TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 729/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 729/2025 promosso da:
(cf ), rappresentato e difeso dall'avv. MINELLI LUCIANO Parte_1 C.F._1
ROSSANA SILVESTRI, (cf. rappresentata e difesa dall'avv.MINELLI C.F._2
LUCIANO
E
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv.MINELLI Controparte_1 C.F._3
LUCIANO
pagina 1 di 3 RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
I ricorrenti, genitori della figlia , nata il [...], hanno ottenuto dal Tribunale di Modena CP_1
sentenza di divorzio n. 780/2013, pubblicata il 20/05/2013, pronunciata su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le varie cose, al punto 5 era previsto in capo a il contributo al Parte_1
mantenimento della figlia allora minorenne pari ad euro 487,42 da versarsi mensilmente alla coniuge,
oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso del 24/02/2025 le parti, unitamente alla figlia, hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“a modifica delle Condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del Matrimonio, la
cessazione dell'obbligo previsto dall'art 5 a carico di del versamento a favore della ex- Parte_1
coniuge VE NA del contributo di mantenimento mensile previsto per la figlia CP_1
,quantificato in euro 487,42 mensili ,nonché del conseguente obbligo di contribuzione alle spese
[...]
straordinarie della medesima nella misura del 50% previsto dal successivo art 6 ,stante l'avvenuto
raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di quest'ultima .”
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle statuizioni di cui allla sentenza del Tribunale di Modena n. 780/2013,
pubblicata il 20/05/2013, provvede nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 20/03/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 729/2025 promosso da:
(cf ), rappresentato e difeso dall'avv. MINELLI LUCIANO Parte_1 C.F._1
ROSSANA SILVESTRI, (cf. rappresentata e difesa dall'avv.MINELLI C.F._2
LUCIANO
E
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv.MINELLI Controparte_1 C.F._3
LUCIANO
pagina 1 di 3 RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
I ricorrenti, genitori della figlia , nata il [...], hanno ottenuto dal Tribunale di Modena CP_1
sentenza di divorzio n. 780/2013, pubblicata il 20/05/2013, pronunciata su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le varie cose, al punto 5 era previsto in capo a il contributo al Parte_1
mantenimento della figlia allora minorenne pari ad euro 487,42 da versarsi mensilmente alla coniuge,
oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso del 24/02/2025 le parti, unitamente alla figlia, hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“a modifica delle Condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del Matrimonio, la
cessazione dell'obbligo previsto dall'art 5 a carico di del versamento a favore della ex- Parte_1
coniuge VE NA del contributo di mantenimento mensile previsto per la figlia CP_1
,quantificato in euro 487,42 mensili ,nonché del conseguente obbligo di contribuzione alle spese
[...]
straordinarie della medesima nella misura del 50% previsto dal successivo art 6 ,stante l'avvenuto
raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di quest'ultima .”
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle statuizioni di cui allla sentenza del Tribunale di Modena n. 780/2013,
pubblicata il 20/05/2013, provvede nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 20/03/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3