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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/12/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1472/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Mattinzoli (foro di Brescia)
- RICORRENTE
contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Serafino Giovinazzo (foro di Brescia)
- RESISTENTE
Oggetto: altre ipotesi. In vista dell'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte, tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto al n. R.G. 880/2025 chiedeva al Controparte_1
Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti de “ , in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale a IA (BS), onde ottenere l'immediata consegna degli originali (ovvero, in subordine, le copie), de:
a) contratto di lavoro subordinato sottoscritto tra l'impresa e il lavoratore a maggio 2020;
b) buste paga relative al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, relative ai mesi da maggio 2020 a settembre 2023, oltre a eventuali cedolini aventi a oggetto la tredicesima mensilità per gli anni 2021, 2022 e
2023, nonché il T.F.R.;
c) Certificazione Unica 2024 (relativa all'anno 2023), Certificazione Unica
2023 (relativa all'anno 2022) e Certificazione Unica 2022 (relativa all'anno
2021).
asseriva di aver prestato lavoro subordinato in qualità di operaio in CP_1 favore della società dal 15 maggio 2020 - data di sottoscrizione del contratto di lavoro - al 7 settembre 2023 - giorno in cui era cessato il rapporto, in quanto egli aveva subìto un infortunio sul lavoro.
Il ricorrente aveva sollecitato più volte il pagamento integrale degli stipendi e di tutte le altre spettanze dovute (ivi incluse le tredicesime mensilità e il T.F.R.) in costanza del rapporto di lavoro, senza esito positivo. adduceva di non essere in grado di quantificare con esattezza a quanto CP_1 ammontasse il dovuto, posto che non gli erano mai state consegnate le buste paga
2 relative all'intercorso rapporto di lavoro;
inoltre, egli nel frattempo aveva smarrito il contratto di lavoro sottoscritto a maggio 2020 con la società, sicché non era dato conoscere con esattezza neppure il C.C.N.L. applicabile.
Il lavoratore chiedeva, infine, la condanna del caseificio al pagamento delle spese della procedura.
2. In data 14 maggio 2025 il Giudice del Lavoro di Brescia emetteva decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (n. 286/2025), in cui ordinava a “
[...]
di consegnare immediatamente a Parte_2
i seguenti documenti: contratto di lavoro subordinato sottoscritto a CP_1 maggio 2020; buste paga relative al rapporto di lavoro da maggio 2020 a settembre 2023, oltre a eventuali cedolini che avevano a oggetto la tredicesima mensilità 2021, la tredicesima mensilità 2022, la tredicesima mensilità 2023, nonché il T.F.R.; Certificazione Unica 2024 (relativa all'anno 2023),
Certificazione Unica 2023 (relativa all'anno 2022) e Certificazione Unica 2022
(relativa all'anno 2021).
Condannava altresì la società alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in forza di separato decreto in € 175,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., con pagamento da eseguirsi in favore dello Stato, stante l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
3. Avverso detto provvedimento “ Parte_2 presentava tempestiva opposizione, con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 23 giugno 2025) con cui conveniva in giudizio
Controparte_1
Più precisamente, deduceva che:
- i documenti richiesti erano sempre stati consegnati al lavoratore, in ragione del contratto di lavoro con cui gli era stata attribuita la qualifica di avventizio addetto all'allevamento di 5° livello, a tempo determinato, iniziato il 15 maggio 2020 e scaduto il 31 marzo 2022;
- dopo il termine del contratto, si era presentato al lavoro a CP_1 settembre 2023 e, dopo tre giorni, aveva avuto un infortunio;
3 - gli era sempre stato versato correttamente il dovuto;
- il lavoratore era in Italia in attesa di documenti per lavorare in regola.
L'impresa si era anche attivata per aiutarlo in tal senso;
- i documenti richiesti erano stati depositati nel cassetto previdenziale, da cui avrebbe potuto recuperarli;
CP_1
- le Certificazioni Uniche relative agli anni 2020, 2021 e 2022 erano reperibili sul portale I.N.P.S.;
- il ricorrente aveva agito in via temeraria ex art. 96 c.p.c.;
- in ogni caso, era stato consegnato al lavoratore il carteggio richiesto (cfr. all. 2, 3 e 4).
Erano formulate le seguenti conclusioni:
In via preliminare: rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto avanzata dalla sig.
Controparte_1
nel merito:
A) caducare, revocare e dichiarare la nullità e/o annullabilità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, respingendo la domanda, siccome infondata, sia in fatto sia in diritto.
B) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione al sottoscritto procuratorie antistatario>.
4. Con decreto 30 giugno 2025 la Giudice sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nelle more dell'udienza di discussione, fissata per il giorno 17 luglio 2025.
Con nota depositata l'11 luglio 2025 il ricorrente instava per la revoca della sospensiva, sia per l'inconferenza degli argomenti addotti dall'opponente, sia in quanto non vi era prova della consegna delle buste paga e del contratto di lavoro subordinato a CP_1
In particolare, “ aveva solo Parte_2 dichiarato di aver adempiuto il proprio obbligo, senza dimostrarlo.
4 Quanto alle buste paga prodotte dal datore di lavoro, osservava che:
- non risultavano sottoscritte da (o, comunque, alle stesse non era CP_1 allegata una ricevuta cartacea da lui sottoscritta);
- non erano state inviate tramite P.E.C. (né avrebbero potuto essere state consegnate tramite tale modalità, posto che il ricorrente non disponeva di un indirizzo di posta elettronica certificata);
- non erano state inviate tramite e-mail (altrimenti, controparte avrebbe prodotto anche i messaggi di posta elettronica ordinaria attestanti tale invio);
- non erano state messe a disposizione sul sito web aziendale (l'impresa non aveva indicato eventuali credenziali attribuite a all'atto dell'assunzione, CP_1 né aveva dato atto dell'eventuale esistenza di una simile area web).
In modo analogo, l'impresa non aveva consegnato a il contratto all'atto CP_1 dell'assunzione, né lo aveva prodotto in sede di opposizione.
Stante l'inutile decorso del termine di cui all'art. 414, n. 5) c.p.c., il caseificio era incorso in decadenza dal diritto di produrre tale documento.
Per quanto concerne le Certificazioni Uniche, rilevava che:
- le C.U. prodotte dal datore di lavoro non risultavano sottoscritte da lavoratore, sicché andava esclusa la presunta consegna delle medesime in formato cartaceo;
- controparte non forniva la prova (né avrebbe potuto fornirla successivamente, essendo decaduta) di aver effettuato l'asserita consegna della documentazione in questione in formato elettronico o, comunque, di aver mai verificato che avesse “gli strumenti necessari per ricevere e stampare il Cud”, così CP_1 come prescritto dall'Agenzia delle Entrate.
In ogni caso, il carteggio compiegato dall'impresa (sub. docc. 2, 3 e 4) era incompleto, per l'assenza de:
a) contratto di lavoro;
b) buste paga relative alle seguenti mensilità:
- 2020: marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, dicembre;
5 - 2021: giugno;
- 2022: giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre;
- 2023: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre;
- i cedolini in riferimento all'intercorso rapporto di lavoro aventi ad oggetto la tredicesima mensilità 2021, 2022 e 2023 e il T.F.R.
MO chiedeva la revoca della sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e ravvisava la colpa grave nel contegno della società.
5. All'esito dell'udienza 17 luglio 2025, la Giudice revocava il decreto 30 giugno
2025 nella parte in cui aveva disposto la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
confermava l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, con limitato riguardo alla parte in cui prevedeva che “
[...]
consegnasse a Parte_2 Controparte_1
a) contratto di lavoro;
b) buste paga relative ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e dicembre 2020, tredicesima mensilità 2021 e 2022 e T.F.R.
6. Con memoria depositata su Consolle il 22 luglio 2025 si costituiva CP_1
il quale riproponeva le argomentazioni già svolte, tra cui il
[...] disconoscimento della sottoscrizione del lavoratore sulle buste paga versate a fascicolo da “ . Parte_2
Dimetteva le seguenti conclusioni:
In via principale, nel merito: rigettare l'opposizione avversaria per tutti i motivi meglio dedotti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 286/2025 - R.G. n. 880/2025 del 14 maggio 2025 emesso dal Tribunale di Brescia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice dott.ssa Chiara
Desenzani.
In via subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi in cui all'esito del presente procedimento dovesse essere accertata la parziale fondatezza dell'opposizione avversaria e con ciò venga disposta la revoca e/o l'annullamento parzialmente del decreto ingiuntivo opposto n. 286/2025 - R.G. n. 880/2025 del 14 maggio
6 2025 emesso dal Tribunale di Brescia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice dott.ssa Chiara Desenzani, in ogni caso non revocare per tutti i motivi meglio dedotti nel presente atto il decreto di liquidazione emesso in data 13 maggio
2025 nell'ambito del procedimento n. 880/2025 R.G. Tribunale di Brescia-
Sezione Lavoro.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre oneri fiscali e previdenziali, se del caso con pronuncia ex art. 96, co. 1, c.p.c. a carico della in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, oltre che maggiorazione del 30% ex art. 4, co.
1- bis, del D.M. 10 marzo 2014, n. 551>.
7. Con nota del 23 settembre 2025 l'opponente produceva le buste paga di relative alle mensilità di settembre e dicembre 2020 e del marzo 2022, CP_1 comprensive del T.F.R.
Assumeva di non avere buste paga ulteriori, in quanto la contabilità era tenuta da
Coldiretti ed era in attesa di risposta circa la trasmissione di copia.
8. All'udienza del 25 settembre 2025 il patrono del caseificio chiedeva un termine per la produzione dei cedolini paga mancanti, se trasmessi da Coldiretti, che era accordato dalla Giudice fino al 31 ottobre 2025.
“ depositava in data 29 novembre Parte_2
2025 missiva della Coldiretti, in cui si asseriva che l'assunzione era formalizzata dal Ministero, sicché l'associazione aveva solo inviato le proroghe.
Erano allegate una decina di comunicazioni , da cui risultava che Parte_3
l'assunzione originaria di avvenuta il 15 maggio 2020 era stata CP_1 prorogata più volte, fino al 31 marzo 2022 (cfr. anche doc. 4 fasc. opponente).
Si chiariva che le buste paga erano presenti solo da settembre 2020, in quanto per norma il Libro Unico andava compilato solo da quel mese in avanti, poiché il lavoratore aveva avanzato una domanda di emersione in data 3 agosto 2020, di talché l'obbligo di elaborazione del Libro Unico del Lavoro decorreva dal mese successivo all'invio dell'istanza; invece, per il periodo di lavoro precedente (dal 15
7 maggio 2020), vi era stata sanatoria con il pagamento forfettario che andava a coprire i mesi antecedenti alla presentazione della domanda.
Si allegavano quindi le buste paga di settembre 2020 e quella di marzo 2022, da cui risultava il T.F.R.
Si aggiungeva che, poiché il dipendente era inquadrato come avventizio agricolo, la tredicesima mensilità era già ricompresa nel 3° elemento che andava a comporre la retribuzione oraria, per cui non vi era ulteriore compenso specifico per questa voce.
9. In vista dell'udienza di discussione, svolta in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c. il 27 novembre 2025, le parti costituite dimettevano note scritte, in cui insistevano per l'accoglimento delle istanze avanzate negli atti introduttivi e si riportavano alle conclusioni ivi formulate.
Indi la causa era trattenuta in decisione, in quanto puramente documentale.
4. Stima la Giudice che il ricorso in opposizione sia parzialmente fondato e che meriti accoglimento, nei termini che seguono.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
5. Tanto premesso, un primo rilievo: la questione cruciale da risolvere, sottesa all'esame del merito della controversia che occupa, è imperniata sull'esatta individuazione della durata del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra e “ . Controparte_1 Parte_2
Infatti, le parti offrivano due versioni antitetiche e a seconda dell'opzione ricostruttiva in concreto avallata si determina un perimetro temporale di diversa estensione entro cui inscrivere l'obbligo datoriale di consegna della documentazione scaturita dalla stipula e dall'esecuzione del negozio giuridico.
Per un verso, il lavoratore adduceva di aver lavorato ininterrottamente dal 15 maggio 2020 al 7 settembre 2023.
8 Per altro verso, secondo l'impresa il contratto era cessato al 31 marzo 2022; successivamente, dopo una lunga pausa di un anno e mezzo, l'attività di lavoro di era ripresa per soli tre giorni, dal 4 al 7 settembre 2023, per CP_1 interrompersi bruscamente a causa di un infortunio.
Quest'ultima circostanza è confermata sia dalle ammissioni dell'opposto, sia dal
Verbale Unico di Accertamento e di Notificazione 19 dicembre 2024 Comando
Carabinieri per la Tutela del Lavoro - Nucleo Ispettorato Lavoro di Brescia prot.
034/037 (cfr. doc. 5 fasc. opponente), in cui si dava atto che dagli accertamenti ispettivi svolti era emerso che lo straniero aveva svolto per tre giorni attività di casaro nei locali e a favore della società senza la preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro (in violazione dell'art. 3, comma 3-quater d.l. 12/2002, convertito dalla l. n. 73/2002, modificato dall'art. 22, comma 1 d. lgs. 151/2015). Egli era infatti sprovvisto di regolare permesso di soggiorno e/o di altro titolo idoneo al soggiorno sul territorio nazionale e alla prestazione di attività lavorativa subordinata.
Erano compiegati dal caseificio dapprima il modello UNI - LAV relativo all'assunzione e la prima proroga, unitamente al ricorso (doc. 4) e, in seguito, previa autorizzazione della Giudice, una decina di proroghe intermedie (cfr. documenti versati il 29 ottobre 2025), da cui risultano univocamente quale data d'inizio del rapporto proprio il 15 maggio 2020 e la scadenza dell'ultima proroga al 31 marzo 2022.
[... Va allora ritenuto assodato che avesse lavorato alle dipendenze de “ CP_1
sia per quest'ultimo periodo, in modo regolare, sia Parte_2 per il trio di giorni 4 - 7 settembre 2023, .
Quanto alla fase intermedia tra quelle incontrovertibili di operatività iniziale e finale, si deve constatare che l'assunto del cittadino marocchino di essere stato impiegato presso il medesimo datore di lavoro senza soluzione di continuità è rimasta sfornita di dimostrazione positiva.
Invero, non enucleava nemmeno un principio di prova a suffragio della CP_1 sua tesi (atto scritto, indizi o presunzioni), né invocava attività istruttoria con
9 audizione di testi in suo favore. Anzi, nonostante queste puntuali contestazioni,
l'opposto si limitava a ribadire la maggior durata del rapporto di lavoro, senza circostanziare le proprie allegazioni con dettagli specifici e individualizzanti che restituissero almeno la verosimiglianza della sua prospettazione.
Reputa allora la Decidente che, a fronte del corredo documentale osteso dall'opponente, a fascicolo, debba accordarsi preferenza all'indicazione datoriale in merito al confinamento della prestazione lavorativa al più ristretto periodo 15 maggio 2020 - 31 marzo 2022, giacché fondata su prova scritta che non ha trovato smentita alcuna.
Se ne trae che “Il è tenuto a mettere a disposizione Parte_2 di il contratto di lavoro, i cedolini paga e le Certificazioni Uniche CP_1 inerenti esclusivamente all'intervallo temporale per cui è certo che vi fosse costanza del rapporto di lavoro - ovvero dal 15 maggio 2020 al 31 marzo 2022.
6. Nondimeno, si rileva che l'opponente non contestava il diritto di a CP_1 ricevere la consegna della documentazione richiesta, ma sosteneva di aver già adempiuto illo tempore, in parte con consegna delle buste paga all'opposto, il quale firmava per ricevuta (cfr. doc. 3 fasc. opponente) e, in parte, per le
Certificazioni Uniche, con deposito nel cassetto previdenziale, da cui il lavoratore avrebbe potuto recuperarle agevolmente.
Si osserva che il caseificio depositava a fascicolo i cedolini paga relativi alle mensilità di:
1) settembre, ottobre, novembre 2020;
2) gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, novembre e dicembre 2021;
3) gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022.
Tutti questi documenti recano la sottoscrizione del lavoratore.
Rimarca la Giudice che solo all'udienza 17 luglio 2025, fissata per la discussione della provvisoria esecuzione, il patrono di tacciava di falsità quelle CP_1 firme, mentre nulla obiettava sul punto nella memoria depositata a fascicolo,
10 donde inammissibilità dell'eccezione in quanto tardiva, ai sensi dell'art. 416 comma 2 c.p.c.
Dunque, è dimostrato per tabulas l'adempimento dell'obbligo datoriale di consegna delle buste paga brevi manu per l'intero periodo, tranne per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020, in cui risultano mancanti.
La società si giustificava per questo deficit con richiamo a quanto affermato dall'associazione Coldiretti, cui aveva delegato il compito di tenere la contabilità.
Come si evince dalla missiva dell'associazione di categoria agli atti, le buste paga erano state redatte solo a partire dal mese di settembre 2020, in quanto il lavoratore, extracomunitario, aveva presentato una domanda di emersione il 3 agosto 2020.
La circostanza non è stata smentita dall'opposto.
Invero, si rammenta che le registrazioni obbligatorie sul Libro Unico del Lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.
Perciò, correttamente l'iscrizione di MO nel L.U.L. decorreva da settembre
2020.
Ciò spiega la ragione per cui le buste paga erano elaborate proprio da settembre
2020, mentre per i mesi precedenti la procedura amministrativa di regolarizzazione e sanatoria prevedeva un pagamento forfettario di 500 euro.
Tanto determina inesigibilità dell'obbligo di consegna delle ulteriori buste paga
(maggio, giugno, luglio e agosto 2020).
7. Circa la tredicesima e la quattordicesima mensilità, la società si richiamava ancora una volta alle spiegazioni fornite da Coldiretti, la quale faceva riferimento alle puntuali disposizioni del C.C.N.L. operai agricoli e florovivaisti 19 giugno
2018 (in vigore dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2021), che era stato applicato al rapporto di lavoro in questione (cfr. doc. 7 fasc. resistente).
Segnatamente, vengono in rilievo l'art. 51, la cui rubrica recita Tredicesima mensilità>, che così testualmente dispone: Agli operai con rapporto di lavoro a
11 tempo indeterminato spetta, al termine di ogni anno, la tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore nel mese di dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Per gli operai a tempo determinato la tredicesima mensilità è compresa nella percentuale relativa al terzo elemento previsto dall'art. 49>.
Invece, l'art. 52 disciplina la Quattordicesima mensilità>, nei seguenti termini:
Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve essere corrisposta, alla data del 30 aprile di ogni anno, la quattordicesima mensilità, pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore alla stessa data.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno l'operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso
l'azienda.
La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Per gli operai a tempo determinato la quattordicesima mensilità è compresa nella percentuale relativa al terzo elemento di cui dall'art.
49>.
Pertanto, parte convenuta non era tenuta alla redazione di specifiche buste paga per gli emolumenti a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità dovuti al lavoratore a tempo determinato siccome già incorporati nei compensi CP_1 mensili ordinari (inclusi alla voce terzo elemento> della retribuzione oraria).
8. Quanto al T.F.R., si osserva che dalle buste paga prodotte risulta che era liquidato su base mensile, in quanto conglobato nella retribuzione, in armonia
12 con quanto previsto dall'allegato 14 al C.C.N.L. operai agricoli e florovivaisti 19 giugno 2018, intitolato Accordo sui termini di corresponsione del Trattamento di fine rapporto agli operai a tempo determinato> (cfr. buste paga docc. 3 e 6 fasc. resistente).
9. Per quanto riguarda le Certificazioni Uniche, reputa la Decidente che valga lo stesso principio di cui s'è dato conto precedentemente, sicché ratione temporis sono esigibili da parte del lavoratore nei confronti di “
[...]
solo per i redditi percepiti negli anni 2020, 2021 e Parte_2
2022 - ovvero le Certificazioni Uniche 2021, 2022 e 2023.
L'impresa versava a fascicolo tutti e tre questi documenti con il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. doc. 2).
Va rammentato che il datore avrebbe potuto adempiere il proprio obbligo di consegna di questo carteggio a con due modalità: con trasmissione al CP_1 lavoratore delle Certificazioni Uniche in formato elettronico, dopo essersi accertato che egli avesse gli strumenti necessari per ricevere e stamparli, ovvero con consegna in formato cartaceo.
Rileva la Giudice che la società non offriva evidenza della trasmissione fisica dei documenti al lavoratore e, per supportare l'affermazione di un'esatta e puntuale osservanza dell'obbligo di legge, si limitava a evidenziarne la reperibilità sui siti web ufficiali (I.N.P.S. e Agenzia delle Entrate).
“Il nemmeno deduceva di aver verificato Parte_2 Parte_2 preventivamente la capacità di di accedere al portale Controparte_1 dell'I.N.P.S. onde scaricare le Certificazioni Uniche in questione, nonostante egli fosse un cittadino straniero richiedente asilo, in attesa di regolarizzazione sul territorio nazionale, con condizioni di vita precarie e di fragilità sociale che rendevano per lui particolarmente difficoltoso procedere in autonomia a recuperarle su internet da un sito istituzionale, al quale si accede con credenziali personali e con una procedura articolata, che presuppone il possesso di competenze linguistiche e informatiche.
13 Pertanto, si rendeva necessario per il lavoratore agire in via monitoria per la tutela dei suoi diritti, onde avere materiale accesso a questi atti.
A ogni buon conto, è un dato di fatto inoppugnabile che i file allegati al ricorso in opposizione concretano adempimento, seppur tardivo da parte del datore di lavoro, che non è stato negato dal patrono di CP_1
10. Da ultimo, si osserva che l'unico documento mancante agli atti è il contratto di lavoro sottoscritto dal lavoratore, che il caseificio assumeva di non aver trovato nella sua contabilità in quanto smarrito.
Si tratta, in tutta evidenza, di una giustificazione irricevibile, giacché l'operato dell'azienda si pone in contrasto con la normale e minima diligenza richiesta al datore di lavoro.
Si sottolinea che “Il non profilava alcuna specifica Parte_2 causa di perdita incolpevole dell'atto, né tantomeno la dimostrava (nemmeno erano articolati mezzi di prova a tale scopo), di talché non può essere ritenuta sussistente un'impossibilità sopravvenuta allo stesso non imputabile.
11. In definitiva, il decreto ingiuntivo deve trovare conferma solo parziale, quanto all'obbligo di consegna del contratto di lavoro.
Quanto agli altri documenti relativi alla posizione lavorativa di alle CP_1 dipendenze dell'opponente, circoscritta al periodo maggio 2020 - marzo 2022 come sopra esposto, si constata che ormai sono stati messi a disposizione del lavoratore, siccome confluiti nel fascicolo processuale.
In presenza di simili sopravvenienze di fatto, possono verificarsi la cessazione della materia del contendere, ovvero la sopravvenuta carenza di interesse.
Sebbene i due istituti vengano talora accomunati (come quando si sostiene che
«la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse», Corte di Cass., ord. n.
18530/16), conviene distinguere:
• il primo postula il pieno soddisfacimento dell'interesse fatto valere in giudizio, ossia la sopravvenienza di «fatti tali da determinare la totale
14 eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti» (Corte di Cass., ord. n.
26537/18), Il caso più frequente è rappresentato da una transazione intervenuta tra i litiganti;
nel processo tributario, dalla rimozione in autotutela dell'atto impugnato (Corte di Cass., ord. n. 5098/22 e sent. n.
15432/22). In materia di immigrazione, è stato parimenti affermato che
«nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione per revoca del permesso di soggiorno, la sopravvenuta concessione di un altro permesso di soggiorno, rendendo inefficace il provvedimento impugnato, determina la cessazione della materia del contendere» (Corte di Cass., ordd. n. 14268/14 e n. 109/20);
• il secondo si verifica invece quando, per altri motivi estranei al processo, venga comunque meno l'interesse (processuale) alla pronuncia del giudice, che risulterebbe pertanto inutiliter data. La fattispecie va ricondotta all'art. 100 c.p.c. in tema di interesse ad agire, il quale - come condizione dell'azione - deve persistere fino al momento della decisione (Corte di
Cass., Sez. Un., sent. n. 10553/17) e la cui mancanza può essere rilevata anche d'ufficio (Corte di Cass., ord. n. 8034/20) in ogni stato e grado del processo (Corte di Cass., ord. n. 3991/20).
Nel caso di specie, ha ottenuto i beni della vita cui ambiva, sia pure solo CP_1 parzialmente, ossia Certificazioni Uniche e buste paga, comprensive di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché T.F.R.
Per quanto precede, questa situazione va ricondotta alla cessazione della materia del contendere, in quanto non residuano spazi di denegata tutela.
9. Quanto alle spese processuali, si osserva che l'opposizione è stata rigettata esclusivamente quanto all'obbligo di consegna del contratto di lavoro stipulato tra e “ ; inoltre, il decreto CP_1 Parte_2 ingiuntivo opposto aveva legittimamente statuito che l'impresa dovesse fornire al lavoratore le C.U. 2021, 2022 e 2023, per quanto già detto sopra.
Sotto entrambi i profili, allora, l'opposizione si è rivelata priva di pregio.
15 Quanto agli altri documenti, la questione deve essere esaminata facendo applicazione della regola della soccombenza virtuale.
Il codice di rito non contempla espressamente i due istituti sopra citati e, di conseguenza, non prevede le relative conseguenze processuali.
Al contrario, l'art. 34 del codice del processo amministrativo, di cui al d. lgs. n.
104/10, dispone che «qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere» con una pronuncia di merito [l'art. 35 lett. c) c.p.a. prevede d'altronde che il ricorso sia dichiarato improcedibile, con una pronuncia di rito,
«quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione»; cfr. sul punto Consiglio di Stato, sent. n. 230/22].
Questa impostazione - adottata dal legislatore per un processo certamente diverso dal presente, con cui nondimeno condivide l'instaurazione mediante ricorso avverso un provvedimento amministrativo - possa essere condivisa ed estesa, nel senso che la cessazione della materia del contendere conduca a una pronuncia di merito.
In questo senso, dopo varie incertezze della giurisprudenza di legittimità, si è orientata Corte di Cass., Sez. Un., sent. n. 8980/18: «La declaratoria della cessazione della materia del contendere [in quel caso, per intervenuto regolamento negoziale di risoluzione della controversia, n.d.r.] esprime in questo senso il significato di una pronuncia di definizione del giudizio per una ragione attinente al “merito” della controversia, in quanto attesta che la res dedotta in giudizio e la cui disciplina si chiedeva al giudice risulta regolata fra le parti sulla base di un accordo negoziale […] Mette conto di rilevare che la situazione di cui ci si occupa non evidenzia affatto una carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., atteso che le parti al contrario insistono per ottenere una decisione sulla controversia, sebbene con la mera dichiarazione che essa è definita [in quel caso, dall'accordo negoziale, n.d.r.]».
«Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere segue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza
16 virtuale» (Corte di Cass., ord. n. 26537/18; cfr. anche Corte di Cass., sent. n.
17312/15).
Ragioni di giustizia, infatti, impongono di porre gli oneri del processo a carico di chi aveva agito o resistito con ragione.
Tale soccombenza dovrà essere individuata in base a una ricognizione della
"normale" probabilità di accoglimento della pretesa dei ricorrenti su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche a una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
In tal senso è anche la sentenza n. 274/2005 della Corte Costituzionale, la quale ritenendo che, nel caso di cessazione della materia del contendere, non sia legittima la compensazione ope legis delle spese (perché renderebbe inoperante il principio generale di responsabilità per le spese del giudizio cui è ispirato il processo), ha correttamente riportato la condanna al rimborso delle spese di giudizio al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, né avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale).
Ciò posto, per quanto argomentato in precedenza si deve concludere che nel merito l'opposizione sia in parte fondata: per un verso, quanto alle buste paga per il periodo settembre 2020 - marzo 2022, giacché erano già state date al lavoratore, che le sottoscriveva per ricevuta;
per altro verso, quanto alle buste paga per il periodo aprile 2022 - settembre 2023 e quanto alla Certificazione
Unica 2024 per i redditi percepiti da nel 2023, poiché non dovevano CP_1 essere predisposte dal datore di lavoro, mancando la prova della persistenza del rapporto per quel lasso temporale.
Quindi, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, reale e virtuale, si giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Le spettanze del patrono di ammesso al patrocinio a spese dello Stato, CP_1 saranno liquidate con separato decreto.
17
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 286/2025 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Brescia il 14 maggio 2025 (R.G. n. 880/2025) nei confronti de “ , Parte_2 limitatamente all'obbligo di consegna del contratto di lavoro subordinato stipulato tra la stessa impresa e nel maggio 2020; Controparte_1
2) dichiara la cessazione della materia del contendere nel resto;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, l'1 dicembre 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Mattinzoli (foro di Brescia)
- RICORRENTE
contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Serafino Giovinazzo (foro di Brescia)
- RESISTENTE
Oggetto: altre ipotesi. In vista dell'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte, tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto al n. R.G. 880/2025 chiedeva al Controparte_1
Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti de “ , in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale a IA (BS), onde ottenere l'immediata consegna degli originali (ovvero, in subordine, le copie), de:
a) contratto di lavoro subordinato sottoscritto tra l'impresa e il lavoratore a maggio 2020;
b) buste paga relative al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, relative ai mesi da maggio 2020 a settembre 2023, oltre a eventuali cedolini aventi a oggetto la tredicesima mensilità per gli anni 2021, 2022 e
2023, nonché il T.F.R.;
c) Certificazione Unica 2024 (relativa all'anno 2023), Certificazione Unica
2023 (relativa all'anno 2022) e Certificazione Unica 2022 (relativa all'anno
2021).
asseriva di aver prestato lavoro subordinato in qualità di operaio in CP_1 favore della società dal 15 maggio 2020 - data di sottoscrizione del contratto di lavoro - al 7 settembre 2023 - giorno in cui era cessato il rapporto, in quanto egli aveva subìto un infortunio sul lavoro.
Il ricorrente aveva sollecitato più volte il pagamento integrale degli stipendi e di tutte le altre spettanze dovute (ivi incluse le tredicesime mensilità e il T.F.R.) in costanza del rapporto di lavoro, senza esito positivo. adduceva di non essere in grado di quantificare con esattezza a quanto CP_1 ammontasse il dovuto, posto che non gli erano mai state consegnate le buste paga
2 relative all'intercorso rapporto di lavoro;
inoltre, egli nel frattempo aveva smarrito il contratto di lavoro sottoscritto a maggio 2020 con la società, sicché non era dato conoscere con esattezza neppure il C.C.N.L. applicabile.
Il lavoratore chiedeva, infine, la condanna del caseificio al pagamento delle spese della procedura.
2. In data 14 maggio 2025 il Giudice del Lavoro di Brescia emetteva decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (n. 286/2025), in cui ordinava a “
[...]
di consegnare immediatamente a Parte_2
i seguenti documenti: contratto di lavoro subordinato sottoscritto a CP_1 maggio 2020; buste paga relative al rapporto di lavoro da maggio 2020 a settembre 2023, oltre a eventuali cedolini che avevano a oggetto la tredicesima mensilità 2021, la tredicesima mensilità 2022, la tredicesima mensilità 2023, nonché il T.F.R.; Certificazione Unica 2024 (relativa all'anno 2023),
Certificazione Unica 2023 (relativa all'anno 2022) e Certificazione Unica 2022
(relativa all'anno 2021).
Condannava altresì la società alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in forza di separato decreto in € 175,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., con pagamento da eseguirsi in favore dello Stato, stante l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
3. Avverso detto provvedimento “ Parte_2 presentava tempestiva opposizione, con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 23 giugno 2025) con cui conveniva in giudizio
Controparte_1
Più precisamente, deduceva che:
- i documenti richiesti erano sempre stati consegnati al lavoratore, in ragione del contratto di lavoro con cui gli era stata attribuita la qualifica di avventizio addetto all'allevamento di 5° livello, a tempo determinato, iniziato il 15 maggio 2020 e scaduto il 31 marzo 2022;
- dopo il termine del contratto, si era presentato al lavoro a CP_1 settembre 2023 e, dopo tre giorni, aveva avuto un infortunio;
3 - gli era sempre stato versato correttamente il dovuto;
- il lavoratore era in Italia in attesa di documenti per lavorare in regola.
L'impresa si era anche attivata per aiutarlo in tal senso;
- i documenti richiesti erano stati depositati nel cassetto previdenziale, da cui avrebbe potuto recuperarli;
CP_1
- le Certificazioni Uniche relative agli anni 2020, 2021 e 2022 erano reperibili sul portale I.N.P.S.;
- il ricorrente aveva agito in via temeraria ex art. 96 c.p.c.;
- in ogni caso, era stato consegnato al lavoratore il carteggio richiesto (cfr. all. 2, 3 e 4).
Erano formulate le seguenti conclusioni:
In via preliminare: rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto avanzata dalla sig.
Controparte_1
nel merito:
A) caducare, revocare e dichiarare la nullità e/o annullabilità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, respingendo la domanda, siccome infondata, sia in fatto sia in diritto.
B) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione al sottoscritto procuratorie antistatario>.
4. Con decreto 30 giugno 2025 la Giudice sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nelle more dell'udienza di discussione, fissata per il giorno 17 luglio 2025.
Con nota depositata l'11 luglio 2025 il ricorrente instava per la revoca della sospensiva, sia per l'inconferenza degli argomenti addotti dall'opponente, sia in quanto non vi era prova della consegna delle buste paga e del contratto di lavoro subordinato a CP_1
In particolare, “ aveva solo Parte_2 dichiarato di aver adempiuto il proprio obbligo, senza dimostrarlo.
4 Quanto alle buste paga prodotte dal datore di lavoro, osservava che:
- non risultavano sottoscritte da (o, comunque, alle stesse non era CP_1 allegata una ricevuta cartacea da lui sottoscritta);
- non erano state inviate tramite P.E.C. (né avrebbero potuto essere state consegnate tramite tale modalità, posto che il ricorrente non disponeva di un indirizzo di posta elettronica certificata);
- non erano state inviate tramite e-mail (altrimenti, controparte avrebbe prodotto anche i messaggi di posta elettronica ordinaria attestanti tale invio);
- non erano state messe a disposizione sul sito web aziendale (l'impresa non aveva indicato eventuali credenziali attribuite a all'atto dell'assunzione, CP_1 né aveva dato atto dell'eventuale esistenza di una simile area web).
In modo analogo, l'impresa non aveva consegnato a il contratto all'atto CP_1 dell'assunzione, né lo aveva prodotto in sede di opposizione.
Stante l'inutile decorso del termine di cui all'art. 414, n. 5) c.p.c., il caseificio era incorso in decadenza dal diritto di produrre tale documento.
Per quanto concerne le Certificazioni Uniche, rilevava che:
- le C.U. prodotte dal datore di lavoro non risultavano sottoscritte da lavoratore, sicché andava esclusa la presunta consegna delle medesime in formato cartaceo;
- controparte non forniva la prova (né avrebbe potuto fornirla successivamente, essendo decaduta) di aver effettuato l'asserita consegna della documentazione in questione in formato elettronico o, comunque, di aver mai verificato che avesse “gli strumenti necessari per ricevere e stampare il Cud”, così CP_1 come prescritto dall'Agenzia delle Entrate.
In ogni caso, il carteggio compiegato dall'impresa (sub. docc. 2, 3 e 4) era incompleto, per l'assenza de:
a) contratto di lavoro;
b) buste paga relative alle seguenti mensilità:
- 2020: marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, dicembre;
5 - 2021: giugno;
- 2022: giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre;
- 2023: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre;
- i cedolini in riferimento all'intercorso rapporto di lavoro aventi ad oggetto la tredicesima mensilità 2021, 2022 e 2023 e il T.F.R.
MO chiedeva la revoca della sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e ravvisava la colpa grave nel contegno della società.
5. All'esito dell'udienza 17 luglio 2025, la Giudice revocava il decreto 30 giugno
2025 nella parte in cui aveva disposto la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
confermava l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, con limitato riguardo alla parte in cui prevedeva che “
[...]
consegnasse a Parte_2 Controparte_1
a) contratto di lavoro;
b) buste paga relative ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e dicembre 2020, tredicesima mensilità 2021 e 2022 e T.F.R.
6. Con memoria depositata su Consolle il 22 luglio 2025 si costituiva CP_1
il quale riproponeva le argomentazioni già svolte, tra cui il
[...] disconoscimento della sottoscrizione del lavoratore sulle buste paga versate a fascicolo da “ . Parte_2
Dimetteva le seguenti conclusioni:
In via principale, nel merito: rigettare l'opposizione avversaria per tutti i motivi meglio dedotti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 286/2025 - R.G. n. 880/2025 del 14 maggio 2025 emesso dal Tribunale di Brescia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice dott.ssa Chiara
Desenzani.
In via subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi in cui all'esito del presente procedimento dovesse essere accertata la parziale fondatezza dell'opposizione avversaria e con ciò venga disposta la revoca e/o l'annullamento parzialmente del decreto ingiuntivo opposto n. 286/2025 - R.G. n. 880/2025 del 14 maggio
6 2025 emesso dal Tribunale di Brescia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice dott.ssa Chiara Desenzani, in ogni caso non revocare per tutti i motivi meglio dedotti nel presente atto il decreto di liquidazione emesso in data 13 maggio
2025 nell'ambito del procedimento n. 880/2025 R.G. Tribunale di Brescia-
Sezione Lavoro.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre oneri fiscali e previdenziali, se del caso con pronuncia ex art. 96, co. 1, c.p.c. a carico della in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, oltre che maggiorazione del 30% ex art. 4, co.
1- bis, del D.M. 10 marzo 2014, n. 551>.
7. Con nota del 23 settembre 2025 l'opponente produceva le buste paga di relative alle mensilità di settembre e dicembre 2020 e del marzo 2022, CP_1 comprensive del T.F.R.
Assumeva di non avere buste paga ulteriori, in quanto la contabilità era tenuta da
Coldiretti ed era in attesa di risposta circa la trasmissione di copia.
8. All'udienza del 25 settembre 2025 il patrono del caseificio chiedeva un termine per la produzione dei cedolini paga mancanti, se trasmessi da Coldiretti, che era accordato dalla Giudice fino al 31 ottobre 2025.
“ depositava in data 29 novembre Parte_2
2025 missiva della Coldiretti, in cui si asseriva che l'assunzione era formalizzata dal Ministero, sicché l'associazione aveva solo inviato le proroghe.
Erano allegate una decina di comunicazioni , da cui risultava che Parte_3
l'assunzione originaria di avvenuta il 15 maggio 2020 era stata CP_1 prorogata più volte, fino al 31 marzo 2022 (cfr. anche doc. 4 fasc. opponente).
Si chiariva che le buste paga erano presenti solo da settembre 2020, in quanto per norma il Libro Unico andava compilato solo da quel mese in avanti, poiché il lavoratore aveva avanzato una domanda di emersione in data 3 agosto 2020, di talché l'obbligo di elaborazione del Libro Unico del Lavoro decorreva dal mese successivo all'invio dell'istanza; invece, per il periodo di lavoro precedente (dal 15
7 maggio 2020), vi era stata sanatoria con il pagamento forfettario che andava a coprire i mesi antecedenti alla presentazione della domanda.
Si allegavano quindi le buste paga di settembre 2020 e quella di marzo 2022, da cui risultava il T.F.R.
Si aggiungeva che, poiché il dipendente era inquadrato come avventizio agricolo, la tredicesima mensilità era già ricompresa nel 3° elemento che andava a comporre la retribuzione oraria, per cui non vi era ulteriore compenso specifico per questa voce.
9. In vista dell'udienza di discussione, svolta in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c. il 27 novembre 2025, le parti costituite dimettevano note scritte, in cui insistevano per l'accoglimento delle istanze avanzate negli atti introduttivi e si riportavano alle conclusioni ivi formulate.
Indi la causa era trattenuta in decisione, in quanto puramente documentale.
4. Stima la Giudice che il ricorso in opposizione sia parzialmente fondato e che meriti accoglimento, nei termini che seguono.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
5. Tanto premesso, un primo rilievo: la questione cruciale da risolvere, sottesa all'esame del merito della controversia che occupa, è imperniata sull'esatta individuazione della durata del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra e “ . Controparte_1 Parte_2
Infatti, le parti offrivano due versioni antitetiche e a seconda dell'opzione ricostruttiva in concreto avallata si determina un perimetro temporale di diversa estensione entro cui inscrivere l'obbligo datoriale di consegna della documentazione scaturita dalla stipula e dall'esecuzione del negozio giuridico.
Per un verso, il lavoratore adduceva di aver lavorato ininterrottamente dal 15 maggio 2020 al 7 settembre 2023.
8 Per altro verso, secondo l'impresa il contratto era cessato al 31 marzo 2022; successivamente, dopo una lunga pausa di un anno e mezzo, l'attività di lavoro di era ripresa per soli tre giorni, dal 4 al 7 settembre 2023, per CP_1 interrompersi bruscamente a causa di un infortunio.
Quest'ultima circostanza è confermata sia dalle ammissioni dell'opposto, sia dal
Verbale Unico di Accertamento e di Notificazione 19 dicembre 2024 Comando
Carabinieri per la Tutela del Lavoro - Nucleo Ispettorato Lavoro di Brescia prot.
034/037 (cfr. doc. 5 fasc. opponente), in cui si dava atto che dagli accertamenti ispettivi svolti era emerso che lo straniero aveva svolto per tre giorni attività di casaro nei locali e a favore della società senza la preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro (in violazione dell'art. 3, comma 3-quater d.l. 12/2002, convertito dalla l. n. 73/2002, modificato dall'art. 22, comma 1 d. lgs. 151/2015). Egli era infatti sprovvisto di regolare permesso di soggiorno e/o di altro titolo idoneo al soggiorno sul territorio nazionale e alla prestazione di attività lavorativa subordinata.
Erano compiegati dal caseificio dapprima il modello UNI - LAV relativo all'assunzione e la prima proroga, unitamente al ricorso (doc. 4) e, in seguito, previa autorizzazione della Giudice, una decina di proroghe intermedie (cfr. documenti versati il 29 ottobre 2025), da cui risultano univocamente quale data d'inizio del rapporto proprio il 15 maggio 2020 e la scadenza dell'ultima proroga al 31 marzo 2022.
[... Va allora ritenuto assodato che avesse lavorato alle dipendenze de “ CP_1
sia per quest'ultimo periodo, in modo regolare, sia Parte_2 per il trio di giorni 4 - 7 settembre 2023, .
Quanto alla fase intermedia tra quelle incontrovertibili di operatività iniziale e finale, si deve constatare che l'assunto del cittadino marocchino di essere stato impiegato presso il medesimo datore di lavoro senza soluzione di continuità è rimasta sfornita di dimostrazione positiva.
Invero, non enucleava nemmeno un principio di prova a suffragio della CP_1 sua tesi (atto scritto, indizi o presunzioni), né invocava attività istruttoria con
9 audizione di testi in suo favore. Anzi, nonostante queste puntuali contestazioni,
l'opposto si limitava a ribadire la maggior durata del rapporto di lavoro, senza circostanziare le proprie allegazioni con dettagli specifici e individualizzanti che restituissero almeno la verosimiglianza della sua prospettazione.
Reputa allora la Decidente che, a fronte del corredo documentale osteso dall'opponente, a fascicolo, debba accordarsi preferenza all'indicazione datoriale in merito al confinamento della prestazione lavorativa al più ristretto periodo 15 maggio 2020 - 31 marzo 2022, giacché fondata su prova scritta che non ha trovato smentita alcuna.
Se ne trae che “Il è tenuto a mettere a disposizione Parte_2 di il contratto di lavoro, i cedolini paga e le Certificazioni Uniche CP_1 inerenti esclusivamente all'intervallo temporale per cui è certo che vi fosse costanza del rapporto di lavoro - ovvero dal 15 maggio 2020 al 31 marzo 2022.
6. Nondimeno, si rileva che l'opponente non contestava il diritto di a CP_1 ricevere la consegna della documentazione richiesta, ma sosteneva di aver già adempiuto illo tempore, in parte con consegna delle buste paga all'opposto, il quale firmava per ricevuta (cfr. doc. 3 fasc. opponente) e, in parte, per le
Certificazioni Uniche, con deposito nel cassetto previdenziale, da cui il lavoratore avrebbe potuto recuperarle agevolmente.
Si osserva che il caseificio depositava a fascicolo i cedolini paga relativi alle mensilità di:
1) settembre, ottobre, novembre 2020;
2) gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, novembre e dicembre 2021;
3) gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022.
Tutti questi documenti recano la sottoscrizione del lavoratore.
Rimarca la Giudice che solo all'udienza 17 luglio 2025, fissata per la discussione della provvisoria esecuzione, il patrono di tacciava di falsità quelle CP_1 firme, mentre nulla obiettava sul punto nella memoria depositata a fascicolo,
10 donde inammissibilità dell'eccezione in quanto tardiva, ai sensi dell'art. 416 comma 2 c.p.c.
Dunque, è dimostrato per tabulas l'adempimento dell'obbligo datoriale di consegna delle buste paga brevi manu per l'intero periodo, tranne per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020, in cui risultano mancanti.
La società si giustificava per questo deficit con richiamo a quanto affermato dall'associazione Coldiretti, cui aveva delegato il compito di tenere la contabilità.
Come si evince dalla missiva dell'associazione di categoria agli atti, le buste paga erano state redatte solo a partire dal mese di settembre 2020, in quanto il lavoratore, extracomunitario, aveva presentato una domanda di emersione il 3 agosto 2020.
La circostanza non è stata smentita dall'opposto.
Invero, si rammenta che le registrazioni obbligatorie sul Libro Unico del Lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.
Perciò, correttamente l'iscrizione di MO nel L.U.L. decorreva da settembre
2020.
Ciò spiega la ragione per cui le buste paga erano elaborate proprio da settembre
2020, mentre per i mesi precedenti la procedura amministrativa di regolarizzazione e sanatoria prevedeva un pagamento forfettario di 500 euro.
Tanto determina inesigibilità dell'obbligo di consegna delle ulteriori buste paga
(maggio, giugno, luglio e agosto 2020).
7. Circa la tredicesima e la quattordicesima mensilità, la società si richiamava ancora una volta alle spiegazioni fornite da Coldiretti, la quale faceva riferimento alle puntuali disposizioni del C.C.N.L. operai agricoli e florovivaisti 19 giugno
2018 (in vigore dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2021), che era stato applicato al rapporto di lavoro in questione (cfr. doc. 7 fasc. resistente).
Segnatamente, vengono in rilievo l'art. 51, la cui rubrica recita Tredicesima mensilità>, che così testualmente dispone: Agli operai con rapporto di lavoro a
11 tempo indeterminato spetta, al termine di ogni anno, la tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore nel mese di dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Per gli operai a tempo determinato la tredicesima mensilità è compresa nella percentuale relativa al terzo elemento previsto dall'art. 49>.
Invece, l'art. 52 disciplina la Quattordicesima mensilità>, nei seguenti termini:
Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve essere corrisposta, alla data del 30 aprile di ogni anno, la quattordicesima mensilità, pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore alla stessa data.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno l'operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso
l'azienda.
La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Per gli operai a tempo determinato la quattordicesima mensilità è compresa nella percentuale relativa al terzo elemento di cui dall'art.
49>.
Pertanto, parte convenuta non era tenuta alla redazione di specifiche buste paga per gli emolumenti a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità dovuti al lavoratore a tempo determinato siccome già incorporati nei compensi CP_1 mensili ordinari (inclusi alla voce terzo elemento> della retribuzione oraria).
8. Quanto al T.F.R., si osserva che dalle buste paga prodotte risulta che era liquidato su base mensile, in quanto conglobato nella retribuzione, in armonia
12 con quanto previsto dall'allegato 14 al C.C.N.L. operai agricoli e florovivaisti 19 giugno 2018, intitolato Accordo sui termini di corresponsione del Trattamento di fine rapporto agli operai a tempo determinato> (cfr. buste paga docc. 3 e 6 fasc. resistente).
9. Per quanto riguarda le Certificazioni Uniche, reputa la Decidente che valga lo stesso principio di cui s'è dato conto precedentemente, sicché ratione temporis sono esigibili da parte del lavoratore nei confronti di “
[...]
solo per i redditi percepiti negli anni 2020, 2021 e Parte_2
2022 - ovvero le Certificazioni Uniche 2021, 2022 e 2023.
L'impresa versava a fascicolo tutti e tre questi documenti con il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. doc. 2).
Va rammentato che il datore avrebbe potuto adempiere il proprio obbligo di consegna di questo carteggio a con due modalità: con trasmissione al CP_1 lavoratore delle Certificazioni Uniche in formato elettronico, dopo essersi accertato che egli avesse gli strumenti necessari per ricevere e stamparli, ovvero con consegna in formato cartaceo.
Rileva la Giudice che la società non offriva evidenza della trasmissione fisica dei documenti al lavoratore e, per supportare l'affermazione di un'esatta e puntuale osservanza dell'obbligo di legge, si limitava a evidenziarne la reperibilità sui siti web ufficiali (I.N.P.S. e Agenzia delle Entrate).
“Il nemmeno deduceva di aver verificato Parte_2 Parte_2 preventivamente la capacità di di accedere al portale Controparte_1 dell'I.N.P.S. onde scaricare le Certificazioni Uniche in questione, nonostante egli fosse un cittadino straniero richiedente asilo, in attesa di regolarizzazione sul territorio nazionale, con condizioni di vita precarie e di fragilità sociale che rendevano per lui particolarmente difficoltoso procedere in autonomia a recuperarle su internet da un sito istituzionale, al quale si accede con credenziali personali e con una procedura articolata, che presuppone il possesso di competenze linguistiche e informatiche.
13 Pertanto, si rendeva necessario per il lavoratore agire in via monitoria per la tutela dei suoi diritti, onde avere materiale accesso a questi atti.
A ogni buon conto, è un dato di fatto inoppugnabile che i file allegati al ricorso in opposizione concretano adempimento, seppur tardivo da parte del datore di lavoro, che non è stato negato dal patrono di CP_1
10. Da ultimo, si osserva che l'unico documento mancante agli atti è il contratto di lavoro sottoscritto dal lavoratore, che il caseificio assumeva di non aver trovato nella sua contabilità in quanto smarrito.
Si tratta, in tutta evidenza, di una giustificazione irricevibile, giacché l'operato dell'azienda si pone in contrasto con la normale e minima diligenza richiesta al datore di lavoro.
Si sottolinea che “Il non profilava alcuna specifica Parte_2 causa di perdita incolpevole dell'atto, né tantomeno la dimostrava (nemmeno erano articolati mezzi di prova a tale scopo), di talché non può essere ritenuta sussistente un'impossibilità sopravvenuta allo stesso non imputabile.
11. In definitiva, il decreto ingiuntivo deve trovare conferma solo parziale, quanto all'obbligo di consegna del contratto di lavoro.
Quanto agli altri documenti relativi alla posizione lavorativa di alle CP_1 dipendenze dell'opponente, circoscritta al periodo maggio 2020 - marzo 2022 come sopra esposto, si constata che ormai sono stati messi a disposizione del lavoratore, siccome confluiti nel fascicolo processuale.
In presenza di simili sopravvenienze di fatto, possono verificarsi la cessazione della materia del contendere, ovvero la sopravvenuta carenza di interesse.
Sebbene i due istituti vengano talora accomunati (come quando si sostiene che
«la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse», Corte di Cass., ord. n.
18530/16), conviene distinguere:
• il primo postula il pieno soddisfacimento dell'interesse fatto valere in giudizio, ossia la sopravvenienza di «fatti tali da determinare la totale
14 eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti» (Corte di Cass., ord. n.
26537/18), Il caso più frequente è rappresentato da una transazione intervenuta tra i litiganti;
nel processo tributario, dalla rimozione in autotutela dell'atto impugnato (Corte di Cass., ord. n. 5098/22 e sent. n.
15432/22). In materia di immigrazione, è stato parimenti affermato che
«nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione per revoca del permesso di soggiorno, la sopravvenuta concessione di un altro permesso di soggiorno, rendendo inefficace il provvedimento impugnato, determina la cessazione della materia del contendere» (Corte di Cass., ordd. n. 14268/14 e n. 109/20);
• il secondo si verifica invece quando, per altri motivi estranei al processo, venga comunque meno l'interesse (processuale) alla pronuncia del giudice, che risulterebbe pertanto inutiliter data. La fattispecie va ricondotta all'art. 100 c.p.c. in tema di interesse ad agire, il quale - come condizione dell'azione - deve persistere fino al momento della decisione (Corte di
Cass., Sez. Un., sent. n. 10553/17) e la cui mancanza può essere rilevata anche d'ufficio (Corte di Cass., ord. n. 8034/20) in ogni stato e grado del processo (Corte di Cass., ord. n. 3991/20).
Nel caso di specie, ha ottenuto i beni della vita cui ambiva, sia pure solo CP_1 parzialmente, ossia Certificazioni Uniche e buste paga, comprensive di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché T.F.R.
Per quanto precede, questa situazione va ricondotta alla cessazione della materia del contendere, in quanto non residuano spazi di denegata tutela.
9. Quanto alle spese processuali, si osserva che l'opposizione è stata rigettata esclusivamente quanto all'obbligo di consegna del contratto di lavoro stipulato tra e “ ; inoltre, il decreto CP_1 Parte_2 ingiuntivo opposto aveva legittimamente statuito che l'impresa dovesse fornire al lavoratore le C.U. 2021, 2022 e 2023, per quanto già detto sopra.
Sotto entrambi i profili, allora, l'opposizione si è rivelata priva di pregio.
15 Quanto agli altri documenti, la questione deve essere esaminata facendo applicazione della regola della soccombenza virtuale.
Il codice di rito non contempla espressamente i due istituti sopra citati e, di conseguenza, non prevede le relative conseguenze processuali.
Al contrario, l'art. 34 del codice del processo amministrativo, di cui al d. lgs. n.
104/10, dispone che «qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere» con una pronuncia di merito [l'art. 35 lett. c) c.p.a. prevede d'altronde che il ricorso sia dichiarato improcedibile, con una pronuncia di rito,
«quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione»; cfr. sul punto Consiglio di Stato, sent. n. 230/22].
Questa impostazione - adottata dal legislatore per un processo certamente diverso dal presente, con cui nondimeno condivide l'instaurazione mediante ricorso avverso un provvedimento amministrativo - possa essere condivisa ed estesa, nel senso che la cessazione della materia del contendere conduca a una pronuncia di merito.
In questo senso, dopo varie incertezze della giurisprudenza di legittimità, si è orientata Corte di Cass., Sez. Un., sent. n. 8980/18: «La declaratoria della cessazione della materia del contendere [in quel caso, per intervenuto regolamento negoziale di risoluzione della controversia, n.d.r.] esprime in questo senso il significato di una pronuncia di definizione del giudizio per una ragione attinente al “merito” della controversia, in quanto attesta che la res dedotta in giudizio e la cui disciplina si chiedeva al giudice risulta regolata fra le parti sulla base di un accordo negoziale […] Mette conto di rilevare che la situazione di cui ci si occupa non evidenzia affatto una carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., atteso che le parti al contrario insistono per ottenere una decisione sulla controversia, sebbene con la mera dichiarazione che essa è definita [in quel caso, dall'accordo negoziale, n.d.r.]».
«Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere segue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza
16 virtuale» (Corte di Cass., ord. n. 26537/18; cfr. anche Corte di Cass., sent. n.
17312/15).
Ragioni di giustizia, infatti, impongono di porre gli oneri del processo a carico di chi aveva agito o resistito con ragione.
Tale soccombenza dovrà essere individuata in base a una ricognizione della
"normale" probabilità di accoglimento della pretesa dei ricorrenti su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche a una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
In tal senso è anche la sentenza n. 274/2005 della Corte Costituzionale, la quale ritenendo che, nel caso di cessazione della materia del contendere, non sia legittima la compensazione ope legis delle spese (perché renderebbe inoperante il principio generale di responsabilità per le spese del giudizio cui è ispirato il processo), ha correttamente riportato la condanna al rimborso delle spese di giudizio al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, né avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale).
Ciò posto, per quanto argomentato in precedenza si deve concludere che nel merito l'opposizione sia in parte fondata: per un verso, quanto alle buste paga per il periodo settembre 2020 - marzo 2022, giacché erano già state date al lavoratore, che le sottoscriveva per ricevuta;
per altro verso, quanto alle buste paga per il periodo aprile 2022 - settembre 2023 e quanto alla Certificazione
Unica 2024 per i redditi percepiti da nel 2023, poiché non dovevano CP_1 essere predisposte dal datore di lavoro, mancando la prova della persistenza del rapporto per quel lasso temporale.
Quindi, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, reale e virtuale, si giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Le spettanze del patrono di ammesso al patrocinio a spese dello Stato, CP_1 saranno liquidate con separato decreto.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 286/2025 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Brescia il 14 maggio 2025 (R.G. n. 880/2025) nei confronti de “ , Parte_2 limitatamente all'obbligo di consegna del contratto di lavoro subordinato stipulato tra la stessa impresa e nel maggio 2020; Controparte_1
2) dichiara la cessazione della materia del contendere nel resto;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, l'1 dicembre 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
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