Articolo 3 della Legge 6 dicembre 1965, n. 1368
Articolo 2Articolo 4
Versione
5 gennaio 1966
Art. 3.
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche al personale postelegrafonico iscritto al Fondo per il trattamento di cui all' articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici iscritto, a norma del decreto del Presidente dalla Repubblica 18 luglio 1949, n. 688, alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale.
Per il personale di cui al precedente comma la valutazione dei servizi viene effettuata previo pagamento di un contributo a totale carico del personale interessato, da determinarsi rispettivamente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici e dal Comitato amministratore della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale in base a coefficienti attuariali, previsti da apposite tabelle da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1966