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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2746 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice Unico dott.ssa Ester MARONGIU ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 10565/2022 R.G. promossa da:
in persona del suo procuratore pro tempore, (C.F. Controparte_1
), con sede legale e direzione in Bologna, Via Stalingrado n. 45, già denominata P.IVA_1
quale incorporante di: (che, a sua volta, aveva Controparte_2 Controparte_3 incorporato per fusione , Controparte_4 Controparte_5
il tutto con effetto dal 6 gennaio 2014, giusto atto di fusione del 31/12/2013 Controparte_6
a rogito Notaio di Bologna (Rep. 53712, Racc. 34018) Per_1 elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in , Via Lamarmora, n. 31, presso lo CP_5 studio dell'avv. che la rappresenta e difende in fora di procura in calce all'atto di Parte_1 citazione
- ATTRICE -
- contro –
codice fiscale , residente in [...], strada Sant'Anselmo CP_7 C.F._1
n.29, elettivamente domiciliato in Torino, via Casalis n.56, presso lo studio dell'avv. Roberto Giacobina che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Giorgio Giacobina, giusta procura in calce all'atto di costituzione
-CONVENUTO-
Con l'intervento di
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Controparte_8
MO NE (TV), via Marocchesa n.14, partita iva , P.IVA_2
1 -TERZA CHIAMATA CONTUMACE-
OGGETTO: surroga art. 1916 c.c.
CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI
Per parte attrice
Voglia il Tribunale Ill.mo nel merito: accertare e dichiarare il diritto e la legittimazione attiva di di agire, nei Controparte_1 confronti di , surrogandosi nei diritti della signora , ex artt. 1916 c.c. e CP_7 Parte_2
1203, III, c.c. in forza del pagamento effettuato nei confronti di quest'ultima e per le ragioni di cui alla narrativa che precede;
accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e contrattuale del signor nella CP_7 determinazione del furto/sinistro del 29 gennaio 2014, anche ai sensi degli articoli 1768 e 1780 c.c. e, per l'effetto, condannare l'odierno convenuto a rimborsare ad tutte le somme corrisposte alla Controparte_1 signora a titolo di risarcimento dei danni subiti, nella misura complessiva di € 27.463,08 o in Parte_2 quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (importo già decurtato della somma pari ad € 25.786,92, corrisposta, ante causa, da
[...]
nella sua veste di garante assicurativo della controparte). Controparte_9
Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre a I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge
Per parte convenuta
Voglia l'On. Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA PRINCIPALE assolvere l'esponente da ogni richiesta attrice,
IN VIA SUBORDINATA nell'ipotesi in cui venisse mai attribuita al convenuto una qualche responsabilità, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la PA RI
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a garantire e/o Controparte_8 manlevare e/o tenere indenne il convenuto da ogni eventuale statuizione di condanna.
Con vittoria di compenso e di spese.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che
- ha convenuto in giudizio al fine di sentirlo condannare al pagamento in suo CP_1 CP_7 favore della somma di € 27.463,08 quale importo corrisposto alla signora in Parte_2 relazione al furto dell'autovettura Audi A4 Allroad tg. ET200XX, avvenuto in Torino, via Filippo
2 Juvarra n. 22, in data 28.1.2014 presso il parcheggio “Central Parking”, di proprietà del convenuto;
- l'attrice precisava che in data 28.1.2014 la signora , aveva consegnato al convenuto Parte_2 la propria autovettura Audi A4 Allroad tg. ET200XX, assicurata per il furto con l'attrice in forza di polizza n. 00103122732.9012, affinché lo stesso provvedesse a posteggiarla e custodirla;
aggiungeva che, durante la custodia nel garage del convenuto, l'auto era stata oggetto di furto da parte di un soggetto che, impossessatosi delle chiavi non adeguatamente custodite, si era allontanato a bordo dell'autovettura;
- l'attrice dava atto di aver corrisposto all'assicurata e, per essa, al broker Global Safe Insurance, a titolo di indennizzo, in data 23.12.2014, la somma di € 53.250,00 aggiungendo che, ritenuta la responsabilità esclusiva del convenuto, con comunicazione del 23.1.2017, aveva chiesto al CP_7 il rimborso delle somme corrisposte;
- precisava quindi di aver ricevuto dalla compagnia quale compagnia assicurativa del Controparte_8 convenuto, la metà della somma richiesta motivata dalla previsione di cui all'art. 1910 c.c.;
- richiamata la norma di cui all'art. 1916 c.c., e ritenuta l'esclusiva ed evidente responsabilità del convenuto per non avere correttamente adempiuto alla prestazione di custodia e di vigilanza connessa al parcheggio dell'auto, l'attrice ha concluso come riportato in epigrafe instando per la condanna del convenuto al rimborso della differenza tra la somma erogata all'assicurata e quanto ricevuto dalla compagnia Controparte_8
- ritualmente costituito, il ha contestato la domanda attorea ricostruendo l'accaduto e CP_7 ribadendo di aver adottato tutte le cautele necessarie per la custodia dell'auto atte ad evitare il verificarsi dell'evento occorso;
- in particolare, evidenziando come il sinistro sia da qualificarsi quale rapina e non semplice furto, dava atto che le chiavi dell'auto sottratta erano custodite in un cassetto chiuso all'interno della guardiola, a sua volta chiusa da una porta, in posizione non accessibile al pubblico;
- dato atto della diligenza posta in essere quale depositario dell'auto, il convenuto concludeva per il rigetto della pretesa restitutoria attorea ed instava per l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa già al fine di essere dalla Controparte_8 Controparte_10 stessa manlevato;
- nessuno si costituiva per le nonostante la ritualità della notifica dell'atto di chiamata Controparte_8 del terzo;
- istruita con la produzione di documenti e l'assunzione di prove orali, all'udienza figurata del
9.1.2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa a decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.; osservato che l'istituto della surrogazione dell'assicuratore, previsto dall'art. 1916 c.c., configura una successione a titolo particolare nel diritto vantato dall'assicurato nei confronti del terzo responsabile dell'evento
3 dannoso oggetto della copertura assicurativa;
che, come osservato dalla Cassazione, tale successione comporta l'acquisto a titolo derivativo dei diritti dell'assicurato “nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e gli stessi limiti in cui essi si trovavano al momento della surrogazione, venendo l'assicuratore a subentrare nell'identica posizione sostanziale e processuale dei danneggiati verso il terzo autore del fatto dannoso” (v. Cass. 2.2.2001, n. 1508); trattandosi di una sostituzione integrale ed omnicomprensiva il surrogante acquista il credito, le garanzie del credito, gli interessi prodotti dal credito e si espone alle medesime eccezioni che il terzo responsabile avrebbe potuto opporre al danneggiato:“il trasferimento a titolo particolare, dall'assicurato all'assicuratore, del diritto che il primo vantava nei confronti del terzo responsabile, comporta logicamente il trasferimento delle azioni e degli altri istituti processuali che la legge prevede
a tutela di quel diritto” (v. Cass. 14.10.2016, n. 20740); che l'operatività della surrogazione è subordinata all'esistenza di un credito risarcitorio in capo all'assicurato, all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore e, quindi, alla manifestazione di volontà dell'assicuratore di volersi surrogare nei diritti dell'assicurato; che, nel caso di specie, tale presupposti sussistono con conseguente piena applicabilità dell'istituto; considerato infatti che, in conseguenza del furto del 29.1.2014 la signora ha acquistato un diritto di Parte_2 credito nei confronti del responsabile civile, individuato nel convenuto quale titolare del CP_7 garage Central Parking;
che l'odierna attrice ha indennizzato l'assicurata in forza della polizza sottoscritta con la stessa, CP_3 versando in data 23.12.2014 la somma di € 53.250,00 (v. doc. n. 4 parte attrice), ed acquistando così a titolo derivativo, e nei limiti dell'indennizzo pagato, il medesimo diritto vantato dalla nei Parte_2 confronti del soggetto tenuto a risarcirla;
che la stessa attrice ha manifestato al convenuto la volontà di volersi surrogare nei diritti dell'assicurato con raccomandata ritualmente ricevuta dal in data 23.1.2017 (v. doc. n. 5 parte attrice), CP_7 assolvendo così anche all'ulteriore presupposto necessario per l'operatività della surrogazione;
****
4 che non è oggetto di contestazione tra le parti che la stessa attrice, a seguito dell'intervento delle quale compagnia del convenuto, abbia ricevuto la minor somma di € 25.786,92, agendo Controparte_8 nel presente giudizio per la sola differenza;
ritenuto che
, alla luce delle risultanze documentali e dell'istruttoria svolta in corso di giudizio, la domanda attorea sia fondata e accoglibile;
che, infatti, la ricostruzione dell'accaduto consente di ritenere sussistente l'allegata responsabilità del per non aver diligentemente custodito le chiavi dell'autovettura di proprietà della signora CP_7
; Parte_2 osservato che l'auto Audi A4 Allroad tg. ET200XX è stata consegnata la sera del 28.1.2014 dalla signora al convenuto per essere parcheggiata e custodita nel Garage Central Parking e che le chiavi Parte_2 sono state custodite dallo stesso convenuto fino al momento della loro sottrazione la mattina del
29.1.2014; che il contratto così concluso tra la signora e il convenuto è riconducibile al contratto di Parte_2 deposito con conseguente responsabilità "ex recepto" del gestore: la struttura del garage, quale luogo chiuso a terzi, la presa in consegna delle chiavi dell'autovettura e la presenza di personale deputato all'accompagnamento dei clienti alle vetture, evidenziano come la volontà delle parti sia stata quella di concludere un contratto reale, avente quale elemento caratterizzante la custodia della vettura, e non la mera locazione di uno spazio ove ricoverare l'auto (v. Cass. 13.2.2013, n. 508); che, infatti, tale finalità di custodia appare ulteriormente confermata dalla circostanza che le chiavi sono rimaste nella sfera di diretto controllo e nella piena disponibilità del convenuto fino al momento della loro sottrazione;
che, peraltro, come osservato dalla Corte di legittimità “affinché sorga la responsabilità del depositario per i danni alla cosa depositata ... non è necessario un espresso accordo in virtù del quale questi si impegni formalmente a custodirla, ma è sufficiente la mera consegna di essa (con la conseguente sottoposizione alla propria sfera di influenza e di controllo), non accompagnata da manifestazioni di volontà vòlte a limitare ad escludere la responsabilità 'ex recepto” (v. Cass. 15490/2008);
**** nel caso di specie, è indubbio che le chiavi della vettura siano rimaste nella sfera di controllo del fino alla loro sottrazione e che lo stesso convenuto non abbia mai manifestato una volontà CP_7 contraria alla custodia delle chiavi e anche della vettura;
a fronte dell'obbligazione assunta, deve ritenersi che il convenuto non abbia diligente assolto all'obbligazione di custodia e di restituzione assunta, atteso che le chiavi sono state sottratte dall'ufficio sito nel garage e che il veicolo è stato poi portato via dagli stessi locali di proprietà del convenuto;
giova al riguardo evidenziare che “al contratto atipico di parcheggio si applicano le norme relative al
5 contratto di deposito, sicché il depositario assume verso il depositante l'obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata, nonché, in caso di sottrazione, quello di risarcimento del danno, salvo che provi l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, e dunque la non imputabilità dell'inadempimento” (v. Cass. 15.4.2021, n.
9895); peraltro, la stessa Cassazione ha precisato che “in caso di furto della cosa depositata, il depositario non è esente da responsabilità se si limita a dimostrare di aver usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prevista dall'art. 1768 c.c., ma deve altresì provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile (fattispecie relativa all'azione di risarcimento danni nei confronti di una società che gestiva un parcheggio, in seguito al furto di una macchina, concessa in leasing all'attore, che aveva consegnato le chiavi al dipendente del garage, ricevendo l'apposito scontrino per la riconsegna) (v. Cass. 28.10.2014, n. 22807); nel caso di specie, pur all'esito dell'istruttoria, deve ritenersi che parte convenuta non abbia dato prova di avere adottato tutte le precauzioni del caso;
anzi, gli elementi probatori offerti consentono di ritenere che le chiavi siano state di fatto lasciate incustodite nell'ufficio presente nel garage, circostanza che ne ha agevolato la sottrazione;
nessun riscontro, infatti, ha avuto la circostanza allegata dal convenuto secondo il quale le chiavi sarebbero state “custodite nella guardiola all'interno di un cassetto chiuso”; nulla in tal senso si ricava dalla denuncia sporta dal convenuto e prodotta in atti (doc. n. 1 parte convenuta) nella quale lo stesso dopo aver dettagliatamente dato atto del tentativo di impedire CP_7
l'allontanamento dell'auto guidata dallo sconosciuto, si è limitato a riferire “entrando nell'ufficio dove ripongo le chiavi dell'auto, potevo così notare che mancava il mazzo di chiavi dell'AUDI A4”, senza offrire ulteriori precisazioni sulle modalità di custodia delle chiavi e, quindi, sulla circostanza della loro sottrazione;
peraltro deve ritenersi che laddove le chiavi fossero state custodite in un cassetto chiuso – eventualmente forzato dal terzo – tale particolare, attesa la rilevanza ai fini della ricostruzione del sinistro, non sarebbe stato omesso in sede di denuncia;
né la stessa annotazione di P.G. n. 48/87 redatta dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile intervenuti presso il garage del convenuto nell'immediatezza dell'accaduto riporta elementi utili ai fini della verifica della circostanza allegata dal convenuto, limitandosi a dar atto, genericamente, della sottrazione delle chiavi “custodite negli uffici”; né, ancora, l'istruttoria orale ha consentito di accertare con esattezza dove le chiavi dell'autovettura di proprietà della e oggetto di sottrazione fossero custodite al momento del furto;
Parte_2 le stesse dichiarazioni rese teste – pur superando l'eccezione di incapacità ex art. 246 c.c. – Tes_1 appaiono del tutto generiche non offrendo riscontro alcuno alla ritenuta custodia delle chiavi dell'Audi
“in un cassetto chiuso” nella guardiola, né elementi utili a ritenere provata la non imputabilità
6 dell'inadempimento; deve peraltro darsi atto che lo stesso teste, pur confermando la presenza di un ufficio all'interno del garage e pur avendo confermato che le chiavi erano di regola custodite all'interno della guardiola in un cassetto, non solo non ha precisato se lo stesso fosse chiuso al momento del sinistro, ma ha altresì riferito che la porta del locale guardiola “di solito” non era chiusa a chiave;
deve quindi asserirsi l'inadempimento del nella misura in cui lo stesso convenuto non ha CP_7 adottato precauzioni adeguate per evitare la sottrazione delle chiavi che, quand'anche depositate in un cassetto nella guardiola presente nel garage, sono rimaste prive di protezione e nella concreta disponibilità di chiunque fosse entrato nel garage;
la domanda proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 1916 c.c. deve pertanto ritenersi accoglibile con conseguente condanna del convenuto al pagamento della somma di € 27.463,08, pari alla differenza tra l'importo erogato all'assicurata e quanto ricevuto dalla per conto dello stesso Parte_2 Controparte_8
CP_7 tale importo deve essere maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;
come riconosciuto dalla Corte di Cassazione, infatti, se la surrogazione dell'assicuratore opera una particolare forma di successione a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il terzo responsabile, “ne consegue che le somme riconosciute e liquidate a favore dell'assicuratore, al pari di quelle spettanti all'assistito danneggiato, costituiscono un debito di valore, come tale suscettibile di rivalutazione monetaria” (v. Cass. 20.4.1991, n 4277); più precisamente, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, “ha natura di credito di valore quello dell'assicuratore che, dopo avere pagato l'indennizzo all'assicurato, agisce in surrogazione contro il terzo responsabile ex art. 1916 cod. civ.. Detto pagamento attiene infatti al rapporto tra l'istituto assicuratore ed il danneggiato assicurato, non a quello fra quest'ultimo ed il terzo responsabile, la cui obbligazione risarcitoria non si trasforma da debito di valore in debito di valuta per effetto di quel pagamento;
e ciò comporta che uguale natura deve riconoscersi al credito dell'assicuratore, il quale succede a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il danneggiato
e ha diritto quindi di vedere integrata la somma erogata della maggiorazione corrispondente alla svalutazione monetaria successivamente intervenuta, la quale può essere liquidata anche "ex officio"”
(cfr. Cass. n. 11112/94 e Cass. n. 2639/87); trattandosi dunque di debito di valore e tenuto conto che il limite della surrogazione è rappresentato dal danno effettivamente causato dal responsabile, il non potrà essere condannato a pagare CP_7 all'assicuratore, neppure per effetto della svalutazione monetaria, una somma superiore all'importo corrisposto al danneggiato;
considerato che
, nel caso di specie, l' ha già ricevuto – per il tramite delle – parte CP_3 Controparte_8 della somma corrisposta alla , la misura del credito spettante all'attrice deve essere Parte_2 determinata tenendo conto dell'importo versato dalla terza chiamata pari ad € 25.786,92: la somma
7 corrisposta dalla viene pertanto maggiorata di rivalutazione ed interessi sulla somma via via CP_3 rivalutata dalla data del pagamento sino alla data dell'acconto e quindi, detratto l'acconto sulla somma residua (€ 28.506,75) viene calcolato il dovuto sino ad oggi, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria;
la somma oggi dovuta è pari pertanto ad € 37.727,61, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo;
**** deve ora esaminarsi la domanda di manleva svolta dal convenuto nei confronti della terza chiamata in forza delle polizze originariamente sottoscritte con la Controparte_8 Controparte_10 che, pur ritualmente citata in giudizio, è rimasta contumace e non si è costituita;
è documentalmente provato che, in fase stragiudiziale, la compagnia – subentrata Controparte_8 alla – abbia corrisposto all'attrice la somma di € 25.786,92, ritenendo tale Controparte_10 importo corrispondente alla quota dovuta ai sensi dell'art. 1910 c.c.; le polizze sottoscritte dal convenuto e la documentazione prodotta confermano come il fosse CP_7 titolare di copertura assicurativa per il furto che, in ragione degli allegati E060 – costituenti parti integranti la polizze – deve ritenersi estesa agli “autoveicoli anche di proprietà di terzi”, nonché ai furti commessi “in qualsiasi modo durante le ore di apertura dell'autorimessa con presenza delle persone addette al servizio” (v. doc. n. 6 parte convenuta); in assenza di elementi di segno contrario, ovvero di elementi che consentano di ritenere operante la previsione di cui all'art. 1910 c.c. invocata stragiudizialmente dalla terza chiamata, deve ritenersi accoglibile la domanda di manleva proposta dal convenuto dovendo il essere tenuto indenne e CP_7 manlevato dalla propria compagnia assicurativa, nel rispetto delle relative condizioni di polizza, per le somme che questi è tenuto a corrispondere all'attrice; ritenuto quanto alle spese processuali, che le stesse seguano il principio della soccombenza dovendo essere poste a carico del convenuto;
alla relativa liquidazione si provvede sulla base dei parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta e così applicandosi i valori medi;
nei rapporti tra il convenuto e la terza chiamata, a fronte dell'accoglimento della domanda di manleva, deve essere condannata a rimborsare al convenuto le spese processuali, nella Controparte_8 misura liquidata in dispositivo tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate, dell'attività svolta (e così applicandosi i valori medi ridotti) nonché delle spese documentate;
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
8 condanna al pagamento in favore della della somma di € CP_7 Controparte_3
37.727,61, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo;
accoglie la domanda di manleva di parte convenuta nei confronti di e, per l'effetto Controparte_8 condanna la terza chiamata a manlevare e tenere indenne - nel rispetto delle condizioni CP_7 di polizza - di quanto questi è tenuto a pagare in forza della presente sentenza;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in
€ 8.164,60, di cui € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che si Controparte_8 liquidano in € 3.809,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, il 1.6.2025
Il Giudice dott.ssa Ester Marongiu
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