Sentenza breve 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 18/03/2026, n. 5148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5148 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05148/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00479/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 479 del 2026, proposto da:
CA AI IR, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Marletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare:
- del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250031125, rilasciato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul in data 4 dicembre 2025 e notificato personalmente in data 11 dicembre 2025;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti,
e per la condanna del Consolato Generale d’Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. IG BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a mezzo pec in data 14.1.2026, depositato in pari data, il ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250031125, rilasciato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul in data 4 dicembre 2025 e notificato personalmente in data 11 dicembre 2025;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti,
e per la condanna del Consolato Generale d’Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a..
2. Con la presente iniziativa processuale, l’odierno ricorrente avversa la summenzionata determinazione, a mezzo della quale l’Amministrazione intimata, per il tramite del Consolato di Istanbul in Turchia, nella circostanza ha respinto l’istanza di concessione del visto di ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, richiesto dall’interessato in data 28.8.2025 ai sensi dell’art.4, co.2 D.Lgs.n.268/98, per consentirgli di immatricolarsi e quindi frequentare il corso universitario di “Building Constructing Engineering” presso l’Università di Bologna per l’anno accademico 2025-2026.
La suddetta articolazione territoriale del Ministero ha ritenuto che la condizione finanziaria del ricorrente e dei suoi genitori, complessivamente valutata, non rappresenti garanzia in ordine al possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’interessato durante l’eventuale soggiorno in Italia.
In particolare, il Consolato ha evidenziato che:
- l’importo disponibile sul conto corrente personale del ricorrente, pari a 10.800,00 euro, oltre a corrispondere al minimo richiesto, è stato accreditato in prossimità della presentazione della domanda;
- il padre, che in verità non agisce quale sponsor, risulta non avere redditi o occupazioni lavorative;
- la madre, che ha assunto l’impegno di fungere da garante, percepisce un’entrata mensile di 2.800 euro e possiede diversi conti bancari con saldo finale di euro 17.000 ca., insufficiente alla copertura delle spese di soggiorno, immatricolazione e sostentamento del figlio, tenuto vieppiù conto delle parallele esigenze di mantenimento della famiglia in Turchia.
3. Il gravame veniva affidato alle censure di seguito rubricate ed esposte in sintesi e come meglio articolate nel ricorso nell’ambito di un unico motivo:
VIOLAZIONE DELL’ART. 39 DEL D.LGS. N. 286/1998. VIOLAZIONE DELL’ART. 44-BIS DEL D.P.R. N. 394/1999. VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 850/2011. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
Si contesta il deficit istruttorio in cui sarebbe incorsa la p.a. procedente, la quale non avrebbe adeguatamente considerato che il ricorrente soddisfa per intero i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia, come ulteriormente declinati dal punto 15 dell’Allegato A del decreto interministeriale 11.5.2011, n.850.
In particolare, a dispetto di quanto rilevato erroneamente rilevato nel provvedimento, il Consolato non avrebbe adeguatamente considerato che:
- quanto alle spese universitarie, il ricorrente ha ottenuto l’esonero dalle tasse, è stato ammesso ad un rimborso forfetario di euro 500,00 per il vitto nonché ha ricevuto l’idoneità (senza assegnazione) ad una borsa di studio dall’Azienda regionale per il diritto allo studio per euro 3.277,80;
- il padre, che non funge da sponsor del figlio, si occupa dell’amministrazione dei beni della famiglia di origine e perciò non percepisce emolumenti riscontrabili dai rapporti bancari, fermo restando che egli contribuisce alle spese familiari, giovandosi peraltro del fatto che la famiglia vive nell’abitazione messa a disposizione dal nonno;
- lo stipendio della madre, pari a ca. 3.000 euro mensili, unitamente ai risparmi accumulati, pari ad euro 15.323, è sufficiente per la copertura delle spese derivanti dal trasferimento in Italia;
- il costo indicato dall’interessato per l’alloggio, pari a 1.000 euro mensili, era da interpretare quale costo del tutto provvisorio, per l’inizio del soggiorno.
4. Il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, si costituiva in giudizio in data 20.1.2026, per resistere al ricorso.
5. Seguiva il deposito di ampia documentazione a cura delle parti, nonché di memoria difensiva, in data 7.3.2026, a cura della difesa di parte ricorrente.
6. Alla camera di consiglio del giorno 11.3.2025, la causa veniva quindi trattenuta in decisione, con avviso ex officio del Collegio alle parti di possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata.
7. Il ricorso è fondato, ai sensi e nei limiti di seguito esplicati, in relazione al contestato deficit istruttorio ed al correlato vizio motivazionale.
Il provvedimento assume che i redditi e i risparmi esibiti dall’interessato non siano sufficienti a garantire il suo mantenimento in caso di trasferimento e soggiorno in Italia, per l’immatricolazione presso l’Università di Bologna. Allo scopo, si valorizza negativamente il fatto che l’interessato dovrà sostenere le spese universitarie oltre a quelle di soggiorno e che la madre, suo unico sponsor, non disporrebbe di risorse adeguate, né sarebbe probante il deposito bancario di 10.180 rinveniente a suo nome, in quanto effettuato in prossimità della domanda.
La valutazione compiuta dal Consolato non tiene tuttavia adeguatamente conto delle evidenze probatorie addotte nel presente giudizio dalla parte ricorrente, non efficacemente controdedotte dalla parte resistente, che meritano pertanto una tempestiva rivalutazione, con precipuo riguardo agli elementi ed alle circostanze di seguito evidenziati:
- il richiedente è un ragazzo di venti anni che, ai fini dell’auspicata immatricolazione presso l’ateneo bolognese, si avvale- come prevedibile non avendo redditi autonomi- della garanzia della madre, che dispone di uno stipendio mensile di tutto rispetto (ca. 2.800,00) e, soprattutto, di risparmi (per complessivi ca. euro 17.000,00) derivanti, come documentato in ultimo dalla parte ricorrente (v. all.to n.13 deposito del 7.3.2026), anche dalla cessione di un’autovettura, operazione di natura straordinaria non illecita. Al riguardo, salvo ogni più approfondita valutazione, non appare ragionevole escludere che i risparmi accumulati dalla madre vengano, in tutto o in parte, destinati alla copertura delle spese di istruzione dell’unico figlio. Inoltre, non è stata adeguatamente approfondita la reale incidenza delle risorse della madre sulle spese della famiglia, considerato che non ci sono altri figli e che la casa familiare è di proprietà del genitore del padre ed è detenuta a titolo gratuito;
- lo stesso ricorrente ha esibito documentazione bancaria esponente un deposito di euro 10.180, importo quasi coincidente con quello previsto dalla tabella A della Direttiva del Ministro dell’Interno del 1.3.2000, adottata ai sensi dell’art.4, co.3 D.Lgs.n.286/98. Non appare peraltro ragionevole, in difetto di ulteriori elementi, escludere la rilevanza di tale disponibilità, come assunto dal Consolato, per il solo fatto che il deposito sia avvenuto in prossimità della presentazione della domanda, non potendosi escludere che, anche in ragione della giovane età del ricorrente, l’accredito sia stato disposto allorchè è insorta la necessità di mettere a disposizione/comprovare la disponibilità delle somme utili alla ricezione del visto. Ulteriormente, in sede di rivalutazione della posizione del ricorrente, si dovrà pure tenere conto, quanto alle spese universitarie, che, pur in assenza di assegnazione della borsa di studio (v. all.to n.11 deposito di parte ricorrente del 14.1.2026), l’Azienda regionale per il diritto allo studio ha comunicato che l’interessato, in caso di effettiva immatricolazione, si potrà giovare dell’esonero totale dalla contribuzione universitaria (oltre che di un contributo prepagato di euro 500,00 per vitto). Inoltre, occorre rammentare che il visto per motivi di studio (Visto “D”) è rilasciato per un orizzonte temporale annuale, spettando poi alla Questura, negli anni successivi al primo, il compito di provvedere in ordine alla domanda di rinnovo del titolo che legittima la permanenza in Italia per motivi di studio (permesso di soggiorno per motivi di studio).
8. In conclusione, per quanto precede, il ricorso va accolto ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
- si dispone l’annullamento del provvedimento impugnato;
- si ordina all’Amministrazione di riesaminare l’istanza del ricorrente, nel rispetto del vincolo conformativo nascente dalla presente decisione, entro e non oltre giorni 20 (venti) dalla comunicazione della sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notifica.
Il rilevato deficit istruttorio dell’atto impugnato e la conseguente necessità di riesercitare il potere precludono, allo stato, anche in ossequio a quanto disposto dall’art.34, co.2 cpa, l’accoglimento della domanda di condanna all’adozione del provvedimento di rilascio.
Le spese possono venire compensate, tenuto conto della particolarità della fattispecie nonché della notevole mole di pratiche di visto notoriamente affluite presso la struttura consolare in questione nei mesi più recenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
ER NI, Presidente
IG BI, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG BI | ER NI |
IL SEGRETARIO