitelli n. 6
APPELLANTE
APPELLATO INCIDENTALE
E
, c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._1
atti, dall'avv. Yuri Forgione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pitigliano
(Gr), alla via Ciacci n. 265
APPELLATO
APPELLANTE INCIDENTALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, co. 1, c.p.c., così come modificato dalla legge
18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(omettendo lo svolgimento del processo).
- Pagina 2 - In sintesi, l'odierno appellato proponeva opposizione al g.d.p. di Guardia ON (Bn) avverso il verbale di accertamento n. 6722/2022, elevato dalla Polizia Municipale del Pt_1
a causa della violazione dell'art. 142, co. 8, C.d.s., per aver superato in data Parte_1
3.7.2022 il limite di velocità imposto, come accertato mediante autovelox T-Exspeed V.2.0.
L'opposizione veniva accolta con la sentenza qui impugnata sulla base dell'assorbente motivo della mancata visibilità dell'autovelox (coperto da vegetazione).
Avverso la predetta sentenza il ha interposto appello, lamentandone Parte_1
l'erroneità in base alla considerazione per cui sarebbe stato onere dell'opponente, e non della p.a., censurare quanto scritto nel verbale, tra l'altro coperto da fede pubblica fino a querela di falso, in base ai princìpi giurisprudenziali che regolano la materia. Ha concluso, pertanto, previa riforma integrale della sentenza, chiedendo dichiararsi la legittimità del verbale opposto.
Si è costituito l'appellato, il quale ha insistito per il rigetto dell'appello e, in via incidentale, per la riforma del capo sulle spese con cui ne è stata statuita la compensazione.
Senonché la causa è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza, alla quale viene pronunciata sentenza con deposito contestuale delle motivazioni.
Il Tribunale osserva.
Sono inammissibili tanto l'appello principale quanto quello incidentale.
In ordine al primo, dalla lettura della sentenza di primo grado si evince che il giudice di pace ha accolto il ricorso in virtù dell'assorbente motivo concernente la mancata visibilità dell'autovelox, in violazione dell'art. 142 bis, co. 6, cod. strada, ritenendo, poi, che la buona visibilità costituirebbe, insieme alla presegnalazione, una valutazione, come tale sottratta all'onere di proporre querela di falso;
inoltre, il g.d.p. ha motivato che, dinanzi alla specifica contestazione dell'opponente sul punto, sarebbe stato onere della p.a., cosa non avvenuta, provare la visibilità della dell'apparecchiatura.
Orbene, a prescindere dall'erroneità di siffatta motivazione, è agevole convenire che il ricorso di appello è incentrato esclusivamente sul diverso profilo, non esaminato dal giudice di prima istanza, della presegnalazione dell'autovelox.
L'impugnazione non rispetta, quindi, i requisiti di cui all'art. 434 c.p.c., che imponeva al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata
- Pagina 3 - (Cass. nn. 2143/2015; 27199/2017, 4136/2019, 36481/2022; cfr. Cass. n. 13535/2018, secondo cui l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice).
Quanto all'appello incidentale, esso è inammissibile perché, a fronte della prima udienza fissata per il 13.6.2024, la comparsa di risposta è stata depositata solamente in data 4.6.2024, in spregio alla norma di cui all'art. 436, co. 3, c.p.c., secondo cui l'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione, che, ai sensi del primo comma, va depositata almeno dieci giorni prima della prima udienza (cfr. Cass. n.
3691/2004). Ad ogni modo, esso sarebbe, comunque, improcedibile perché non notificato nello stesso termine alla controparte (Cass. nn. 837/2016, 8595/2017).
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado.
Occorre, poi, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte sia dell'appellante che dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R.
30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) dichiara l'appello incidentale inammissibile;
c) compensa le spese di lite del grado di appello;
d) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
e) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellato, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Benevento, 27.3.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
- Pagina 4 - L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd.
“firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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