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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/07/2025, n. 3500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3500 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.
Carmela Fachile, nella causa iscritta al n. 12094/2024 R.G.L. promossa
D A
(c.f. , nata a [...] il18.07.1964 e residente a Parte_1 C.F._1
UL (PA) nella c. da Cosenza snc. nella qualità di amministratore di sostegno della madre
(c.f. , nata a [...] il [...] Persona_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano La Venuta per mandato in atti.
- Ricorrente-
C O N T R O
c.f. in persona del suo NT P.IVA_1
rappresentante legale pro-tempore, con sede in , via G. Cusmano n.24, rappresentata e difesa CP
dagli avv.ti Daniela Antinoro e Chiara Reina, per mandato in atti.
E NEI CONFRONTI DI
in persona Controparte_2
dell'Assessore pro tempore (C.F. , organicamente patrocinato dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di , presso i cui uffici, siti in , Via Mariano Stabile n. 182, CP CP
domicilia ex lege;
- Resistenti-
Oggetto: Disabilità Gravissima
All'esito dell'udienza del 27.6.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' resistente;
CP_2
- Dichiara meritevole del riconoscimento di disabile gravissima Persona_1
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Interministeriale del 26.09.2016 e della L.R. n.4 del
01.03.2017 e D.P.R.S. 589/2018, a decorrere da febbraio 2024;
- Condanna l' al pagamento del relativo beneficio economico. CP
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. CP
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.8.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l' NT
, e l'
[...] Controparte_3
chiedendo il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima di cui all'art.3, comma
[...]
2 del del Decreto Interministeriale del 26.09.2016 a far data dalla presentazione della domanda amministrativa, con condanna dei resistenti alla erogazione dei benefici economici di cui alla L.R.
n.4 del 01.03.2017 e D.P.R.S. 589/2018.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo il CP
rigetto del ricorso, e preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo.
L Controparte_3
si costituiva con memoria del 6.12.2024, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Espletata c.t.u. medico-legale, la causa, all'esito dell'udienza del 27.6.2025 tenutasi con le modalità
di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa
Deve, in primo luogo disattendersi, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' CP
.
[...]
L'art. 1, comma 1, L.R. n° 4/2017 ha previsto che” al fine di garantire l'attuazione dei livelli di
assistenza domiciliare con riguardo ai soggetti con disabilità gravissima di cui all'art. 3 D.M. 26/09/2016 di riparto del nazionale per la non autosufficienza è istituito il regionale CP_4 CP_4
per la disabilità da destinare agli aventi diritto, nei limiti dello stanziamento di bilancio mediante
trasferimenti monetari diretti per ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza e
da erogarsi mensilmente.”
Con D.P. n 532/17 è stato prevista l'erogazione di un trasferimento monetario Controparte_3
diretto individuale quale assegno di cura per le prestazioni a carattere sociosanitario, al fine di consentire a ciascun beneficiario di far fronte, con carattere di urgenza, ai bisogni di assistenza, che,
a seguito delle modifiche di tale decreto introdotte con il D.P. n° 545/17, è stato determinato in misura pari ad Euro 1.500,00 mensili, per tutti gli aventi diritto.
Alla luce della normativa regionale richiamata, il c.d. assegno di cura può qualificarsi come una prestazione assistenziale, che consegue all'accertamento di natura tecnica di un requisito sanitario previsto dalla legge, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro. Ed infatti, la legge determina le condizioni sanitarie che vanno qualificate come di disabilità gravissima, richiamando l'art. 3 D.M. 26/09/2016, e vi riconnette l'erogazione di una prestazione economica predeterminata dalla fonte secondaria (D.P. n° 545/17) in un importo uguale per tutti i soggetti affetti da siffatta disabilità.
Cont L'accertamento sanitario demandato all' quindi, rappresenta esplicazione di mera discrezionalità tecnica e non di discrezionalità amministrativa, dovendo così la prestazione assistenziale prevista dalla legge essere qualificata come diritto soggettivo perfetto.
In tal senso, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, in ordine a prestazioni economiche aventi connotati simili, quali quelle derivanti dallo status di vittima del dovere ( cfr. tra le tante, Cass.,
Sez. Un. 23300/2016, 23390/16, Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 febbraio 2019, n. 4238),
affermando che” in relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della 1. n. 266 del 2005 in
favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse
legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella
legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A.
priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto ha natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a
conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale
giudice del lavoro dell'assistenza sociale.».
Va dunque affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Deve invece ritenersi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
atteso che lo stesso è estraneo al Controparte_3
procedimento di riconoscimento dello status di disabile gravissimo la cui valutazione è demandata
Cont ad una commissione dell limitandosi l'Assessorato a provvedere al finanziamento della chiesta provvidenza.
Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato.
Il c.t.u., dott. , sulla base di accurate indagini medico-legali, ha ritenuto la Persona_2
sussistenza dei requisiti di ordine medico-legali, tali da poter consentire il riconoscimento del beneficio economico richiesto “Alla luce di quanto sopra, dunque, considerato il quadro clinico nel
suo complesso, visto, in particolare, l'esito dei test EDSS , CDRS (quest'ultimo ragionevolmente
allocabile fino a circa un anno addietro alla fascia 3 e successivamente alla fascia 4), si è del parere
che rientri nell'ambito dei casi previsti dalla vigente normativa (v. sopra) e Persona_1
che pertanto presenti - oggi - i requisiti di ordine medico-legale tali da poter consentire il
riconoscimento del beneficio economico previsto dall'articolo 3 , comma 2, del Decreto
Interministeriale 26.09.2016. Quanto alla decorrenza, in considerazione del tenore dei documenti
agli atti, dai quali emerge che, seppur soggetto già titolare dal dicembre 2019, di indennità di
accompagnamento nonché dei benefici previsti in favore dei portatori di handicap in situazione di
gravità (ex lege 104/92 – III comma – art. 3), la stessa presentasse fino ad alcuni mesi addietro
ancora un minimo di autonomia nei movimenti nonché ancora la possibilità di eseguire funzioni
semplici (e, dunque, allocabile in fascia CDR 3), si è del parere, alla luce del grave quadro oggi
rilevato che le condizioni tali da poter consentire il riconoscimento dello status di “disabile
gravissimo” si siano maturate in tempi più recenti. Si è del parere, dunque, che presenti i requisiti di cui all'art. 3del D.M. 2016, Persona_1
in applicazione dell'art. 9 della L.RE. 8/2017 e S.S. d I e del DPRS del 1.08.2018, a far data, CP_5
con adozione del criterio del “più probabile che non”, da Febbraio 2024, epoca in cui sia a seguito
di visita specialistica neurologica che anche geriatrica, venne evidenziato un severo ulteriore
decadimento delle condizioni generali. “
Invero la consulenza tecnica individua con chiarezza, ed in maniera perfettamente coerente con le risultanze documentali e l'obiettività clinica riscontrabile in atti, i criteri che hanno indotto il CTU ad esprimere un giudizio positivo circa la sussistenza del requisito sanitario in contestazione e le relative considerazioni appaiono condivisibili.
Per le motivazioni sopra esposte, in accoglimento del ricorso, va Persona_1
riconosciuta disabile gravissima ai sensi dell'art.3, comma 2 del decreto interministeriale del
26/09/2016, e della L.R. n.4 del 01.03.2017 e D.P.R.S. 589/2018, a decorrere da febbraio 2024 con condanna dell' al pagamento del relativo beneficio economico. CP
Le spese di lite vanno compensate tra le parti tenuto conto della decorrenza del diritto successiva al deposito del ricorso.
Le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, vanno poste a carico di parte soccombente, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo il 28.7.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.
Carmela Fachile, nella causa iscritta al n. 12094/2024 R.G.L. promossa
D A
(c.f. , nata a [...] il18.07.1964 e residente a Parte_1 C.F._1
UL (PA) nella c. da Cosenza snc. nella qualità di amministratore di sostegno della madre
(c.f. , nata a [...] il [...] Persona_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano La Venuta per mandato in atti.
- Ricorrente-
C O N T R O
c.f. in persona del suo NT P.IVA_1
rappresentante legale pro-tempore, con sede in , via G. Cusmano n.24, rappresentata e difesa CP
dagli avv.ti Daniela Antinoro e Chiara Reina, per mandato in atti.
E NEI CONFRONTI DI
in persona Controparte_2
dell'Assessore pro tempore (C.F. , organicamente patrocinato dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di , presso i cui uffici, siti in , Via Mariano Stabile n. 182, CP CP
domicilia ex lege;
- Resistenti-
Oggetto: Disabilità Gravissima
All'esito dell'udienza del 27.6.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' resistente;
CP_2
- Dichiara meritevole del riconoscimento di disabile gravissima Persona_1
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Interministeriale del 26.09.2016 e della L.R. n.4 del
01.03.2017 e D.P.R.S. 589/2018, a decorrere da febbraio 2024;
- Condanna l' al pagamento del relativo beneficio economico. CP
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. CP
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.8.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l' NT
, e l'
[...] Controparte_3
chiedendo il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima di cui all'art.3, comma
[...]
2 del del Decreto Interministeriale del 26.09.2016 a far data dalla presentazione della domanda amministrativa, con condanna dei resistenti alla erogazione dei benefici economici di cui alla L.R.
n.4 del 01.03.2017 e D.P.R.S. 589/2018.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo il CP
rigetto del ricorso, e preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo.
L Controparte_3
si costituiva con memoria del 6.12.2024, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Espletata c.t.u. medico-legale, la causa, all'esito dell'udienza del 27.6.2025 tenutasi con le modalità
di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa
Deve, in primo luogo disattendersi, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' CP
.
[...]
L'art. 1, comma 1, L.R. n° 4/2017 ha previsto che” al fine di garantire l'attuazione dei livelli di
assistenza domiciliare con riguardo ai soggetti con disabilità gravissima di cui all'art. 3 D.M. 26/09/2016 di riparto del nazionale per la non autosufficienza è istituito il regionale CP_4 CP_4
per la disabilità da destinare agli aventi diritto, nei limiti dello stanziamento di bilancio mediante
trasferimenti monetari diretti per ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza e
da erogarsi mensilmente.”
Con D.P. n 532/17 è stato prevista l'erogazione di un trasferimento monetario Controparte_3
diretto individuale quale assegno di cura per le prestazioni a carattere sociosanitario, al fine di consentire a ciascun beneficiario di far fronte, con carattere di urgenza, ai bisogni di assistenza, che,
a seguito delle modifiche di tale decreto introdotte con il D.P. n° 545/17, è stato determinato in misura pari ad Euro 1.500,00 mensili, per tutti gli aventi diritto.
Alla luce della normativa regionale richiamata, il c.d. assegno di cura può qualificarsi come una prestazione assistenziale, che consegue all'accertamento di natura tecnica di un requisito sanitario previsto dalla legge, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro. Ed infatti, la legge determina le condizioni sanitarie che vanno qualificate come di disabilità gravissima, richiamando l'art. 3 D.M. 26/09/2016, e vi riconnette l'erogazione di una prestazione economica predeterminata dalla fonte secondaria (D.P. n° 545/17) in un importo uguale per tutti i soggetti affetti da siffatta disabilità.
Cont L'accertamento sanitario demandato all' quindi, rappresenta esplicazione di mera discrezionalità tecnica e non di discrezionalità amministrativa, dovendo così la prestazione assistenziale prevista dalla legge essere qualificata come diritto soggettivo perfetto.
In tal senso, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, in ordine a prestazioni economiche aventi connotati simili, quali quelle derivanti dallo status di vittima del dovere ( cfr. tra le tante, Cass.,
Sez. Un. 23300/2016, 23390/16, Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 febbraio 2019, n. 4238),
affermando che” in relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della 1. n. 266 del 2005 in
favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse
legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella
legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A.
priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto ha natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a
conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale
giudice del lavoro dell'assistenza sociale.».
Va dunque affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Deve invece ritenersi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
atteso che lo stesso è estraneo al Controparte_3
procedimento di riconoscimento dello status di disabile gravissimo la cui valutazione è demandata
Cont ad una commissione dell limitandosi l'Assessorato a provvedere al finanziamento della chiesta provvidenza.
Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato.
Il c.t.u., dott. , sulla base di accurate indagini medico-legali, ha ritenuto la Persona_2
sussistenza dei requisiti di ordine medico-legali, tali da poter consentire il riconoscimento del beneficio economico richiesto “Alla luce di quanto sopra, dunque, considerato il quadro clinico nel
suo complesso, visto, in particolare, l'esito dei test EDSS , CDRS (quest'ultimo ragionevolmente
allocabile fino a circa un anno addietro alla fascia 3 e successivamente alla fascia 4), si è del parere
che rientri nell'ambito dei casi previsti dalla vigente normativa (v. sopra) e Persona_1
che pertanto presenti - oggi - i requisiti di ordine medico-legale tali da poter consentire il
riconoscimento del beneficio economico previsto dall'articolo 3 , comma 2, del Decreto
Interministeriale 26.09.2016. Quanto alla decorrenza, in considerazione del tenore dei documenti
agli atti, dai quali emerge che, seppur soggetto già titolare dal dicembre 2019, di indennità di
accompagnamento nonché dei benefici previsti in favore dei portatori di handicap in situazione di
gravità (ex lege 104/92 – III comma – art. 3), la stessa presentasse fino ad alcuni mesi addietro
ancora un minimo di autonomia nei movimenti nonché ancora la possibilità di eseguire funzioni
semplici (e, dunque, allocabile in fascia CDR 3), si è del parere, alla luce del grave quadro oggi
rilevato che le condizioni tali da poter consentire il riconoscimento dello status di “disabile
gravissimo” si siano maturate in tempi più recenti. Si è del parere, dunque, che presenti i requisiti di cui all'art. 3del D.M. 2016, Persona_1
in applicazione dell'art. 9 della L.RE. 8/2017 e S.S. d I e del DPRS del 1.08.2018, a far data, CP_5
con adozione del criterio del “più probabile che non”, da Febbraio 2024, epoca in cui sia a seguito
di visita specialistica neurologica che anche geriatrica, venne evidenziato un severo ulteriore
decadimento delle condizioni generali. “
Invero la consulenza tecnica individua con chiarezza, ed in maniera perfettamente coerente con le risultanze documentali e l'obiettività clinica riscontrabile in atti, i criteri che hanno indotto il CTU ad esprimere un giudizio positivo circa la sussistenza del requisito sanitario in contestazione e le relative considerazioni appaiono condivisibili.
Per le motivazioni sopra esposte, in accoglimento del ricorso, va Persona_1
riconosciuta disabile gravissima ai sensi dell'art.3, comma 2 del decreto interministeriale del
26/09/2016, e della L.R. n.4 del 01.03.2017 e D.P.R.S. 589/2018, a decorrere da febbraio 2024 con condanna dell' al pagamento del relativo beneficio economico. CP
Le spese di lite vanno compensate tra le parti tenuto conto della decorrenza del diritto successiva al deposito del ricorso.
Le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, vanno poste a carico di parte soccombente, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo il 28.7.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile