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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/12/2025, n. 4359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4359 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 21.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 9789/2024 R.G. promossa
DA
con sede legale in San Pietro Clarenza (CT), via delle Orchidee 10, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra , codice fiscale Parte_2
, elettivamente domiciliata in Catania, Corso Italia n. 213, presso C.F._1
lo studio degli avv. Carola ed Emanuela Natoli, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
;
CONTRO
(c.f. ), Ente di Controparte_1 P.IVA_1
diritto pubblico, con Sede in ROMA, Via Ciro il Grande n.21, in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Luzi, per procura generale alle liti del 22.03.2024 in atti Notaio Dott. in Roma, Rep. 37875/7313, Persona_1
elettivamente domiciliato con il predetto procuratore e difensore in Catania, Piazza della
Repubblica n. 26, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' ; CP_1 Oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento n. ROI-000114049
notificata in data 30/09/2024, per asseriti omessi versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali relativamente all'anno 2016 con la quale è stata inflitta la sanzione amministrativa di € 2.652,67 oltre spese (cfr. allegato 1).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2024 in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore proponeva opposizione ex art. 22, Legge 24 novembre
1981, n. 689 e art. 6, D. Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso l'ordinanza
ingiunzione n. ROI-000114049 (doc.1), irrogata dall' , con la quale è stato CP_1
intimato di pagare le sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della Legge 11 novembre
1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del D. Lgs. 15 gennaio
2016, n. 8, il cui testo di seguito si riporta: «L'omesso versamento delle ritenute di cui
al comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a €
10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a €
50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione
amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla
contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione per
l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore
dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, il fatto
Pag. 2 di 5 non costituisce più reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile
da un minimo di euro € 10.000 fino ad un massimo di € 50.000».
L'opponente eccepiva l'illegittimità e/o inefficacia dell'ordinanza ingiunzione n. ROI-
000114049 per l'anno 2016 per intervenuta decadenza di cui all'art. 14, legge 689/1981,
chiedendo quindi al Giudice adito di annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata con vittoria di spese e compensi.
Ricorso e decreto sono stati notificati all' , che, si costituiva con memoria di CP_1
costituzione con la quale evidenziava che, considerata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981 formulata dal ricorrente, visto il messaggio n. 4144 del
6.12.24 DCE, ed alla luce delle indicazioni della Direzione Regionale Sicilia CP_1
5580.27/01/2025.0001499, posto che la contestazione dell'illecito, Accertamento . CP_1
2100.07/06/2018.0257467 (doc.2) risulta consegnata per la notifica all'agente notificatore in data 29.06.2018 (doc.3), oltre i termini di legge ex art.14 L. 689/1981,
l'Ente convenuto ha annullato l'ordinanza-ingiunzione ROI-000114049 opposta, con
Provvedimento di annullamento in Autotutela n° 210000-25-0493 del 17.09.2025
(doc.4).
Depositate le note ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 21.11.2025 dal procuratore di parte ricorrente che prendeva atto dell'intervenuto sgravio comunicato in sede di costituzione in giudizio da parte avversa e si opponeva alla richiesta di compensazione delle spese ex adverso formulata insistendo nella domanda di condanna alle spese di parte resistente atteso che i ricorrenti sono venuti a conoscenza
Pag. 3 di 5 dell'intervenuto sgravio degli atti impugnati solo successivamente alla proposizione del ricorso.
Il Giudice nominata in supplenza del GL Dott Tripi trasferito in altro ufficio decide la causa con sentenza emessa fuori udienza.
Premessi tutti gli atti e verbali di causa che vanno richiamati va accolta la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere tenuto conto del provvedimento di sgravio prodotto dall' . CP_1
Ed invero l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione ROI-000114049 opposta, giusta provvedimento di annullamento in Autotutela n° 210000-25-0493 del 17.09.2025 ,
documentato in atti e compiutamente allegato dall' è evento oggettivamente CP_1
idoneo a far cessare la materia del contendere sull'impugnativa non potendosi riconoscere il persistere di alcun interesse al ricorso in capo alla parte ricorrente se non quello inerente la mera regolamentazione delle spese.
Venendo dunque al regime delle spese lo stesso sgravio totale operato da in via CP_1
amministrativa dopo l'inizio del presente giudizio costituisce sostanziale riconoscimento dell'assenza di obbligazione contributiva.
Tuttavia va condiviso l'orientamento dell'ufficio per il quale va considerato che le iniziative in autotutela di ripristino della conformità dell'agire amministrativo alla legge assunte dalla pubblica amministrazione vanno apprezzate non solo laddove poste in essere prima dell'inizio del giudizio quale modo di evitare il ricorso alla tutela giurisdizionale ma anche a giudizio pendente quale proiezione applicativa del principio della lealtà processuale va dunque conferita valenza a tale leale comportamento
Pag. 4 di 5 processuale che a fronte della notifica del ricorso con le argomentazioni in esso contenute , ha attivato i propri poteri autoritativi.
Pertanto a seguito di quanto sopra si ritiene di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese processuali tra le parti;
Così deciso all'udienza del 06.12.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 21.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 9789/2024 R.G. promossa
DA
con sede legale in San Pietro Clarenza (CT), via delle Orchidee 10, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra , codice fiscale Parte_2
, elettivamente domiciliata in Catania, Corso Italia n. 213, presso C.F._1
lo studio degli avv. Carola ed Emanuela Natoli, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
;
CONTRO
(c.f. ), Ente di Controparte_1 P.IVA_1
diritto pubblico, con Sede in ROMA, Via Ciro il Grande n.21, in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Luzi, per procura generale alle liti del 22.03.2024 in atti Notaio Dott. in Roma, Rep. 37875/7313, Persona_1
elettivamente domiciliato con il predetto procuratore e difensore in Catania, Piazza della
Repubblica n. 26, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' ; CP_1 Oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento n. ROI-000114049
notificata in data 30/09/2024, per asseriti omessi versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali relativamente all'anno 2016 con la quale è stata inflitta la sanzione amministrativa di € 2.652,67 oltre spese (cfr. allegato 1).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2024 in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore proponeva opposizione ex art. 22, Legge 24 novembre
1981, n. 689 e art. 6, D. Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso l'ordinanza
ingiunzione n. ROI-000114049 (doc.1), irrogata dall' , con la quale è stato CP_1
intimato di pagare le sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della Legge 11 novembre
1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del D. Lgs. 15 gennaio
2016, n. 8, il cui testo di seguito si riporta: «L'omesso versamento delle ritenute di cui
al comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a €
10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a €
50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione
amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla
contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione per
l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore
dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, il fatto
Pag. 2 di 5 non costituisce più reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile
da un minimo di euro € 10.000 fino ad un massimo di € 50.000».
L'opponente eccepiva l'illegittimità e/o inefficacia dell'ordinanza ingiunzione n. ROI-
000114049 per l'anno 2016 per intervenuta decadenza di cui all'art. 14, legge 689/1981,
chiedendo quindi al Giudice adito di annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata con vittoria di spese e compensi.
Ricorso e decreto sono stati notificati all' , che, si costituiva con memoria di CP_1
costituzione con la quale evidenziava che, considerata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981 formulata dal ricorrente, visto il messaggio n. 4144 del
6.12.24 DCE, ed alla luce delle indicazioni della Direzione Regionale Sicilia CP_1
5580.27/01/2025.0001499, posto che la contestazione dell'illecito, Accertamento . CP_1
2100.07/06/2018.0257467 (doc.2) risulta consegnata per la notifica all'agente notificatore in data 29.06.2018 (doc.3), oltre i termini di legge ex art.14 L. 689/1981,
l'Ente convenuto ha annullato l'ordinanza-ingiunzione ROI-000114049 opposta, con
Provvedimento di annullamento in Autotutela n° 210000-25-0493 del 17.09.2025
(doc.4).
Depositate le note ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 21.11.2025 dal procuratore di parte ricorrente che prendeva atto dell'intervenuto sgravio comunicato in sede di costituzione in giudizio da parte avversa e si opponeva alla richiesta di compensazione delle spese ex adverso formulata insistendo nella domanda di condanna alle spese di parte resistente atteso che i ricorrenti sono venuti a conoscenza
Pag. 3 di 5 dell'intervenuto sgravio degli atti impugnati solo successivamente alla proposizione del ricorso.
Il Giudice nominata in supplenza del GL Dott Tripi trasferito in altro ufficio decide la causa con sentenza emessa fuori udienza.
Premessi tutti gli atti e verbali di causa che vanno richiamati va accolta la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere tenuto conto del provvedimento di sgravio prodotto dall' . CP_1
Ed invero l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione ROI-000114049 opposta, giusta provvedimento di annullamento in Autotutela n° 210000-25-0493 del 17.09.2025 ,
documentato in atti e compiutamente allegato dall' è evento oggettivamente CP_1
idoneo a far cessare la materia del contendere sull'impugnativa non potendosi riconoscere il persistere di alcun interesse al ricorso in capo alla parte ricorrente se non quello inerente la mera regolamentazione delle spese.
Venendo dunque al regime delle spese lo stesso sgravio totale operato da in via CP_1
amministrativa dopo l'inizio del presente giudizio costituisce sostanziale riconoscimento dell'assenza di obbligazione contributiva.
Tuttavia va condiviso l'orientamento dell'ufficio per il quale va considerato che le iniziative in autotutela di ripristino della conformità dell'agire amministrativo alla legge assunte dalla pubblica amministrazione vanno apprezzate non solo laddove poste in essere prima dell'inizio del giudizio quale modo di evitare il ricorso alla tutela giurisdizionale ma anche a giudizio pendente quale proiezione applicativa del principio della lealtà processuale va dunque conferita valenza a tale leale comportamento
Pag. 4 di 5 processuale che a fronte della notifica del ricorso con le argomentazioni in esso contenute , ha attivato i propri poteri autoritativi.
Pertanto a seguito di quanto sopra si ritiene di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese processuali tra le parti;
Così deciso all'udienza del 06.12.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
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