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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 448/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ORIO ATTILIO FRANCO, Presidente
OT ER, LA
RUOCCO CARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3702/2025 depositato il 13/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259005594761000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259005594761000 IVA-ALTRO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200016904872000 TARI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220014418910000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220020871385000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230002676124000 TARI 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230007288621000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230014846180000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 244/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, la sig.ra Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Riscossione della Provincia di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento della intimazione di pagamento n. 100202590055947 - notificata in data 18.4.2025 -, con la quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati nelle propedeutiche cartelle di pagamento n.
10020200016904872000 – concernente la TARI per un importo pari ad euro 544,14 -, n.
10020220014418910000 – concernente l'IRPEF per euro 77,94 -, n. 10020220020871385000 – concernente l'IVA per euro 1.795,16 -, n. 10020230002676124000 – concernente la TARI per euro 175,25 -, n.
10020230007288621000 – concernente l'IVA e l'IRPEF per euro 9.467,23 - e n. 10020230014846180000 – concernente l'IRPEF per euro 1.998,35 -, le veniva intimato il pagamento di euro 14.058,07.
A tal fine, premesso:
a) che le cartelle di pagamento, in un primo momento, erano state inserite in una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata in data 2.11.2023, per un importo complessivo pari ad euro 17.992,17;
b) che, per scongiurare l'iscrizione ipotecaria, in data 4.12.2023 veniva formalizzata istanza di rateizzazione ai sensi dell'art. 19 d.P.R. 602/1973;
c) che il rateizzo veniva accordato in data 14.12.2023;
d) che, non essendo stati pagati con regolarità i ratei concordati, l'ente della riscossione decretava l'intervenuta decadenza dal concesso beneficio, senza peraltro procedere ad una rituale notificazione del relativo provvedimento;
tutto ciò premesso, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione in ordine ai criteri osservati per il calcolo degli interessi di mora e degli oneri operato sul debito residuo.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la convenuta Agenzia delle Entrate-
Riscossione, la quale, con argomentazioni varie, deduceva la legittimità dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Invero, poiché l'opposta intimazione di pagamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 25, commi
2 e 2-bis, d.P.R. 602/1973, contiene tutti gli elementi previsti nei modelli approvati con decreto del Ministro delle Finanze (segnatamente: l'intimazione ad adempiere un'obbligazione risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione;
l'avvertimento che, in mancanza di pagamento, si procederà ad esecuzione forzata;
la tipologia dell'imposta; la elencazione degli atti prodromici;
la normativa posta a fondamento del calcolo degli interessi di mora e degli ulteriori oneri), deve ritenersi che la motivazione in essa espressa abbia assolto all'onere di porre la contribuente nella condizione di conoscere i motivi su cui era incentrata la richiesta di pagamento e di verificare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti.
Quanto, in particolare, alla indicazione del calcolo degli interessi applicati, è noto il principio espresso dalla Suprema Corte (da ultimo, v. la sentenza n. 18426/2023), secondo cui, se la cartella di pagamento segue l'adozione di un atto fiscale, che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati, è da ritenersi congruamente motivata, attraverso il richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori.
Qualora, invece, la cartella costituisca il primo atto riguardante la pretesa per interessi, essa deve indicare, per soddisfare l'obbligo motivazionale, oltre all'importo monetario richiesto, anche la base normativa relativa agli interessi stessi, la quale può però ben essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa, ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono,
e la decorrenza della quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o dalle varie modalità di calcolo.
Orbene, nel caso in esame, la motivazione dell'atto impugnato, oltre a contenere una esaustiva informazione, attraverso il richiamo alla normativa in materia, in ordine ai criteri osservati per la determinazione degli interessi di mora (e degli oneri di riscossione), effettuando un espresso richiamo alla decadenza dal piano di rateizzazione accordato in data 14.12.2023 - la quale, come è noto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.P.R. 602/1973 (“In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione”) opera ope legis senza la necessità di emettere uno specifico provvedimento –, correttamente individuava nel giorno della maturata decadenza il dies a quo per la decorrenza degli interessi moratori.
Il ricorso va, pertanto, senz'altro rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.500,00 in favore di ciascuna resistente, con attribuzione al difensore di AdER.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ORIO ATTILIO FRANCO, Presidente
OT ER, LA
RUOCCO CARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3702/2025 depositato il 13/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259005594761000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259005594761000 IVA-ALTRO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200016904872000 TARI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220014418910000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220020871385000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230002676124000 TARI 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230007288621000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230014846180000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 244/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, la sig.ra Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Riscossione della Provincia di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento della intimazione di pagamento n. 100202590055947 - notificata in data 18.4.2025 -, con la quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati nelle propedeutiche cartelle di pagamento n.
10020200016904872000 – concernente la TARI per un importo pari ad euro 544,14 -, n.
10020220014418910000 – concernente l'IRPEF per euro 77,94 -, n. 10020220020871385000 – concernente l'IVA per euro 1.795,16 -, n. 10020230002676124000 – concernente la TARI per euro 175,25 -, n.
10020230007288621000 – concernente l'IVA e l'IRPEF per euro 9.467,23 - e n. 10020230014846180000 – concernente l'IRPEF per euro 1.998,35 -, le veniva intimato il pagamento di euro 14.058,07.
A tal fine, premesso:
a) che le cartelle di pagamento, in un primo momento, erano state inserite in una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata in data 2.11.2023, per un importo complessivo pari ad euro 17.992,17;
b) che, per scongiurare l'iscrizione ipotecaria, in data 4.12.2023 veniva formalizzata istanza di rateizzazione ai sensi dell'art. 19 d.P.R. 602/1973;
c) che il rateizzo veniva accordato in data 14.12.2023;
d) che, non essendo stati pagati con regolarità i ratei concordati, l'ente della riscossione decretava l'intervenuta decadenza dal concesso beneficio, senza peraltro procedere ad una rituale notificazione del relativo provvedimento;
tutto ciò premesso, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione in ordine ai criteri osservati per il calcolo degli interessi di mora e degli oneri operato sul debito residuo.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la convenuta Agenzia delle Entrate-
Riscossione, la quale, con argomentazioni varie, deduceva la legittimità dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Invero, poiché l'opposta intimazione di pagamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 25, commi
2 e 2-bis, d.P.R. 602/1973, contiene tutti gli elementi previsti nei modelli approvati con decreto del Ministro delle Finanze (segnatamente: l'intimazione ad adempiere un'obbligazione risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione;
l'avvertimento che, in mancanza di pagamento, si procederà ad esecuzione forzata;
la tipologia dell'imposta; la elencazione degli atti prodromici;
la normativa posta a fondamento del calcolo degli interessi di mora e degli ulteriori oneri), deve ritenersi che la motivazione in essa espressa abbia assolto all'onere di porre la contribuente nella condizione di conoscere i motivi su cui era incentrata la richiesta di pagamento e di verificare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti.
Quanto, in particolare, alla indicazione del calcolo degli interessi applicati, è noto il principio espresso dalla Suprema Corte (da ultimo, v. la sentenza n. 18426/2023), secondo cui, se la cartella di pagamento segue l'adozione di un atto fiscale, che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati, è da ritenersi congruamente motivata, attraverso il richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori.
Qualora, invece, la cartella costituisca il primo atto riguardante la pretesa per interessi, essa deve indicare, per soddisfare l'obbligo motivazionale, oltre all'importo monetario richiesto, anche la base normativa relativa agli interessi stessi, la quale può però ben essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa, ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono,
e la decorrenza della quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o dalle varie modalità di calcolo.
Orbene, nel caso in esame, la motivazione dell'atto impugnato, oltre a contenere una esaustiva informazione, attraverso il richiamo alla normativa in materia, in ordine ai criteri osservati per la determinazione degli interessi di mora (e degli oneri di riscossione), effettuando un espresso richiamo alla decadenza dal piano di rateizzazione accordato in data 14.12.2023 - la quale, come è noto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.P.R. 602/1973 (“In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione”) opera ope legis senza la necessità di emettere uno specifico provvedimento –, correttamente individuava nel giorno della maturata decadenza il dies a quo per la decorrenza degli interessi moratori.
Il ricorso va, pertanto, senz'altro rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.500,00 in favore di ciascuna resistente, con attribuzione al difensore di AdER.