Art. 1.
Fino a quando non sia stata espletata la prima sessione degli esami di abilitazione prevista dalla legge 15 dicembre 1955, n. 1440 , sono prorogate le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della citata legge sui concorsi per titoli ed esami a cattedre negli istituti statali di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e nelle scuole secondarie di avviamento professionale, abbinati agli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
Fino a quando non sia stata espletata la prima sessione degli esami di abilitazione prevista dalla legge 15 dicembre 1955, n. 1440 , sono prorogate le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della citata legge sui concorsi per titoli ed esami a cattedre negli istituti statali di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e nelle scuole secondarie di avviamento professionale, abbinati agli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.