Sentenza 6 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di compensi spettanti al personale dirigente del servizio sanitario nazionale,l'art. 58, comma 4, del c.c.n.l. 1998-2001 per la dirigenza medico veterinaria dell'8 giugno 2000, secondo il quale "tra le attività di cui al presente articolo rientra quella della certificazione medico-legale resa dall'azienda per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul Lavoro (INAIL) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del d.P.R. n. 1164 del 1965" e "per i compensi si applica il comma 3 con affluenza dell'intero importo all'azienda, la quale provvede all'attribuzione della quota spettante al dirigente che ha svolto l'attività nel mese successivo", si interpreta nel senso che la norma contempla solo l'attività esercitata al di fuori dell'impegno di servizio. Ne consegue che l'attività certificativa, posta in essere durante ed in costanza del rapporto di lavoro, non dà diritto ad un corrispettivo aggiuntivo ma costituisce doveroso adempimento della prestazione lavorativa e resta retribuita con il compenso previsto, dalla disciplina collettiva, a remunerazione dell'ordinaria attività di servizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/10/2015, n. 19931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19931 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2015 |
Testo completo
I T R DI E T N E S E - LI 19 93 1. 15 L O B E T AULA 'A' N E S E - -6 OTT 2015 E N O き I Z A R T S Oggetto I REPUBBLICA ITALIANA G E R E T N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 19071/2009 Cron.19931SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Dott. LUIGI MACIOCE Ud. 01/07/2015 - - Consigliere - PU Dott. ENRICA D'AN Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI Rel. Consigliere - Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19071-2009 proposto da: SAN MARTINO DI AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA GENOVA C. F. 03483570101, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI S. COSTANZA 46, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANCINI, che la rappresenta e CARLO CIMINELLI, difende unitamente all'avvocato 2015 giusta delega in atti;
2987 - ricorrente
contro
AG AN C.F. [...], FO CO [...], elettivamente domiciliati in C. F. VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso 10 ROMA, studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che li unitamente all'avvocato rappresenta e difende MARIAGRAZIA OT, giusta delega in atti;
controricorrenti nonchè
contro
GA CI C.F. [...]; - intimato Nonché da: [...], già GA CI C.F. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO SCORSONE, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO FORMENTO, giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
controricorrente e ricorrente incidentale - -
contro
FO CO C.F. [...], AG AN C. F. [...], AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN MARTINO DI GENOVA C.F. 03483570101
- intimati -
avverso la sentenza n. 282/2009 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 20/05/2009 R.G.N. 545/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
OI MA per delega udito l'Avvocato CIMINELLI CARLO;
udito l'Avvocato SCORSONE VINCENZO (per GA); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale. " SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva respinto le domande di NI GL, RC FO e AN IN, dirigenti medici dipendenti a tempo indeterminato dell'Azienda Ospedaliera san Martino di Genova, con rapporto professionale intramurario ai sensi dell'art. 15quinquies d.lg. 502/1992, di pagamento del compenso loro spettante a norma dell'art. 58, terzo e quarto comma CCNL Dirigenza medica 1998/2001 per attività di certificazione medico-legale resa all'Azienda datrice per conto dell'Inail in favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici a norma del d.p.r. 1124/1965), con sentenza 20 maggio 2009, condannava l'Azienda Ospedaliera al pagamento, in favore dei predetti, dei compensi loro dovuti, da determinare in base al corrispettivo di € 15,49 per ogni certificato redatto, per il periodo 1 gennaio 2000 31 叉 dicembre 2004 per NI GL e RC FO e 1 gennaio 2001 – 31 dicembre 2004 - per AN IN, nonché alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva, contrariamente al Tribunale, la prova della prestazione dell'attività certificativa dei medici sulla base della documentazione e delle ammissioni criticamente scrutinate, nonchè la spettanza del compenso richiesto, a norma dell'art. 58 CCNL Dirigenza medica 1998/2001, per l'inerenza dell'attività certificativa in favore dell'Inail ai fini istituzionali dell'ente ospedaliero e pertanto non puro esercizio di libera professione, con la conseguente sua determinazione, sulla base della norma collettiva citata e della nota Inail 7 febbraio 2000 in € 15,49 (£ 30.000) per la compilazione di ogni certificato;
nell'irrilevanza, infine, del pagamento o meno dall'Inail del compenso pattuito all'Azienda Ospedaliera, sola legittimata alla relativa richiesta. Con atto notificato il 13 agosto 2009, l'Azienda Ospedaliera Universitaria san Martino di Genova ricorre per cassazione con sei motivi, cui resistono NI GL e RC FO congiuntamente e autonomamente AN IN con controricorso: quello del terzo contenente ricorso incidentale con due motivi e incidentale condizionato con unico motivo;
tutte le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 58 CCNL Dirigenza medica 1998/2001, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per esclusione della remunerabilità, al di fuori dell'ordinario trattamento economico contrattuale, dell'attività di certificazione prestata dai dirigenti medici senza tempestiva richiesta ai fini dell'esercizio di attività in favore di terzi e pertanto libero-professionale intramuraria, in difetto della sua prova, neppure evincibile da tacite manifestazioni di volontà delle parti. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 279, n. 3 e n. 4 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per la pronuncia di condanna generica al pagamento di somme, a titolo di compenso per attività medica, non determinabili con semplice calcolo aritmetico per generico riferimento a documenti di contenuto contrastante, integrante omessa pronuncia sulla domanda dei dirigenti medici in ordine al quantum. Con il terzo, la ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per incongrua ed incoerente giustificazione della necessità di richiesta, a norma R dell'art. 58, nono comma CCNL Dirigenza medica 1998/2001, per fatti concludenti individuati in circostanze successive al periodo di prestazione medica per cui occorrente la richiesta. Con il quarto, la ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per omesso esame del contenuto, sulla base della nota 7 febbraio 2000, dei certificati rilevanti a fini di liquidazione dall'Inail all'Ente Ospedaliero e relativo compenso al medico, con somme effettivamente erogate dall'Istituto pure ampiamente inferiori al numero dei certificati risultanti dai tabulati assunti a prova. Con il quinto, la ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per l'erronea assunzione a prova di tabulati disconosciuti dall'Ente Ospedaliero, in quanto anonimi né sovrapponibili le loro risultanze a quelle delle deliberazioni n. 2796/2003 e n. 1791/2005. Con il sesto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per vizio di ultrapetizione per riconoscimento di un compenso superiore (€ 15,49) rispetto a quello richiesto dai medici ricorrenti ai sensi dell'art. 58, terzo comma CCNL Dirigenza medica 1998/2001, pari al 95% di detta somma (€ : 14,71). 2 Con il primo motivo, AN IN a propria volta deduce, in via incidentale, violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sulla propria domanda di determinazione, tramite C.t.u., delle somme dovutegli dall'Ente Ospedaliero per attività certificativa a fini Inail per il periodo oggetto di causa. Con il secondo, il predetto deduce, in via incidentale, violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di IN di condanna dell'Ente Ospedaliero al pagamento delle somme dovutegli per attività certificativa a fini Inail per il periodo oggetto di causa. Con unico motivo, il predetto deduce, in via incidentale condizionata, violazione dell'art. 437, secondo comma c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per mancata ammissione della prova orale richiesta con indicazione del teste di riferimento Bertone e di esibizione documentale, siccome indispensabili, in esito alle risultanze del libero interrogatorio delle parti e della documentazione acquisita in atti. Il primo (violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 58 CCNL Dirigenza medica 1998/01, per esclusione della remunerabilità, al di fuori dell'ordinario trattamento economico contrattuale, dell'attività di certificazione prestata dai dirigenti medici senza tempestiva richiesta ai fini dell'esercizio di attività in favore di terzi) ed il terzo motivo (vizio di motivazione per incongrua ed incoerente giustificazione della necessità di richiesta, a norma comma CCNL Dirigenza medica 1998/2001)✓✓ possono dell'art. 58, nono essere ✓ del ricorso congiuntamente esaminati, per loro stretta connessione. dell'Azienda Essi sono fondati. ЕК IO prendere le mosse dalla previsione dell'art. 54, primo comma CCNL Dirigenza medica 1998/01, regolante l'attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti medici, secondo cui: “In applicazione degli artt. 4, comma 11 e 15 quinquies del d.lgs. 502/1992 e nel rispetto dei principi dagli stessi fissati, a tutto il personale medico con rapporto esclusivo è consentito lo svolgimento dell'attività libero professionale all'interno dell'azienda, nell'ambito delle strutture aziendali individuate con apposito atto adottato dall'azienda". E lo stesso articolo precisa, al suo quarto comma, doversi intendere "per attività libero professionale intramuraria del personale medico l'attività che detto personale individualmente o in équipe, esercita fuori dell'impegno di servizio in regime ambulatoriale, ivi comprese...”. 3 Un primo discrimine deve allora essere posto, in tema di compensi spettanti al personale dirigente del servizio sanitario nazionale, tra l'attività, anche certificativa medico legale resa dall'azienda ospedaliera per conto dell'Inail a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del d.p.r. 1164/1965, posta in essere durante e in costanza del rapporto di lavoro ovvero al di fuori di esso;
perchè ciò rileva ai fini della sua remunerabilità, a norma dell'art. 58, quarto ("Tra le attività di cui al presente articolo rientra quella di certificazione medico legale resa dall'azienda per conto dell'Inail a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965. Per i compensi si applica il comma 3") e terzo comma (“Il compenso deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95 % al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo") CCNL cit., dovendosi interpretare le disposizioni suddette nel senso della remunerabilità della sola attività esercitata al di fuori dell'impegno di servizio: con la conseguenza che quella prestata durante e in costanza del rapporto di lavoro non dà diritto ad un corrispettivo aggiuntivo, costituendo adempimento doveroso della prestazione lavorativa retribuito con il compenso previsto dalla disciplina collettiva a remunerazione dell'ordinaria attività di servizio (Cass. 23 settembre 2011, n. 19420). Una volta chiarita la superiore distinzione, l'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda e svolta fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, può, “a richiesta" del dirigente interessato, essere considerata attività libero-professionale intramuraria, a norma dell'art. 58, nono comma CCNL cit. Appare allora evidente come la pretesa dei dirigenti medici, dipendenti a tempo indeterminato dell'Azienda Ospedaliera san Martino di Genova, di pagamento di un compenso, al di fuori della retribuzione percepita per l'ordinaria attività di servizio ospedaliero, per l'esercizio dell'attività di certificazione medico legale per conto dell'Inail in questione (integrante “altra attività a pagamento", secondo la rubrica del citato art. 58 CCNL in esame), riguardi un'attività libero professionale intramuraria, che presuppone la richiesta del dirigente interessato. Di una tale attività non è stata, tuttavia, offerta alcuna prova: non potendosi certamente trarre allo scopo argomento, in considerazione della libertà di forma dell'opzione intramuraria, da opzioni successive alla prestazione dell'attività, quali la lettera 22 marzo 2005, di richiesta di del Provinciale dell'odierno territoriale, irezione dell'instaurazione orte D alla C dalla presentazione ato funzione ezzi afferm m dei due ente in la e dei di conciliazione principale la cassazione della sentenza impugnata e e erroneam questione ento a, ult. parte c.p.c., non l'accoglim e otivi di ricorso (com di in il tentativo ande introduzione spettanze coerente dell'Azienda dom degli altri m delle delle per delle discende m sua com dell'istanza il rigetto della posizione confronti il regime quindi dalla ento ai sensi dell'art. 384, secondo entazioni e sentenza). pagam l'esam incidentale condizionato), con merito, fatto, con solidale di tutti i controricorrenti, secondo nei Lavoro inati (assorbente e conseguenza argom IN di soccombenza e della compensazione invece tra le parti di quelle dei due gradi di giudizio della in superiori enti pg. 7 ulteriori accertam AN la a on erito esam dalle di Genova. C nel m congiuntamente e ricorsi incidentale ed Sicchè, FO causa di artino della necessità arco di legittimità a carico la decisione M san M la GL, niversitaria accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso principale;
assorbiti gli altri motivi anche dei ricorrendo ricorsi incidentali;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande NI U spedaliera spese del giudizio Ospedaliera Universitaria esito. O Martino di Genova;
compensa tra le parti le spese dei due gradi di merito e condanna in solido alterno i predetti alla rifusione, in favore dell'Azienda Ospedaliera, delle spese del giudizio di .
P.Q.M
per il loro legittimità, che liquida in € 100,00 per esborsi e € 5.000,00 per compenso professionale, oltre Corte La dell'. san confronti Azienda nei medici rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. dirigenti dai proposte Così deciso in Roma, il 1 luglio 2015 Il Presidente (dott. Luigi Macioce) Depositata in Cancelleria -6 OTT 2015 # Direttore Amministrativo nere est. LETT oggi, (dott. Adriano Patti) Il consignagensig Dott. NI PA 5