Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/05/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2804/2019
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - in modalità della trattazione scritta previo il riscontro del deposito di note di udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
Parte 1
- parte ricorrente-
Avv. Michele PETROCELLI
Email 1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente-
Avv. Marcello CARNOVALE
Email 2 t
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 5/8/2019 parte ricorrente, affermando di essere iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura nell'anno 2013 alle dipendenze dell'azienda agricola Consorzio dello Ionio
Soc. Coop. A.r.l. per complessive 102 giornate annue;
lamentando l'illegittimità della cancellazione
Si è costituito l'CP_2 eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva,
l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 nonché ex art. 22, comma 1, D.L. n. 7/1970, l'improponibilità ed improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 443 c.p.c. e chiedendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso, alla stregua del verbale ispettivo a carico dell'azienda agricola indicata come datrice di lavoro della ricorrente.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione documentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere affermata l'infondatezza dell'eccepita carenza di CP legittimazione passiva dell' in questo giudizio, atteso che in ragione del potere ispettivo di
-
accertamento dei rapporti di lavoro in agricoltura in capo all'istituto resistente e del connesso potere di cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, inequivocabilmente esercitato CP proprio per il caso in esame, appare del tutto evidente la legittimazione in capo all" in questa controversia promossa anche per l'accertamento del dedotto rapporto lavorativo in agricoltura e per il conseguente riconoscimento delle prestazioni previdenziali connesse.
Limitata la disamina delle eccezioni preliminari alla questione funzionale alla corretta instaurazione del rapporto processuale, si procede alla valutazione del merito, in cui, in via assorbente, la domanda risulta infondata, per le ragioni di seguito esposte.
Prima di esaminare il materiale probatorio acquisito, è il caso di ricordare che, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui "il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n.
212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa" (Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877). Pertanto, grava sulla parte ricorrente l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale per l'anno indicato in domanda.
Ciò premesso in punto di diritto, la ricorrente non ha fornito prova del rapporto di lavoro di cui è causa, a fronte del disconoscimento operato da CP_2, con il verbale ispettivo allegato in atti.
Infatti, parte ricorrente è stata dichiarata decaduta dall'ammessa prova testimoniale, ai sensi dell'art. 208 c.p.c., all'udienza del 15.10.2021, data l'assenza della parte, del difensore e dei testi da escutere.
Si consideri che dalle stesse deduzioni delle parti si evince chiaramente che il debito in esame
è originato dalla sopravvenuta insussistenza degli elementi costitutivi della prestazione erogata per disconoscimento del rapporto lavorativo in agricoltura. Ebbene, pur a fronte di tali evidenti giustificazioni poste a base del debito per cui è causa, la parte ha omesso l'offerta della prova dell'attività di lavoro subordinato e del vantato diritto a trattenere la prestazione già liquidata in suo favore. Non avendo la ricorrente coltivato il giudizio ed assolto il proprio onere probatorio, la domanda giudiziale, finalizzata alla reiscrizione e all'accertamento negativo dell'indebito per l'anno dedotto in causa, non può trovare accoglimento.
Le spese processuali si compensano tra le parti perché la parte ricorrente ha reso la dichiarazione di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. subordina l'esonero dalle spese per i non abbienti. La disposizione è applicabile nel presente giudizio perché esso è stato promosso anche per ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione economica previdenziale (disoccupazione agricola 2013) di cui l'CP_2, invece, rivendica la restituzione.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Castrovillari, 31.5.2025
Il GIUDICE del LAVORO dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021