Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2703 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
n. 41630/2023 R.G.
RE BLICA ITALIA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41630 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(P.I. P.IVA 1 - C.F.
- P.IVA 2 ), con sede legale in Parte 1
LI TR (FG), Via Torre Arsa, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Giuseppe Pedarra, presso il cui studio in Foggia, al
Viale Ofanto n. 171, elegge domicilio;
OPPONENTE
E
CP 1 (C.F.
1.IVA P.IVA 3 ), con sede in Milano, Corso Sempione n. 4, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Agliati, con studio in
AR ES (MI), Via Kennedy n. 1, in forza di procura speciale in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento, ed elettivamente domiciliata presso il medesimo avv. Mauro Agliati;
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 15543/2023 del Tribunale di Milano.
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 27.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.11.2023, il Parte 1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15543/2023, emesso in data 09.10.2023 e notificato all'Ente il 10.10.2023, con il quale il Tribunale di Milano gli ha ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente dell'importo di € 24.300,00 (oltre agli interessi ex d.lgs n. 231/2002 ed CP 1
alle spese del procedimento) a saldo delle fatture n. 1289/PA del 26.04.2022 e n. 3590/PA del
22.09.2022, emesse da CP 1 per i servizi di organizzazione e supporto nell'espletamento dei concorsi pubblici di assunzione del personale del affidatile con Parte 1
Determina n. 893/2020 del 24.09.2020, nonché ad ulteriore saldo della fattura n. 1331/PA del
30.04.2022, avente ad oggetto le prestazioni di cui al contratto di somministrazione di lavoro interinale stipulato fra le parti in data 25.10.2021 (doc. 8 fasc. opposta), dedotto un parziale pagamento effettuato dal Pt 1
L'opponente eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a favore del Tribunale di Foggia, trattandosi di controversia avente ad oggetto il pagamento di denaro da parte di una p.a. e dovendosi, pertanto, individuare il forum destinatae solutionis nella sede dell'Ente.
Nel merito, eccepiva l'inesistenza della fonte dell'obbligazione, non avendo mai le parti dato seguito alla determina di affidamento diretto n 893/2020 con la sottoscrizione del necessario contratto, e, in subordine, l'inadempimento di CP_1 all'esecuzione delle prestazioni di cui alla determina di affidamento diretto, avendo il Pt 1 proceduto ad ultimare le prove scritte e orali del concorso per agente di polizia locale autonomamente attraverso la nomina di proprie commissioni concorsuali.
Pertanto, il Parte 1 concludeva chiedendo a questo Tribunale, in accoglimento della proposta opposizione, di revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo emesso in favore di
CP 2 Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando la fondatezza di quanto eccepito e dedotto da controparte e concludendo per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato e vittoria di spese e competenze di lite.
In particolare, CP 1 evidenziava l'irritualità dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in modo generico dall'opponente.
Nel merito, l'opposta eccepiva l'intervenuta decadenza da ogni denuncia nonché la prescrizione delle azioni spettanti all'opponente, non avendo il Pt 1 contestato tempestivamente l'asserito inadempimento della società CP 1, a prescindere dall'inquadramento della fattispecie nell'ambito del contratto di appalto oppure di prestazione d'opera.
Quanto al perfezionamento del contratto, CP 1 richiamava il disposto di cui all'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016, ratione temporis applicabile, il quale recita che "Il contratto è stipulato
[...] per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”. Pertanto, il contratto de quo si sarebbe perfezionato in data 29.09.2020, ossia quando Etjica S.p.A. era venuta a conoscenza dell'accettazione della propria proposta da parte del Comune (v. doc. 4 fasc. opposta).
Infine, contestava l'eccezione di inadempimento sollevata dall'Ente, risultando dalla documentazione prodotta (docc. 07.1-07.67) il puntuale adempimento da parte di CP 1 delle obbligazioni indicate nel preventivo accettato dall'opponente, rispetto alle quali la limitata partecipazione del Pt 1 si giustificava in ragione della collaborazione resasi necessaria nell'espletamento di attività selettive pur sempre rese nell'interesse dell'Ente.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed espletata la prima udienza di comparizione, il
Giudice, con ordinanza emessa il 19.04.2024, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e rinviava per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 27.02.2025, concedendo i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle conclusioni e delle comparse conclusionali;
alla predetta udienza, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione.
Ciò premesso, occorre chiarire innanzitutto come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione - la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr., fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n.
8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).
Inoltre, in materia di responsabilità contrattuale, il contraente che agisce lamentando l'inadempimento ha solo l'onere di provare il fondamento del suo diritto mentre può semplicemente allegare l'altrui condotta inadempitiva. In questo caso sarà onere della controparte dimostrare in giudizio l'esattezza e completezza dell'adempimento posto in essere. A tal riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte è unanime nell'affermare che "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. in tal caso restano invertiti i ruoli delle parti in lite, sicché il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'inesistenza o l'inesattezza della prestazione, gravando sulla controparte l'onere di dimostrare l'esistenza e regolarità di quest'ultima” (cfr. Cass. S.U. 2001, n.
13533).
Sempre in tema di principi generali in materia di onere probatorio, va poi ricordato che il primo comma dell'art. 115 c.p.c. dispone che «salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» con la conseguenza che la non specifica contestazione dell'altra parte dispensa dal provare i fatti non contestati (relevatio ab onere probandi).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e riconosciuta la pretesa creditoria dell'opposta nei limiti di seguito precisati.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione, avendo questi esclusivamente fatto riferimento al forum destinatae solutionis, senza indicare specificamente i motivi per cui il Tribunale adito sarebbe territorialmente incompetente con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., come richiesto dal pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità (“è il convenuto (opponente, in sede di giudizio ex art. 645 c.p.c.) che, come si è già detto, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati in limine, né ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza (cfr. Cass. n.
17374 del 2020; Cass. civ. n. 2548 del 2022).
Così radicata la competenza presso il Tribunale di Milano e passando ad esaminare il merito, occorre subito evidenziare che, trattandosi di atti negoziali stipulati da una pubblica amministrazione, vincolata in quanto tale al perseguimento dell'interesse pubblico, l'onere della forma scritta è posto dalla legge a pena di nullità, come di recente ribadito dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza n. 9775 del 2022: "Va, infatti, da subito rammentato che, alla stregua di quanto già evidenziato da queste Sezioni Unite nella più recente sentenza n. 20684 del 9 agosto
2018, è affermazione incontrastata del diritto vivente quella per cui le norme poste dagli artt. 16 e
17 del r.d. n. 2440 del 1923 impongono la forma scritta per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni, venendo esse ad integrare una delle ipotesi richiamate dal n. 13 dell'art. 1350
c.c., per il quale "devono farsi per atto pubblico sotto pena di nullità... gli altri atti specialmente
...
indicati dalla legge”. Ed è, del pari, diritto vivente che dette norme, nonostante sia venuto meno, per effetto dell'abrogazione del r.d. n. 383 del 1934 ad opera dell'art. 274, lett. a) del d.lgs. n. 267 del 2000, il richiamo ad esse operato per Comuni e Province dagli artt. 87 e 140 del citato r.d. del
1934, continuino ad applicarsi "pure a Comuni e Province e non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto (Cass., 22 marzo 2012, n. 4570; Cass., 10 aprile 2008, n. 9340), ma esplicitamente, nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico (territoriale) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione
(Cass., 7 luglio 2007, n. 1752)".
Ciò posto, nel caso di specie deve rilevarsi che, mentre risulta concluso in forma scritta il contratto per la somministrazione di lavoro interinale (v. doc 8 fasc. opposta), le odierne parti, a seguito della determina di affidamento diretto n. 893/2020, non sono addivenute alla stipula del successivo contratto di esternalizzazione delle procedure di selezione del personale, avendo l'opposta iniziato a eseguire le prestazioni indicate nel preventivo accettato dal Comune senza attendere la formalizzazione del vincolo contrattuale, mai intervenuto, però, neppure in seguito.
Come noto, tuttavia, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, né può surrogare la successiva stipula di un contratto in forma scritta, pacificamente insussistente nella presente controversia, ove il negozio sarebbe stato concluso per facta concludentia, in spregio al menzionato requisito della forma scritta.
La stessa opposta, infatti, non indica negli scritti difensivi alcun contratto intervenuto fra le parti, essendosi limitata nella sostanza ad attribuire valore negoziale alla comunicazione via pec della determina di affidamento diretto, senza, tuttavia, tenere in adeguata considerazione le menzionate specificità che contraddistinguono il settore degli appalti pubblici, rispetto al quale non possono essere traslati de plano tutti i principi del diritto civile.
L'assenza di un contratto in forma scritta non consente di riconoscere a favore dell'opposta gli importi di cui alle fatture nn. 1289/22 e 3590/22, relative alle prestazioni rese in esecuzione della determina di affidamento diretto n. 893/2020, non avendo l'opposta proposto, neppure in subordine,
l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti del Pt 1
L'opponente deve, invece, essere condannata al pagamento degli importi di cui alla fattura n.
1331/22 (v. doc. 1 fasc. monitorio allegato alla comparsa di costituzione dell'opposta), relativa al contratto di somministrazione di lavoro interinale, rispettoso, come detto, della forma scritta (v. doc.
8 fasc. opposta) e in relazione al quale nessuna tempestiva contestazione è stata sollevata dall'opponente né in citazione (alla prima difesa utile) né, in ogni caso, con le memorie ex art. 171 ter c.p.c., con conseguente applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c.. Parte 1Solo in sede di comparsa conclusionale, infatti, il ha evidenziato delle criticità asseritamente derivanti dalla stipula del contratto de quo mediante la sottoscrizione di moduli/formulari, con contestazioni, per come evidenziato, ampiamente tardive.
In ogni caso, il riferimento ivi contenuto al mancato rispetto delle clausole di cui alla determina di affidamento non coglie nel segno, trattandosi di contratto concluso fra le parti a seguito di trattativa privata, come si evince dal fatto che l'oggetto di tale contratto (somministrazione di lavoro) nulla ha a che vedere con l'oggetto della determina di affidamento n. 893/2020 (esternalizzazione di procedura selettive), e non avendo il Comune allegato l'esistenza di eventuale ulteriore determina dell'Ente pertinente. In conclusione, in accoglimento parziale dell'opposizione, l'impugnato decreto ingiuntivo va revocato, con condanna dell'ente opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della minore della somma di cui alla fattura n. 1331 del 30.04.22, pari a € 821,21, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dalla scadenza della fattura al saldo effettivo.
Stante l'avvenuta ottemperanza all'ordinanza emessa il 19.04.2024 (come affermato in conclusionale dall'ente opponente e non contestato da controparte), con cui è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., va ordinato alla parte opposta la restituzione dell'importo pagato da parte opponente in esecuzione dell'ordinanza, detratta la somma riconosciuta con la presente sentenza.
In punto di spese processuali il notevole ridimensionamento della pretesa creditoria effettivamente riconosciuta rispetto alla somma azionata in via monitoria giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
Parte 1 revocail '1) in accoglimento parziale dell'opposizione proposta dal decreto ingiuntivo n. 15543/2023 e condanna parte opponente a corrispondere, in favore dell'opposta CP_1 la minore somma di € 821,21, oltre interessi ex d. lgs. 231/02 dalla scadenza della fattura n. 1331 del 30.04.22 al saldo effettivo, ordinando alla parte opposta la restituzione dell'importo pagato da parte opponente in esecuzione dell'ordinanza ex art. 648
c.p.c. emessa il 19.04.2024, detratta la somma riconosciuta con la presente sentenza;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Milano, 31 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale