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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/11/2025, n. 4937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4937 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 13163 / 2023 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA per
, n.q. di amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_2
_____________________________ (Avv. TARANTINO ERASMO)
___________________________
ricorrente
Il Cancelliere CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
resistente
All'udienza del 14.11.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
◊
Definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' a corrispondere alla ricorrente le spese di lite che liquida con CP_1
distrazione in favore del procuratore antistatario in € 1.453,00 oltre spese generali, I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.10.2023, il ricorrente, conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendo al Tribunale di condannarla al ripristino della pensione ai ciechi civili assoluti n.07153999/INVCIV a decorrere dalla revoca ovvero dal giugno 2021 ed all' annullamento del provvedimento di indebito
Ritualmente notificato il ricorso si costituiva in giudizio l' deducendo che è CP_1
“stata riconosciuta al sig. la prestazione dalla data della Parte_2
sospensione (06/2021) al decesso (04/2024). Ne sono scaturiti arretrati pari ad
€ 45.830,20 che saranno pagati agli eredi” chiedendo pertanto di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa veniva rinviata per dar modo all'Isitituto di corrispondere quanto dovuto agli eredi.
Indi all'odierna udienza il ricorrente rappresentava che l' aveva CP_2
provveduto al pagamento di quanto dovuto e ad annullare il provvedimento di indebito nei primi giorni del mese di novembre c.a. Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che la prestazione oggetto della domanda, è già stata riconosciuta in sede amministrativa.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' soccombente virtuale, in quanto la CP_1
liquidazione è avvenuta nel mese di novembre c.a. dopo il deposito del ricorso.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 14/11/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 13163 / 2023 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA per
, n.q. di amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_2
_____________________________ (Avv. TARANTINO ERASMO)
___________________________
ricorrente
Il Cancelliere CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
resistente
All'udienza del 14.11.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
◊
Definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' a corrispondere alla ricorrente le spese di lite che liquida con CP_1
distrazione in favore del procuratore antistatario in € 1.453,00 oltre spese generali, I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.10.2023, il ricorrente, conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendo al Tribunale di condannarla al ripristino della pensione ai ciechi civili assoluti n.07153999/INVCIV a decorrere dalla revoca ovvero dal giugno 2021 ed all' annullamento del provvedimento di indebito
Ritualmente notificato il ricorso si costituiva in giudizio l' deducendo che è CP_1
“stata riconosciuta al sig. la prestazione dalla data della Parte_2
sospensione (06/2021) al decesso (04/2024). Ne sono scaturiti arretrati pari ad
€ 45.830,20 che saranno pagati agli eredi” chiedendo pertanto di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa veniva rinviata per dar modo all'Isitituto di corrispondere quanto dovuto agli eredi.
Indi all'odierna udienza il ricorrente rappresentava che l' aveva CP_2
provveduto al pagamento di quanto dovuto e ad annullare il provvedimento di indebito nei primi giorni del mese di novembre c.a. Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che la prestazione oggetto della domanda, è già stata riconosciuta in sede amministrativa.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' soccombente virtuale, in quanto la CP_1
liquidazione è avvenuta nel mese di novembre c.a. dopo il deposito del ricorso.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 14/11/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro