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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/11/2025, n. 4664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4664 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice PA RI, nella causa iscritta al N. 2988/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. MONASTERI Parte_1
STEFANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
n persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
- convenuta contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 1/10/2025 per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, condanna la parte convenuta di cui dichiara la contumacia, al pagamento in favore del CP_1
ricorrente – per i titoli precisati in motivazione e nella richiamata relazione di
C.T.U. contabile - della somma complessiva di € 4.071,89, ivi compresi rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 31/05/2025, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo. Condanna parte convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovute come per legge.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/02/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo: “Il sig. ha lavorato CP_1 Parte_1
alle dipendenze della , dal 21.09.2016 al 05.05.2023, con contratto full time, CP_1
qualifica di “Infermiere”, inquadrato al livello D1 del CCNL AIOP. In ragione del dedotto periodo lavorativo il ricorrente non ha avuto corrisposto le retribuzioni di Aprile e Maggio 2023,
i ratei di ferie e i relativi permessi, il premio di produzione, i ratei di 13 mensilità, oltre al trattamento di fine rapporto maturato nel corso del 2023 (per il periodo maturato al 31.12.2022
e parzialmente depositato in azienda ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo).”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “ritenere e dichiarare il diritto del sig. Parte_1
ad avere corrisposto dalla , per le causali di cui in ricorso, le retribuzioni di Aprile e CP_1
Maggio 2023, i ratei ferie e 13 mensilità maturati ed i permessi, il premio di produzione, oltre al trattamento di fine rapporto maturato nell'anno 2023, il tutto nella misura che verrà determinata dalla c.t.u contabile, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, e quanto previsto contrattualmente il tutto parametrato al livello D1 del CCNL Aiop personale non medico;
conseguentemente condannare la – in persona del legale rappresentante pro tempore – CP_1
a corrispondere al ricorrente, per le causali di cui in narrativa, la somma che sarà quantificata per il tramite di c.t.u contabile, e relativa alla retribuzione di Aprile e maggio 2023, i ratei ferie
e 13 mensilità, i relativi permessi, il premio di produzione, oltre al trattamento di fine rapporto maturato nel corso del 2023, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, e quanto previsto dal CCNL Aiop, il tutto rapportato al livello D1 del predetto contratto collettivo;
con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Non si costituiva in giudizio parte convenuta, benché ritualmente citata, sicché ne va dichiarata la contumacia. Con note scritte depositate il 16/10/2024, parte ricorrente precisava “che per mero errore materiale è stato richiesto nel presente procedimento il pagamento della quota del trattamento di fine rapporto relativa al maturato nel corso del 2023. Ed invero per come correttamente rilevato da questo Tribunale il TFR del sig a decorrere dal 2007 è Pt_1
attribuito al Fondo . Pertanto, deve intendersi rinunciata la Controparte_2
domanda volta al pagamento della quota di TFr maturato nel corso del 2023. Diversamente si insiste per la CTU contabile per la quantificazione della retribuzione di Aprile e Maggio 2023,
i ratei ferie e 13 mensilità, i relativi permessi, il premio di produzione, il tutto parametrato al livello D 1 del CCNL Aiop”.
La causa veniva istruita mediante CTU contabile.
Nelle note conclusionali e in quelle sostitutive dell'udienza, il procuratore della parte ricorrente insisteva nei propri atti e argomentava le proprie conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, parte ricorrente – dipendente della dal 16/06/2006 al CP_1
06/05/2023, con contratto full time, qualifica di “Infermiere”, inquadrato al livello
D1 del CCNL AIOP - lamenta di non aver ancora ricevuto gli importi relativi alle retribuzioni di aprile e maggio 2023, i ratei ferie e 13 mensilità, i permessi, nonché il premio di produzione.
Sulla base della documentazione in atti, può ritenersi senz'altro raggiunta la prova in ordine alla spettanza alla parte ricorrente delle somme richieste;
emerge, in particolare, la piena prova dell'esistenza del rapporto e della sua durata (cfr. CUD anni 2023 e 2024, buste paga mesi febbraio e marzo 2023, modulo recesso rapporto di lavoro).
Di contro, la convenuta - non costituita in giudizio né comparsa all'udienza ex art. 420 c.p.c., ciò che va negativamente valutato a norma della stessa norma citata,
-, sulla quale grava il relativo onere probatorio, non ha fornito alcuna prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dei diritti fatti valere in giudizio, né ha dimostrato di avere corrisposto le retribuzioni e indennità dovute per legge sulla scorta del CCNL applicato al rapporto, assunto a parametro ex art. 36 Cost., che sono certamente dovute al ricorrente.
Passando, quindi, alla quantificazione del credito devono condividersi, poiché esenti da vizi logico-giuridici, i conteggi effettuati dal CTU nella relazione depositata in atti e non contestata.
La società convenuta va, quindi, condannata a corrispondere al ricorrente a titolo di differenze retributive la somma complessiva di € 4.071,89, ivi compresi rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 31/05/2025, oltre ulteriori rivalutazione e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo.
Parte convenuta va, altresì, condannata al pagamento delle spese di lite di parte ricorrente, liquidate in parte dispositiva, nonché a quello delle spese di CTU, separatamente liquidate.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo il 4/11/2025, a seguito dell'udienza sostitutiva con note scritte del 01/10/2025
LA GIUDICE
PA RI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice PA RI, nella causa iscritta al N. 2988/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. MONASTERI Parte_1
STEFANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
n persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
- convenuta contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 1/10/2025 per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, condanna la parte convenuta di cui dichiara la contumacia, al pagamento in favore del CP_1
ricorrente – per i titoli precisati in motivazione e nella richiamata relazione di
C.T.U. contabile - della somma complessiva di € 4.071,89, ivi compresi rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 31/05/2025, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo. Condanna parte convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovute come per legge.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/02/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo: “Il sig. ha lavorato CP_1 Parte_1
alle dipendenze della , dal 21.09.2016 al 05.05.2023, con contratto full time, CP_1
qualifica di “Infermiere”, inquadrato al livello D1 del CCNL AIOP. In ragione del dedotto periodo lavorativo il ricorrente non ha avuto corrisposto le retribuzioni di Aprile e Maggio 2023,
i ratei di ferie e i relativi permessi, il premio di produzione, i ratei di 13 mensilità, oltre al trattamento di fine rapporto maturato nel corso del 2023 (per il periodo maturato al 31.12.2022
e parzialmente depositato in azienda ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo).”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “ritenere e dichiarare il diritto del sig. Parte_1
ad avere corrisposto dalla , per le causali di cui in ricorso, le retribuzioni di Aprile e CP_1
Maggio 2023, i ratei ferie e 13 mensilità maturati ed i permessi, il premio di produzione, oltre al trattamento di fine rapporto maturato nell'anno 2023, il tutto nella misura che verrà determinata dalla c.t.u contabile, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, e quanto previsto contrattualmente il tutto parametrato al livello D1 del CCNL Aiop personale non medico;
conseguentemente condannare la – in persona del legale rappresentante pro tempore – CP_1
a corrispondere al ricorrente, per le causali di cui in narrativa, la somma che sarà quantificata per il tramite di c.t.u contabile, e relativa alla retribuzione di Aprile e maggio 2023, i ratei ferie
e 13 mensilità, i relativi permessi, il premio di produzione, oltre al trattamento di fine rapporto maturato nel corso del 2023, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, e quanto previsto dal CCNL Aiop, il tutto rapportato al livello D1 del predetto contratto collettivo;
con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Non si costituiva in giudizio parte convenuta, benché ritualmente citata, sicché ne va dichiarata la contumacia. Con note scritte depositate il 16/10/2024, parte ricorrente precisava “che per mero errore materiale è stato richiesto nel presente procedimento il pagamento della quota del trattamento di fine rapporto relativa al maturato nel corso del 2023. Ed invero per come correttamente rilevato da questo Tribunale il TFR del sig a decorrere dal 2007 è Pt_1
attribuito al Fondo . Pertanto, deve intendersi rinunciata la Controparte_2
domanda volta al pagamento della quota di TFr maturato nel corso del 2023. Diversamente si insiste per la CTU contabile per la quantificazione della retribuzione di Aprile e Maggio 2023,
i ratei ferie e 13 mensilità, i relativi permessi, il premio di produzione, il tutto parametrato al livello D 1 del CCNL Aiop”.
La causa veniva istruita mediante CTU contabile.
Nelle note conclusionali e in quelle sostitutive dell'udienza, il procuratore della parte ricorrente insisteva nei propri atti e argomentava le proprie conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, parte ricorrente – dipendente della dal 16/06/2006 al CP_1
06/05/2023, con contratto full time, qualifica di “Infermiere”, inquadrato al livello
D1 del CCNL AIOP - lamenta di non aver ancora ricevuto gli importi relativi alle retribuzioni di aprile e maggio 2023, i ratei ferie e 13 mensilità, i permessi, nonché il premio di produzione.
Sulla base della documentazione in atti, può ritenersi senz'altro raggiunta la prova in ordine alla spettanza alla parte ricorrente delle somme richieste;
emerge, in particolare, la piena prova dell'esistenza del rapporto e della sua durata (cfr. CUD anni 2023 e 2024, buste paga mesi febbraio e marzo 2023, modulo recesso rapporto di lavoro).
Di contro, la convenuta - non costituita in giudizio né comparsa all'udienza ex art. 420 c.p.c., ciò che va negativamente valutato a norma della stessa norma citata,
-, sulla quale grava il relativo onere probatorio, non ha fornito alcuna prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dei diritti fatti valere in giudizio, né ha dimostrato di avere corrisposto le retribuzioni e indennità dovute per legge sulla scorta del CCNL applicato al rapporto, assunto a parametro ex art. 36 Cost., che sono certamente dovute al ricorrente.
Passando, quindi, alla quantificazione del credito devono condividersi, poiché esenti da vizi logico-giuridici, i conteggi effettuati dal CTU nella relazione depositata in atti e non contestata.
La società convenuta va, quindi, condannata a corrispondere al ricorrente a titolo di differenze retributive la somma complessiva di € 4.071,89, ivi compresi rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 31/05/2025, oltre ulteriori rivalutazione e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo.
Parte convenuta va, altresì, condannata al pagamento delle spese di lite di parte ricorrente, liquidate in parte dispositiva, nonché a quello delle spese di CTU, separatamente liquidate.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo il 4/11/2025, a seguito dell'udienza sostitutiva con note scritte del 01/10/2025
LA GIUDICE
PA RI