Sentenza breve 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza breve 05/07/2023, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/07/2023
N. 00497/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00311/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di TI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 311 del 2023, proposto da
EGATO n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cassino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lio Sambucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensiva,
della Delibera dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Cassino n. 291 del 9.3.2023, pubblicata a far data dal 20.3.2023 per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio comunale, recante “parziale non ammissione alla massa passiva della liquidazione – ATO 5 LAZIO MERIDIONALE - FROSINONE”;
ove occorra, della nota prot. n. 90241/4464 del 22.12.2022 dell'Organismo di Liquidazione del Comune di Cassino recante “dissesto finanziario Comune di Cassino – Comunicazione al creditore del preavviso di diniego – art. 10-bis, L. n. 241/1990”;
nonché, di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti, ivi inclusa, occorrendo, la nota prot. 7650 del 6.2.2023, con la quale il Dirigente del Settore Finanziario del Comune di Cassino ha confermato il contenuto dell'attestazione resa in data 7.12.2022, nonché l'attestazione del 7.12.2022, richiamati, ma non allegati, alla deliberazione n. 291 del 9.3.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cassino e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto, il ricorso notificato a mezzo pec il 5 giugno 2023 e depositato il successivo giorno 9 con cui EGATO n. 5 - Ente di Governo dell’A.T.O. n. 5 “Lazio Meridionale – Frosinone ha impugnato l’atto in epigrafe specificato col quale l’Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Cassino ha deliberato: “di non ammettere alla massa passiva della liquidazione la domanda presentata dall’ATO 5 Lazio Meridionale Frosinone limitatamente all’importo di € 9.497.888,80; di includere il suddetto debito non ammesso nell’elenco delle passività non inserite da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell’Interno; di notificare la presente delibera al creditore e al Sindaco di Cassino; di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a norma dell’art. 4 comma 6 del DPR 378/93 e di disporne la pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000”;
Visti, gli atti depositati il 23 e 28 giugno 2023 con cui si sono costituiti in giudizio il Comune di Cassino e il Ministero dell’Interno;
Considerato, che alla camera di consiglio del 28 giugno 2023 per l’esame della domanda cautelare il ricorso è apparso suscettibile di definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a.;
Rilevato, in via preliminare, che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
Considerato, in particolare, che “Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra l'ente locale e il concessionario del servizio di tesoreria relativa al pagamento del corrispettivo per il suo svolgimento, inclusa l'ipotesi in cui, dichiarato lo stato di dissesto dell'ente, si faccia questione della possibilità di ricomprendere nella massa passiva, gestita dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi dell'art. 255, comma 10, del d.lgs. n. 267 del 2000, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 205 del 2017, il credito per erogazioni concesse dal tesoriere a titolo di anticipazioni di cassa, dal momento che una simile controversia, non involgendo profili valutativi del comportamento assunto dalla gestione commissariale, né vertendo sul contenuto della concessione, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di pubblici servizi, prevista dall'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lg. n. 104 del 2010” (Cassazione civile sez. un., 12/06/2019, n.15749);
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e che sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di TI (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 311/23 lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TI nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Davide Soricelli, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore
Benedetta Bazuro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Bucchi | Davide Soricelli |
IL SEGRETARIO