Art. 7.
Per la concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario, l'autorizzazione di spesa di lire 8 miliardi prevista dalla legge 25 luglio 1956, n. 849 , e' elevata a 18 miliardi. La maggior somma di lire 10.000.000.000 e' recata in aumento allo stanziamento previsto dalla legge medesima per l'esercizio finanziario 1957-58.
Per la concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario, l'autorizzazione di spesa di lire 8 miliardi prevista dalla legge 25 luglio 1956, n. 849 , e' elevata a 18 miliardi. La maggior somma di lire 10.000.000.000 e' recata in aumento allo stanziamento previsto dalla legge medesima per l'esercizio finanziario 1957-58.