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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/03/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 56/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BIAGIOTTI PAOLO, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
VELLUTINI PAOLO, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLATA
c. f. ), con il patrocinio dell'avv. ERNESTO CP_2 C.F._3
RINALDI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLATA
trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 11.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis e previa ammissione delle richieste istruttorie di parte attrice non ammesse in primo grado, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado pronunziata dal Tribunale di Lucca e distinta dal n° 1045/2022 del 28.10.2022, depositata in cancelleria lo stesso 28.10.2022, condannare gli appellati, in solido tra loro, a risarcire - in aggiunta ai danni patrimoniali e non patrimoniali già posti a loro carico dalla sentenza di primo grado - anche il danno patrimoniale emergente costituito dalla spesa inutilmente sostenuta da
[...]
per i finanziamenti contratti a vantaggio della per prestazioni Pt_1 Controparte_3
sanitarie risultate inefficaci e pregiudizievoli per fatto e colpa imputabile ai due medici appellati, pari ad euro 13.165,50. Somma pagata dall'appellante per i trattamenti errati ricevuti, oltre che degli interessi passivi pagati dall'appellante per l'ammortamento delle rate dei tre finanziamenti prodotti coi documenti nn. 4-5-6., da quantificarsi in via equitativa stante la complessità del conteggio. Il tutto aumentato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data dei singoli pagamenti effettuati fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio, aumentati di spese generali
15%, di IVA 22% e di CAP 4% come per legge".
Per l'appellato Voglia l'ecc.ma Corte di Appello, rigettata ogni ulteriore istanza e CP_4
domanda, dichiarare inammissibile o comunque respingere l'appello proposto dal signor Pt_1
Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
[...]
Per l'appellato : “in via istruttoria, affinchè l'Ecc.ma Corte, qualora voglia CP_5
ammettere le prove richieste dall'appellante, non ammesse in primo grado, disponga anche
l'ammissione di quelle richieste dall'Esponente. In subordine, senza accettare il contraddittorio su domande nuove formulate, si conclude affinché la Corte, valutata se del caso, l'eccezione di improcedibilità/inammissibilità, nel merito, voglia rigettare l'appello così come formulato confermando la sentenza del Tribunale di Lucca. Vinte le spese.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1045/2022 del Tribunale di Lucca pubblicata il 28.10.2022 e notificata il 14.12.2022, in materia di responsabilità sanitaria.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Lucca la e i medici e deducendo : Controparte_3 CP_4 CP_5
-che nel mese di gennaio 2018 si era rivolto presso la sede operativa di Lucca di per la realizzazione ed il posizionamento di protesi dentale e Controparte_3
impianti, per per il quale aveva corrisposto alla società l'importo complessivo di euro 14.018,02 come da preventivi in atti;
gli interventi erano stati effettuati dal
Dott. e dal Dott. tuttavia le prestazioni ricevute dai Controparte_1 CP_2
sanitari si erano rivelate erronee, in quanto i manufatti protesici definitivi non erano idonei alla funzione per la quale erano stati confezionati, non erano stati effettuati esami fondamentali prodromici agli interventi, superficiale era stata la pianificazione del trattamento, più volte ripetuto per il fallimento dell'inserimento degli impianti;
-di non essere stato adeguatamente informato sulla natura del trattamento, rischi , complicanze ed eventuali alternative terapeutiche
-di aver preventivamente promosso procedimento ex art. 696 bis c.p.c. nell'ambito del quale il collegio peritale aveva accertato la responsabilità dei sanitari convenuti quantificando l'invalidità temporanea, nonché il danno biologico permanente.
Il ricorrente ha chiesto quindi dichiararsi la responsabilità a titolo contrattuale, ovvero extracontrattuale dei convenuti e per l'effetto, condannarli in solido tra loro, alla restituzione del corrispettivo pagato di euro 13.165,50 per le inutili prestazioni odontoiatriche ricevute, nonché al risarcimento di tutti i danni sofferti, patrimoniali e non, da liquidarsi nella misura da determinarsi in corso di causa.
La è rimasta contumace;
si sono costituiti invece entrambi i Controparte_3
medici convenuti, contestando la sussistenza di una propria responsabilità Disposta la conversione del rito sommario in rito ordinario, il giudizio è stato dichiarato interrotto per il fallimento di poi ritualmente riassunto Controparte_3
dall'attore.
All'esito di istruttoria meramente documentale, il Tribunale di Lucca, con sentenza
1045/2022 ha dichiarato in via preliminare improcedibili “la domanda risolutoria, le domande risarcitorie e restitutorie avanzate nei confronti di dovendo essere Controparte_3
indirizzate al Tribunale fallimentare ex art. 24 l. fall., secondo lo speciale procedimento di verifica dei crediti in ambito concorsuale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52, 2° comma, 92 ss. legge fallimentare”.
Con riferimento alla lesione del diritto all'autodeterminazione per violazione degli obblighi informativi , il primo giudice ha osservato che l'attore “(a) neppure ha allegato le conseguenze pregiudizievoli, in termini di contrazione della libertà di disporre di sé stessi, che, in qualità di paziente, avrebbe sofferto in dipendenza della lesione del diritto all'autodeterminazione;
(b) non ha dimostrato, nemmeno attraverso il meccanismo presuntivo, che, se debitamente informato, avrebbe rifiutato l'intervento o percorso alternativi itinerari terapeutici per vero neppure adombrati.
In base alle superiori circostanze può quindi affermarsi che la pretesa risarcitoria, nella sua esistenza e consistenza, non risente della prospettata violazione del consenso informato della paziente. “
Riguardo alla domanda proposta nei confronti dei medici convenuti, il Tribunale, dopo averla inquadrata nell'alveo della responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 7, 3° comma, L. 24/2017, ha rilevato che i consulenti tecnici d'ufficio nominati nel procedimento di ATP, “ hanno riscontrato che nel marzo 2018 il
Dott. rimuoveva il ponte sul 43, consegnando protesi provvisoria da 43 a 47. Alla fine di CP_5 marzo la Dott.ssa su indicazione del Dott. tentava la devitalizzazione Per_1 CP_5
dell'elemento dentario 47, che presentava grossa carie vestibolare sottogengivale. Il trattamento non era portato a termine in attesa di allungamento di corona clinica, intervento che veniva realizzato da altro professionista alla fine del mese di marzo e solo in seguito avveniva il trattamento canalare di 47, nella prima fase solo medicato. Nel maggio 2018 il Dott. apponeva n. 2 impianti in CP_4
sede 44 e 46 ed a distanza di alcuni giorni lo stesso professionista provvedeva alla rimozione dell'impianto 44, reinserendone uno nuovo in zona 43, verificando nell'occasione l'impossibilità di rimozione dell'apice del 44 preesistente. Successivamente, il Dott. rimuoveva l'impianto Per_2
44 e, in data 31.5.2018, il Dott. consegnava le protesi provvisorie 16 a 26, modificando il CP_5
manufatto nelle sedute successive. Nell'agosto 2018 il Dott. consegnava le protesi provvisorie CP_5
da 33 a 45 e le ceramiche modificate da 16 a 26 e da 34 a 43. Il rapporto veniva interrotto nel settembre 2018, nella constatata impossibilità per il paziente di risolvere le sue problematiche. i consulenti rilevano anzitutto che la condotta relativa all'inserimento dell'impianto 44 ed al suo successivo riposizionamento non è risultata conforme alle linee guida ministeriali. Questo perché, assumono i consulenti, il primo impianto è stato inserito con errata inclinazione in senso medio- distale, risultando eccessivamente contiguo al pilastro naturale 43, il che, peraltro, ne ha comportato rimozione e sostituzione. Anche il secondo impianto è stato però posizionato in modo inadeguato, in quanto non fu rimosso un esito radicolare preesistente a livello dell'alveolo 44 e pertanto pure tale manufatto è stato rimosso. Tali prestazioni sono state realizzate dal Dott.
Anche la finalizzazione protesica del Dott. è risultata del tutto incongrua Controparte_1 CP_5
poiché non è stata adeguatamente valutata in fase diagnostica l'occlusione dentale e vi è stata una non corretta preparazione pre-protesica degli elementi dentari sottostanti per uno scorretto rapporto tra ritenzione e conicità dei pilastri, con conseguente inadeguata ritenzione del manufatto protesico.
Nello specifico, è stato anche verificato che i margini protesici dei manufatti non risultano adeguati
a garantire le corrette chiusure marginali ed entrambe le arcate necessitano pertanto di sostituzione.
Tali occorrenze sono riconducibili all'operato del Dott. Per gli altri elementi dentari CP_2
interessati dal trattamento non sono stati rilevati aggravamenti, né per il 26, in quanto già trattato con precedente otturazione e, comunque, in grado di conservare validità anche quale pilastro protesico;
né per il 47, già gravemente compromesso, per il quale l'ingravescenza riscontrata non è stata attribuita ai trattamenti inesattamente eseguiti. “
Ritenuta dunque accertata la responsabilità extracontrattuale dei medici convenuti, il Tribunale, sulla scorta delle risultanze richiamate della relazione peritale, in cui il danno biologico stimato è stato per IP nel 2%, e per IT di 10 giorni al 50%, 10 giorni al 25% e 120 giorni al 10%, ha liquidato il danno non patrimoniale, comprensivo anche del danno morale, in favore dell'attore, secondo le tabelle per le lesioni micropermanenti del Cod. Ass.ni, in complessivi euro 2.885,12 oltre interessi e rivalutazione. Il danno patrimoniale , invece, è stato quantificato in euro
5.062,10 di cui € 2.212,10.per spese mediche già pagate dal danneggiato ed euro
2.850,00 per spese mediche future correlate “alla sostituzione del manufatto protesico con nuova protesizzazione di tipo provvisorio dell'arcata superiore di n. 12 elementi dentari ed alla rimozione e sostituzione con protesizzazione provvisoria dell'arcata inferiore di n. 7 elementi al fine di garantire adeguata riprogrammazione dei tessuti molli. “. Il Tribunale ha quindi condannato e in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore CP_4 CP_5
della somma liquidata all'attualità di euro 8.748,36, oltre interessi legali , spese di lite anche del procedimento di ATP e di CTU.
Avverso siffatta decisione A. ha interposto appello fondato su due motivi: Pt_1
con il primo motivo ha impugnato il capo della sentenza di primo grado ove si afferma : "Dal danno patrimoniale emergente vanno innanzitutto scomputate (a) tutte le somme oggetto di domanda restitutoria, rispetto alla quale il è Parte_2
passivamente legittimato in via esclusiva", assumendo che il Tribunale abbia omesso di considerare che egli aveva domandato la condanna non soltanto della Controparte_3
alla restituzione del corrispettivo del trattamento pari ad euro 13.165,50 previa dichiarazione di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, ma anche dei sanitari convenuti al pagamento della medesima somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente. Ha rilevato l'appellante che nella relazione peritale depositata in sede di ATP si dà atto del pressoché totale fallimento degli interventi realizzati presso la (fatta eccezione per la sola apposizione di n. 2 impianti), CP_3
riconducibile all'accertata colpa medica dei due sanitari convenuti i quali, con la loro condotta contraria "leges artis", hanno fatto sì che il trattamento sanitario praticatogli sia stato inutile ed anzi controproducente, con conseguente inutilità della spesa sostenuta, che pertanto il ed il sarebbero tenuti a risarcirgli CP_5 CP_4
nell'importo quantificato dai ccttu in euro 13.165,50 oltre interessi (pag. 23 consulenza tecnica d'ufficio).
Con il secondo motivo si censura il capo della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto non provato l'ammontare degli interessi passivi pagati dal in Pt_1
relazione ai tre finanziamenti accesi per il trattamento sanitario cui si è sottoposto presso la nonché comunque improcedibile la domanda di restituzione in CP_3
ragione del sopravvenuto fallimento della predetta società. L'appellante sostiene invece che la produzione dei contratti di finanziamento costituisca prova del danno di cui ha chiesto una liquidazione equitativa.
L'appellante infine ha dato atto di aver ricevuto dalle compagnie assicurative dei medici convenuti le somme liquidate in sentenza in suo favore a titolo di risarcimento.
Si sono costituiti gli appellati istando per la reiezione del gravame in quanto infondato, rilevando in particolare come il rapporto contrattuale sia intercorso unicamente fra il e la che ha ricevuto il pagamento del corrispettivo Pt_1 CP_3
pattuito, pertanto soltanto nei confronti di quest'ultima l'appellante avrebbe diritto di pretendere la restituzione della somma di euro 13.165,50; hanno altresì eccepito come alcuna prova vi sia in atti che i contratti di finanziamento siano stati stipulati per adempiere all'obbligazione assunta dall'appellante nei confronti della e CP_3
che le somme erogate in prestito siano state effettivamente restituite dal medesimo.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter dell'11.12.2024, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 7 marzo 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI della DECISIONE
I due motivi di impugnazione meritano un esame congiunto, in quanto con essi l'appellante lamenta che erroneamente il primo giudice abbia ritenuto la CP_3
dichiarata fallita nel corso del giudizio di primo grado- unico soggetto tenuto in astratto alla restituzione del corrispettivo delle prestazioni odontoiatriche, previa declaratoria di risoluzione del contratto nonché al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. rappresentato dal costo in termini di interessi passivi relativi ai finanziamenti richiesti dal paziente, per il pagamento del trattamento odontoiatrico oggetto di causa, rivelatosi inefficace.
L'appellante dunque non impugna la declaratoria di improcedibilità delle sue domande risolutorie, restitutorie e risarcitorie proposte nei confronti del Fall.to della , pronunciata dal Tribunale di Lucca, ma sostiene che i sanitari CP_3
convenuti- la cui responsabilità ex art. 2043 c.c. per erronea esecuzione delle prestazioni odontoiatriche praticate in qualità di medici legati alla da un CP_3
rapporto di collaborazione professionale è stata accertata con statuizione passata in giudicato, non essendo stata impugnata la sentenza dai medesimi- sarebbero tenuti a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente, a corrispondergli i costi complessivi del trattamento, rappresentati dal corrispettivo versato alla , CP_3
tramite tre contratti di credito al consumo stipulati dal e dagli interessi passivi Pt_1
pagati sui medesimi finanziamenti.
Giova premettere che l'appellante, sin nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca ( cfr in particolare pag.12 e conclusioni) che nella successiva memoria n. 1 ex art. 183 comma VI c.p.c, depositata dopo il mutamento del rito da parte del primo giudice e la riassunzione del processo interrotto per intervenuto fallimento della convenuta struttura sanitaria privata, ha sempre chiesto la condanna del dott. e del dott. in solido con la CP_5 CP_4 CP_3 alla restituzione delle somme a quest'ultima corrisposte quale costo del trattamento sanitario rivelatosi inefficace, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente derivante dall'erronea esecuzione della prestazione sanitaria da parte dei medici convenuti. E' vero quindi che il Tribunale ha errato nell'omettere di esaminare siffatta istanza, considerando unico legittimato passivo la in relazione alla pretesa restitutoria, limitandosi a dichiarare le domande CP_3
svolte nei confronti della stessa improcedibili, per sopravvenuto fallimento.
Invero, il costo di una prestazione medica rivelatasi inutile o dannosa costituisce di certo una perdita patrimoniale per il paziente che lo ha pagato, quindi un danno risarcibile;
di recente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 36497/2023 ha affermato che , nell'ambito della responsabilità contrattuale derivante da erronea esecuzione di prestazione professionale, in assenza di una domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. da parte del creditore adempiente, il quale si limiti invece a chiedere il risarcimento del danno, il corrispettivo versato può essergli restituito quale perdita patrimoniale derivante dall'inadempimento della prestazione professionale da parte del debitore, in conformità a quanto previsto dall'art.1223 c.c. , dal momento che il danno emergente è rappresentato dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che esso presenterebbe se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta, o il fatto illecito non fosse stato realizzato. Va poi rammentato che per effetto del richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., i criteri risarcitori sono i medesimi sia in ambito contrattuale che extracontrattuale. Da tanto discende l' ammissibilità della domanda del volta ad ottenere la restituzione del costo dei trattamenti Pt_1
ortodontici a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, da parte degli autori dell'illecito tenuti ex art. 2043 c.c., quali sono i sanitari che hanno in concreto erroneamente eseguito l'intervento rivelatosi fallimentare.
Si tratta quindi stabilire se il danneggiato abbia dato prova di tale pregiudizio e del nesso causale fra il medesimo e la condotta dei medici convenuti. Esaminando la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, considerato che l'appellante non ha chiarito se abbia presentato domanda di insinuazione al passivo nell'ambito della procedura concorsuale, risulta che il preventivo predisposto dalla ed accettato dal (doc. 9 fascicolo primo grado CP_3 Pt_1
attore) per euro 9.666,00, prevedeva il finanziamento tramite la società
, con cui è stato sottoscritto il contratto dal paziente in data 28.1.2018 CP_6
(doc. 4 fascicolo primo grado attore), per importo corrispondente oltre spese, con previsione di restituzione in 60 rate mensili mediante addebito su conto corrente intestato al cliente, cui corrisponde la fattura emessa da in data 8.1.2018 CP_3
(doc. 25) senza indicazione di pagamento (a differenza di quelle pagate dal Pt_1
con bancomat cfr doc. 20, 21 e ss). Successivamente l'appellante ha sottoscritto altri due contratti di finanziamento, l'uno nel marzo 2018 con (doc. 5) CP_7
per euro 2.062,90 con scadenza ultima rata al 5 marzo 2022 e l'altro con HE
AN ( doc. 6) nel maggio 2018 per euro 1099,2 della durata di 48 mesi in cui viene indicato come destinataria della somma mutuata la , ma non vi è prova CP_3
dell'effettiva erogazione del finanziamento. E' infine pacifico che i rapporti fra la e il si siano interrotti definitivamente nel settembre 2018, per volontà CP_3 Pt_1
del paziente di non completare i trattamenti, quindi in epoca molto anteriore alla scadenza delle rate dei finanziamenti in esame.
L'appellante, dunque, pur avendone la piena possibilità, non ha prodotto alcuna documentazione a dimostrazione sia della concreta ed integrale erogazione dei mutui da parte delle imprese finanziatrici in favore della , che della effettiva CP_3
restituzione da parte sua delle somme ivi indicate, mediante pagamento delle rate pattuite, tanto vero che ha chiesto una liquidazione equitativa del pregiudizio derivante dall'applicazione di interessi passivi alle rate di ammortamento, sostenendo che una ctu contabile sarebbe troppo onerosa, quando invece sarebbe del tutto inammissibile, difettando la prova del pagamento delle somme oggetto della domanda risarcitoria del danno patrimoniale emergente, la quale va dunque respinta.
Dalla reiezione dell'impugnazione discende la condanna dell'appellante soccombente a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022, in base al valore della controversia (scaglione fra € 5201 ed € 26.000), considerato un impegno difensivo medio, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria in quanto non espletata.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 1045/2022 del Tribunale di Parte_1
Lucca, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare a e le spese del presente CP_4 CP_5
grado di giudizio che si liquidano per ciascuna parte in complessivi €
3.966,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 7 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 56/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BIAGIOTTI PAOLO, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
VELLUTINI PAOLO, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLATA
c. f. ), con il patrocinio dell'avv. ERNESTO CP_2 C.F._3
RINALDI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLATA
trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 11.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis e previa ammissione delle richieste istruttorie di parte attrice non ammesse in primo grado, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado pronunziata dal Tribunale di Lucca e distinta dal n° 1045/2022 del 28.10.2022, depositata in cancelleria lo stesso 28.10.2022, condannare gli appellati, in solido tra loro, a risarcire - in aggiunta ai danni patrimoniali e non patrimoniali già posti a loro carico dalla sentenza di primo grado - anche il danno patrimoniale emergente costituito dalla spesa inutilmente sostenuta da
[...]
per i finanziamenti contratti a vantaggio della per prestazioni Pt_1 Controparte_3
sanitarie risultate inefficaci e pregiudizievoli per fatto e colpa imputabile ai due medici appellati, pari ad euro 13.165,50. Somma pagata dall'appellante per i trattamenti errati ricevuti, oltre che degli interessi passivi pagati dall'appellante per l'ammortamento delle rate dei tre finanziamenti prodotti coi documenti nn. 4-5-6., da quantificarsi in via equitativa stante la complessità del conteggio. Il tutto aumentato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data dei singoli pagamenti effettuati fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio, aumentati di spese generali
15%, di IVA 22% e di CAP 4% come per legge".
Per l'appellato Voglia l'ecc.ma Corte di Appello, rigettata ogni ulteriore istanza e CP_4
domanda, dichiarare inammissibile o comunque respingere l'appello proposto dal signor Pt_1
Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
[...]
Per l'appellato : “in via istruttoria, affinchè l'Ecc.ma Corte, qualora voglia CP_5
ammettere le prove richieste dall'appellante, non ammesse in primo grado, disponga anche
l'ammissione di quelle richieste dall'Esponente. In subordine, senza accettare il contraddittorio su domande nuove formulate, si conclude affinché la Corte, valutata se del caso, l'eccezione di improcedibilità/inammissibilità, nel merito, voglia rigettare l'appello così come formulato confermando la sentenza del Tribunale di Lucca. Vinte le spese.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1045/2022 del Tribunale di Lucca pubblicata il 28.10.2022 e notificata il 14.12.2022, in materia di responsabilità sanitaria.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Lucca la e i medici e deducendo : Controparte_3 CP_4 CP_5
-che nel mese di gennaio 2018 si era rivolto presso la sede operativa di Lucca di per la realizzazione ed il posizionamento di protesi dentale e Controparte_3
impianti, per per il quale aveva corrisposto alla società l'importo complessivo di euro 14.018,02 come da preventivi in atti;
gli interventi erano stati effettuati dal
Dott. e dal Dott. tuttavia le prestazioni ricevute dai Controparte_1 CP_2
sanitari si erano rivelate erronee, in quanto i manufatti protesici definitivi non erano idonei alla funzione per la quale erano stati confezionati, non erano stati effettuati esami fondamentali prodromici agli interventi, superficiale era stata la pianificazione del trattamento, più volte ripetuto per il fallimento dell'inserimento degli impianti;
-di non essere stato adeguatamente informato sulla natura del trattamento, rischi , complicanze ed eventuali alternative terapeutiche
-di aver preventivamente promosso procedimento ex art. 696 bis c.p.c. nell'ambito del quale il collegio peritale aveva accertato la responsabilità dei sanitari convenuti quantificando l'invalidità temporanea, nonché il danno biologico permanente.
Il ricorrente ha chiesto quindi dichiararsi la responsabilità a titolo contrattuale, ovvero extracontrattuale dei convenuti e per l'effetto, condannarli in solido tra loro, alla restituzione del corrispettivo pagato di euro 13.165,50 per le inutili prestazioni odontoiatriche ricevute, nonché al risarcimento di tutti i danni sofferti, patrimoniali e non, da liquidarsi nella misura da determinarsi in corso di causa.
La è rimasta contumace;
si sono costituiti invece entrambi i Controparte_3
medici convenuti, contestando la sussistenza di una propria responsabilità Disposta la conversione del rito sommario in rito ordinario, il giudizio è stato dichiarato interrotto per il fallimento di poi ritualmente riassunto Controparte_3
dall'attore.
All'esito di istruttoria meramente documentale, il Tribunale di Lucca, con sentenza
1045/2022 ha dichiarato in via preliminare improcedibili “la domanda risolutoria, le domande risarcitorie e restitutorie avanzate nei confronti di dovendo essere Controparte_3
indirizzate al Tribunale fallimentare ex art. 24 l. fall., secondo lo speciale procedimento di verifica dei crediti in ambito concorsuale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52, 2° comma, 92 ss. legge fallimentare”.
Con riferimento alla lesione del diritto all'autodeterminazione per violazione degli obblighi informativi , il primo giudice ha osservato che l'attore “(a) neppure ha allegato le conseguenze pregiudizievoli, in termini di contrazione della libertà di disporre di sé stessi, che, in qualità di paziente, avrebbe sofferto in dipendenza della lesione del diritto all'autodeterminazione;
(b) non ha dimostrato, nemmeno attraverso il meccanismo presuntivo, che, se debitamente informato, avrebbe rifiutato l'intervento o percorso alternativi itinerari terapeutici per vero neppure adombrati.
In base alle superiori circostanze può quindi affermarsi che la pretesa risarcitoria, nella sua esistenza e consistenza, non risente della prospettata violazione del consenso informato della paziente. “
Riguardo alla domanda proposta nei confronti dei medici convenuti, il Tribunale, dopo averla inquadrata nell'alveo della responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 7, 3° comma, L. 24/2017, ha rilevato che i consulenti tecnici d'ufficio nominati nel procedimento di ATP, “ hanno riscontrato che nel marzo 2018 il
Dott. rimuoveva il ponte sul 43, consegnando protesi provvisoria da 43 a 47. Alla fine di CP_5 marzo la Dott.ssa su indicazione del Dott. tentava la devitalizzazione Per_1 CP_5
dell'elemento dentario 47, che presentava grossa carie vestibolare sottogengivale. Il trattamento non era portato a termine in attesa di allungamento di corona clinica, intervento che veniva realizzato da altro professionista alla fine del mese di marzo e solo in seguito avveniva il trattamento canalare di 47, nella prima fase solo medicato. Nel maggio 2018 il Dott. apponeva n. 2 impianti in CP_4
sede 44 e 46 ed a distanza di alcuni giorni lo stesso professionista provvedeva alla rimozione dell'impianto 44, reinserendone uno nuovo in zona 43, verificando nell'occasione l'impossibilità di rimozione dell'apice del 44 preesistente. Successivamente, il Dott. rimuoveva l'impianto Per_2
44 e, in data 31.5.2018, il Dott. consegnava le protesi provvisorie 16 a 26, modificando il CP_5
manufatto nelle sedute successive. Nell'agosto 2018 il Dott. consegnava le protesi provvisorie CP_5
da 33 a 45 e le ceramiche modificate da 16 a 26 e da 34 a 43. Il rapporto veniva interrotto nel settembre 2018, nella constatata impossibilità per il paziente di risolvere le sue problematiche. i consulenti rilevano anzitutto che la condotta relativa all'inserimento dell'impianto 44 ed al suo successivo riposizionamento non è risultata conforme alle linee guida ministeriali. Questo perché, assumono i consulenti, il primo impianto è stato inserito con errata inclinazione in senso medio- distale, risultando eccessivamente contiguo al pilastro naturale 43, il che, peraltro, ne ha comportato rimozione e sostituzione. Anche il secondo impianto è stato però posizionato in modo inadeguato, in quanto non fu rimosso un esito radicolare preesistente a livello dell'alveolo 44 e pertanto pure tale manufatto è stato rimosso. Tali prestazioni sono state realizzate dal Dott.
Anche la finalizzazione protesica del Dott. è risultata del tutto incongrua Controparte_1 CP_5
poiché non è stata adeguatamente valutata in fase diagnostica l'occlusione dentale e vi è stata una non corretta preparazione pre-protesica degli elementi dentari sottostanti per uno scorretto rapporto tra ritenzione e conicità dei pilastri, con conseguente inadeguata ritenzione del manufatto protesico.
Nello specifico, è stato anche verificato che i margini protesici dei manufatti non risultano adeguati
a garantire le corrette chiusure marginali ed entrambe le arcate necessitano pertanto di sostituzione.
Tali occorrenze sono riconducibili all'operato del Dott. Per gli altri elementi dentari CP_2
interessati dal trattamento non sono stati rilevati aggravamenti, né per il 26, in quanto già trattato con precedente otturazione e, comunque, in grado di conservare validità anche quale pilastro protesico;
né per il 47, già gravemente compromesso, per il quale l'ingravescenza riscontrata non è stata attribuita ai trattamenti inesattamente eseguiti. “
Ritenuta dunque accertata la responsabilità extracontrattuale dei medici convenuti, il Tribunale, sulla scorta delle risultanze richiamate della relazione peritale, in cui il danno biologico stimato è stato per IP nel 2%, e per IT di 10 giorni al 50%, 10 giorni al 25% e 120 giorni al 10%, ha liquidato il danno non patrimoniale, comprensivo anche del danno morale, in favore dell'attore, secondo le tabelle per le lesioni micropermanenti del Cod. Ass.ni, in complessivi euro 2.885,12 oltre interessi e rivalutazione. Il danno patrimoniale , invece, è stato quantificato in euro
5.062,10 di cui € 2.212,10.per spese mediche già pagate dal danneggiato ed euro
2.850,00 per spese mediche future correlate “alla sostituzione del manufatto protesico con nuova protesizzazione di tipo provvisorio dell'arcata superiore di n. 12 elementi dentari ed alla rimozione e sostituzione con protesizzazione provvisoria dell'arcata inferiore di n. 7 elementi al fine di garantire adeguata riprogrammazione dei tessuti molli. “. Il Tribunale ha quindi condannato e in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore CP_4 CP_5
della somma liquidata all'attualità di euro 8.748,36, oltre interessi legali , spese di lite anche del procedimento di ATP e di CTU.
Avverso siffatta decisione A. ha interposto appello fondato su due motivi: Pt_1
con il primo motivo ha impugnato il capo della sentenza di primo grado ove si afferma : "Dal danno patrimoniale emergente vanno innanzitutto scomputate (a) tutte le somme oggetto di domanda restitutoria, rispetto alla quale il è Parte_2
passivamente legittimato in via esclusiva", assumendo che il Tribunale abbia omesso di considerare che egli aveva domandato la condanna non soltanto della Controparte_3
alla restituzione del corrispettivo del trattamento pari ad euro 13.165,50 previa dichiarazione di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, ma anche dei sanitari convenuti al pagamento della medesima somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente. Ha rilevato l'appellante che nella relazione peritale depositata in sede di ATP si dà atto del pressoché totale fallimento degli interventi realizzati presso la (fatta eccezione per la sola apposizione di n. 2 impianti), CP_3
riconducibile all'accertata colpa medica dei due sanitari convenuti i quali, con la loro condotta contraria "leges artis", hanno fatto sì che il trattamento sanitario praticatogli sia stato inutile ed anzi controproducente, con conseguente inutilità della spesa sostenuta, che pertanto il ed il sarebbero tenuti a risarcirgli CP_5 CP_4
nell'importo quantificato dai ccttu in euro 13.165,50 oltre interessi (pag. 23 consulenza tecnica d'ufficio).
Con il secondo motivo si censura il capo della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto non provato l'ammontare degli interessi passivi pagati dal in Pt_1
relazione ai tre finanziamenti accesi per il trattamento sanitario cui si è sottoposto presso la nonché comunque improcedibile la domanda di restituzione in CP_3
ragione del sopravvenuto fallimento della predetta società. L'appellante sostiene invece che la produzione dei contratti di finanziamento costituisca prova del danno di cui ha chiesto una liquidazione equitativa.
L'appellante infine ha dato atto di aver ricevuto dalle compagnie assicurative dei medici convenuti le somme liquidate in sentenza in suo favore a titolo di risarcimento.
Si sono costituiti gli appellati istando per la reiezione del gravame in quanto infondato, rilevando in particolare come il rapporto contrattuale sia intercorso unicamente fra il e la che ha ricevuto il pagamento del corrispettivo Pt_1 CP_3
pattuito, pertanto soltanto nei confronti di quest'ultima l'appellante avrebbe diritto di pretendere la restituzione della somma di euro 13.165,50; hanno altresì eccepito come alcuna prova vi sia in atti che i contratti di finanziamento siano stati stipulati per adempiere all'obbligazione assunta dall'appellante nei confronti della e CP_3
che le somme erogate in prestito siano state effettivamente restituite dal medesimo.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter dell'11.12.2024, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 7 marzo 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI della DECISIONE
I due motivi di impugnazione meritano un esame congiunto, in quanto con essi l'appellante lamenta che erroneamente il primo giudice abbia ritenuto la CP_3
dichiarata fallita nel corso del giudizio di primo grado- unico soggetto tenuto in astratto alla restituzione del corrispettivo delle prestazioni odontoiatriche, previa declaratoria di risoluzione del contratto nonché al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. rappresentato dal costo in termini di interessi passivi relativi ai finanziamenti richiesti dal paziente, per il pagamento del trattamento odontoiatrico oggetto di causa, rivelatosi inefficace.
L'appellante dunque non impugna la declaratoria di improcedibilità delle sue domande risolutorie, restitutorie e risarcitorie proposte nei confronti del Fall.to della , pronunciata dal Tribunale di Lucca, ma sostiene che i sanitari CP_3
convenuti- la cui responsabilità ex art. 2043 c.c. per erronea esecuzione delle prestazioni odontoiatriche praticate in qualità di medici legati alla da un CP_3
rapporto di collaborazione professionale è stata accertata con statuizione passata in giudicato, non essendo stata impugnata la sentenza dai medesimi- sarebbero tenuti a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente, a corrispondergli i costi complessivi del trattamento, rappresentati dal corrispettivo versato alla , CP_3
tramite tre contratti di credito al consumo stipulati dal e dagli interessi passivi Pt_1
pagati sui medesimi finanziamenti.
Giova premettere che l'appellante, sin nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca ( cfr in particolare pag.12 e conclusioni) che nella successiva memoria n. 1 ex art. 183 comma VI c.p.c, depositata dopo il mutamento del rito da parte del primo giudice e la riassunzione del processo interrotto per intervenuto fallimento della convenuta struttura sanitaria privata, ha sempre chiesto la condanna del dott. e del dott. in solido con la CP_5 CP_4 CP_3 alla restituzione delle somme a quest'ultima corrisposte quale costo del trattamento sanitario rivelatosi inefficace, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente derivante dall'erronea esecuzione della prestazione sanitaria da parte dei medici convenuti. E' vero quindi che il Tribunale ha errato nell'omettere di esaminare siffatta istanza, considerando unico legittimato passivo la in relazione alla pretesa restitutoria, limitandosi a dichiarare le domande CP_3
svolte nei confronti della stessa improcedibili, per sopravvenuto fallimento.
Invero, il costo di una prestazione medica rivelatasi inutile o dannosa costituisce di certo una perdita patrimoniale per il paziente che lo ha pagato, quindi un danno risarcibile;
di recente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 36497/2023 ha affermato che , nell'ambito della responsabilità contrattuale derivante da erronea esecuzione di prestazione professionale, in assenza di una domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. da parte del creditore adempiente, il quale si limiti invece a chiedere il risarcimento del danno, il corrispettivo versato può essergli restituito quale perdita patrimoniale derivante dall'inadempimento della prestazione professionale da parte del debitore, in conformità a quanto previsto dall'art.1223 c.c. , dal momento che il danno emergente è rappresentato dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che esso presenterebbe se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta, o il fatto illecito non fosse stato realizzato. Va poi rammentato che per effetto del richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., i criteri risarcitori sono i medesimi sia in ambito contrattuale che extracontrattuale. Da tanto discende l' ammissibilità della domanda del volta ad ottenere la restituzione del costo dei trattamenti Pt_1
ortodontici a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, da parte degli autori dell'illecito tenuti ex art. 2043 c.c., quali sono i sanitari che hanno in concreto erroneamente eseguito l'intervento rivelatosi fallimentare.
Si tratta quindi stabilire se il danneggiato abbia dato prova di tale pregiudizio e del nesso causale fra il medesimo e la condotta dei medici convenuti. Esaminando la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, considerato che l'appellante non ha chiarito se abbia presentato domanda di insinuazione al passivo nell'ambito della procedura concorsuale, risulta che il preventivo predisposto dalla ed accettato dal (doc. 9 fascicolo primo grado CP_3 Pt_1
attore) per euro 9.666,00, prevedeva il finanziamento tramite la società
, con cui è stato sottoscritto il contratto dal paziente in data 28.1.2018 CP_6
(doc. 4 fascicolo primo grado attore), per importo corrispondente oltre spese, con previsione di restituzione in 60 rate mensili mediante addebito su conto corrente intestato al cliente, cui corrisponde la fattura emessa da in data 8.1.2018 CP_3
(doc. 25) senza indicazione di pagamento (a differenza di quelle pagate dal Pt_1
con bancomat cfr doc. 20, 21 e ss). Successivamente l'appellante ha sottoscritto altri due contratti di finanziamento, l'uno nel marzo 2018 con (doc. 5) CP_7
per euro 2.062,90 con scadenza ultima rata al 5 marzo 2022 e l'altro con HE
AN ( doc. 6) nel maggio 2018 per euro 1099,2 della durata di 48 mesi in cui viene indicato come destinataria della somma mutuata la , ma non vi è prova CP_3
dell'effettiva erogazione del finanziamento. E' infine pacifico che i rapporti fra la e il si siano interrotti definitivamente nel settembre 2018, per volontà CP_3 Pt_1
del paziente di non completare i trattamenti, quindi in epoca molto anteriore alla scadenza delle rate dei finanziamenti in esame.
L'appellante, dunque, pur avendone la piena possibilità, non ha prodotto alcuna documentazione a dimostrazione sia della concreta ed integrale erogazione dei mutui da parte delle imprese finanziatrici in favore della , che della effettiva CP_3
restituzione da parte sua delle somme ivi indicate, mediante pagamento delle rate pattuite, tanto vero che ha chiesto una liquidazione equitativa del pregiudizio derivante dall'applicazione di interessi passivi alle rate di ammortamento, sostenendo che una ctu contabile sarebbe troppo onerosa, quando invece sarebbe del tutto inammissibile, difettando la prova del pagamento delle somme oggetto della domanda risarcitoria del danno patrimoniale emergente, la quale va dunque respinta.
Dalla reiezione dell'impugnazione discende la condanna dell'appellante soccombente a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022, in base al valore della controversia (scaglione fra € 5201 ed € 26.000), considerato un impegno difensivo medio, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria in quanto non espletata.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 1045/2022 del Tribunale di Parte_1
Lucca, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare a e le spese del presente CP_4 CP_5
grado di giudizio che si liquidano per ciascuna parte in complessivi €
3.966,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 7 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.