Ordinanza cautelare 30 settembre 2022
Ordinanza collegiale 27 marzo 2023
Sentenza 26 luglio 2023
Decreto collegiale 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 26/07/2023, n. 4512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4512 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/07/2023
N. 04512/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04137/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4137 del 2022, proposto da
-OMISSIS- in Qualità di Esercente La Potestà Sul Minore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
USP - Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Istituto Comprensivo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a. del prot. n.-OMISSIS-emesso dall’ I.C. Statale -OMISSIS-, con sede in -OMISSIS-, alla Via -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t., comunicato in pari data;
b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del merito -Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli e di Istituto Comprensivo -OMISSIS-;
Vista la dichiarazione resa all’udienza del 14 giugno 2023, con la quale parte ricorrente rappresenta l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2023 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che la ricorrente, in qualità di genitori della minore indicata -OMISSIS- ha agito in questa sede per il riconoscimento del diritto della figlia disabile, per tutto l’anno scolastico 2022/2023, a fruire dell’insegnamento di sostegno per l’intero orario scolastico, pari a 27 ore settimanali;
Osservato che, come documentato in atti:
- la minore è affetta da disabilità grave (come documentato in atti) e la Commissione Medica dell’Asl Napoli 2 Nord – distretto-OMISSIS- a mezzo del neuropsichiatra infantile, ha già in sede di diagnosi funzionale richiesto per la minore il rapporto in deroga per gravità;
-che la minore necessita di costante supporto mediante insegnante di sostegno per poter partecipare all’attività scolastica;
-l’Istituto Scolastico che frequenta la minore, a fronte di un orario di frequenza pari a 30 ore settimanali, le ha riconosciuto un sostegno di sole 18 ore, mediante il provvedimento prot. n.-OMISSIS-.
Rilevato che, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- il Collegio ha accolto l’istanza, “ avuto riguardo alla cospicua giurisprudenza di questo Tribunale in tema di minori che necessitano del sostegno per la patologia da cui sono affetti (cfr., di recente, TAR Campania Napoli, sez. IV, 28 febbraio 2022, n. 1356) ” e ordinato all’istituto scolastico intimato di provvedere “senza indugio – e comunque entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza – alla redazione del PEI per il corrente anno scolastico 2022/2023 individuando il numero di ore di sostegno da riconoscersi all’alunna in base all’handicap grave ex art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992 ed effettuando la conseguente assegnazione”
Osservato che all’udienza pubblica del 14 giugno 2023, parte ricorrente ha rappresentato che risulta cessata la materia del contendere, poiché l’amministrazione ha eseguito il provvedimento giudiziale sopra citato, garantendo il diritto all’insegnamento di sostegno l’interesse sotteso al ricorso ha ricevuto soddisfazione, all’esito dell’adozione dell’ordinanza cautelare, e che, non emergendo peraltro alcuna controdeduzione sul punto, debba adottarsi tale pronuncia di merito;
Ritenuto che le spese debbano liquidarsi secondo il principio della soccombenza virtuale a carico del Ministero, poiché solo dopo l’introduzione del giudizio e l’adozione dell’ordinanza cautelare è stato erogato il servizio essenziale di insegnamento di sostegno per tutto l’anno scolastico, al quale la minore aveva diritto in ragione della sua accertata disabilità grave
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, in ragione dell’ammissione al patrocinio legale, liquidate in complessivi euro 1.500 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.