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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4315 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C. F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. NICOLETTA LISI per procura in atti
- attrice -
e
Controparte_1
[...]
(C.F. ), in persona dell'Assessore pro tempore
[...] P.IVA_2
-convenuto contumace –
OGGETTO: Appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in rinnovazione in data 26.5.2021, chiedeva Parte_1
l'accertamento dell'esistenza del suo diritto ad ottenere il pagamento della fattura n. 211 del
31.10.2014, a titolo di corrispettivo per i lavori di manutenzione eseguiti su richiesta dell' Controparte_1
pagina 1 di 7 Parte_2
IO Territoriale Lavoro, nei locali siti in Catania, via del Rotolo, presso l'ex sede dell' , con conseguente condanna del predetto Assessorato al pagamento Controparte_1 della somma di € 9.760,00, oltre interessi legali. In via subordinata, chiedeva l'accertamento dell'arricchimento senza giusta causa in capo all' , con la conseguente condanna di CP_1 quest'ultimo al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., quantificato in € 9.760,00.
A sostegno delle domande allegava: che nel 2013 l'Assessorato le aveva commissionato l'esecuzione di interventi di pulizia e ripristino nei locali di Catania, via del Rotolo;
che i lavori erano iniziati il 3.12.2013 ed erano stati completati il 16.1.2014 e l'intervenuta esecuzione degli stessi era stata comunicata all' il 24.3.2014; che la relativa fattura, n. 211 del CP_1
31.10.2014, di € 9.760,00, era stata inizialmente inviata all'Assessorato dell'Economia,
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione Siciliana, in quanto soggetto deputato alla gestione della spesa pubblica, ma detto Assessorato aveva invocato l'applicazione della circolare prot. n.4383/L del 23.12.2004, in virtù della quale le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria sarebbero state a carico dell'Ufficio usuario dei locali oggetto dei lavori;
che la richiesta di pagamento era stata portata anche a conoscenza dell'interessata
IO , mediante note del 16.10.2015 e del 05.04.2016; che con Controparte_2 lettera del 29.09.2017 aveva chiesto il saldo della fattura all'Amministrazione committente (doc.
8).
Affermava che l'esecuzione dei lavori emergeva dai rapporti giornalieri, approvati dall'Assessorato committente, nella persona dell'addetto incaricato, in assenza di contestazioni.
In subordine, comunque, riteneva sussistenti i presupposti di cui all'art. 2041 c.c..
Instaurato il contraddittorio, previa rinnovazione della notificazione a mezzo pec nei confronti dell'Amministrazione convenuta, e assegnati alla parte i termini ex art. 183, c. 6,
c.p.c., con provvedimento del 15.3.2022 veniva ammessa la prova orale;
all'esito, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 10.5.2023.
Si susseguivano vari rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare;
infine, all'udienza del
23.10.2024, la prima dinanzi allo scrivente giudice, divenuto titolare del ruolo, sulle conclusioni pagina 2 di 7 precisate a verbale, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione del termine di legge per il deposito della comparsa conclusionale.
RITENUTO IN DIRITTO
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' convenuto, in Controparte_1 persona dell'Assessore pro tempore, ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi.
L'attrice ha chiesto il pagamento della fattura n. 211 del 31.10.2014, adducendo di avere eseguito i lavori indicati in premessa.
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n.
13533/2001) della Suprema Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte.
La fattura e i rapporti giornalieri vistati dall'amministrazione, prodotti dall'attrice, non integrano il titolo, ovvero il contratto concluso con l'Assessorato convenuto, tenuto conto che la P.A. non può assumere impegni e concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti: i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali richiedono la forma scritta ad substantiam, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi;
tale regola può dirsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.
A. posti dall'art. 97 Cost. ed assolve a funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così controllabile da parte dell'autorità tutoria (ex plurimis: C. Cass., Sez. I, n. 22537/2007; n.
8574/2023).
In applicazione del principio riportato, in mancanza di un apposito contratto, certamente non è ravvisabile un impegno dell'Assessorato e, quindi, nessuna azione contrattuale può essere legittimamente avanzata nei suoi confronti per il pagamento di eventuali corrispettivi.
Peraltro, nel caso di specie, in cui il titolo contrattuale deve essere consacrato in un atto scritto, la prova del documento non può essere fornita mediante il ricorso alla prova orale.
pagina 3 di 7 La Suprema Corte ha infatti affermato che Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta "ad substantiam", la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito (cfr. C. Cass., n. 26174/2009; n. 1452/2019).
Dunque al riguardo risultano inconducenti le dichiarazioni dei testi escussi.
Le considerazioni esposte conducono, pertanto, al rigetto della domanda principale.
Va ora esaminata la domanda subordinata, proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 2041 c.c., formalmente ammissibile, in quanto sufficientemente definita nei suoi elementi costitutivi (con l'indicazione del quantum e delle ragioni della domanda, comunque ricavabili dall'atto introduttivo del giudizio).
L'azione di arricchimento senza causa, com'è noto, può essere proposta anche nei confronti della P.A., laddove l'Amministrazione abbia tratto profitto dall'attività lavorativa di un privato, che abbia colmato, con la sua opera, una lacuna organizzativa;
fermo restando, da un lato, che
l'indennizzo che da tale azione può derivare deve corrispondere all'effettivo arricchimento, provato o almeno probabile, e, dall'altro, che tale azione, stante il suo carattere sussidiario, deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato, secondo una valutazione da compiersi in astratto, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito;
ne consegue, sotto quest'ultimo profilo, che mentre l'azione di arricchimento può essere esercitata quando il giudice abbia dichiarato l'altra azione astrattamente improponibile, affermando così che la pretesa sostanziale è sfornita di una diversa tutela giuridica, essa non è invece ammissibile quando
l'altra azione sia stata rigettata, ad esempio per avvenuta prescrizione o decadenza (Cass., S.U., n. 9531 del
1996; Cass., S.U., n. 28042 del 2008; Cass. SS.UU. n. 9441/2011).
Nel caso di specie l'azione in esame può essere formalmente esaminata, mancando all'opposta un'altra valida azione da promuovere per ottenere la somma richiesta (stante l'assenza di un titolo contrattuale azionabile) (cfr. C. Cass., n. 13203/2023).
In generale, presupposti dell'azione sono, quindi, l'arricchimento e l'impoverimento.
pagina 4 di 7 Risulta ormai escluso che il riconoscimento dell'utilità dell'opera o della prestazione da parte dell'arricchito costituisca requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di
"arricchimento imposto" (C. Cass., SS.UU., n. 10798/2015; conf. n. 14735/2024).
In motivazione le Sezioni Unite hanno precisato che il riconoscimento da parte della P.A. dell'utilità della prestazione o dell'opera può rilevare non già in funzione di recupero sul piano del diritto di una fattispecie negoziale inesistente, invalida o comunque imperfetta - trattandosi di un elemento estraneo all'istituto
- bensì in funzione probatoria e, precisamente, ai soli fini del riscontro dell'imputabilità dell'arricchimento all'ente pubblico. Mentre le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della pubblica amministrazione, che l'espediente giurisprudenziale del riconoscimento dell'utilitas ha inteso perseguire, possono essere adeguatamente coniugate con la piena garanzia del diritto di azione del depauperato, nell'ambito del principio di diritto comune dell'arricchimento imposto, in ragione del quale l'indennizzo non è dovuto se l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento o non abbia potuto rifiutarlo, perché inconsapevole dell'eventum utilitatis.
A fronte dei richiamati principi giurisprudenziali, l'attrice ha dimostrato in giudizio l'avvenuta esecuzione delle prestazioni di cui ha chiesto il pagamento attraverso la produzione in giudizio dei prospetti firmati dall'Amministrazione (all. 4) e attraverso l'escussione del teste
, all'epoca dei fatti consegnatario dell' di Testimone_1 Controparte_1
Catania, che ha seguito personalmente i lavori, eseguiti tra il 2013 e l'inizio del 2014. Il teste ha riconosciuto il computo metrico a lui esibito e ha riconosciuto la firma da egli ivi apposta, precisando che non erano state sollevate riserve o contestazioni sui lavori eseguiti dall'attrice.
L'attrice ha pure prodotto il DURC.
Peraltro, l'Assessorato dell'Economia, nel riscontrare le domande di pagamento inizialmente avanzate dall'attrice nei suoi confronti, con la nota n. prot. 56060 del 16.10.2015 (all. n. 5) ha dichiarato che gli oneri relativi ai lavori oggetto di causa sarebbero stati a carico della
[...]
, in virtù dell'avvenuto decentramento della spesa. Ha richiamato la Controparte_3
pagina 5 di 7 circolare prot. 4383/L del 23.12.2004, trasmessa in allegato all'attrice, ma non depositata in giudizio, in virtù della quale gli interventi di manutenzione ordinaria erano posti a carico dell'usuario, ovvero dell'allora , che ne avrebbe sopportato la Controparte_3 spesa, previo raccordo con l'Assessorato di riferimento.
Le prove indicate consentono di ritenere che l'amministrazione fosse consapevole delle lavorazioni eseguite dall'attrice e che non solo non le avesse rifiutate ma le avesse accettate.
In ordine al quantum, si rileva che la somma richiesta corrisponde all'importo indicato nel computo metrico, riconosciuto dal teste , importo che va riconosciuto. Tes_1
La domanda dell'attrice, formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c., va quindi accolta, con la conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in favore della
[...] della somma di € 8.000,00 oltre iva, pari a € 9.760,00, oltre interessi legali dalla data Parte_1 del sollecito inviato all'amministrazione convenuta (29.9.2017, cfr. all. 8).
Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge e sono liquidate applicando il d.l.
n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento, nel seguente modo: € 700,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva,
€ 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.000,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di €
3.400,00, oltre € 264,00 per esborsi (contributo unificato e bollo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4315/2020, vertente tra Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (attrice), e
[...] Controparte_1
,
[...] Controparte_1 [...]
, in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore (convenuto), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell' Controparte_1
[...] Controparte_4
, in persona
[...] dell'Assessore pro tempore;
pagina 6 di 7 2. Rigetta la domanda principale;
3. Accoglie la domanda subordinata e, per l'effetto, condanna l'
[...]
Controparte_5
[...]
al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 9.760,00, oltre
[...] interessi come in motivazione;
4. Condanna l'
[...]
Controparte_5
al pagamento in favore dell'attrice
[...] delle spese di lite, che liquida € 3.400,00 per compensi e € 264,00 per eborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania il 30/01/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4315 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C. F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. NICOLETTA LISI per procura in atti
- attrice -
e
Controparte_1
[...]
(C.F. ), in persona dell'Assessore pro tempore
[...] P.IVA_2
-convenuto contumace –
OGGETTO: Appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in rinnovazione in data 26.5.2021, chiedeva Parte_1
l'accertamento dell'esistenza del suo diritto ad ottenere il pagamento della fattura n. 211 del
31.10.2014, a titolo di corrispettivo per i lavori di manutenzione eseguiti su richiesta dell' Controparte_1
pagina 1 di 7 Parte_2
IO Territoriale Lavoro, nei locali siti in Catania, via del Rotolo, presso l'ex sede dell' , con conseguente condanna del predetto Assessorato al pagamento Controparte_1 della somma di € 9.760,00, oltre interessi legali. In via subordinata, chiedeva l'accertamento dell'arricchimento senza giusta causa in capo all' , con la conseguente condanna di CP_1 quest'ultimo al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., quantificato in € 9.760,00.
A sostegno delle domande allegava: che nel 2013 l'Assessorato le aveva commissionato l'esecuzione di interventi di pulizia e ripristino nei locali di Catania, via del Rotolo;
che i lavori erano iniziati il 3.12.2013 ed erano stati completati il 16.1.2014 e l'intervenuta esecuzione degli stessi era stata comunicata all' il 24.3.2014; che la relativa fattura, n. 211 del CP_1
31.10.2014, di € 9.760,00, era stata inizialmente inviata all'Assessorato dell'Economia,
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione Siciliana, in quanto soggetto deputato alla gestione della spesa pubblica, ma detto Assessorato aveva invocato l'applicazione della circolare prot. n.4383/L del 23.12.2004, in virtù della quale le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria sarebbero state a carico dell'Ufficio usuario dei locali oggetto dei lavori;
che la richiesta di pagamento era stata portata anche a conoscenza dell'interessata
IO , mediante note del 16.10.2015 e del 05.04.2016; che con Controparte_2 lettera del 29.09.2017 aveva chiesto il saldo della fattura all'Amministrazione committente (doc.
8).
Affermava che l'esecuzione dei lavori emergeva dai rapporti giornalieri, approvati dall'Assessorato committente, nella persona dell'addetto incaricato, in assenza di contestazioni.
In subordine, comunque, riteneva sussistenti i presupposti di cui all'art. 2041 c.c..
Instaurato il contraddittorio, previa rinnovazione della notificazione a mezzo pec nei confronti dell'Amministrazione convenuta, e assegnati alla parte i termini ex art. 183, c. 6,
c.p.c., con provvedimento del 15.3.2022 veniva ammessa la prova orale;
all'esito, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 10.5.2023.
Si susseguivano vari rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare;
infine, all'udienza del
23.10.2024, la prima dinanzi allo scrivente giudice, divenuto titolare del ruolo, sulle conclusioni pagina 2 di 7 precisate a verbale, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione del termine di legge per il deposito della comparsa conclusionale.
RITENUTO IN DIRITTO
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' convenuto, in Controparte_1 persona dell'Assessore pro tempore, ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi.
L'attrice ha chiesto il pagamento della fattura n. 211 del 31.10.2014, adducendo di avere eseguito i lavori indicati in premessa.
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n.
13533/2001) della Suprema Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte.
La fattura e i rapporti giornalieri vistati dall'amministrazione, prodotti dall'attrice, non integrano il titolo, ovvero il contratto concluso con l'Assessorato convenuto, tenuto conto che la P.A. non può assumere impegni e concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti: i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali richiedono la forma scritta ad substantiam, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi;
tale regola può dirsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.
A. posti dall'art. 97 Cost. ed assolve a funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così controllabile da parte dell'autorità tutoria (ex plurimis: C. Cass., Sez. I, n. 22537/2007; n.
8574/2023).
In applicazione del principio riportato, in mancanza di un apposito contratto, certamente non è ravvisabile un impegno dell'Assessorato e, quindi, nessuna azione contrattuale può essere legittimamente avanzata nei suoi confronti per il pagamento di eventuali corrispettivi.
Peraltro, nel caso di specie, in cui il titolo contrattuale deve essere consacrato in un atto scritto, la prova del documento non può essere fornita mediante il ricorso alla prova orale.
pagina 3 di 7 La Suprema Corte ha infatti affermato che Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta "ad substantiam", la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito (cfr. C. Cass., n. 26174/2009; n. 1452/2019).
Dunque al riguardo risultano inconducenti le dichiarazioni dei testi escussi.
Le considerazioni esposte conducono, pertanto, al rigetto della domanda principale.
Va ora esaminata la domanda subordinata, proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 2041 c.c., formalmente ammissibile, in quanto sufficientemente definita nei suoi elementi costitutivi (con l'indicazione del quantum e delle ragioni della domanda, comunque ricavabili dall'atto introduttivo del giudizio).
L'azione di arricchimento senza causa, com'è noto, può essere proposta anche nei confronti della P.A., laddove l'Amministrazione abbia tratto profitto dall'attività lavorativa di un privato, che abbia colmato, con la sua opera, una lacuna organizzativa;
fermo restando, da un lato, che
l'indennizzo che da tale azione può derivare deve corrispondere all'effettivo arricchimento, provato o almeno probabile, e, dall'altro, che tale azione, stante il suo carattere sussidiario, deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato, secondo una valutazione da compiersi in astratto, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito;
ne consegue, sotto quest'ultimo profilo, che mentre l'azione di arricchimento può essere esercitata quando il giudice abbia dichiarato l'altra azione astrattamente improponibile, affermando così che la pretesa sostanziale è sfornita di una diversa tutela giuridica, essa non è invece ammissibile quando
l'altra azione sia stata rigettata, ad esempio per avvenuta prescrizione o decadenza (Cass., S.U., n. 9531 del
1996; Cass., S.U., n. 28042 del 2008; Cass. SS.UU. n. 9441/2011).
Nel caso di specie l'azione in esame può essere formalmente esaminata, mancando all'opposta un'altra valida azione da promuovere per ottenere la somma richiesta (stante l'assenza di un titolo contrattuale azionabile) (cfr. C. Cass., n. 13203/2023).
In generale, presupposti dell'azione sono, quindi, l'arricchimento e l'impoverimento.
pagina 4 di 7 Risulta ormai escluso che il riconoscimento dell'utilità dell'opera o della prestazione da parte dell'arricchito costituisca requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di
"arricchimento imposto" (C. Cass., SS.UU., n. 10798/2015; conf. n. 14735/2024).
In motivazione le Sezioni Unite hanno precisato che il riconoscimento da parte della P.A. dell'utilità della prestazione o dell'opera può rilevare non già in funzione di recupero sul piano del diritto di una fattispecie negoziale inesistente, invalida o comunque imperfetta - trattandosi di un elemento estraneo all'istituto
- bensì in funzione probatoria e, precisamente, ai soli fini del riscontro dell'imputabilità dell'arricchimento all'ente pubblico. Mentre le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della pubblica amministrazione, che l'espediente giurisprudenziale del riconoscimento dell'utilitas ha inteso perseguire, possono essere adeguatamente coniugate con la piena garanzia del diritto di azione del depauperato, nell'ambito del principio di diritto comune dell'arricchimento imposto, in ragione del quale l'indennizzo non è dovuto se l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento o non abbia potuto rifiutarlo, perché inconsapevole dell'eventum utilitatis.
A fronte dei richiamati principi giurisprudenziali, l'attrice ha dimostrato in giudizio l'avvenuta esecuzione delle prestazioni di cui ha chiesto il pagamento attraverso la produzione in giudizio dei prospetti firmati dall'Amministrazione (all. 4) e attraverso l'escussione del teste
, all'epoca dei fatti consegnatario dell' di Testimone_1 Controparte_1
Catania, che ha seguito personalmente i lavori, eseguiti tra il 2013 e l'inizio del 2014. Il teste ha riconosciuto il computo metrico a lui esibito e ha riconosciuto la firma da egli ivi apposta, precisando che non erano state sollevate riserve o contestazioni sui lavori eseguiti dall'attrice.
L'attrice ha pure prodotto il DURC.
Peraltro, l'Assessorato dell'Economia, nel riscontrare le domande di pagamento inizialmente avanzate dall'attrice nei suoi confronti, con la nota n. prot. 56060 del 16.10.2015 (all. n. 5) ha dichiarato che gli oneri relativi ai lavori oggetto di causa sarebbero stati a carico della
[...]
, in virtù dell'avvenuto decentramento della spesa. Ha richiamato la Controparte_3
pagina 5 di 7 circolare prot. 4383/L del 23.12.2004, trasmessa in allegato all'attrice, ma non depositata in giudizio, in virtù della quale gli interventi di manutenzione ordinaria erano posti a carico dell'usuario, ovvero dell'allora , che ne avrebbe sopportato la Controparte_3 spesa, previo raccordo con l'Assessorato di riferimento.
Le prove indicate consentono di ritenere che l'amministrazione fosse consapevole delle lavorazioni eseguite dall'attrice e che non solo non le avesse rifiutate ma le avesse accettate.
In ordine al quantum, si rileva che la somma richiesta corrisponde all'importo indicato nel computo metrico, riconosciuto dal teste , importo che va riconosciuto. Tes_1
La domanda dell'attrice, formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c., va quindi accolta, con la conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in favore della
[...] della somma di € 8.000,00 oltre iva, pari a € 9.760,00, oltre interessi legali dalla data Parte_1 del sollecito inviato all'amministrazione convenuta (29.9.2017, cfr. all. 8).
Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge e sono liquidate applicando il d.l.
n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento, nel seguente modo: € 700,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva,
€ 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.000,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di €
3.400,00, oltre € 264,00 per esborsi (contributo unificato e bollo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4315/2020, vertente tra Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (attrice), e
[...] Controparte_1
,
[...] Controparte_1 [...]
, in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore (convenuto), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell' Controparte_1
[...] Controparte_4
, in persona
[...] dell'Assessore pro tempore;
pagina 6 di 7 2. Rigetta la domanda principale;
3. Accoglie la domanda subordinata e, per l'effetto, condanna l'
[...]
Controparte_5
[...]
al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 9.760,00, oltre
[...] interessi come in motivazione;
4. Condanna l'
[...]
Controparte_5
al pagamento in favore dell'attrice
[...] delle spese di lite, che liquida € 3.400,00 per compensi e € 264,00 per eborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania il 30/01/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 7 di 7