Art. 12. (Stato di previsione del Ministero delle poste delle telecomunicazioni e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1993, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1993, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 , convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 NOVEMBRE 1993, N. 445)) . ((2))
4. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1993, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell' articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.
5. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1993, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell' articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370 , modificato dall' articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , sono i seguenti: 101, 104, 105, 106, 107, 108, 111 e 117.
6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 NOVEMBRE 1993, N. 445)) . ((2))
7. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 NOVEMBRE 1993, N. 445)) . ((2))
8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui alla legge 29 gennaio 1992, n. 58 . Con uno o piu' decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro del tesoro, saranno emanate le necessarie norme per l'attuazione della citata legge 29 gennaio 1992, n. 58 .
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 9 novembre 1993, n. 445 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "La predetta abrogazione opera conseguentemente, per le entrate e le spese riportate negli stati di previsione dell'Azienda medesima per l'anno finanziario 1993 annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2) approvati con la citata legge n. 501 del 1992 ."
2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1993, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 , convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 NOVEMBRE 1993, N. 445)) . ((2))
4. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1993, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell' articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.
5. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1993, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell' articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370 , modificato dall' articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , sono i seguenti: 101, 104, 105, 106, 107, 108, 111 e 117.
6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 NOVEMBRE 1993, N. 445)) . ((2))
7. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 NOVEMBRE 1993, N. 445)) . ((2))
8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui alla legge 29 gennaio 1992, n. 58 . Con uno o piu' decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro del tesoro, saranno emanate le necessarie norme per l'attuazione della citata legge 29 gennaio 1992, n. 58 .
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 9 novembre 1993, n. 445 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "La predetta abrogazione opera conseguentemente, per le entrate e le spese riportate negli stati di previsione dell'Azienda medesima per l'anno finanziario 1993 annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2) approvati con la citata legge n. 501 del 1992 ."