TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/11/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 30.10.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 20.10.2025, 21.10.2025, 29.10.2025, 30.10.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1128/2024 R.G. Lav.,
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Campanati e dall'avv. Mosca, giusta procura allegata all'atto introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, via Maratta n. 14 con indicazione della pec e Email_1 Email_2
RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Battistoni giusta delega allegata alla memoria di costituzione e risposta telematica, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, Largo Cosma n. 3 con indicazione dell'indirizzo pec per le comunicazioni Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: lavoro straordinario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. La ricorrente sostiene di avere lavorato per la convenuta dal 2.3.2022 con contratto dapprima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato come commessa di banco addetta ad una pizzeria. Sostiene che, nonostante l'assunzione con orario part time, aveva sempre prestato attività a tempo pieno per circa 42 ore settimanali sino all'ottobre 2023, sicché chiedeva le differenze retributive spettanti.
1 Costituendosi in giudizio il datore di lavoro nega che la ricorrente abbia svolto attività lavorativa anche in orari non contrattualizzati evidenziando che l'onere probatorio in merito grava sul lavoratore ex art. 2697 c.c. Adduce, infine, una serie di comportamenti negligenti ed offensivi, tenuti dalla ricorrente nei confronti del datore di lavoro, che potevano integrare motivo di licenziamento. Nelle more del giudizio interveniva il licenziamento disciplinare che veniva allegato in prima udienza da parte resistente. Il tentativo di conciliazione esperito in prima udienza non andava a buon fine, nonostante l'accettazione di parte resistente, per mancata adesione di parte ricorrente, che si riservava l'impugnazione del licenziamento disciplinare irrogato in corso di causa. La causa veniva istruita con escussione di testimoni e discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. INDIVIDUAZIONE DEL THEMA DECIDENDUM. Occorre precisare che i comportamenti imputati alla ricorrente e posti a fondamento del licenziamento disciplinare invero esulano dall'oggetto del presente giudizio che si incentra unicamente sul compenso spettante per la quantità del lavoro svolto, adducendo la di avere prestato ore di lavoro in più rispetto a Pt_1 quelle pattuite e remunerate senza ottenere il relativo compenso. Per tale ragione la prova testimoniale è stata ammessa limitatamente alle modalità orarie di svolgimento della prestazione lavorativa, reputando irrilevanti tutti gli altri capitoli articolati dal convenuto.
3. LAVORO STRAORDINARIO. Va premesso che, come ricordato da parte resistente, grava sulla lavoratrice che adduce lo svolgimento di lavoro straordinario la prova rigorosa delle ore di lavoro prestate ai sensi dell'art. 2697 c.c. Si ritiene al riguardo che sia stata fornita prova tramite testimoni di svolgimento di lavoro supplementare (la ricorrente era assunta con contratto part time), ma in misura largamente inferiore rispetto a quanto addotto nel ricorso introduttivo. Occorre premettere che quanto alla registrazione della conversazione tra e il titolare della convenuta versata in atti (doc. 7 fascicolo CP_2 essa non fornisce prova certa dello svolgimento di lavoro straordinario, in quanto il titolare, a fronte delle rivendicazioni del CP_2
(non si comprende peraltro se riferite alla , afferma che se la Pt_1 lavoratrice voleva effettuare più ore doveva dirl e caso avrebbe fatto il relativo contratto (come peraltro avvenuto con l'aumento delle ore a decorrere dal giugno 2022). La circostanza che alcuni emolumenti venissero corrisposti fuori busta nulla dice sull'ammontare delle ore di lavoro supplementare o straordinario svolte, né si riferisce specificamente alla posizione della Pt_1
In sintesi, il dialogo è alquanto generico e non permette di fondare la attorea. Dalla prova testimoniale raccolta è emerso, invece, con sufficiente
2 certezza quale fosse l'orario di lavoro della ricorrente come ricostruito in modo univoco dai colleghi di lavoro (testi , Tes_1 Tes_2 Tes_3
), i quali hanno riferito che sino al l Tes_4 effettuava due ore di lavoro al giorno dalle 11:30 alle 13:30 dal lunedì al venerdì con giorno di riposo il giovedì, e dalle 19:30 alle 21:30 nei giorni di sabato e domenica. A decorrere dal giugno 2022, in sostituzione di una collega andata in maternità, le ore di lavoro erano aumentate prolungandosi l'orario mattutino per quattro giorni feriali come sopra riportato sino alle 14:30 (teste
). Tes_1 Tes_3
i di dichiarazioni di soggetti che hanno ancora rapporti di lavoro con la convenuta, tale circostanza non inficia l'attendibilità di quanto da essi riferito, atteso che le deposizioni sono tutte concordanti e trovano riscontro l'una nell'altra. Al contrario, le prove addotte da parte ricorrente non risultano altrettanto pregnanti, essendo state rese da un cliente (teste che Tes_5 capitava un paio di volte a settimana nella pizzeria e che riferisce di un orario di lavoro di sei ore al giorno smentito da tutti i testi che hanno lavorato con la (in particolare il teste smentisce che la pizzeria chiudesse alle Pt_1 Tes_1
, in quanto lui stess edeva alla chiusura intorno alle 22:00- 22:30, mentre la teste riferisce di avere lavorato la sera fino alle Tes_6
23:00 circa); il teste ato della ricorrente riferisce de relato ex latere CP_2 actoris di un orario i 8-9 ore, addirittura superiore a quanto allegato in ricorso, desumendolo dal fatto che quando telefonavano alla ricorrente questa diceva di essere al lavoro, senza contestualizzare in quali orari ciò avvenisse e quanto spesso. Ne deriva che risulta provato un orario di lavoro settimanale di 12 ore dal marzo 2022 sino al maggio 2022, aumentato a 16 ore settimanali da giugno 2022 sino alla cessazione del rapporto. I contratti stipulati tra le parti riportano un orario di lavoro di 12 ore settimanali da marzo a maggio 2022, ridotto a 10 ore settimanali da giugno 2022 sino a dicembre 2022, aumentato a 16 ore settimanali da gennaio 2023 (doc. 1 e 2 fascicolo ricorrente). Pertanto, si ritiene che nel periodo iniziale la ricorrente abbia svolto le 12 ore settimanali come indicate nel contratto, così come ha svolto le 16 ore settimanali indicate nel contratto da gennaio 2023. È stato al contrario provato lo svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello indicato in contratto nel periodo da giugno 2022 a dicembre 2022, dove a fronte di un monte ore contrattualizzato di 10 ore risulta svolto un orario lavorativo di 16 ore settimanali. Dai conteggi sindacali versati in atti e non specificamente contestati risulta richiesta per tale periodo a fronte di un orario lavorativo addotto di 42 ore settimanali (pagina 3 del ricorso introduttivo) la somma lorda di Euro 7.588,64; riproporzionando tale compenso ad un orario settimanale di 16 ore risultano spettanti differenze retributive lorde per Euro 2.890,91, che si ritiene
3 in via equitativa la retribuzione adeguata per la qualità e quantità del lavoro svolto come emerso dalla prova testimoniale. Su tale somma saranno poi dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
4. REGOLAMENTO SPESE DI LITE. Il parziale accoglimento del ricorso fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione per due terzi delle spese di lite ponendo il residuo terzo liquidato come da dispositivo a carico di parte resistente per il principio di soccombenza prevalente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso condanna Controparte_1
a corrispondere a la somma di Euro
[...] Parte_1 ltre rivalutazione m legali sulle somme annualmente rivalutata dal dovuto al saldo;
2) Compensa per due terzi tra le parti le spese di lite e condanna
[...]
a rifondere a il residuo Controparte_1 Parte_1
900,00 per c nale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, in data 7.11.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 30.10.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
4
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 30.10.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 20.10.2025, 21.10.2025, 29.10.2025, 30.10.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1128/2024 R.G. Lav.,
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Campanati e dall'avv. Mosca, giusta procura allegata all'atto introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, via Maratta n. 14 con indicazione della pec e Email_1 Email_2
RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Battistoni giusta delega allegata alla memoria di costituzione e risposta telematica, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, Largo Cosma n. 3 con indicazione dell'indirizzo pec per le comunicazioni Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: lavoro straordinario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. La ricorrente sostiene di avere lavorato per la convenuta dal 2.3.2022 con contratto dapprima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato come commessa di banco addetta ad una pizzeria. Sostiene che, nonostante l'assunzione con orario part time, aveva sempre prestato attività a tempo pieno per circa 42 ore settimanali sino all'ottobre 2023, sicché chiedeva le differenze retributive spettanti.
1 Costituendosi in giudizio il datore di lavoro nega che la ricorrente abbia svolto attività lavorativa anche in orari non contrattualizzati evidenziando che l'onere probatorio in merito grava sul lavoratore ex art. 2697 c.c. Adduce, infine, una serie di comportamenti negligenti ed offensivi, tenuti dalla ricorrente nei confronti del datore di lavoro, che potevano integrare motivo di licenziamento. Nelle more del giudizio interveniva il licenziamento disciplinare che veniva allegato in prima udienza da parte resistente. Il tentativo di conciliazione esperito in prima udienza non andava a buon fine, nonostante l'accettazione di parte resistente, per mancata adesione di parte ricorrente, che si riservava l'impugnazione del licenziamento disciplinare irrogato in corso di causa. La causa veniva istruita con escussione di testimoni e discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. INDIVIDUAZIONE DEL THEMA DECIDENDUM. Occorre precisare che i comportamenti imputati alla ricorrente e posti a fondamento del licenziamento disciplinare invero esulano dall'oggetto del presente giudizio che si incentra unicamente sul compenso spettante per la quantità del lavoro svolto, adducendo la di avere prestato ore di lavoro in più rispetto a Pt_1 quelle pattuite e remunerate senza ottenere il relativo compenso. Per tale ragione la prova testimoniale è stata ammessa limitatamente alle modalità orarie di svolgimento della prestazione lavorativa, reputando irrilevanti tutti gli altri capitoli articolati dal convenuto.
3. LAVORO STRAORDINARIO. Va premesso che, come ricordato da parte resistente, grava sulla lavoratrice che adduce lo svolgimento di lavoro straordinario la prova rigorosa delle ore di lavoro prestate ai sensi dell'art. 2697 c.c. Si ritiene al riguardo che sia stata fornita prova tramite testimoni di svolgimento di lavoro supplementare (la ricorrente era assunta con contratto part time), ma in misura largamente inferiore rispetto a quanto addotto nel ricorso introduttivo. Occorre premettere che quanto alla registrazione della conversazione tra e il titolare della convenuta versata in atti (doc. 7 fascicolo CP_2 essa non fornisce prova certa dello svolgimento di lavoro straordinario, in quanto il titolare, a fronte delle rivendicazioni del CP_2
(non si comprende peraltro se riferite alla , afferma che se la Pt_1 lavoratrice voleva effettuare più ore doveva dirl e caso avrebbe fatto il relativo contratto (come peraltro avvenuto con l'aumento delle ore a decorrere dal giugno 2022). La circostanza che alcuni emolumenti venissero corrisposti fuori busta nulla dice sull'ammontare delle ore di lavoro supplementare o straordinario svolte, né si riferisce specificamente alla posizione della Pt_1
In sintesi, il dialogo è alquanto generico e non permette di fondare la attorea. Dalla prova testimoniale raccolta è emerso, invece, con sufficiente
2 certezza quale fosse l'orario di lavoro della ricorrente come ricostruito in modo univoco dai colleghi di lavoro (testi , Tes_1 Tes_2 Tes_3
), i quali hanno riferito che sino al l Tes_4 effettuava due ore di lavoro al giorno dalle 11:30 alle 13:30 dal lunedì al venerdì con giorno di riposo il giovedì, e dalle 19:30 alle 21:30 nei giorni di sabato e domenica. A decorrere dal giugno 2022, in sostituzione di una collega andata in maternità, le ore di lavoro erano aumentate prolungandosi l'orario mattutino per quattro giorni feriali come sopra riportato sino alle 14:30 (teste
). Tes_1 Tes_3
i di dichiarazioni di soggetti che hanno ancora rapporti di lavoro con la convenuta, tale circostanza non inficia l'attendibilità di quanto da essi riferito, atteso che le deposizioni sono tutte concordanti e trovano riscontro l'una nell'altra. Al contrario, le prove addotte da parte ricorrente non risultano altrettanto pregnanti, essendo state rese da un cliente (teste che Tes_5 capitava un paio di volte a settimana nella pizzeria e che riferisce di un orario di lavoro di sei ore al giorno smentito da tutti i testi che hanno lavorato con la (in particolare il teste smentisce che la pizzeria chiudesse alle Pt_1 Tes_1
, in quanto lui stess edeva alla chiusura intorno alle 22:00- 22:30, mentre la teste riferisce di avere lavorato la sera fino alle Tes_6
23:00 circa); il teste ato della ricorrente riferisce de relato ex latere CP_2 actoris di un orario i 8-9 ore, addirittura superiore a quanto allegato in ricorso, desumendolo dal fatto che quando telefonavano alla ricorrente questa diceva di essere al lavoro, senza contestualizzare in quali orari ciò avvenisse e quanto spesso. Ne deriva che risulta provato un orario di lavoro settimanale di 12 ore dal marzo 2022 sino al maggio 2022, aumentato a 16 ore settimanali da giugno 2022 sino alla cessazione del rapporto. I contratti stipulati tra le parti riportano un orario di lavoro di 12 ore settimanali da marzo a maggio 2022, ridotto a 10 ore settimanali da giugno 2022 sino a dicembre 2022, aumentato a 16 ore settimanali da gennaio 2023 (doc. 1 e 2 fascicolo ricorrente). Pertanto, si ritiene che nel periodo iniziale la ricorrente abbia svolto le 12 ore settimanali come indicate nel contratto, così come ha svolto le 16 ore settimanali indicate nel contratto da gennaio 2023. È stato al contrario provato lo svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello indicato in contratto nel periodo da giugno 2022 a dicembre 2022, dove a fronte di un monte ore contrattualizzato di 10 ore risulta svolto un orario lavorativo di 16 ore settimanali. Dai conteggi sindacali versati in atti e non specificamente contestati risulta richiesta per tale periodo a fronte di un orario lavorativo addotto di 42 ore settimanali (pagina 3 del ricorso introduttivo) la somma lorda di Euro 7.588,64; riproporzionando tale compenso ad un orario settimanale di 16 ore risultano spettanti differenze retributive lorde per Euro 2.890,91, che si ritiene
3 in via equitativa la retribuzione adeguata per la qualità e quantità del lavoro svolto come emerso dalla prova testimoniale. Su tale somma saranno poi dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
4. REGOLAMENTO SPESE DI LITE. Il parziale accoglimento del ricorso fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione per due terzi delle spese di lite ponendo il residuo terzo liquidato come da dispositivo a carico di parte resistente per il principio di soccombenza prevalente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso condanna Controparte_1
a corrispondere a la somma di Euro
[...] Parte_1 ltre rivalutazione m legali sulle somme annualmente rivalutata dal dovuto al saldo;
2) Compensa per due terzi tra le parti le spese di lite e condanna
[...]
a rifondere a il residuo Controparte_1 Parte_1
900,00 per c nale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, in data 7.11.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 30.10.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
4