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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/01/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2023/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 12 marzo 2021
da
rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo _1
Cardarelli e Giacomo Serchiani, del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, giusta mandato in calce all'atto di citazione
ATTRICE
contro
rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa D'Agostini, del Controparte_1
Foro di Padova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa,
giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e contro
, e rappresentati e difesi Controparte_2 Controparte_3 CP_4
dagli avv.ti Massimo Cardarelli e Giacomo Serchiani, del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione risposta
CONVENUTI
1 cui è stata riunita la causa civile n. 2979/2021 R.G. promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 26 aprile 2021
da
rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo _1
Cardarelli e Giacomo Serchiani, del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, giusta mandato in calce all'atto di citazione
ATTRICE OPPONENTE
contro
rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa D'Agostini, del Controparte_1
Foro di Padova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa,
giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: Art. 2932 c.c.
Conclusioni
per l'attrice e per i convenuti , e : “Voglia CP_2 CP_3 CP_4
l'Ill.mo Tribunale adito:
1) accertare e dichiarare che fra la Sig.ra (C.F. _1 [...]
) e il Sig. (C.F. C.F._1 Controparte_1 CodiceFiscale_2
si era costituita la fattispecie tipica della intestazione fiduciaria di proprietà
immobiliare e, per effetto, dichiararsi che la Sig.ra _1
(C.F. ) è l'unica ed effettiva proprietaria delle unità CodiceFiscale_1
immobiliari site in Comune di Veggiano, via Pelosa n. 37 - N.C.E.U. - Foglio
13: M.N. 558 sub. 1, p. 1S-T-1, cat. A/7, cl. 1, vani 15, RC euro 1.665,57; M.N.
558 sub. 2, p. T, cat. C/2, cl. 1, mq 163, RC euro 286,22 e Comune di
Veggiano, via Pelosa n. 37 – C.T. - Foglio 13: M.N. 482, di are 36,70;
2 2) accertato, poi, l'inadempimento da parte del Sig. (C.F. Controparte_1
, del pactum fiduciae e agli obblighi di trasferimento CodiceFiscale_2
previsti:
2.a) in via principale, sul presupposto che il ritrasferimento ex art. 2932 CC in esecuzione coattiva di patto fiduciario, rientri nella previsione di cui all'art. 46
V comma D.P.R. 380/01, ex art. 2932 CC alla Sig.ra , _1
nata a [...] il [...], residente in [...] (C.F. ), ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., con CodiceFiscale_1
sentenza sostitutiva di rogito ed avente efficacia traslativa tra le parti, la proprietà delle unità site in Comune di Veggiano, via Pelosa n. 37 - - CP_5
Foglio 13: M.N. 558 sub. 1, p. 1S-T-1, cat. A/7, cl. 1, vani 15, RC euro
1.665,57; M.N. 558 sub. 2, p. T, cat. C/2, cl. 1, mq 163, RC euro 286,22 e
Comune di Veggiano, via Pelosa n. 37 – C.T. - Foglio 13: M.N. 482, di are
36,70;
2.b) in via gradata , nel caso in cui si ritenga che il ritrasferimento ex art. 2932
CC in esecuzione coattiva di patto fiduciario, non rientri nella previsione di cui all'art. 46 V comma D.P.R. 380/01, fermo restando che le difformità
urbanistiche afferenti le unità immobiliari oggetto del presente procedimento così come individuate in sede di CTU individuano esclusivamente abusi sanabili o relativi a manufatti facilmente rimuovibili e che nel ritenuto caso l'odierna attrice si impegna procedere a sua cure e spese alle necessarie sanatorie/rimozioni entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della emananda
sentenza, ugualmente trasferire, ex art. 2932 CC, alla Sig.ra _1
nata a [...] il [...], residente in [...],
[...]
via Pelosa n. 37/b (C.F. ), ai sensi dell'art. 2932 cod. CodiceFiscale_1
civ., con sentenza sostitutiva di rogito ed avente efficacia traslativa tra le parti,
la proprietà delle unità site in Comune di Veggiano, via Pelosa n. 37 -
3 - Foglio 13: M.N. 558 sub. 1, p. 1S-T-1, cat. A/7, cl. 1, vani 15, RC CP_5
euro 1.665,57; M.N. 558 sub. 2, p. T, cat. C/2, cl. 1, mq 163, RC euro 286,22
e Comune di Veggiano, via Pelosa n. 37 – C.T. - Foglio 13: M.N. 482, di are
36,70, sia pur condizionatamente alla conformità dello stato di fatto allo stato giuridico e catastale assentito/assentibile;
3) dichiarare espressamente la provvisoria esecutività della emettenda sentenza di primo grado, anche con riferimento egli effetti accertativi e costitutivi della medesima, al fine di consentire da subito all'attrice di entrare nella diretta gestione dell'immobile e limitare i danni derivanti dall'inerzia del fiduciario;
4) ordinare conseguentemente al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Padova, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, di procedere alla trascrizione dell'emettenda sentenza di trasferimento ex art. 2932 CC:
contro
: , nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
TR (PD), via Pelosa n. 63 (C.F. e a favore: CodiceFiscale_2
, nata a [...] il [...], residente in _1
Veggiano (PD), via Pelosa n. 37/b (C.F. ); CodiceFiscale_1
5) condannare il Sig. (C.F. al Controparte_1 CodiceFiscale_2
risarcimento dei danni dovuti al ritardo nella reintestazione delle unità
immobiliari oggetto del patto fiduciario del 18.04.2004 e/o per eventuali aggravi dell'ipoteca gravante sulle dette unità immobiliari disposta senza autorizzazione dei fiducianti e/o per ogni indebito abuso del detto immobile,
nella misura accertata in corso di causa, anche equitativamente di giustizia, in favore di (C.F. ) per tutte le _1 CodiceFiscale_1
causali indicate in atti;
6) accertare e dichiarare l'insussistenza nella fattispecie dei presupposti prescritti per legge per l'emissione del decreto ingiuntivo n. 544/2021 – Trib.
4 Padova, stante la natura simulata del contratto di locazione del 26.11.2016 e/o comunque per l'assenza di qualunque debenza da parte dell'opponente nei confronti dell'opposto sottostante e/o derivante dal rapporto locatizio indebitamente azionato con il D.I. n. 544/2021 – Trib. Padova e,
conseguentemente, revocarsi, annullarsi e, comunque, con qualunque altra statuizione, dichiararsi privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto n.
544/2021 Ing. – n. 1447/2021 R.G., emesso dal Tribunale di Padova,
respingendo comunque la domanda spiegata in via monitoria, perché
infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti;
7) in ogni caso rigettarsi tutte le domande formulate dal Sig. Controparte_1
perché infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte ed esponende.
8) condannare il convenuto alla integrale rifusione in favore degli attori delle spese di lite, oltre rimborso spese generali 15%, oltre iva e cpa.
In via istruttoria: come da foglio di precisazione delle conclusioni”;
per il convenuto : “Ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1
deduzione reietta,
nel merito, in via riconvenzionale: accertato l'inadempimento della sig.ra
[...]
(C.F.: ), residente in [...], _1 C.F._3
via Pelosa B, 37 e dei TE ( C.F.: ), Controparte_2 C.F._4
(C.F.: e (C.F.: Controparte_3 C.F._5 CP_4
) al patto fiduciario di cui in atti, condannarsi i C.F._6
medesimi, in solido tra loro, o in subordine, i cedenti in via sussidiaria;
- al pagamento in favore di della somma di € 61.678,74 Controparte_1
dovuta a titolo di imposte, tasse, compensi per professionisti, minori detrazioni fiscali, mancato godimento di benefici fiscali ecc. e per tutti i titoli esposti in narrativa dei propri atti difensivi, indicati nella relazione contabile prodotta sub doc. 3 nonché nelle osservazioni alla relazione peritale definitiva del Ctu
5 redatte in data 6.11.2023 dal ctp dott. prodotte sub doc. 56, da Per_1
intendersi qui integralmente richiamate oltre a quanto versato dal convenuto nelle more del presente giudizio in forza del patto medesimo, ovvero della diversa, anche maggior somma che risulterà accertata in corso di causa o ritenuta equa e/ o di giustizia;
- nonché alla liberazione del sig. da ogni onere ed obbligo Controparte_1
connesso al mutuo dal medesimo contratto con Controparte_6
in favore dei predetti TE , , e CP_2 CP_3 CP_4 _1
, mediante pagamento all'istituto di credito e/o al convenuto
[...] CP
di quanto dovuto per capitale, interessi e spese anche del conto
[...]
corrente di appoggio, o mediante accollo liberatorio del suddetto mutuo e/o corresponsione della relativa somma al convenuto, nella misura sarà
accertata in corso di causa e/o ritenuta equa e/ o di giustizia;
- il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno in cui è stato sostenuto il relativo esborso nonché interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c.
dalla data della domanda sino al pagamento effettivo;
- altresì, i sigg.ri (C.F.: ), Controparte_2 C.F._4 CP_3
(C.F.: (C.F.:
[...] C.F._5 CP_4
), (C.F.: C.F._6 _1
), in solido tra loro, o in subordine, i cedenti in via C.F._3
sussidiaria, al risarcimento di tutti i danni sopportati dal sig. Controparte_1
per effetto del loro inadempimento al patto fiduciario, danni relativi alle spese per consulenze sostenute, all'impossibilità di accedere al credito a causa della segnalazione presso banche dati dei cattivi pagatori, agli interessi e costi
(anche maggiori) corrisposti per accedere a finanziamenti, anche al fine di versare le somme di cui sopra e per tutti i titoli esposti in narrativa nonché
tenuto conto di quanto versato nel corso del presente giudizio in forza del
6 patto medesimo, nella misura che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta equa e/o di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannarsi la sig.ra nata a [...] l'[...] (C.F.: _1
), residente in [...], a pagare, C.F._3
in favore del sig. nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: residente in [...], la C.F._7
somma di € 3.000,00, dovuta a titolo di canoni di locazione dei mesi di dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021 (per l'importo di € 1.000,00 mensili),
ovvero la diversa somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta equa e/o di giustizia, oltre agli interessi al tasso legale dalle singole scadenze di pagamento dei canoni ed agli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (25.2.2021) sino al pagamento effettivo.
in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto decreto,
respingersi in ogni caso le domande tutte ex adverso formulate perché
infondate in fatto ed in diritto. Accertato e dichiarato che la sig.ra
[...]
nata a [...] l'[...] (C.F.: _1
), residente in [...] va C.F._3
debitrice nei confronti del sig. , nato a [...] il Controparte_1
23.12.1963 (C.F.: , residente in [...]
Pelosa, 36, condannarsi la predetta al pagamento in _1
favore del sig. dell'importo di € 3.000,00 o di quello diverso Controparte_1
che sarà accertato in corso di causa e/o ritenuto equo e/o di giustizia, per le causali di cui ai propri atti difensivi oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. maturati e maturandi
7 dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (25.2.2021) sino al saldo effettivo;
Rigettarsi le domande avversarie tutte in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque, inammissibili.
In ogni caso, ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari di Padova, con esonero da ogni responsabilità a riguardo, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio nonché
l'annotazione della emananda sentenza.
Spese e compensi interamente rifusi compresi quelli per consulenza tecnica d'ufficio, per consulente tecnico di parte, per il parere redatto dal prof. Per_2
nonché per il procedimento monitorio.
[...]
In via istruttoria: senza voler invertire l'onere probatorio che incombe su controparte, ammettersi prova per interpello e testi sui capitoli di cui al foglio di precisazione delle conclusioni”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato in data 12 marzo 2021, _1
ha citato in giudizio, davanti al Tribunale di Padova, i TE ,
[...] CP
, e per sentir accertare che tra l'attrice medesima ed i CP_2 CP_3 CP_4
TE era intervenuto un accordo in base al quale vi era stata una intestazione fiduciaria in capo a dei beni immobili siti in Comune di CP
Veggiano, meglio descritti in atti, cosicché unica ed effettiva proprietaria delle dette unità immobiliari era solo , con conseguente richiesta di _1
emissione di una sentenza sostitutiva degli effetti traslativi della proprietà.
A fondamento della propria domanda ha dedotto di _1
essere stata socia di insieme ai tre TE , Parte_2 CP_2
e e, fino al suo decesso, insieme al padre;
che CP_3 CP_4 Parte_2
dall'inizio degli anni 2000 aveva manifestato difficoltà Parte_2
8 finanziarie, tanto che tutti i soci illimitatamente responsabili avevano iniziato a patire diverse azioni di recupero da parte dei creditori;
che, pertanto, la madre aveva disposto per testamento di alcuni immobili a favore di SO
, l'unico ad essere estraneo alla detta società, con l'impegno Controparte_1
da parte di di trasferire alla sorella il fabbricato sito in CP _1
Veggiano (PD) via Pelosa, 37 (già sede di censito al N.C.E.U. Parte_2
del Comune di Veggiano (PD) foglio 13 mapp. n. 558 sub 1 e mapp. n. 558
sub 2 e ai TE , e il terreno attiguo, censito al CP_2 CP_3 CP_4
Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 13 mapp. n. 482.
L'attrice ha dedotto, altresì, che in base all'accordo fiduciario sotteso alla disposizione testamentaria, sarebbe stato beneficiato solo Controparte_1
simulatamente, essendo volontà di di trasferire i citati beni SO
immobili, facenti parte del compendio ereditario, anche agli altri figli;
che in data 18 aprile 2004, prima della pubblicazione del testamento (essendo deceduta in data 24.10.2013), i TE avevano SO Pt_1
sottoscritto una scrittura privata di “intestazione fiduciaria” delle suddette unità
immobiliari al solo nella quale si prevedeva che egli avrebbe CP
contratto un mutuo garantito da iscrizione ipotecaria sui predetti immobili per ottenere la liquidità necessaria a ripianare i debiti di e che Parte_2
avrebbe disposto degli immobili secondo le indicazioni dei TE CP
(fiducianti); ha dedotto, altresì, che, al fine di giustificare il trasferimento delle risorse necessarie a per il pagamento delle rate del mutuo, CP
sarebbero stati conclusi dei contratti di locazione ed i fiducianti avrebbero poi indennizzato il fratello di tutti gli oneri connessi all'operazione (spese CP
notarili per mutuo, maggiori imposte derivanti dalla presenza degli immobili nel suo patrimonio, IMU, TASI, cedolare secca, bonus fiscali, tasse universitarie dei figli ecc.) versando la complessiva somma di € 243.500,00.
9 L'attrice ha dedotto, inoltre, che tale rapporto si è svolto regolarmente sino a dicembre 2020, quando omise la corretta esecuzione Controparte_1
dell'accordo fiduciario rendendosi responsabile di una serie di inadempimenti
(rifiuto di consegnare le pezze giustificative relative agli esborsi richiesti, rifiuto di sviluppare il piano casa sul terreno di cui al mapp. 482, minaccia di porre in vendita l'immobile, comunicazione di mancato rinnovo del contratto di locazione alla sorella) tali da giustificare l'avvio del presente giudizio, con i seguenti danni in capo ai fiducianti:
1. impossibilità di vendere il lotto con il progetto approvato con un mancato introito di € 100.000,00 a causa del mancato sviluppo del progetto sul mapp. 482; 2. impossibilità di accedere al c.d. bonus 110% (danno quantificato in circa € 120.000,00);
3. probabile aggravamento dell'esposizione debitoria relativa al mutuo.
L'attrice sul presupposto di essere legittimata in via esclusiva ad instaurare il presente giudizio, stante la cessione in suo favore da parte degli altri TE
, e dei diritti derivanti dall'accordo; sull'ulteriore CP_2 CP_3 CP_4
presupposto della natura fiduciaria dell'accordo e dell'inadempimento del fratello ha chiesto il trasferimento in proprio favore dei beni immobili CP
specificati in atti e la condanna del predetto al risarcimento di tutti i danni patiti.
1.2 Nel costituirsi in giudizio ha contestato le deduzioni Controparte_1
attoree, chiedendo il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti.
Il convenuto ha dedotto che il patto fiduciario di cui alla scrittura privata dimessa dall'attrice sub documento n. 4 ed avente ad oggetto i beni immobili siti in Veggiano e meglio descritti in atti avrebbe dovuto esaurirsi in un'unica operazione: avrebbe dovuto contrarre un mutuo garantito da Controparte_1
iscrizione ipotecaria sui detti immobili ed il ricavato netto del finanziamento,
unitamente agli immobili, avrebbe dovuto essere trasferito alla costituenda
10 società la quale si sarebbe, dunque, accollata il debito con CP_7
conseguente liberazione del fiduciario da ogni onere. Controparte_1
avrebbe, quindi, rinunciato ad ogni credito nei confronti della società , la CP_7
quale avrebbe dovuto avere come soci i quattro TE , _1
, e al 25 % ciascuno, e questi ultimi avrebbero dovuto CP_2 CP_3 CP_4
sostenere tutti gli oneri derivanti a da tale operazione. CP
Il convenuto ha dedotto, altresì, di avere, da parte sua, dato esecuzione all'accordo fiduciario provvedendo alla sottoscrizione del mutuo, al versamento della somma mutuata ai TE, alla accensione di un conto corrente presso la banca mutuante dove veniva addebitata la rata di mutuo e accreditato lo stipendio del convenuto medesimo e che, per contro, i TE
non hanno dato esecuzione all'accordo, non avendo provveduto alla costituzione della società e successivamente al pagamento delle CP_7
imposte IMU e TASI correlate agli immobili, al pagamento dei canoni di locazione che dovevano servire a far fronte al pagamento della rata del mutuo e, in generale, al pagamento delle ulteriori voci meglio descritte in atti.
ha dedotto, altresì, che, ai sensi dell'art. 627 c.c. non è Controparte_1
ammessa l'azione in giudizio per accertare un'interposizione di persona nelle disposizioni testamentarie e che, comunque, il mancato trasferimento degli immobili è dipeso esclusivamente dai quattro TE, trasferimento che,
peraltro, sarebbe dovuto avvenire contestualmente all'accollo del mutuo da parte dei fiducianti;
che, stante il mancato versamento della provvista da parte dei TE, è stato il convenuto stesso a sostenere gli oneri connessi al mutuo ed alla intestazione degli immobili;
che mai nessuna richiesta di accesso al
bonus 110% è stata formulata da parte dei TE.
11 Il convenuto ha chiesto la condanna in solido dei quattro TE alla rifusione delle spese sostenute in esecuzione dell'accordo fiduciario ed al risarcimento di tutti i danni patiti per non avere i TE adempiuto all'accordo medesimo.
1.3 Costituitisi in giudizio , e – citati in giudizio CP_2 CP_3 CP_4
sia dall'attrice , sia dal convenuto -, _1 Controparte_1
hanno dichiarato di aderire integralmente alle deduzioni ed alle conclusioni esposte dall'attrice, evidenziando che, per effetto di un accordo intervenuto in data 1 marzo 2021, si era resa cessionaria di ogni diritto _1
derivante dall'accordo fiduciario del 18 aprile 2004.
1.4 Con ordinanza del 23 marzo 2022 alla presente causa è stata riunita quella rubricata al n. 2979/2021 R.G. promossa da in _1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 544/2021 emesso dal Tribunale di Padova
in accoglimento del ricorso monitorio promosso da . Controparte_1
Nel giudizio di opposizione ha dedotto che il fratello _1
aveva ottenuto il citato decreto ingiuntivo azionando il contratto di CP
locazione del 22 novembre 2016 per mancata corresponsione dei canoni dei mesi da dicembre 2020 a febbraio 2021 e che detto contratto era simulato e che si inseriva nell'ambito di un più ampio accordo fiduciario concernente la gestione, fiduciaria appunto, del cespite concesso in locazione.
Nel prosieguo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'attrice opponente ha ripercorso le medesime vicende esposte nell'atto di citazione introduttivo della causa portante n. 2023/2021 R.G., tanto che la stessa attrice opponente ha chiesto sin da subito la riunione delle due cause.
Anche il convenuto opposto , richiamate le vicende già Controparte_1
esposte nella comparsa di costituzione di cui alla causa n. 2023/2021 R.G., ha chiesto la riunione dei due giudizi, ribadendo la fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria.
12 1.5 Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c., la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'alienabilità dei beni immobili e consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare i rapporti di dare/avere tra le parti.
La causa passa ora in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe e rassegnate all'udienza del 3 ottobre 2024.
2.1 La presente controversia trae origine dalla “scrittura privata” sottoscritta da tutti e cinque i TE in data 18 aprile 2004 in base alla quale gli Pt_1
stessi stabilirono, in buona sostanza, che avrebbe contratto Controparte_1
un mutuo garantito da ipoteca sui beni immobili allo stesso pervenuti alla morte della madre per poi conferire la somma mutuata ed il SO
cespite immobiliare alla costituenda con rinuncia, da parte del CP_7
detto , a qualsivoglia pretesa creditoria, ma, al contempo, con CP
impegno, da parte degli altri quattro TE, di sostenere tutti gli oneri connessi a tale operazione che fosse stato costretto a sopportare (doc. 4 CP
attoreo).
Tutte le parti in causa concordano nel mettere siffatta “scrittura privata” in relazione al testamento olografo in morte (in data 24.10.2003) della madre
, testamento pubblicato in data 19 aprile 2004 e con il quale la SO
de cuius lasciò al solo figlio tutti i beni immobili siti in Veggiano e CP
meglio descritti in atti (doc. 2 attoreo).
La combinata lettura dei due documenti e le allegazioni delle parti inducono a ritenere che l'effetto pratico perseguito dai cinque TE fosse quello di lasciare in capo al solo l'intestazione del compendio immobiliare, in CP
modo da preservarlo dalle probabili iniziative di recupero coattivo che avrebbero potuto azionare i creditori degli altri quattro TE, soci di
[...]
ma al tempo stesso di “utilizzare” il detto compendio Parte_2
13 immobiliare come garanzia per ottenere un mutuo (ipotecario, appunto)
formalmente contratto da , ma destinato a ripianare le esposizioni CP
debitorie degli atri TE, i quali, nelle more, avrebbero dovuto tenere indenne da tutti gli oneri correlati a tale operazione. CP
Sul presupposto che non abbia ottemperato agli obblighi nascenti CP
dalla citata “scrittura privata”, ha promosso il presente giudizio _1
(causa portante n. 2023/2021 R.G.) per sentir emettere una sentenza con cui venga trasferito in capo a sé la proprietà dei beni immobili meglio descritti in atti e con cui le vengano risarciti i danni asseritamente patiti;
ha, a CP
sua volta, chiesto la condanna dei TE al pagamento delle somme dovutegli in base alla medesima “scrittura privata”. , e hanno CP_2 CP_3 CP_4
fatto proprie le allegazioni e le difese della sorella , facendo _1
anche presente di avere stipulato con lei un atto di cessione di tutte le pretese derivanti dalla “scrittura privata” del 18 aprile 2004.
2.2 Come già detto, è chiaro l'intento pratico perseguito dalle parti: lasciare l'intestazione del compendio immobiliare al solo onde evitare CP
l'aggressione da parte dei creditori degli altri TE e, al contempo, offrire il medesimo compendio a garanzia di un mutuo che sarebbe servito per ripianare l'esposizione debitoria dei quattro TE . Pt_1
Poiché tutte le parti fondano le proprie pretese sulla detta “scrittura privata”,
non possono sussistere dubbi in ordine alla sua validità ed efficacia e va subito detto che non coglie nel segno l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 627 c.c. che il convenuto ha sollevato sin dalla sua Controparte_1
costituzione in giudizio.
Ricorda il convenuto che il citato art. 627 c.c. stabilisce che: ”non è ammessa
l'azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona
dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano
14 altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far
presumere che si tratta di persona interposta” ed argomenta che, poiché
l'azione attorea è volta a far accertare la natura fiduciaria della disposizione testamentaria della madre in favore del solo , deve essere dichiarata CP
l'inammissibilità della domanda di trasferimento dal fiduciario ai fiducianti dei beni immobili de quibus.
Osserva questo Giudice che, sebbene nelle premesse della “scrittura privata”
si sia dato atto della volontà della de cuius di escludere che il compendio immobiliare entrasse nel patrimonio dei figli , , _1 CP_2 CP_3
e ma di consentirne comunque la sostanziale ripartizione tra tutti e CP_4
cinque i figli, le enunciazioni dei sottoscrittori in ordine alla “effettiva” volontà
della testatrice valgono come premesse da cui essi hanno fatto discendere un autonomo e distinto obbligo consistente nella articolata operazione ivi descritta funzionale a conseguire un diverso assetto proprietario all'esito,
evidentemente, della ristrutturazione dei debiti dei TE . E poiché il Pt_1
fatto costitutivo della domanda attorea (al pari di quella del convenuto) si fonda sul dedotto inadempimento alle obbligazioni derivanti dalla “scrittura privata” de qua, sulla cui validità ed efficacia – giova ribadirlo – nessuna delle parti in causa ha sollevato contestazioni, non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità in questione.
2.3 Bisogna, a questo punto, verificare se ciascuno dei sottoscrittori ha adempiuto agli obblighi assunti in forza della “scrittura privata” del 18 aprile
2004.
Indubbio che la prima fase dell'operazione consistesse nell'accensione di un mutuo ipotecario, è documentalmente provato (doc. 1 convenuto) che in data
19 maggio 2004 stipulò un contratto di mutuo ipotecario con Controparte_1
l'allora per l'importo capitale di € 300.000,00 e non è Controparte_6
15 contestato che la provvista così ottenuta fu messa nella disponibilità degli altri
TE . Pt_1
Esaurita tale prima fase, la “scrittura privata” prevedeva che avrebbe CP
dovuto conferire, nella costituenda sia i cespiti immobiliari, sia CP_7
l'importo netto ricavato dal mutuo con rinuncia a qualsivoglia pretesa creditoria nei confronti della detta società; prevedeva, altresì, che avrebbe CP
dovuto conferire ai quattro TE una procura, ciascuno disgiuntamente al
25%, in forza della quale essi avrebbero venduto, anche a se stessi, le quote della società, con rilascio da parte di di “piena ed ampia quietanza di CP
pagamento” (cit. doc. 4 attoreo).
Non è esplicitato, ma dalla complessiva lettura del documento si evince che la costituzione di sarebbe dovuta avvenire ad opera di e CP_7 CP
che, poi, le quote della società sarebbero state vendute agli altri quattro
TE, nella misura del 25% ciascuno, altrimenti non avrebbe senso la previsione del conferimento di una procura da parte di ai TE. Così CP
definito l'assetto societario, ottenuta la proprietà dei cespiti CP_7
immobiliari dati a garanzia del mutuo, si sarebbe accollata il mutuo con liberazione di e con rinuncia da parte di quest'ultimo di qualsivoglia CP
pretesa creditoria nei confronti sia della società , sia dei TE. CP_7
Pacifico che, nonostante gli accordi, nessuna società, né né altra CP_7
fu costituita, invoca la più volte citata “scrittura privata” per _1
ottenere una sentenza che tenga luogo del trasferimento di proprietà cui si era obbligato e se è indubbia l'obbligazione in tal senso assunta da CP
parte dell'odierno convenuto, bisogna ora valutare la fondatezza della pretesa attorea.
La prima questione da esaminare riguarda la possibilità per di _1
fondare sulla “scrittura privata” in questione la domanda ex art. 2932 c.c. e si
16 osserva che, essendo stato assunto da parte di , uno specifico CP
impegno al conferimento degli immobili, in linea astratta si può ritenere ammissibile la domanda attorea di ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto. È ben vero che nella “scrittura privata” si parla solo di “conferimento”, ma è altrettanto vero che la previsione di una rinuncia da parte di di qualsivoglia credito nei confronti della conferitaria, induce CP
a ritenere che le parti abbiano inteso il “conferimento” quale trasferimento della proprietà.
La constatazione che la sentenza ex art. 2932 c.c. debba necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare,
senza possibilità di introdurvi modifiche (cfr. per tutte Cass.
8.7.2024 n.
18545) induce a verificare la possibilità per di invocare a _1
proprio favore un obbligo di trasferimento che i sottoscrittori avevano previsto in favore di ossia di un soggetto giuridico altro e diverso rispetto CP_7
all'odierna attrice.
Ritiene questo Giudice che tale divergenza non sia, nel caso di specie, in astratto preclusiva ad una pronuncia ex art. 2932 c.c., giacché dal contenuto complessivo dell'accordo emerge che il fine pratico perseguito era quello di mettere i cespiti immobiliari nella disponibilità dei quattro TE (già Pt_1
soci di , giacché, come già osservato, è da ritenere Parte_2
che alla costituzione di avrebbe dovuto provvedere e CP_7 CP
giacché, come emerge dalle allegazioni di tutte le parti, i TE proseguirono per più di dieci anni nella “gestione fiduciaria” di cui alla “scrittura privata” de
qua nonostante la mancata costituzione della società.
2.4 Ciò detto e preso atto che a marzo 2021 , e CP_2 CP_3 CP_4
cedettero alla sorella tutti i diritti derivanti dalla “scrittura _1
17 privata” del 18.4.2004 nei confronti di , non è contestato che gli CP
immobili non meglio identificati nella detta “scrittura privata” coincidano sia con quelli concessi in ipoteca a garanzia del mutuo contratto dal convenuto
, sia con quelli oggetto della domanda ex art. 2932 c.c.. Controparte_1
In relazione alla domanda ex art. 2932 c.c. svolta dall'attrice, appare opportuno ricordare che tanto la regolarità catastale (ai sensi dell'art. 29 legge n. 52/1985), quanto la regolarità urbanistica (ai sensi dell'art. 46, comma 1,
D.P.R. n. 380/2001) rappresentano condizioni dell'azione che devono sussistere al momento della pronuncia della sentenza (per tutte Cass.
19.9.2019 n. 23388); del resto, se la sentenza in questione produce gli effetti del contratto non (spontaneamente) concluso, non possono che vigere i medesimi requisiti di regolarità – catastale ed urbanistica – che sarebbero stati richiesti al momento della conclusione del contratto.
Peraltro, appare opportuno precisare sin da subito che non coglie nel segno il riferimento – enunciato dalla difesa attorea - all'esclusione prevista all'art. 46,
comma 5, D.P.R. n. 380/2001 in relazione alle prescrizioni di cui al comma primo del medesimo articolo. Infatti, la possibilità di trasferire un bene immobile pur in difetto della regolarità stabilita dal comma primo è prevista solo quando la vendita avvenga nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare individuale o, comunque, nell'ambito di una vendita coattiva espletata nel contesto di una procedura concorsuale. Tale previsione normativa trova giustificazione anche nella volontà di rendere il più possibile appetibili gli immobili sottoposti a vendita coattiva così da stimolare la presentazione di inviti ad offrire e, dunque, la vendita al miglior prezzo possibile in base alle condizioni di mercato, in modo da garantire un più ampio soddisfacimento delle pretese creditorie con correlata ristrutturazione dei debiti.
18 Ma se quelle appena descritte sono le finalità sottese alla previsione di esclusione di cui al citato comma quinto, non è contestabile che siffatte esigenze mancano in ipotesi di azione ex art. 2932 c.c., il cui unico aspetto coattivo è rappresentato dal fatto che gli effetti del trasferimento si determinano in capo a chi, pur dovendo alienare un bene, si è sottratto al relativo obbligo.
Constatata la non applicabilità della esclusione di cui al comma quinto al caso in esame, rimane da verificare se i cespiti immobiliari de quibus risultano regolari e, al riguardo, ritiene questo Giudice di recepire le considerazioni e le conclusioni esposte dal consulente tecnico d'ufficio nel proprio elaborato peritale, apparendo esso immune da vizi logici e svolto secondo criteri di valutazione condivisibili.
Il consulente tecnico d'ufficio ha precisato che il compendio immobiliare di cui si controverte è composto da un fabbricato a destinazione mista residenziale/magazzino, un fabbricato a destinazione agricola, varie tettoie e corpi di fabbrica di pertinenza del fabbricato principale (da intendersi quello a destinazione mista) ed un lotto di terreno agricolo sistemato a prato;
ha inoltre precisato che “l'immobile, ai sensi dell'art. 29 Legge 27.02.1985 n° 52, rispetto
ai dati identificativi catastali e alle planimetrie depositate in catasto, sia da
ritenersi non conforme rispetto allo stato reale dei luoghi (CTU pagg. 4, 5 e
18) e ciò con riferimento sia ai fabbricati, sia al terreno, con conseguente necessità di aggiornare tanto il Catasto Fabbricati, quanto il Catasto Terreni.
Quanto alla regolarità edilizia il consulente tecnico d'ufficio ha riscontrato gli
“Abusi primari area esterna e fabbricato rurale” descritti a pag. 25 della relazione e rispetto ai quali ha dichiarato che “Ai sensi art 167 comma 4 Dlgs
42/2004 non è possibile ottenere la prevista compatibilità paesaggistica e, di
conseguenza, conseguire la relativa sanatoria edilizia: pertanto la presenza
19 dei manufatti suddetti risulta essere ostativa al passaggio di proprietà. Per dar
corso ad un eventuale passaggio di proprietà, gli stessi dovranno essere
preventivamente demoliti” (cit. pag. 25); ha riscontrato, altresì, gli “Abusi
secondari fabbricato ad uso residenziale/magazzino” descritti alle pagg. 26 e segg della relazione e rispetto ai quali ha dichiarato che “Gli abusi rilevati e
sopra descritti sono configurabili come interventi di manutenzione
straordinaria (opere interne e modifiche prospettiche) ricadendo nella
fattispecie prevista dall'art 37 del DPR 380/01: essi potranno essere sanati
previa presentazione di apposita SCIA in sanatoria. Tale pratica è però
subordinata all'ottenimento della compatibilità paesaggistica che deve essere
richiesta, in sede di presentazione della SCIA, ai sensi art 167 comma 4 Dlgs
42/2004. Si precisa che prima della presentazione della pratica di sanatoria
dovrà esser smantellato completamente il soppalco rilevato all'interno del
magazzino grande in quanto lo stesso non può essere sanato a causa del
mancato rispetto delle altezze minime previste per legge. La presenza dei
suddetti abusi risulta essere ostativa al passaggio di proprietà in quanto lo
stato concessionato non corrisponde allo stato dei luoghi rilevato. Per dar
corso ad un eventuale passaggio di proprietà, gli stessi dovranno essere
preventivamente sanati e smantellati con le modalità sopra indicate” (pagg. 36
e 37 CTU); ha riscontrato gli “Abusi secondari fabbricato rurale” descritti alle pagg. 37 e segg. della relazione e rispetto ai quali ha dichiarato che “Gli abusi
rilevati e sopra descritti sono configurabili come interventi di manutenzione
straordinaria (opere interne e modifiche prospettiche) ricadendo nella
fattispecie prevista dall'art 37 del DPR 380/01: essi potranno essere sanati
previa presentazione di apposita SCIA in sanatoria.
Tale pratica è però subordinata all'ottenimento della compatibilità
paesaggistica che deve essere richiesta, in sede di presentazione della SCIA,
20 ai sensi art 167 comma 4 Dlgs 42/2004. Successivamente alla
regolarizzazione edilizio-urbanistica si dovrà presentare anche la SCIA di
agibilità in quanto per questo immobile non è mai stata presentata. La
presenza dei suddetti abusi risulta essere ostativa al passaggio di proprietà in
quanto lo stato concessionato non corrisponde allo stato dei luoghi rilevato.
Per dar corso ad un eventuale passaggio di proprietà, gli stessi dovranno
essere preventivamente sanati con le modalità sopra indicate” (pag. 38 CTU).
A fronte delle riportate considerazioni e conclusioni, non è contestabile l'impossibilità di emettere una sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c.,
produca gli effetti del contratto non concluso, richiamando quanto più sopra esposto in ordine alla non applicabilità, nel caso in esame, della esclusione prevista dal citato art. 46, comma 5, D.P.R. n. 380/2001.
Rimane da precisare che la domanda attorea di “ritrasferimento ex art. 2932
c.c. in esecuzione coattiva del patto fiduciario” non può trovare accoglimento neppure in relazione alla richiesta formulata in via gradata in relazione all'impegno assunto da di procedere, a sua cura e spese, alle _1
necessarie sanatorie e rimozioni per l'assorbente considerazione che, per quanto esposto nella consulenza tecnica d'ufficio, la sanatoria deve intervenire anteriormente al passaggio di proprietà e non successivamente,
come, invece, si verificherebbe se venisse accolta la domanda attorea.
Peraltro, non si può omettere di considerare che è pacifico che, nel corso degli anni, il compendio immobiliare de quo sia stato nella materiale disponibilità di
, con la conseguenza che gli abusi riscontrati sono riconducibili _1
all'attrice medesima e che ella ben avrebbe potuto già provvedere alla necessaria sanatoria.
La domanda ex art. 2932 c.c., formulata in via principale e gradata, va,
pertanto, rigettata e a tale rigetto segue, ai sensi dell'art. 2668 c.c., l'ordine di
21 cancellazione della trascrizione della relativa domanda giudiziale, la cui effettiva trascrizione è stata accertata in sede di consulenza tecnica d'ufficio
(pagg. 22 e 23 CTU).
3.1 Passando ad esaminare le ulteriori domande svolte da _1
, va anzitutto presa in considerazione quella concernente la richiesta
[...]
del risarcimento di tutti i danni asseritamente patiti in conseguenza del
“ritardo” nella “reintestazione” delle unità immobiliari oggetto del patto fiduciario del 18 aprile 2004 ed in conseguenza di “eventuali aggravi dell'ipoteca” gravante sulle dette unità immobiliari o comunque di “indebito abuso” del compendio immobiliare in questione;
va ricordato che sin dall'atto di citazione ha individuato tali danni 1) nel mancato _1
ottenimento di un progetto per la realizzazione, sul mappale n. 482, di un'unità
immobiliare riconducibile al c.d. “ ” con conseguente mancato Email_1
guadagno, quantificato in € 100.000,00, derivante dalla vendita che si sarebbe potuta effettuare del lotto di cui al mapp. 482 con il detto progetto;
2) nella impossibilità, in seguito al mancato ottenimento del progetto sul mappale n.
482, di godere dei benefici per l'efficientamento energetico dell'immobile sito al mappale n. 558; 3) nell'aggravamento della esposizione debitoria nei confronti della banca per mancato utilizzo della provvista fornita al pagamento delle rate di mutuo.
A parte la considerazione che i danni di cui l'attrice ha chiesto il ristoro in astratto non possono che presupporre la proprietà in capo alla medesima degli immobili di cui controverte, e si è visto come il trasferimento della proprietà sia impedito anche da abusi di cui si è dato conto in precedenza, in ogni caso, mette conto osservare che i danni di cui viene il ristoro si fondano su due distinte omissioni imputate a , ossia non avere presentato al CP
Comune di Veggiano la documentazione di cui alla lettera dimessa dall'attrice
22 sub n. 22 attoreo (lettera 11.5.2020 - prot. n. 2532 – pratica n. 43/2019) e non avere utilizzato la provvista fornita dai TE per pagare le rate del mutuo.
3.2 Per ciò che concerne il mancato inoltro al della Controparte_8
documentazione richiesta con la citata lettera dell'11.5.2020, va anzitutto osservato che detta lettera dimessa sub. documento attoreo n. 22 non risulta completa come emerge dal suo raffronto con l'allegato H alla relazione del consulente tecnico d'ufficio. Ebbene, dalla disamina del documento integrale emerge che la comunicazione inviata dal esplicitava Controparte_8
chiaramente come essa stessa non costituisse un avviso di rilascio del permesso e non impegnasse in alcun modo il Responsabile Area Edilizia –
Urbanistica, il quale, infatti, si riservava espressamente di compiere le proprie determinazioni definitive solo all'avvenuto deposito di tutta la documentazione richiesta.
Pertanto, anche partendo dal presupposto che la mancata presentazione della documentazione richiesta con la lettera dell'11.5.2020 sia imputabile a
, gli altri TE non hanno offerto alcun elemento probatorio CP Pt_1
volto a dimostrare che l'effettiva presentazione di quella documentazione avrebbe comportato il rilascio del permesso di costruire.
Tali considerazioni sarebbero già sufficienti per rigettare la domanda attorea
de qua; si può, comunque, osservare che non è stata offerta alcuna prova volta a dimostrare che, anche ottenuto il permesso a costruire, il lotto di cui al mappale n. 482 sarebbe stato venduto al prezzo di € 100.000,00 e sarebbe stato possibile eseguire sugli immobili lavori di efficientamento energetico poi rimborsati mediante i benefici di legge per circa € 120.000,00: come già
enunciato nell'ordinanza del 2 gennaio 2024 i capitoli di prova articolati precipuamente su tali questioni non potevano essere ammessi in quanto meramente valutativi. È indubbio che, in assenza di qualsivoglia riscontro
23 probatorio in ordine alla sussistenza dei danni lamentati, del tutto esplorative sarebbero state le consulenze tecniche d'ufficio richieste dal difensore attoreo a pag. 8 della propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., sulla cui ammissione ha nuovamente insistito in sede di comparsa conclusionale (pag.
12).
3.3 Quanto ai danni (quantificati in atto di citazione in € 18.432,32)
asseritamente derivanti dal mancato pagamento, da parte di , delle CP
rate del mutuo utilizzando la provvista messa a disposizione dei TE, mette conto osservare che siffatto assunto attoreo si fonda sul seguente ragionamento esplicitato alle pagg. 10 e 11 dell'atto di citazione: poiché la banca aveva comunicato che, alla data del 31.12.2015, il residuo del mutuo ammontava ad € 190.126,68, mentre comunicava che, alla data del CP
6.11.2020, il residuo del mutuo ammontava ad € 150.432,32 e poiché nel periodo tra il 31.12.215 ed il 6.11.2020 si sarebbero dovute pagare 58 rate da
€ 1.000,00 ciascuna, a novembre 2020 il residuo del mutuo sarebbe dovuto ammontare ad € 132.126,68, detraendo i 58.000,00 euro dall'importo di €
190.126,68 comunicato dalla banca. A detta dell'attrice la differenza di circa
18.000,00 euro sarebbe imputabile al mancato pagamento da parte di delle rate. CP
L'assunto attoreo non coglie nel segno perché, oltre ad evincersi dal contratto di mutuo concretamente stipulato (doc. 1 convenuto ), è Controparte_1
notorio che ciascuna rata di mutuo comprende una quota capitale ed una quota di interessi, cosicché anche le rate pagate nel periodo tra dicembre
2015 e novembre 2020 comprendevano una quota interessi che, all'evidenza,
non può essere imputata a ristoro della parte capitale.
A fronte di un tanto, non rimane che osservare che del tutto irrilevante e,
comunque, esplorativa sarebbe stata la consulenza tecnica d'ufficio richiesta
24 su tale aspetto dalla difesa attorea, la quale nulla ha replicato alle deduzioni del convenuto circa la presenza, in ciascuna rata di mutuo, di una quota interessi.
4.1 Passando ad esaminare le domande svolte in via riconvenzionale da nei confronti dei TE, va ricordato che egli chiede la Controparte_1
condanna al pagamento della somma di più di 60.000,00 euro, oltre ad altre voci non quantificate, fondando tale pretesa sulla più volte citata “scrittura privata” del 18.4.2004.
La richiesta di è di vedersi rimborsato delle rimesse Controparte_1
“fiduciarie” eseguite nel conto corrente appositamente acceso per la gestione del mutuo;
delle spese sostenute per il pagamento di sanzioni ed interessi
(per gli anni dal 2016 al 2020), nonché delle imposte (per il periodo successivo) IMU e TASI, oltre alle imposte IRPEF pagate sui fabbricati;
delle maggiori tasse universitarie sostenute e dei minori benefici percepiti (assegni familiari, bonus bebè e borse di studio); la richiesta di è Controparte_1
anche quella di vedersi liberato dal mutuo contratto nel 2004.
Mette conto osservare che, come prospettato dallo stesso convenuto, le domande in questione, relative al periodo successivo al 2016/2020, trovano tutte fondamento nella parte dell'accordo in base al quale avrebbe CP
trasferito agli altri la proprietà dei cespiti immobiliari e, per converso, CP
sarebbe stato tenuto indenne da qualsivoglia onere economico derivante dalla accensione del mutuo e dalla presenza nel suo patrimonio degli immobili in questione e, stando alle allegazioni di tutte le odierne parti in causa, per più di dieci anni (fino al 2016/2020), in effetti, furono gli altri TE a fornire a la provvista per il pagamento delle rate del mutuo e a pagare l'IMU- CP
TASI.
25 Indubbia la corrispettività tra il trasferimento della proprietà, da una parte, e gli esborsi economici di cui si è detto, dall'altra, bisogna ora stabilire se le domande del convenuto possano trovare accoglimento pur a fronte della constatazione che, per le motivazioni sopra esposte, il trasferimento della proprietà non può (allo stato) avvenire.
Vale, allora, la pena ricordare che, come ricordato dalla difesa di CP
sin dalla sua costituzione in giudizio, non può in questa sede essere
[...]
messa in discussione la volontà testamentaria di se non per SO
altro, per la preclusione di cui all'art. 627 c.c., il quale preclude, appunto,
l'accertamento meramente fiduciario di una disposizione testamentaria.
Il punto di partenza indiscusso è, allora, l'assetto patrimoniale che si è venuto a delineare in capo a in morte della madre, alla cui eredità Controparte_1
l'odierno convenuto non risulta avere rinunciato. Il fatto che possa CP
essersi determinato ad accettare di vedersi intestato l'intero compendio immobiliare per preservarlo dalle potenziali azioni esecutive dei creditori dei
TE rientra nei motivi di tale “accettazione” e rientra verosimilmente anche nei motivi sottesi alla stipulazione della “scrittura privata”, motivi che, però,
non rilevano ai fini della odierna regolamentazione dei rapporti giuridici.
L'unica fonte di regolamentazione delle reciproche pretese tra i TE Pt_1
rimane la “scrittura privata” con la quale le parti hanno previsto reciproche obbligazioni indubbiamente legate da un rapporto di corrispettività, con la conseguenza che l'impossibilità – per l'attuale situazione di fatto degli immobili- di trasferire la proprietà dei beni, fa venire meno la fondatezza delle pretese che a quel trasferimento sono inscindibilmente correlate.
L'accoglimento delle domande del convenuto – che, si ribadisce, hanno ad oggetto solo il periodo successivo al 2016/2020 – comporterebbe la ricaduta
26 su chi proprietario non è, degli oneri correlati alla proprietà dei cespiti immobiliari in questione.
Ciò detto, è sufficiente osservare che non colgono nel segno le contestazioni sollevate da alla consulenza tecnica d'ufficio di carattere contabile, CP
giacché per il pagamento delle tasse non si può prescindere dal fatto che unico proprietario del cespite immobiliare è , cosicché questi si CP
sarebbe dovuto sempre attivare per il loro puntuale pagamento e giacché è
inutile dolersi del mancato godimento di benefici in assenza di prova certa della loro effettiva debenza.
Le domande de quibus non possono, pertanto, trovare accoglimento.
Del pari non possono essere accolte le altre voci di danno meramente prospettate dal convenuto (minaccia della banca di agire esecutivamente,
segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia), non essendo idonea a dimostrare un tanto neppure la missiva dimessa sub 70 in allegato alla comparsa conclusionale, così come non può trovare accoglimento la richiesta del convenuto di vedersi liberato dal contratto di mutuo.
5.1 La causa riunita n. 2979/2021 R.G. ha ad oggetto l'opposizione svolta da al decreto ingiuntivo n. 544/2021 con cui il Tribunale _1
di Padova, in accoglimento della domanda di , ha ingiunto Controparte_1
all'attrice opponente il pagamento dell'importo di € 3.000,00.
A fondamento della propria domanda ha esposto che il _1
contratto di locazione in essere con il fratello ed avente ad oggetto il CP
compendio immobiliare per cui è causa, è simulato, essendo lei la vera proprietaria dell'immobile ed essendo stato concluso un contratto di locazione
(simulato) al fine di fornire al fratello la provvista per pagare il mutuo CP
ipotecario.
27 Tali deduzioni, oltre a non avere trovato alcun supporto probatorio, si pongono in contrasto con le risultanze documentali e con le allegazioni e le richieste svolte dalla stessa nella causa portante n. 2023/2021 R.G.. _1
Non si dimentichi, infatti, che in tale causa la domanda di è _1
volta, anzitutto, ad ottenere il trasferimento della proprietà sugli immobili siti in
Veggiano sull'evidente presupposto che, a prescindere dai motivi sottesi,
l'unico proprietario dei beni è colui che tale risulta essere dalla documentazione e cioè . Controparte_1
Tali considerazioni portano a ribadire quanto già esposto nell'ordinanza del 17
febbraio 2022 (causa n. 2979/2021 R.G.) con cui fu accolta la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 544/2021.
Va, allora, ribadito che la simulazione di un contratto consiste nella stipulazione di un accordo contrattuale (nella specie locazione), di cui, però, le parti non vogliono gli effetti, volendo, appunto, solo creare un'apparenza,
laddove, nel caso in esame, è da ritenere che i contraenti abbiano effettivamente voluto gli effetti del contratto di locazione avendo
[...]
ottenuto un titolo per occupare (circostanza pacifica) un immobile di Pt_1
cui non è proprietaria ed avendo ottenuto il corrispettivo del CP
godimento da parte di altri di un bene di sua proprietà. Il fatto che nelle intese tra i TE il canone di locazione dovesse rappresentare, in “esecuzione” della
“scrittura privata” del 18.4.2014, la provvista per il pagamento delle rate di mutuo non rileva ai fini che ci occupano, rientrando tali valutazioni nella sfera dei “motivi” per i quali i TE si sono indotti a stipulare il contratto di Pt_1
locazione, motivi che, però, come noto, non permeano la causa del contratto consistente nel godimento di un bene dietro corresponsione di denaro.
Non essendovi alcun elemento a supporto della natura simulata del contratto di locazione e, anzi, sussistendo plurimi elementi per ritenere che il contratto
28 di locazione sia stato effettivamente voluto tra le parti, risulta fondata la pretesa creditoria di azionata con il procedimento monitorio. Controparte_1
L'opposizione de qua va, dunque, rigettata.
6.1 La reciproca soccombenza in relazione alle domande svolte nella causa n.
2023/2021 R.G. giustifica la compensazione delle spese di lite, laddove il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 544/2021 ne comporta l'integrale conferma anche in ordine alle spese del procedimento monitorio che, pertanto, rimangano definitivamente a carico di , _1
la quale, in base al principio della soccombenza deve, inoltre, rifondere a le spese del giudizio di opposizione che si liquidano come Controparte_1
da dispositivo (nello scaglione tra € 1.101,00 ed € 5.200,00) nei valori medi delle fasi introduttiva e di studio, in conformità alla nota spese allegata alla comparsa conclusionale della difesa di . Controparte_1
Per ciò che concerne le spese di consulenza tecnica d'ufficio, esse vanno regolamentate in base al principio della soccombenza, cosicché vanno definitivamente poste a carico della parte processuale che è rimasta soccombente rispetto alle domande sottese all'espletamento di ciascuna consulenza. Pertanto, le spese della consulenza tecnica d'ufficio a firma del geom. vanno definitivamente poste a carico di CP_9 _1
, , e;
le spese della
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. vanno Persona_4
definitivamente poste a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 2023/2021 R.G., cui è
stata riunita la causa n. 2979/2021 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
29 1) rigetta la domanda di , , _1 Controparte_2 CP_3
e svolta, in via principale e gradata, di trasferimento
[...] CP_4
della proprietà ex art. 2932 c.c.;
2) rigetta tutte le altre domande svolte da , _1 CP_2
, e
contro
;
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_1
3) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
544/2021 emesso dal Tribunale di Padova anche in ordine alle spese del procedimento monitorio;
4) rigetta tutte le domande svolte da contro Controparte_1 _1
, , e;
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
5) compensa le spese di lite in relazione alla causa n. 2023/2021 R.G.;
6) condanna a rifondere a le spese _1 Controparte_1
del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si liquidano in € 850,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge;
7) pone definitivamente a carico di , , _1 Controparte_2
e , in via solidale ed in parti uguali nei Controparte_3 CP_4
rapporti tra le parti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio a firma del geom. ; CP_9
8) pone definitivamente a carico di le spese della Controparte_1
consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. Persona_4
9) ordina la cancellazione della trascrizione della domanda trascritta presso
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Padova - Ufficio provinciale –
Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare del 17.3.2021 Registro
Particolare 6861/Registro Generale 10592 e Registro Particolare
6862/Registro Generale 10593.
Così deciso in Padova, 21 gennaio 2025
Il Giudice
30 dott.ssa Manuela Elburgo
31