Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 31/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 561/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 561 / 2023, introdotta da:
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19/08/1962, con il patrocinio dell'Avv. SAULO GILI e domicilio eletto il difensore
ATTORE
CONTRO
(c.f. ) in persona del Sindaco pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'Avv. RENATO FEDELI e domicilio eletto presso il difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE:
Nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.) del nella causazione del Controparte_1 sinistro occorso in data 26.03.2022 e per l'effetto, condannare il predetto CP_1
, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore della sig.ra
[...]
della complessiva somma che sarà ritenuta equa e di giustizia alla luce della Parte_1 depositata CTU medico legale a firma del Dott. oltre ad interessi e rivalutazione Per_1 monetaria come per legge dalla data del sinistro a quella dell'effettivo soddisfo;
ancora nel merito: addossare le spese di CTU e di CTP sostenute in via anticipatoria dalla sig.ra , alla controparte;
Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario.”
PARTE CONVENUTA:
Nel merito: Respingere la domanda dell'attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto, mandando conseguentemente assolto il Comune di . CP_1
p. 1
, escusso all'udienza del 28.11.2023, stante il rapporto di coniugio con Tes_1
l'attrice, in regime di comunione dei beni.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio il Parte_1
per ottenere il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. (o ex art. Controparte_1
2043 c.c.) patiti a causa della propria caduta, verificatasi il 26 marzo 2022 attorno alle ore
12.00, presso l'attraversamento pedonale sito in Via Carmine a e imputata CP_1 dall'attrice alla presenza di buche presenti sul piano calpestabile.
Si è ritualmente costituito in giudizio il convenuto, che ha contestato la fondatezza della domanda attorea per assenza di prova dell'evento lesivo e della propria responsabilità, sostenendo, in ogni caso, la rilevanza del contegno attoreo ex art. 1227, co. 1, c.c.; inoltre,
è stato contestato anche il quantum debeatur.
All'esito della prima udienza (31.05.2023) sono stati assegnati i termini ex art. 183, co. 6,
c.p.c. e, sostituita la successiva udienza con il termine per deposito di note scritte (da effettuarsi entro il 20.10.2023), con ordinanza del 23.10.2023 sono state parzialmente ammesse le prove richieste dall'attore.
All'udienza del 28.11.2023 sono stati sentiti e , testi Testimone_2 Tes_1 dell'attrice; con successiva ordinanza, emessa in pari data, è stata ammessa c.t.u. medico- legale sulla persona dell'attrice, con nomina del dott. come consulente. Per_2
La relazione peritale è stata depositata il 05.06.2024 e, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata per il 19.06.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni
(poi sostituita ex art. 127-ter c.p.c.).
Con ordinanza del 08.07.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., il primo dei quali scadente il 10.09.2024.
Con ordinanza del 07.10.2024, tuttavia, la causa è stata rimessa sul ruolo affinché il c.t.u. provvedesse a fornire piena risposta ai quesiti sub d) ed e).
Pervenuta l'integrazione richiesta in data 1.12.2024, la causa è stata quindi rinviata all'udienza del 29.01.2025 per discussione e decisione nelle forme dell'art. 281-sexies
c.p.c.
La sentenza è poi depositata nel riservato termine di cui all'art. 281-sexies, ult. co., c.p.c., applicabile anche all'attuale procedimento ancorché di introduzione precedente alla riforma Cartabia, per effetto di quanto dettato dal d.lgs. 164/2024 in proposito.
2. La domanda – in punto di an debeatur – merita accoglimento, sia pure nei limiti di seguito precisati.
2.1. In via preliminare, si ritengono opportune alcune brevi precisazioni in ordine ai principali approdi della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità ex art. 2051
c.c., entro le cui maglie l'attore ha correttamente svolto la propria domanda risarcitoria.
p. 2 Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa.
L'inquadramento della concreta fattispecie nell'ambito della suddetta norma comporta precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti. Infatti, spetta all'attore la prova della derivazione del danno dalla cosa e la dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa stessa;
solamente ove sia assolto dal danneggiato tale onus probandi, il convenuto potrà fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un fattore interruttivo del nesso di causa che lega la cosa al danno. Nessuna rilevanza può assumere la prova della diligenza del custode, trattandosi
– come detto – di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. 11152/23; U. 20943/22;
2480-2481-2482/18).
Tuttavia, come ha recentemente precisato la Suprema Corte, qualora la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, il danneggiato deve dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Cass. 12663/24; 11526/17). La condotta incauta della vittima, qualora non sia tale da recidere il nesso di causa in quanto unico fattore eziologico del danno, può in ogni caso assumere rilievo ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. e, così, comportare una graduazione del risarcimento (Cass. 2376/24; 27724/18).
Tali approdi sono stati reiteratamente confermati in tema di caduta di pedoni a causa di irregolarità del marciapiede (cfr. Cass. 14228/23; 30775/17).
2.2. Prima di esaminare il merito, dev'essere vagliata l'eccezione ex art. 246 c.p.c. formulata da parte convenuta con riferimento alla testimonianza resa da , Tes_1 marito di , sentito all'udienza del 28.11.2023. Parte_1
Questa eccezione è stata tempestivamente formulata e reiterata in udienza, nonché riproposta al momento della precisazione delle conclusioni.
In proposito, giova osservare che i coniugi (attrice e teste) sono sposati in comunione dei beni: se è vero che numerose pronunce hanno ritenuto che il coniuge versi in condizione d'incapacità ex art. 246 c.p.c. (cfr. Cass. 9304/15), è altrettanto evidente che tale giurisprudenza si è formata su fattispecie in cui si verifichi, per effetto della lite,
“l'attribuzione di un bene destinato ad incrementare il patrimonio comune” (cfr., volendo,
Cass. 988/10).
Al contrario, in questa sede si versa in un'ipotesi di risarcimento di un danno da illecito extracontrattuale, il cui provento, ove riconosciuto, integra bene personale del coniuge, estraneo alla comunione, ex art. 179, co. 1, lett. e), c.c.
Di conseguenza, fermo il giudizio di ammissibilità della testimonianza, occorrerà poi saggiare in concreto l'attendibilità del teste.
2.3. Dall'istruttoria espletata, si trae conferma della dinamica indicata in atto di citazione.
p. 3 In particolare:
- Il teste ha confermato di aver visto cadere l'attrice – nelle circostanze Testimone_2 di luogo e tempo da questa allegate – e ha dichiarato “Mentre stavo arrivando nei pressi dell'auto, ho visto la signora che stava camminando […] Il piede della PT signora ha avuto un movimento anomalo, come se le fosse venuto a mancare il terreno sotto ai piedi ed è caduta. La signora è caduta su una spalla ma non ricordo quale […]
Ho notato, quando mi sono avvicinato, delle buche presenti nel marciapiede. C'erano due buche abbastanza accentuate, a memoria mia si tratta di 20-25 cm di diametro, il dislivello tra piano di calpestio e fondo della buca era di circa 4 cm, altre buche erano un po' più piccole. Non ho visto segnalazioni di queste buche, quali cartelli o altro. Non
c'era differenza tra la colorazione del fondo della buca e della superficie del marciapiede, visivamente non si apprezzava la differenza”;
- Il teste ha confermato la dinamica già resa dall'altro teste (sicché, per Tes_1
l'aderenza a quanto riferito da un teste estraneo al nucleo familiare, non pare potersene affermare l'inattendibilità) e di aver visto cadere la moglie in prossimità di una buca larga tra i 20 e i 30 cm e profonda 4-5 cm;
- Da tutta la documentazione medico-sanitaria, ivi inclusa la c.t.u., risulta la piena compatibilità tra la dinamica narrata dall'attrice e la menomazione sofferta dalla stessa in seguito alla caduta;
Il Tribunale ritiene quindi che l'attore abbia dimostrato il verificarsi del fatto storico, il rapporto di custodia tra la res e il convenuto (circostanza, invero, mai contestata) e la derivazione causale tra la buca, la conseguente caduta e la lesione fisica lamentata (id est lesione parziale-subtotale della cuffia dei rotatori in sede per inserzionale e tenosinovite del capo lungo del bicipite) e accertata dal c.t.u. (che sostiene sussistere un'ipotrofia del cingolo scapolo-omerale rispetto all'adelfo e la presenza di cicatrici dovute a pregressi interventi chirurgici).
Il Giudice ritiene tuttavia che l'eccezione ex art. 1227, co. 1, c.c., sollevata dal convenuto, meriti di essere accolta.
Dal compendio probatorio in atti, risulta che la giornata era serena, i fatti si sono svolti in mattinata (quindi in ottime condizioni di visibilità), in un luogo posto nell'immediata prossimità dell'abitazione di (cfr. teste ) e che le buche, Parte_1 Tes_1 ancorché non facilmente riconoscibili per il colore, erano pur sempre accentuate e quindi potenzialmente scrutabili (cfr. teste : si tratta di circostanze di sicuro rilievo ai fini Tes_2 dell'applicazione dell'art. 1227, co. 1, c.c., in quanto se ne deduce che l'attrice aveva senz'altro la possibilità – per la frequentazione dei luoghi e per le condizioni atmosferiche e di visibilità – di avvedersi delle (pur gravi) sconnessioni del piano calpestabile sul quale si trovava (cfr., in tema, Trib. Lodi, sent. 146/23).
Tali circostanze giustificano, ad avviso del Tribunale, l'applicazione dell'art. 1227, co. 1, c.c. – come sollecitato dal convenuto – e, considerati i parametri dettati dalla richiamata p. 4 disposizione, si ritiene equo indicare in 1/2 il coefficiente di corresponsabilità dell'attrice, con conseguente diminuzione pari a 1/2 del risarcimento (v., per una fattispecie analoga,
C. App. Milano, 1832/2024).
Infatti, in condizioni di sufficiente luminosità, in orario diurno, in presenza di condizioni oggettive e di quelle soggettive quali quelle della vittima (soggetto non anziano, pertanto con presumibili buoni riflessi, senza problemi deambulatori, in prossimità della propria abitazione), si deve concludere che un utente medio, prestando maggiore attenzione, avrebbe potuto evitare il rischio di caduta. Pertanto, l'evento lesivo risulta ascrivibile – ancorché in parte – anche alla condotta non sufficientemente attenta della vittima.
3. In ordine al quantum debeatur, parte attrice ha evocato il ristoro del danno non patrimoniale, oltre a voci di danno patrimoniale con riferimento alle spese per cure.
Dall'elaborato peritale e dalla successiva integrazione – rispetto al quale i c.t.p. non hanno eccepito alcunché – si desume che l'attrice ha subito:
− Un periodo di inabilità temporanea al 75% di 15 giorni, uno di inabilità temporanea al
50% di 15 giorni e un altro di inabilità temporanea al 25% di 15 giorni;
− Un danno biologico pari al 3-4%;
− Un grado di sofferenza lieve/lievissima.
Il c.t.u. ha riferito, in modo estremamente sintetico, della concorrenza dei postumi di un precedente intervento, tuttavia – senza che i c.t.p. muovessero alcuna censura all'elaborato peritale neppure sotto questo profilo – nulla più è stato precisato;
né, ai fini della valutazione dell'apporto causale di precedenti menomazioni e della loro consistenza, sono state avanzate ulteriori istanze di prova da parte del convenuto.
Può quindi escludersi, in difetto di adeguata prova della consistenza delle (eventuali) conseguenze del primo intervento chirurgico subito da , una riduzione della misura PT del danno in ragione della paventata concorrenza di altra patologia.
In punto di quantificazione del danno non patrimoniale, il Giudice ritiene che dalla disamina del materiale probatorio e dalla c.t.u. sia emersa la dimostrazione dell'esistenza di un danno dinamico-relazionale; al contrario, tenuto conto della modestissima sofferenza e in assenza di qualsivoglia specifica allegazione (e quindi prova, cfr. Cass. 30461/24) sul punto, nulla può essere liquidato in punto di danno da sofferenza interiore.
In proposito, giova richiamare altresì l'insegnamento (Cass. 6444/23) per cui in tema di danno da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato
è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le p. 5 conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.
Nel caso di specie, considerata la carenza assertiva (e quindi probatoria) e l'assai lieve entità del pregiudizio psicofisico, è impossibile desumere, sia pure in via inferenziale, un nocumento sotto il profilo della sofferenza interiore.
La monetizzazione del danno può essere effettuata mediante le c.d. tabelle di Milano, nell'ultima versione pubblicata e disponibile (edita nel 2024), con esclusione dei parametri delle c.d. lesioni micropermanenti (artt. 138 ss. cod. ass.) in quanto l'efficacia di quelle tabelle è limitata ai danni da sinistro stradale (o alle ulteriori ipotesi in cui la legge vi faccia richiamo, p.e. in caso di responsabilità medico-sanitaria, ex art. 7, legge 24/17).
Nella fattispecie concreta, per il danno biologico temporaneo e permanente, gli importi standard indicati nella tabella milanese appaiono congrui in relazione all'entità del danno alla salute accertato dal c.t.u. come base di calcolo per la liquidazione complessiva del danno non patrimoniale subito dall'attore.
Di conseguenza, in favore dell'attore si liquidano, già effettuata la monetizzazione attuale ed esclusa ogni componente per sofferenza interiore, eseguito il dimezzamento ex art. 1227 c.c., i seguenti importi:
− 945,00 euro per inabilità temporanea (utilizzando il “punto base” nella sola componente dinamico-relazionale per 84,00 euro), così per 1.890,00 euro da dimidiare;
− 2009,50 euro per invalidità permanente (valore pari alla semisomma degli importi relativi alle voci del 3% e del 4%, ulteriormente decurtata ex art. 1227 c.c.).
Così per totali 2.954,50 euro quanto al danno non patrimoniale.
Si aggiungono, sotto il profilo del danno patrimoniale, 293,50 euro (pari a 268,33 euro, già decurtato, oltre rivalutazione) per spese di cura documentate, ritenute liquidabili dal c.t.u. in quanto correlate causalmente al sinistro.
Considerando che i due valori liquidati per danno non patrimoniale si intendono già espressi in moneta attuale, per impiego di criteri di recente approvazione, l'importo al cui risarcimento il è tenuto ammonta a complessivi 3.248,00 euro. CP_1
Su questo importo, devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, secondo il consolidato orientamento inaugurato da Cass. S.U. 1712/95, con decorrenza dalla maturazione del diritto – e cioè dal 26.03.2022 – e fino alla data odierna, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (da ultimo, v. anche
Cass. 39736/21). Per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare (v., inter alia, Cass. 8766/18) applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente p. 6 determinato, sul danno via via rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere condannato a pagare la somma di euro 3.248,00 euro, oltre:
− interessi compensativi, sulle stesse somme rivalutate, al tasso annuo medio del 2,5 % dal 26.03.2022 ad oggi;
− interessi al tasso legale, sulle stesse somme rivalutate, da oggi al saldo effettivo. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerato il decisum e l'accoglimento dell'eccezione ex art. 1227, co. 1, c.c., sono compensate per 1/2, mentre, nella restante parte, sono poste a carico dell'Ente convenuto maggiormente soccombente.
Parametro di riferimento, per tutte le fasi, è quello intermedio come da D.M. vigente.
Le spese di c.t.u. sono poste a eguale carico delle parti, in solido tra loro, considerando che, in ogni caso, l'accertamento peritale si è reso necessario anche per comuni finalità di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo ARANCI, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per corresponsabilità, al 50%, delle odierne parti, ex art. 2051 c.c. per la convenuta ed ex art. 1227 c.c. per l'attrice;
2. Condanna il a pagare, a titolo di risarcimento del danno, Controparte_1
l'importo di 3.248,00 euro, oltre interessi come in motivazione, in favore di PT
;
[...]
3. Compensa le spese di lite per 1/2;
4. Condanna il al pagamento delle spese di lite, nella residua Controparte_1 misura di 1/2, a favore di , che vengono liquidate in 1.276,00 euro, oltre Parte_1 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e oltre 132,00 euro per esborsi, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi ritualmente anticipatario;
5. Pone le spese della C.t.u. esperita, pari al fondo spese già liquidato, a carico delle parti in misura eguale (1/2) ciascuna e in solido tra loro.
Così deciso a Lodi il giorno 29.01.2025
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
p. 7