Ordinanza cautelare 15 settembre 2022
Ordinanza cautelare 30 agosto 2023
Sentenza 4 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 1 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentario • 1
- 1. La realizzazione di un soppalco in luogo di una controsoffittatura senza titolo edilizioRaffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 8 gennaio 2025
La realizzazione di un soppalco in luogo di una controsoffittatura costituisce, in assenza di titolo edilizio, abuso indipendentemente dalla circostanza che vi sia volumetria residua nel lotto di pertinenza. La disciplina sulle tolleranze costruttive di cui all'art. 34 DPR 380/2001 ha quale parametro di riferimento per la verifica del discostamento ammissibile il progetto autorizzato, non i limiti stabiliti dallo strumento urbanistico (fattispecie in tema di altezze). A stabilirlo è stato il Consiglio di Stato, sezione II, con la sentenza n. 40 7 gennaio 2025.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00040/2025REG.PROV.COLL.
N. 01010/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2024, proposto dalla sig.ra CA MM, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Mastri, con domicilio digitale presso il medesimo in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
contro
Comune di Chiaravalle, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Miranda, con domicilio digitale presso il medesimo in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
nei confronti
Leonardo Da CI Costruzioni S.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione prima, del 4 dicembre 2023, n. 799, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Chiaravalle;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale, depositata dal Comune appellato;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2024 il cons. Francesco Guarracino e udito l’avv. Moreno Misiti per l’appellante, in dichiarata sostituzione dell’avv. Antonio Mastri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La sig.ra CA MM ha proposto appello avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per le Marche ha respinto il suo ricorso contro l’ordinanza del comune di Chiaravalle del 13 aprile 2022, n. 22, nella parte in cui sono state disposte a suo carico la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, « per assenza di solaio tra piano terzo e sottotetto che determina un aumento volumetrico », dell’immobile, di sua proprietà, censito in catasto al foglio 19, p.lla 774 sub 57, e l’applicazione di una sanzione pecuniaria di € 516,00 per la maggiore altezza dell’edificio rispetto al progetto assentito, comunque rientrante nei limiti di altezza di cui alla relativa zona di PRG.
2. – Il Comune di Chiaravalle si è costituito in giudizio e ha depositato memoria per chiedere il rigetto dell’appello.
3. – Con ordinanza del 28 febbraio 2024, n. 711, la domanda cautelare proposta in via incidentale con l’appello è stata accolta ai soli fini della sollecita fissazione della trattazione nel merito della causa.
4. – Con ordinanza del 1° luglio 2024, n. 5775, all’esito della pubblica udienza del 18 giugno 2024, sono stati disposti incombenti istruttori per acquisire copia, completa e leggibile, dei titoli edilizi e del verbale di sopralluogo.
5. – Le parti costituite hanno provveduto ciascuna al deposito di quanto richiesto e alla produzione di memorie e repliche a sostegno delle proprie ragioni.
6. – Alla pubblica udienza del 26 novembre 2024 la causa è stata posta in decisione.
7. – L’appello è infondato.
8. – Nel corso del sopralluogo effettuato il 30 novembre 2021 da tecnici comunali e agenti di polizia locale presso l’edificio di via Mancinelli nn. 62, 64, 68, 70, come da relativo verbale acquisito in copia agli atti del giudizio, era stata accertata l’esistenza di difformità rispetto al progetto assentito riguardanti l’altezza dell’edificio sul fronte strada (11,20 metri, in luogo dei 10,10 metri di progetto), l’assenza di solaio tra piano terzo e sottotetto nei cinque appartamenti nei quali era stato possibile accedere, ivi compreso quello dell’odierna appellante (in un sesto nessuno aveva aperto la porta), nonché nei corpi scala, e, infine, la presenza di soppalchi, non legittimati, in alcuni di quegli appartamenti (ma non in quello dell’odierna appellante).
9. – Il Comune di Chiaravalle era, quindi, intervenuto con l’ordinanza dirigenziale n. 22 del 2022 per reprimere le irregolarità riscontrate disponendo a carico dei rispettivi proprietari la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi delle unità immobiliari interessate e a carico collettivo di diciassette soggetti (evidentemente i condòmini) la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi per i corpi scala del fabbricato e il pagamento della sanzione di € 516,00 per la maggiore altezza del fabbricato.
10. – Detta ordinanza è stata impugnata in giudizio dalla sig. MM nella sola parte in cui le è stato ingiunto il ripristino dello status quo dell’appartamento e il pagamento della sanzione pecuniaria.
11. – In primo grado il T.a.r. ha respinto il ricorso della sig.ra MM, giudicandone infondati i tre motivi.
In particolare, ha escluso la violazione delle sue garanzie partecipative, come, invece, lamentato con il primo motivo di ricorso, ha respinto il secondo motivo, con cui era stato contestato che vi fosse stata un’abusiva rimozione del solaio, e ha rigettato, in ragione del carattere permanente dell’illecito, il terzo motivo sul vizio che avrebbe affetto l’irrogazione della sanzione pecuniaria perché intervenuta oltre un decennio dopo il completamento dei lavori e la maturazione di un legittimo affidamento sulla regolarità dell’opera in capo agli acquirenti degli singoli appartamenti.
12. – L’appello è affidato a un unico articolato motivo di gravame a mezzo del quale, in critica della decisione di primo grado, l’appellante torna a sostenere l’illegittimità tanto dell’ordine di ripristino, che dell’irrogazione della sanzione pecuniaria nei suoi confronti.
13. – Con riferimento al primo profilo, con il secondo motivo del ricorso di primo grado l’odierna appellante aveva sostenuto che il solaio tra piano terzo e sottotetto era stato semplicemente sostituito da un soppalco realizzato in virtù di S.C.I.A. del 17 ottobre 2013 con cui, si legge nel ricorso (pag. 9, punto II.2), « l’istante ha notiziato il Comune dell’inizio dei lavori per la realizzazione del soppalco, mediante posa in opera di un tavolato in legno, previa eliminazione di un controsoffitto non strutturale realizzato dalla ditta costruttrice », senza che il Comune adottasse alcun atto inibitorio dell’attività segnalata.
Avendo semplicemente sostituito il solaio, il soppalco non avrebbe alterato in alcun modo il volume (cfr. pag. 10 ricorso primo grado); l’assunto che si sarebbe prodotto un aumento di volume perché, a quello determinato secondo il progetto edilizio, si sarebbe aggiunto il risultante fra il solaio del terzo piano e il sottotetto in precedenza non computabile sarebbe stato, non solo privo di fondamento, ma giuridicamente improponibile, perché il denegato aumento sarebbe del tutto legittimo, restando nei limiti della cubatura ammessa per il lotto, di cui non sarebbe stata sfruttata neppure la massima altezza possibile.
14. – Il motivo di ricorso è stato respinto dal T.a.r. con la seguente motivazione:
« 3.2 Il Comune ha innanzitutto chiarito, attraverso i propri scritti difensivi in relazione ai quali nessuna contestazione viene mossa dalla ricorrente circa l’eventuale inammissibile integrazione postuma della motivazione, che l’ordine di ripristino del solaio originario non contempla la rimozione del soppalco (che può quindi essere mantenuto insieme alla sua scala d’accesso), ma contempla soltanto quella parte di solaio residua la cui rimozione non era prevista dalla SCIA: questa, infatti, prevedeva soltanto l’eliminazione parziale del controsoffitto (in corrispondenza del bagno, del disimpegno e di una ridotta porzione delle camere da letto); eliminando invece tutto il controsoffitto dell’appartamento, è stata aumentata l’altezza interna dei vani che ha comportato un incremento volumetrico computabile negli indici edilizi.
A parere del Collegio la ricostruzione della vicenda, così operata dal Comune, appare essere corretta e aderente agli atti. Del resto, come rilevato in precedenza, attraverso i propri scritti difensivi successivi alla costituzione del Comune, la ricorrente si limita a ribadire le censure originarie, cioè che la SCIA del 17/10/2013 si è ormai definitivamente consolidata e che il soppalco deve considerarsi legittimo e non più rimovibile, ovvero circostanze che il Comune ha dichiarato di non voler contestare.
Di conseguenza l’ordine di ripristino deve essere inteso come riferito a quella sola parte di controsoffitto che non è stata rimossa per realizzare il soppalco e la relativa scala di accesso, il che rappresenta effettivamente un’opera abusiva.
3.3 Per quanto qui interessa, essendo stato impugnato un ordine di demolizione per opere eseguite senza titolo, risulta irrilevante l’eventuale circostanza che l’incremento volumetrico dell’appartamento, per la parte esterna al soppalco, trovi capienza nell’indice di edificabilità del lotto che, a giudizio della ricorrente, presenta ancora sufficiente disponibilità.
Questo aspetto potrà semmai rilevare nel caso in cui venga presentata istanza di sanatoria sul rilievo, peraltro, che l’indice di edificabilità dell’intero lotto non rientra nella disponibilità esclusiva del singolo condomino ma di tutto il condominio ».
15. – L’appellante contesta la correttezza del suddetto capo di sentenza sub lett. B, punti I e II e relativi sottopunti, del ricorso d’appello (pag. 10 ss.) dove:
- richiama il testo della relazione di accompagnamento alla S.C.I.A. del 17 ottobre 2013, nella quale si afferma che il « soppalco è stato realizzato mediante posa in opera di un tavolato in legno previa eliminazione di un controsoffitto non strutturale realizzato dalla ditta costruttrice, poggiante sulle pareti sottostanti opportunamente già rinforzate, in corrispondenza del bagno, del disimpegno e di una ridotta porzione delle camere da letto; in tali ambienti l’altezza interna è stata ridotta a ml. 2,40 » e che « la volumetria complessiva del fabbricato (compreso il soppalco e quelli regolarizzati in precedenza) risulta inferiore alla volumetria ammessa per il lotto (mc. 5.100,00 + 2% Decreto Sviluppo = mc. 5.202,00) »;
- sostiene che la suddetta relazione alla S.C.I.A. attesterebbe la rimozione dell’intero solaio, condizione per la costruzione del soppalco, ribadendo che il Comune non ha assunto provvedimenti a seguito della S.C.I.A., la quale, dunque, avrebbe legittimato sia l’eliminazione del solaio che la realizzazione del soppalco;
- argomenta che la motivazione dell’ordinanza impugnata non può ritenersi integrata dagli scritti difensivi dell’ente, laddove chiariscono che l’ordine di ripristino sarebbe rivolto alla sola parte di solaio residua la cui rimozione non era prevista dalla S.C.I.A., in maniera peraltro perplessa quanto alla data di demolizione del solaio preesistente, e nega di non aver manifestato dissenso rispetto alla supposta integrazione postuma, indicando, in proposito, le memorie depositate nel giudizio di primo grado in data 4 ottobre ( recte : 5 ottobre) e 30 ottobre 2013 nonché quanto sarebbe stato verbalizzato nell’udienza di trattazione del merito innanzi al T.a.r.
16. – Le suddette ragioni di appello sono infondate.
Non sempre i chiarimenti resi dall’amministrazione nel corso del giudizio, anche se offerti attraverso atti processuali o scritti difensivi, costituiscono un’inammissibile integrazione postuma della motivazione dell’atto, in particolare allorché essi risultino effettuati mediante richiamo agli atti del procedimento amministrativo e nella misura in cui i documenti dell’istruttoria svolta in quella sede offrano elementi sufficienti e univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione in concreto assunta (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VII, 27 febbraio 2024, n. 1903; sez. II, 29 maggio 2023, n. 5223; sez. III, 28 marzo 2023, n. 3179; sez. VI, 20 febbraio 2023, n. 1703; sez. II, 4 gennaio 2023, n. 124; sez. III, 13 luglio 2022, n. 5959).
Nel caso in esame, al di là della correttezza dell’affermazione, nella sentenza di primo grado, che nessuna contestazione era stata mossa dalla ricorrente sull’inammissibilità d’integrazione postuma della motivazione (difatti, in nessuna delle memorie indicate dall’appellante e nemmeno nel verbale d’udienza del 22 novembre 2023 c’è un rilievo di tal genere), la documentazione acquisita comprova che quanto rappresentato dal Comune in merito all’oggetto dell’ordine di ripristino costituiva mera esplicazione, non un’integrazione, del contenuto precettivo del provvedimento e delle ragioni che ne erano alla base.
La S.C.I.A. del 17 ottobre 2013, presentata per regolarizzare l’avvenuta realizzazione del soppalco e l’apertura del velux nella copertura, non fa riferimento o cenno alcuno alla rimozione integrale del (controsoffitto o solaio) divisorio posto tra il piano terzo e il sottotetto; anzi, la descrizione dell’intervento nell’annessa relazione illustrativa, quando specifica che il soppalco è stato costruito « previa eliminazione di un controsoffitto non strutturale, poggiante sulle pareti sottostanti opportunamente già rinforzate , in corrispondenza del bagno, del disimpegno e di una ridotta porzione delle camere da letto; in tali ambienti l’altezza interna è stata ridotta a ml. 2,40» , rende chiaro che la rimozione del controsoffitto –« poggiante sulle pareti sottostanti opportunamente già rinforzate » - riguardava soltanto la zona interessata dalla realizzazione del soppalco, cioè l’area corrispondente al bagno, al disimpegno e a parte della camera da letto, ambienti nei quali l’altezza interna era stata ridotta a 2,40 metri per consentire la realizzazione della cubatura soprastante sviluppata dal soppalco, tanto è vero che nella relazione illustrativa e nella Tavola n. 1 alla S.C.I.A. (che contiene lo sviluppo del calcolo) l’incremento di volume generato dall’intervento è riferito unicamente al soppalco (mq 34,75).
Escluso, in questo modo, che la S.C.I.A. in sanatoria abbia legittimato l’eliminazione integrale del “controsoffitto”, dal verbale di sopralluogo del 30 novembre 2021, il quale costituisce l’atto istruttorio presupposto richiamato (per quanto qui interessa) nell’ordinanza di ripristino, emerge che la proprietà della sig.ra MM è la sola per la quale le difformità contestate si esauriscono nell’assenza di solaio tra il piano terzo e il sottotetto, mentre nel caso degli altri appartamenti la contestazione si estende all’avvenuta realizzazione di soppalchi: dal che si ricostruisce agevolmente che, come illustrato dal Comune nelle sue difese, l’abuso contestato all’odierna appellante non riguarda la realizzazione, con parziale rimozione del “controsoffitto” nella sola zona interessata, del soppalco oggetto della S.C.I.A. in sanatoria, bensì la rimozione totale del solaio soprastante il piano terzo con recupero integrale dell’ambiente compreso tra il tetto dell’edificio e il solaio di copertura dell’ultimo piano.
Ragion per cui correttamente il T.a.r. ha ritenuto, come già si è visto, che « l’ordine di ripristino deve essere inteso come riferito a quella sola parte di controsoffitto che non è stata rimossa per realizzare il soppalco e la relativa scala di accesso ».
17. – Incontestate sono rimaste, invece, le argomentazioni (riportate supra al punto 14 della presente decisione) con le quali il T.a.r. ha negato rilevanza per la legittimità dell’ordinanza impugnata dell’eventuale circostanza che l’incremento volumetrico dell’appartamento, per la parte esterna al soppalco, trovi capienza nell’indice di edificabilità del lotto.
18. – Venendo all’impugnazione del capo di sentenza sull’irrogazione della sanzione pecuniaria di € 516,00 per la maggiore altezza dell’edificio, l’appellante espone le sue critiche alla decisione di primo grado a pagina 15 ss. del ricorso di appello (sub lett. C), sostenendo, in particolare, che:
- sulla base della definizione di “volume” contenuta nell’art. 13 r.e.c., non è vero che l’assenza del solaio tra piano terzo e soffitto determini un aumento volumetrico;
- poiché la maggiore altezza del fabbricato rientra nel limite massimo ammissibile nella zona del PRG, non si tratta di violazione rilevante ai sensi dell’art. 34 bis, co, 1, del D.P.R. 6 giugno 2011, n. 380;
- difetta un’attendibile motivazione sull’interesse pubblico alla riduzione in pristino, in considerazione del fatto che il proprietario del bene è persona diversa dal soggetto responsabile dell’abuso, della S.C.I.A. del 9 novembre 2010 che costituirebbe titolo abilitativo all’intervento e del rilevante tempo trascorso (oltre un decennio).
19. – Anche le suddette censure, tuttavia, non possono trovare accoglimento.
La prima, infatti, si fonda su un argomento del tutto estraneo alla contestazione della maggiore altezza del fabbricato, ripreso da una censura che in primo grado era rivolta all’ordine di ripristino del solaio tra il terzo piano e il sottotetto (cfr. ricorso di primo grado, pag. 10, punto II.4), con la quale, peraltro, si sosteneva che, avendo sostituito il solaio, il soppalco non avrebbe aumentato il volume, tralasciando in tal modo che la contestazione dell’aumento volumetrico non riguardava il soppalco (che peraltro per la stessa S.C.I.A. in sanatoria aveva comportato nuova volumetria), ma la totale eliminazione della restante parte della divisione (controsoffittatura o solaio) rispetto al sottotetto.
La seconda, basata sulla disciplina sulle tolleranze costruttive, rispetto alle censure proposte in primo grado costituisce un motivo nuovo, introdotto in violazione della preclusione di cui all’art. 104 cod. proc. amm., e comunque infondato, perché non è il fatto che la maggiore altezza rientri o meno nel limite massimo ammissibile per il PRG a rendere applicabile la disciplina invocata, bensì il fatto, su cui l’appellante tace, che il mancato rispetto dell’altezza sia o meno contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
La terza, infine, non contiene alcuna critica alla motivazione adottata dal T.a.r. per respingere la censura di decadenza o tardività nell’esercizio del potere sanzionatorio, che, contrariamente a quanto adombrato nel motivo di appello (a pag. 17), non è in contrasto con i principi affermati dall’Adunanza plenaria nella sentenza n. 9/2017, e invoca la preesistenza di titoli abilitativi che però, come emerge dagli atti di causa, non hanno mai legittimato la maggiore altezza dell’edificio, per la quale, da ultimo, l’amministrazione dello stabile condominiale ha presentato S.C.I.A. in sanatoria in data 13 settembre 2022 (prot. nr. 2022005394).
20. – Per tutte queste ragioni, in conclusione, l’appello è infondato e, in quanto tale, dev’essere respinto.
21. – Le spese del presente grado possono essere compensate in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Valerio Valenti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO