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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/05/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 234/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 234/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27 aprile 1979; rappresentata e difesa dall'avv. Davide Martinelli come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Largo Marco Gerra n. 3
- attrice - contro
, C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
l'11 giugno 1974; rappresentato e difeso dall'avv. Liborio Cataliotti come da procura allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via P. Borsellino n. 2
- convenuto - con l'intervento del
1 di 13 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
CHIEDE
a parziale modifica delle condizioni previste dalla sentenza di scioglimento di matrimonio n. 414/2018, già oggetto di modifica con provvedimento n. 4652/2023 del 14.06.2023 Rg n. 3454/2022,
CHE
l'Ill.mo del Tribunale di Reggio Emilia Voglia, autorizzare Pt_1
, quale genitore esercente la potestà sulla minore
[...] Per_1
(nata a [...] né Monti il 30/04/2008), previa
[...] audizione della stessa:
- a traferire la residenza della minore dal Comune Persona_1 di Gattatico (RE) al Comune di Casina (RE) – via Bergogno n. 4 con conseguente iscrizione nei registri dell'anagrafe del medesimo
Comune;
- a trasferire la minore dall'Istituto Superiore Persona_1
“Motti” di Reggio Emilia all'Istituto “Nelson Mandela” di Castelnovo né
Monti;
- porre a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli e , mediante versamento in Per_2 Per_1 favore della madre di €uro 700,00 mensili (€uro 350 per ciascun figlio), con rivalutazione Istat annuale;
- spese straordinarie al 50% come da protocollo dell'intestato
Tribunale;
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Per PARTE CONVENUTA:
1) in via principale mantenere la residenza anagrafica della minore
presso la casa paterna e conseguentemente Persona_1
2 di 13 permettere che la minore ultimi il percorso di studi presso
l'Istituto Alberghiero “Motti” attualmente frequentato a Reggio
Emilia per i motivi meglio spiegati in parte espositiva;
2) in via subordinata accertato che è desiderio della minore trasferirsi in via definitiva presso la casa materna, trasferire la residenza della minore a Casina (RE) presso la casa della madre ma ordinare che la minore ultimi il terzo anno Parte_1 scolastico presso l'Istituto attualmente frequentato e autorizzare il suo trasferimento per i successivi anni scolastici dopo aver appurato che l'Istituto di Castelnuovo né Monti possa garantire il sostegno allo studio di cui necessita la minore. Valutare e dichiarare, inoltre, i Servizi Sociali competenti tenuti ad una costante vigilanza sulla minore per i motivi rappresentati in parte espositiva;
3) in caso di mancato accoglimento della domanda principale, qualora la residenza di venisse trasferita presso la madre, Per_1 ritenersi non dovuto da parte del padre alcun contributo al mantenimento per perché la minore percepisce una Per_1 pensione di invalidità che si aggiunge al reddito della madre determinando una situazione economica di maggior vantaggio della madre rispetto al padre;
4) Confermarsi a carico del Sig. il contributo al Per_1 mantenimento del minore nella misura già Persona_3 determinata di Euro 150,00 per i motivi meglio spiegato in parte espositiva.
5) Assegno unico da dividersi nella misura del 50% per ciascun genitore.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del procedimento.
In via istruttoria:
Ordinare ex art.210 cpc alla Sig.ra di depositare tutta la Pt_1 documentazione bancaria e fiscale degli ultimi 3 anni (estratti conto, polizze assicurative, carte di credito/debito, carte prepagate, conto
3 di 13 titoli depositi etc., certificati di pensioni Inps e complementari) e a queste riferibili e riconducibi ed eventuali contratti di lavoro.
Si chiede che il Giudice ordini alla Sig.ra la documentazione atta Pt_1
a dimostrare che l'Istituto in cui intende trasferire la figlia a
Castelnuovo né Monti sia idoneo a supportare nel percorso Per_1 scolastico in considerazione delle problematiche rappresentante.
FATTI DI CAUSA
1. Gli ex coniugi e sono genitori di Controparte_1 Parte_1
(nata il [...]) ed (nato il 16 ottobre Per_1 Per_3
2009).
Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 414/2018 in data
20 marzo 2018, nel definire il giudizio di divorzio, ha disposto l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre, assegnazione a quest'ultima della casa familiare, regolamentazione del diritto di visita paterno ed imposizione a carico del padre dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in misura pari ad € 300,00 al mese e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie.
Il Tribunale medesimo, con decreto ex art. 9 l. div. in data 8 giugno 2023, a parziale modifica delle suddette condizioni, ha disposto il collocamento prevalente della minore presso il Per_1 padre, revocando l'obbligo a carico del di versare alla Per_1 Pt_1 la somma di € 150,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento della minore, disponendo che il padre provvedesse direttamente al mantenimento della figlia, ponendo a carico dell'uomo l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio in misura pari ad € Per_3
150,00 al mese ed incaricando il Servizio sociale territorialmente competente di proseguire nell'attività di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare.
2. Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 27 gennaio 2025, , esponendo che dal precedente mese di Parte_1 dicembre si era trasferita stabilmente presso la propria Per_1
4 di 13 abitazione, ha chiesto il collocamento prevalente della minore presso di sé, con autorizzazione al trasferimento della residenza ed all'iscrizione della stessa presso l'Istituto “Nelson Mandela” di
Castelnovo né Monti (RE), nonché un contributo al mantenimento di entrambi i figli in misura pari ad € 700,00 al mese (€ 350,00 al mese), oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Costituito con comparsa depositata in data 28 marzo 2025,
ha chiesto rigettarsi le domande attoree e, in via Controparte_1 subordinata, nel caso in cui la minore intendesse trasferirsi stabilmente presso l'abitazione materna, disporsi che la figlia termini l'anno scolastico in corso presso l'istituto attualmente frequentato ed autorizzarsi il trasferimento per gli anni successivi all'esito di un accertamento di adeguatezza del nuovo istituto a fornire il sostegno necessario alla minore, senza alcun contributo per il mantenimento della figlia, con conferma del contributo di € 150,00 per il mantenimento del figlio e con suddivisione a metà Per_3 dell'assegno unico.
4. Il decreto di fissazione udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 31 gennaio 2025 al Pubblico
Ministero, il quale è stato dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. ed acquisita una relazione da parte dei Servizi sociali, alla prima udienza del 29 aprile
2025, sentite le parti personalmente, esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione ed ascoltata la figlia minore , Per_1 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Si controverte, anzitutto, del collocamento prevalente della figlia minore . Per_1
5 di 13 In forza dei provvedimenti vigenti emessi nel 2023, la ragazza, che oggi ha 17 anni, è collocata prevalentemente presso l'abitazione del padre, ma, pacificamente, dal 20 dicembre 2024 ha fatto ritorno presso l'abitazione della madre, che perciò ha chiesto di tornare ad essere genitore collocatario, come lo era sulla base dei precedenti provvedimenti risalenti al 2018.
Nella relazione dei Servizi sociali datata 4 aprile 2025 (Azienda
Speciale Consortile Appennino Reggiano, prot. C_C219 - - 1 - 2025-
04-08 – 0000785) si legge:
[...] ha riferito di frequentare la classe Terza Per_1 dell'Istituto Motti indirizzo Alberghiero di Reggio Emilia. Ha riportato di impegnarsi molto a scuola e di avere diverse passioni, quali
l'equitazione, la pallavolo e il ballo, che tuttavia non è mai riuscita a coltivare.
Rispetto alla situazione familiare, ha raccontato che la Per_1 scelta di trasferirsi dal padre quando aveva 11/12 anni sarebbe stata influenzata dall'atteggiamento del padre e della compagna, i quali si sarebbero inizialmente mostrati accoglienti e accondiscendenti.
Questo comportamento l'avrebbe influenzata a tal punto da non seguire il fratello al rientro presso l'abitazione della madre. Per_3
Nell'arco dei tre anni di convivenza, l'atteggiamento del padre e della moglie nei suoi confronti sarebbe cambiato: a suo dire, le veniva richiesto di svolgere mansioni domestiche una volta rientrata da scuola, il padre l'aveva isolata non permettendole di frequentare amicizie al di fuori del contesto scolastico e controllava il suo telefono impedendole di mantenere i contatti con la madre e con il fratello.
Pertanto per circa tre anni la ragazza non avrebbe manutenuto i rapporti con questi ultimi.
Ulteriormente, la ragazza ha riferito che all'interno delle mura domestiche si respirava spesso un clima di tensione e di violenza: a dire della ragazza, il padre soffrirebbe di un disturbo di uso da sostanze alcoliche e avrebbe agito più volte violenza fisica nei
6 di 13 confronti della moglie. La minore ha raccontato di aver assistito a due episodi di violenza nei confronti della donna, tuttavia quando non era presente, la moglie l'avrebbe resa edotta delle violenze subite mostrandole i segni sul corpo e i referti medici. A dire della ragazza, la sua presenza in casa dissuadeva il padre dagli agiti violenti nei confronti della donna.
ha dichiarato che non sarebbe mai stata vittima di Per_1 violenza fisica da parte del padre, tuttavia l'uomo avrebbe rivolto alla stessa ripetute minacce e continue offese verbali. A titolo di esempio, la minore ha dichiarato che il padre le avrebbe rivolto frasi come “se arriva una lettera verde da parte di tua madre ti spezzo le ossa, ti spacco la faccia”. La ragazza ha descritto il padre come un uomo introverso e “medievale”.
sarebbe riuscita a confidarsi rispetto a quanto stava Per_1 accadendo in casa soltanto con alcuni amici, accennando alcuni episodi alla zia materna. Ulteriormente, la ragazza ha raccontato che dopo aver ripreso i contatti con la madre, nella primavera del 2024, le avrebbe raccontato quello che stava vivendo ma, a suo dire, la donna non sarebbe intervenuta per paura che si potessero concretizzare le minacce che il padre rivolgeva alla figlia.
La minore ha dichiarato che dal momento in cui ha fatto rientro presso l'abitazione materna, non avrebbe più avuto contatti con il padre, riferendo altresì di non aver intenzione di mantenere i rapporti con lui. Anche nelle occasioni di incontro, ad esempio all'uscita da scuola, a dire della minore nessuno dei due cercherebbe i contatti con
l'altro.
La minore ha dichiarato alla Scrivente che preferirebbe non dover informare il padre rispetto alle decisioni che la coinvolgono, come per esempio le vacanze organizzate dalla madre, per timore che il padre possa ostacolarla».
7 di 13 , sentita all'udienza del 29 aprile 2025, ha reso le Per_1 seguenti testuali dichiarazioni, dai contenuti sostanzialmente coincidenti rispetto a quelle sopra riportate:
«Vivo a casa di mia madre, presso la quale mi sono trasferita a dicembre 2024. In precedenza vivevo con mio padre. Si è trattato di una scelta personale a causa della situazione che vivevo con mio padre e sua moglie. Da mio padre ho abitato per tre anni, durante i quali lui è stato molto violento nei confronti della moglie e, a livello psicologico, anche nei miei;
in più di un'occasione ha alzato le mani nei confronti della moglie;
nel mese di agosto ho assistito personalmente ad un'aggressione ai danni della moglie, a seguito della quale lei ha riportato dei lividi;
nelle altre occasioni è stata lei stessa a riferirmi l'accaduto e personalmente ho potuto notare che aveva dei segni sul corpo;
mi ha anche mostrato qualche fotografie e le carte dell'ospedale; ancora oggi ha un dito (l'anulare) che non si piega del tutto. Io ho subito offese del tipo “sei una figlia di merda, sei una figlia bugiarda, sei una troia come tua madre, se arriva a casa una lettera da parte di tua madre ti spacco tutte le ossa”; non avevo libertà ed una vita normale da ragazza;
ad esempio, al ritorno a casa da scuola mi dovevo occupare delle faccende domestiche;
invece, a casa di mia madre sono molto più felice. Da quando sono andata via da casa sua, per mia scelta non l'ho più visto né sentito. Mi sento tranquilla e sto facendo una vita da ragazza adolescente. Non ho alcuna intenzione di riprendere una frequentazione oppure contatti con mio padre. A settembre mi piacerebbe continuare a frequentare la scuola alberghiera, non più a Reggio Emilia ma a Castelnuovo ne'
Monti. Il rapporto con mio fratello è buono e tranquillo;
ci passiamo poco più di un anno. A scuola va bene;
ho buoni voti, condotta ottima;
verrò sicuramente promossa».
Tenuto conto delle chiare ed inequivocabili richieste della ragazza, ormai diciassettenne, non vi è alcun dubbio che vada disposto il collocamento prevalente di presso la madre, con Per_1
8 di 13 conseguente autorizzazione al cambio della residenza anagrafica in
Via Bergogno n. 4 a Casina (RE).
1.2. Manca meno di un mese alla conclusione dell'anno scolastico, che, evidentemente, la ragazza dovrà terminare presso l'Istituto Alberghiero “Motti” di Reggio Emilia, attualmente frequentato.
La madre ha chiesto che la figlia prosegua il percorso di studi presso l'Istituto “Nelson Mandela” di Castelnovo né Monti (RE), mentre il padre non si è opposto al trasferimento per i successivi anni scolastici, laddove venga accertato che tale scuola garantisca «il sostegno allo studio di cui necessita la minore».
ha una disabilità cognitiva lieve, certificata ai sensi della Per_1
l. , con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni Numer_1 proprie della sua età (cfr. verbale INPS di accertamento di invalidità civile sub doc. 4 del convenuto).
Le preoccupazioni del padre sono assolutamente generiche, considerato che, non solo non ha dedotto se la ragazza beneficia attualmente di un qualche ausilio ed eventualmente di quale, ma dal
Piano Annuale per l'Inclusività, pubblicato sul sito internet dell'Istituto
“Nelson Mandela” e liberamente accessibile, si evince che più del 10% degli studenti di quella scuola ha una certificazione di disabilità con diversi livelli di gravità, e dunque versa in una condizione analoga a quella di , non essendovi, quindi, motivo per ritenere che la Per_1 nuova soluzione scolastica priverebbe la minore di un sostegno, che peraltro ciascun genitore – e non solo la madre – sarebbe legittimato a richiedere.
Dunque, non vi è alcuna fondata ragione per non autorizzare la madre al trasferimento scolastico della minore.
1.3. Con riguardo ai rapporti tra padre e minore, allo stato completamente assenti e peraltro del tutto obliterati da entrambe le parti, che hanno significativamente trascurato di chiederne una regolamentazione in caso di cambiamento di collocazione prevalente
9 di 13 della ragazza, va disposto d'ufficio, in considerazione dell'età di
, che padre e figlia possano vedersi ed incontrarsi Per_1 liberamente, previo accordo diretto tra gli stessi, senza necessità di specifica regolamentazione dei tempi di visita.
È superfluo ribadire l'incarico di vigilanza da parte dei Servizi sociali, che con il suddetto decreto hanno già ricevuto un apposito mandato.
1.4. Quanto ai profili economici, giova ricordare che la sentenza di divorzio del 2018 aveva posto a carico del padre un contributo per il mantenimento della prole, collocata presso la madre, pari ad €
300,00 al mese (€ 150,00 per ciascun figlio) e che il successivo decreto del 2023, stante il trasferimento della figlia presso il Per_1 padre, aveva ridotto tale contributo ad € 150,00 per il solo figlio ed imposto a di provvedere direttamente Per_3 Controparte_1 al mantenimento della figlia femmina, dando atto che la era Pt_1 priva di reddito e che, di contro, la retribuzione mensile del Per_1 era aumentata da € 2.480,00 al mese all'epoca del divorzio ad €
2.875,00 al mese negli anni 2020 e 2021.
Ora, a seguito del trasferimento della minore presso di Per_1 sé, la madre ha chiesto che il padre sia tenuto a versarle un assegno per il mantenimento della prole in misura pari ad € 700,00 al mese (€
350,00 al mese), mentre il padre ha offerto di contribuire al mantenimento ordinario del solo figlio Per_3
Da un lato, non vi è ragione per cui il padre, genitore non collocatario, non debba provvedere al mantenimento anche della figlia tramite versamento di un assegno mensile. Per_1
Sotto un primo profilo, non può essere accolta la richiesta paterna di esonero dall'obbligo contributivo, motivata sul rilievo che la minore è titolare di una pensione di invalidità di € 346,33, la quale, tuttavia, costituisce una misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e, quindi, non è valutabile per la
10 di 13 determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente (Cass. 10423/2023).
Sotto un secondo profilo, l'odierno convenuto ha lamentato di versare in difficoltà economica, deducendo: (i) di convivere, dal novembre 2022, con la moglie , dipendente di Coop 93 Persona_4
s.c.r.l. Pulizie Modena con contratto part time a tempo indeterminato, in un immobile condotto in locazione al canone di € 600,00 al mese;
(ii) di pagare un assegno di € 150,00 al mese per il mantenimento di un'altra figlia, , di 9 anni;
(iii) di essere gravato da spese pari Per_5 ad € 365,00 per la cessione del quinto a Santander Bank, ad €
304,00 per trattenuta per pignoramento per finanziamento CP_2 non pagato e ad € 159,50 per finanziamento.
Tuttavia, non è stato dedotto – e, invero, neppure risulta – che tali circostanze siano sopravvenute.
Dall'altro lato, non può essere neppure accolta la richiesta materna di aumento dell'assegno di mantenimento per la prole, sia perché tale domanda è stata motivata esclusivamente sul rilievo che il figlio non vede il padre dal giugno 2022, trattandosi, Per_3 tuttavia, di circostanza preesistente al decreto del 2023, sia perché, stante la conferma dell'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio maschio, non vi è ragione per non parificarlo a quello per il mantenimento della figlia femmina (che ha solo un anno e mezzo in più del fratello), sia perché la donna, nonostante la sollecitazione espressamente rivoltale dalla controparte, ha omesso di produrre gli estratti conto successivi al suddetto ultimo provvedimento giudiziale, limitandosi alla produzione del solo quarto trimestre del 2024 ed essendo, di conseguenza, tale condotta omissiva valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. (art. 473 bis.18 c.p.c.).
Pertanto, va confermato l'ammontare dell'assegno per il mantenimento del figlio e ripristinato quello per il Per_3
11 di 13 mantenimento della figlia nell'importo precedentemente Per_1 stabilito di € 150,00 al mese.
La disposizione sul mantenimento della figlia , tenuto Per_1 conto che al momento della domanda la ragazza era già tornata presso l'abitazione della madre, decorrono dalla domanda stessa.
L'esito decisorio rende superfluo ordinare all'attrice di integrare la documentazione bancaria e fiscale degli ultimi tre anni, come da istanza insistita dal convenuto, non potendo il contributo economico da quest'ultimo dovuto essere comunque fissato in misura inferiore all'importo stabilito.
1.5. Tenuto anche conto della mancanza di opposizione da parte dell'attrice, l'attribuzione dell'assegno unico, richiesto per metà dal convenuto, resta regolato dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 230/2021, in forza del quale detto assegno, in assenza di diversa determinazione dei genitori, deve essere ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
2. Stante il mancato integrale accoglimento delle richieste economiche dell'attrice, le spese di lite debbono essere compensate per un terzo e la restante frazione (pari a 2/3) dev'essere posta a carico del convenuto, prevalentemente soccombente.
Stante l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato, le spese vengono liquidate, per intero e dunque senza dimezzamento ex art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 19/2020, Cass.
27712/2019, Cass. 11590/2019, Cass. 22017/2018), in favore dello
Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022.
Il compenso per l'attività prestata dal difensore di Parte_1 viene liquidato per le fasi di studio (€ 1.260,00), introduttiva (€
800,00), trattazione (€ 910,00) e decisionale (€ 1.453,00) dello scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile e bassa complessità, avuto riguardo all'attività difensiva svolta.
12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, a parziale modifica della sentenza n. 414/2018 in data 20 marzo 2018 e del decreto in data 8 giugno 2023:
1. dispone il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre, con autorizzazione al cambio della Per_1 residenza anagrafica presso la sua abitazione sita in Casina (RE), Via
Bergogno n. 4, ed all'iscrizione scolastica presso l'Istituto “Nelson
Mandela” di Castelnovo né Monti (RE) a decorrere dall'anno scolastico
2025/2026;
2. pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Pt_1
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , con
[...] Per_1 decorrenza dalla domanda, la somma mensile di € 150,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
3. dispone che il padre e la figlia possano vedersi ed Per_1 incontrarsi liberamente, previo accordo diretto tra gli stessi;
4. dà atto che l'assegno unico spetta al 50% a favore di ciascun genitore;
5. compensa per 1/3 le spese di lite e, per l'effetto, condanna
a rifondere all'Erario i restanti 2/3, che liquida in € Controparte_1
2.948,66 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Si comunichi ai Servizi sociali territorialmente competenti
(Reggio Emilia - Polo Ovest).
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 8 maggio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 234/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27 aprile 1979; rappresentata e difesa dall'avv. Davide Martinelli come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Largo Marco Gerra n. 3
- attrice - contro
, C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
l'11 giugno 1974; rappresentato e difeso dall'avv. Liborio Cataliotti come da procura allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via P. Borsellino n. 2
- convenuto - con l'intervento del
1 di 13 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
CHIEDE
a parziale modifica delle condizioni previste dalla sentenza di scioglimento di matrimonio n. 414/2018, già oggetto di modifica con provvedimento n. 4652/2023 del 14.06.2023 Rg n. 3454/2022,
CHE
l'Ill.mo del Tribunale di Reggio Emilia Voglia, autorizzare Pt_1
, quale genitore esercente la potestà sulla minore
[...] Per_1
(nata a [...] né Monti il 30/04/2008), previa
[...] audizione della stessa:
- a traferire la residenza della minore dal Comune Persona_1 di Gattatico (RE) al Comune di Casina (RE) – via Bergogno n. 4 con conseguente iscrizione nei registri dell'anagrafe del medesimo
Comune;
- a trasferire la minore dall'Istituto Superiore Persona_1
“Motti” di Reggio Emilia all'Istituto “Nelson Mandela” di Castelnovo né
Monti;
- porre a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli e , mediante versamento in Per_2 Per_1 favore della madre di €uro 700,00 mensili (€uro 350 per ciascun figlio), con rivalutazione Istat annuale;
- spese straordinarie al 50% come da protocollo dell'intestato
Tribunale;
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Per PARTE CONVENUTA:
1) in via principale mantenere la residenza anagrafica della minore
presso la casa paterna e conseguentemente Persona_1
2 di 13 permettere che la minore ultimi il percorso di studi presso
l'Istituto Alberghiero “Motti” attualmente frequentato a Reggio
Emilia per i motivi meglio spiegati in parte espositiva;
2) in via subordinata accertato che è desiderio della minore trasferirsi in via definitiva presso la casa materna, trasferire la residenza della minore a Casina (RE) presso la casa della madre ma ordinare che la minore ultimi il terzo anno Parte_1 scolastico presso l'Istituto attualmente frequentato e autorizzare il suo trasferimento per i successivi anni scolastici dopo aver appurato che l'Istituto di Castelnuovo né Monti possa garantire il sostegno allo studio di cui necessita la minore. Valutare e dichiarare, inoltre, i Servizi Sociali competenti tenuti ad una costante vigilanza sulla minore per i motivi rappresentati in parte espositiva;
3) in caso di mancato accoglimento della domanda principale, qualora la residenza di venisse trasferita presso la madre, Per_1 ritenersi non dovuto da parte del padre alcun contributo al mantenimento per perché la minore percepisce una Per_1 pensione di invalidità che si aggiunge al reddito della madre determinando una situazione economica di maggior vantaggio della madre rispetto al padre;
4) Confermarsi a carico del Sig. il contributo al Per_1 mantenimento del minore nella misura già Persona_3 determinata di Euro 150,00 per i motivi meglio spiegato in parte espositiva.
5) Assegno unico da dividersi nella misura del 50% per ciascun genitore.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del procedimento.
In via istruttoria:
Ordinare ex art.210 cpc alla Sig.ra di depositare tutta la Pt_1 documentazione bancaria e fiscale degli ultimi 3 anni (estratti conto, polizze assicurative, carte di credito/debito, carte prepagate, conto
3 di 13 titoli depositi etc., certificati di pensioni Inps e complementari) e a queste riferibili e riconducibi ed eventuali contratti di lavoro.
Si chiede che il Giudice ordini alla Sig.ra la documentazione atta Pt_1
a dimostrare che l'Istituto in cui intende trasferire la figlia a
Castelnuovo né Monti sia idoneo a supportare nel percorso Per_1 scolastico in considerazione delle problematiche rappresentante.
FATTI DI CAUSA
1. Gli ex coniugi e sono genitori di Controparte_1 Parte_1
(nata il [...]) ed (nato il 16 ottobre Per_1 Per_3
2009).
Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 414/2018 in data
20 marzo 2018, nel definire il giudizio di divorzio, ha disposto l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre, assegnazione a quest'ultima della casa familiare, regolamentazione del diritto di visita paterno ed imposizione a carico del padre dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in misura pari ad € 300,00 al mese e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie.
Il Tribunale medesimo, con decreto ex art. 9 l. div. in data 8 giugno 2023, a parziale modifica delle suddette condizioni, ha disposto il collocamento prevalente della minore presso il Per_1 padre, revocando l'obbligo a carico del di versare alla Per_1 Pt_1 la somma di € 150,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento della minore, disponendo che il padre provvedesse direttamente al mantenimento della figlia, ponendo a carico dell'uomo l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio in misura pari ad € Per_3
150,00 al mese ed incaricando il Servizio sociale territorialmente competente di proseguire nell'attività di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare.
2. Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 27 gennaio 2025, , esponendo che dal precedente mese di Parte_1 dicembre si era trasferita stabilmente presso la propria Per_1
4 di 13 abitazione, ha chiesto il collocamento prevalente della minore presso di sé, con autorizzazione al trasferimento della residenza ed all'iscrizione della stessa presso l'Istituto “Nelson Mandela” di
Castelnovo né Monti (RE), nonché un contributo al mantenimento di entrambi i figli in misura pari ad € 700,00 al mese (€ 350,00 al mese), oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Costituito con comparsa depositata in data 28 marzo 2025,
ha chiesto rigettarsi le domande attoree e, in via Controparte_1 subordinata, nel caso in cui la minore intendesse trasferirsi stabilmente presso l'abitazione materna, disporsi che la figlia termini l'anno scolastico in corso presso l'istituto attualmente frequentato ed autorizzarsi il trasferimento per gli anni successivi all'esito di un accertamento di adeguatezza del nuovo istituto a fornire il sostegno necessario alla minore, senza alcun contributo per il mantenimento della figlia, con conferma del contributo di € 150,00 per il mantenimento del figlio e con suddivisione a metà Per_3 dell'assegno unico.
4. Il decreto di fissazione udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 31 gennaio 2025 al Pubblico
Ministero, il quale è stato dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. ed acquisita una relazione da parte dei Servizi sociali, alla prima udienza del 29 aprile
2025, sentite le parti personalmente, esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione ed ascoltata la figlia minore , Per_1 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Si controverte, anzitutto, del collocamento prevalente della figlia minore . Per_1
5 di 13 In forza dei provvedimenti vigenti emessi nel 2023, la ragazza, che oggi ha 17 anni, è collocata prevalentemente presso l'abitazione del padre, ma, pacificamente, dal 20 dicembre 2024 ha fatto ritorno presso l'abitazione della madre, che perciò ha chiesto di tornare ad essere genitore collocatario, come lo era sulla base dei precedenti provvedimenti risalenti al 2018.
Nella relazione dei Servizi sociali datata 4 aprile 2025 (Azienda
Speciale Consortile Appennino Reggiano, prot. C_C219 - - 1 - 2025-
04-08 – 0000785) si legge:
[...] ha riferito di frequentare la classe Terza Per_1 dell'Istituto Motti indirizzo Alberghiero di Reggio Emilia. Ha riportato di impegnarsi molto a scuola e di avere diverse passioni, quali
l'equitazione, la pallavolo e il ballo, che tuttavia non è mai riuscita a coltivare.
Rispetto alla situazione familiare, ha raccontato che la Per_1 scelta di trasferirsi dal padre quando aveva 11/12 anni sarebbe stata influenzata dall'atteggiamento del padre e della compagna, i quali si sarebbero inizialmente mostrati accoglienti e accondiscendenti.
Questo comportamento l'avrebbe influenzata a tal punto da non seguire il fratello al rientro presso l'abitazione della madre. Per_3
Nell'arco dei tre anni di convivenza, l'atteggiamento del padre e della moglie nei suoi confronti sarebbe cambiato: a suo dire, le veniva richiesto di svolgere mansioni domestiche una volta rientrata da scuola, il padre l'aveva isolata non permettendole di frequentare amicizie al di fuori del contesto scolastico e controllava il suo telefono impedendole di mantenere i contatti con la madre e con il fratello.
Pertanto per circa tre anni la ragazza non avrebbe manutenuto i rapporti con questi ultimi.
Ulteriormente, la ragazza ha riferito che all'interno delle mura domestiche si respirava spesso un clima di tensione e di violenza: a dire della ragazza, il padre soffrirebbe di un disturbo di uso da sostanze alcoliche e avrebbe agito più volte violenza fisica nei
6 di 13 confronti della moglie. La minore ha raccontato di aver assistito a due episodi di violenza nei confronti della donna, tuttavia quando non era presente, la moglie l'avrebbe resa edotta delle violenze subite mostrandole i segni sul corpo e i referti medici. A dire della ragazza, la sua presenza in casa dissuadeva il padre dagli agiti violenti nei confronti della donna.
ha dichiarato che non sarebbe mai stata vittima di Per_1 violenza fisica da parte del padre, tuttavia l'uomo avrebbe rivolto alla stessa ripetute minacce e continue offese verbali. A titolo di esempio, la minore ha dichiarato che il padre le avrebbe rivolto frasi come “se arriva una lettera verde da parte di tua madre ti spezzo le ossa, ti spacco la faccia”. La ragazza ha descritto il padre come un uomo introverso e “medievale”.
sarebbe riuscita a confidarsi rispetto a quanto stava Per_1 accadendo in casa soltanto con alcuni amici, accennando alcuni episodi alla zia materna. Ulteriormente, la ragazza ha raccontato che dopo aver ripreso i contatti con la madre, nella primavera del 2024, le avrebbe raccontato quello che stava vivendo ma, a suo dire, la donna non sarebbe intervenuta per paura che si potessero concretizzare le minacce che il padre rivolgeva alla figlia.
La minore ha dichiarato che dal momento in cui ha fatto rientro presso l'abitazione materna, non avrebbe più avuto contatti con il padre, riferendo altresì di non aver intenzione di mantenere i rapporti con lui. Anche nelle occasioni di incontro, ad esempio all'uscita da scuola, a dire della minore nessuno dei due cercherebbe i contatti con
l'altro.
La minore ha dichiarato alla Scrivente che preferirebbe non dover informare il padre rispetto alle decisioni che la coinvolgono, come per esempio le vacanze organizzate dalla madre, per timore che il padre possa ostacolarla».
7 di 13 , sentita all'udienza del 29 aprile 2025, ha reso le Per_1 seguenti testuali dichiarazioni, dai contenuti sostanzialmente coincidenti rispetto a quelle sopra riportate:
«Vivo a casa di mia madre, presso la quale mi sono trasferita a dicembre 2024. In precedenza vivevo con mio padre. Si è trattato di una scelta personale a causa della situazione che vivevo con mio padre e sua moglie. Da mio padre ho abitato per tre anni, durante i quali lui è stato molto violento nei confronti della moglie e, a livello psicologico, anche nei miei;
in più di un'occasione ha alzato le mani nei confronti della moglie;
nel mese di agosto ho assistito personalmente ad un'aggressione ai danni della moglie, a seguito della quale lei ha riportato dei lividi;
nelle altre occasioni è stata lei stessa a riferirmi l'accaduto e personalmente ho potuto notare che aveva dei segni sul corpo;
mi ha anche mostrato qualche fotografie e le carte dell'ospedale; ancora oggi ha un dito (l'anulare) che non si piega del tutto. Io ho subito offese del tipo “sei una figlia di merda, sei una figlia bugiarda, sei una troia come tua madre, se arriva a casa una lettera da parte di tua madre ti spacco tutte le ossa”; non avevo libertà ed una vita normale da ragazza;
ad esempio, al ritorno a casa da scuola mi dovevo occupare delle faccende domestiche;
invece, a casa di mia madre sono molto più felice. Da quando sono andata via da casa sua, per mia scelta non l'ho più visto né sentito. Mi sento tranquilla e sto facendo una vita da ragazza adolescente. Non ho alcuna intenzione di riprendere una frequentazione oppure contatti con mio padre. A settembre mi piacerebbe continuare a frequentare la scuola alberghiera, non più a Reggio Emilia ma a Castelnuovo ne'
Monti. Il rapporto con mio fratello è buono e tranquillo;
ci passiamo poco più di un anno. A scuola va bene;
ho buoni voti, condotta ottima;
verrò sicuramente promossa».
Tenuto conto delle chiare ed inequivocabili richieste della ragazza, ormai diciassettenne, non vi è alcun dubbio che vada disposto il collocamento prevalente di presso la madre, con Per_1
8 di 13 conseguente autorizzazione al cambio della residenza anagrafica in
Via Bergogno n. 4 a Casina (RE).
1.2. Manca meno di un mese alla conclusione dell'anno scolastico, che, evidentemente, la ragazza dovrà terminare presso l'Istituto Alberghiero “Motti” di Reggio Emilia, attualmente frequentato.
La madre ha chiesto che la figlia prosegua il percorso di studi presso l'Istituto “Nelson Mandela” di Castelnovo né Monti (RE), mentre il padre non si è opposto al trasferimento per i successivi anni scolastici, laddove venga accertato che tale scuola garantisca «il sostegno allo studio di cui necessita la minore».
ha una disabilità cognitiva lieve, certificata ai sensi della Per_1
l. , con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni Numer_1 proprie della sua età (cfr. verbale INPS di accertamento di invalidità civile sub doc. 4 del convenuto).
Le preoccupazioni del padre sono assolutamente generiche, considerato che, non solo non ha dedotto se la ragazza beneficia attualmente di un qualche ausilio ed eventualmente di quale, ma dal
Piano Annuale per l'Inclusività, pubblicato sul sito internet dell'Istituto
“Nelson Mandela” e liberamente accessibile, si evince che più del 10% degli studenti di quella scuola ha una certificazione di disabilità con diversi livelli di gravità, e dunque versa in una condizione analoga a quella di , non essendovi, quindi, motivo per ritenere che la Per_1 nuova soluzione scolastica priverebbe la minore di un sostegno, che peraltro ciascun genitore – e non solo la madre – sarebbe legittimato a richiedere.
Dunque, non vi è alcuna fondata ragione per non autorizzare la madre al trasferimento scolastico della minore.
1.3. Con riguardo ai rapporti tra padre e minore, allo stato completamente assenti e peraltro del tutto obliterati da entrambe le parti, che hanno significativamente trascurato di chiederne una regolamentazione in caso di cambiamento di collocazione prevalente
9 di 13 della ragazza, va disposto d'ufficio, in considerazione dell'età di
, che padre e figlia possano vedersi ed incontrarsi Per_1 liberamente, previo accordo diretto tra gli stessi, senza necessità di specifica regolamentazione dei tempi di visita.
È superfluo ribadire l'incarico di vigilanza da parte dei Servizi sociali, che con il suddetto decreto hanno già ricevuto un apposito mandato.
1.4. Quanto ai profili economici, giova ricordare che la sentenza di divorzio del 2018 aveva posto a carico del padre un contributo per il mantenimento della prole, collocata presso la madre, pari ad €
300,00 al mese (€ 150,00 per ciascun figlio) e che il successivo decreto del 2023, stante il trasferimento della figlia presso il Per_1 padre, aveva ridotto tale contributo ad € 150,00 per il solo figlio ed imposto a di provvedere direttamente Per_3 Controparte_1 al mantenimento della figlia femmina, dando atto che la era Pt_1 priva di reddito e che, di contro, la retribuzione mensile del Per_1 era aumentata da € 2.480,00 al mese all'epoca del divorzio ad €
2.875,00 al mese negli anni 2020 e 2021.
Ora, a seguito del trasferimento della minore presso di Per_1 sé, la madre ha chiesto che il padre sia tenuto a versarle un assegno per il mantenimento della prole in misura pari ad € 700,00 al mese (€
350,00 al mese), mentre il padre ha offerto di contribuire al mantenimento ordinario del solo figlio Per_3
Da un lato, non vi è ragione per cui il padre, genitore non collocatario, non debba provvedere al mantenimento anche della figlia tramite versamento di un assegno mensile. Per_1
Sotto un primo profilo, non può essere accolta la richiesta paterna di esonero dall'obbligo contributivo, motivata sul rilievo che la minore è titolare di una pensione di invalidità di € 346,33, la quale, tuttavia, costituisce una misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e, quindi, non è valutabile per la
10 di 13 determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente (Cass. 10423/2023).
Sotto un secondo profilo, l'odierno convenuto ha lamentato di versare in difficoltà economica, deducendo: (i) di convivere, dal novembre 2022, con la moglie , dipendente di Coop 93 Persona_4
s.c.r.l. Pulizie Modena con contratto part time a tempo indeterminato, in un immobile condotto in locazione al canone di € 600,00 al mese;
(ii) di pagare un assegno di € 150,00 al mese per il mantenimento di un'altra figlia, , di 9 anni;
(iii) di essere gravato da spese pari Per_5 ad € 365,00 per la cessione del quinto a Santander Bank, ad €
304,00 per trattenuta per pignoramento per finanziamento CP_2 non pagato e ad € 159,50 per finanziamento.
Tuttavia, non è stato dedotto – e, invero, neppure risulta – che tali circostanze siano sopravvenute.
Dall'altro lato, non può essere neppure accolta la richiesta materna di aumento dell'assegno di mantenimento per la prole, sia perché tale domanda è stata motivata esclusivamente sul rilievo che il figlio non vede il padre dal giugno 2022, trattandosi, Per_3 tuttavia, di circostanza preesistente al decreto del 2023, sia perché, stante la conferma dell'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio maschio, non vi è ragione per non parificarlo a quello per il mantenimento della figlia femmina (che ha solo un anno e mezzo in più del fratello), sia perché la donna, nonostante la sollecitazione espressamente rivoltale dalla controparte, ha omesso di produrre gli estratti conto successivi al suddetto ultimo provvedimento giudiziale, limitandosi alla produzione del solo quarto trimestre del 2024 ed essendo, di conseguenza, tale condotta omissiva valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. (art. 473 bis.18 c.p.c.).
Pertanto, va confermato l'ammontare dell'assegno per il mantenimento del figlio e ripristinato quello per il Per_3
11 di 13 mantenimento della figlia nell'importo precedentemente Per_1 stabilito di € 150,00 al mese.
La disposizione sul mantenimento della figlia , tenuto Per_1 conto che al momento della domanda la ragazza era già tornata presso l'abitazione della madre, decorrono dalla domanda stessa.
L'esito decisorio rende superfluo ordinare all'attrice di integrare la documentazione bancaria e fiscale degli ultimi tre anni, come da istanza insistita dal convenuto, non potendo il contributo economico da quest'ultimo dovuto essere comunque fissato in misura inferiore all'importo stabilito.
1.5. Tenuto anche conto della mancanza di opposizione da parte dell'attrice, l'attribuzione dell'assegno unico, richiesto per metà dal convenuto, resta regolato dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 230/2021, in forza del quale detto assegno, in assenza di diversa determinazione dei genitori, deve essere ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
2. Stante il mancato integrale accoglimento delle richieste economiche dell'attrice, le spese di lite debbono essere compensate per un terzo e la restante frazione (pari a 2/3) dev'essere posta a carico del convenuto, prevalentemente soccombente.
Stante l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato, le spese vengono liquidate, per intero e dunque senza dimezzamento ex art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 19/2020, Cass.
27712/2019, Cass. 11590/2019, Cass. 22017/2018), in favore dello
Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022.
Il compenso per l'attività prestata dal difensore di Parte_1 viene liquidato per le fasi di studio (€ 1.260,00), introduttiva (€
800,00), trattazione (€ 910,00) e decisionale (€ 1.453,00) dello scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile e bassa complessità, avuto riguardo all'attività difensiva svolta.
12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, a parziale modifica della sentenza n. 414/2018 in data 20 marzo 2018 e del decreto in data 8 giugno 2023:
1. dispone il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre, con autorizzazione al cambio della Per_1 residenza anagrafica presso la sua abitazione sita in Casina (RE), Via
Bergogno n. 4, ed all'iscrizione scolastica presso l'Istituto “Nelson
Mandela” di Castelnovo né Monti (RE) a decorrere dall'anno scolastico
2025/2026;
2. pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Pt_1
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , con
[...] Per_1 decorrenza dalla domanda, la somma mensile di € 150,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
3. dispone che il padre e la figlia possano vedersi ed Per_1 incontrarsi liberamente, previo accordo diretto tra gli stessi;
4. dà atto che l'assegno unico spetta al 50% a favore di ciascun genitore;
5. compensa per 1/3 le spese di lite e, per l'effetto, condanna
a rifondere all'Erario i restanti 2/3, che liquida in € Controparte_1
2.948,66 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Si comunichi ai Servizi sociali territorialmente competenti
(Reggio Emilia - Polo Ovest).
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 8 maggio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
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