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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 30/10/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere rel.
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 266/2020, vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., (c.f. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Massimo Manzione ed elettivamente domiciliata in Salerno presso lo studio del difensore APPELLANTE
E
in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t. (c.f. ), quale incorporante la P.IVA_2 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Calabrò ed elettivamente domiciliata
[...] in Salerno presso lo studio del difensore
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F.: ), (C.F: Controparte_2 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'Avv. Laura Senatore ed elettivamente domiciliati in Altavilla Silentina presso lo studio del difensore
APPELLATI
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO del PROCESSO 1. Con atto di citazione notificato in data 7.6.2007, la conveniva in giudizio Parte_1 la , innanzi al Tribunale di Sala Consilina, per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare la invalidità delle clausole disciplinanti gli interessi, sia in ordine alla cosiddetta capitalizzazione trimestrale, sia in ordine all'applicazione dei cosiddetti tassi d'uso su piazza, nonché delle modalità concernenti la determinazione delle valute e delle commissioni, condannando la parte convenuta al pagamento delle somme risultanti dovute, specificamente quanto sborsato a titolo di interessi bancari per far fronte al pagamento degli indebiti percepiti dalla controparte, da determinarsi a seguito di consulenza tecnica.
In particolare, la parte attrice sosteneva:
• che la aveva acquistato dal geom. , in data 17.9.2004, Parte_1 Persona_1 un ramo d'impresa comprendente, tra l'altro, i rapporti attivi e passivi intercorsi tra le Banche e il cedente ed, in particolare, le azioni di rivalsa e di risarcimento nei confronti di tali istituti di credito;
• che il geom. aveva intrattenuto con la il conto corrente con Persona_1 CP_3 affidamento n. 100547;
• che, nel corso dello svolgimento di tale rapporto, la aveva applicato interessi a tassi CP_1 ultralegali non pattuiti per iscritto e illegittimamente capitalizzati, nonché commissioni non dovute e illegittime valute;
• che, oltre agli importi spettanti in restituzione, alla parte attrice spettava il risarcimento delle somme sborsate dal cedente a titolo di interessi bancari per far fronte al pagamento degli indebiti percepiti dalla parte convenuta.
Con comparsa depositata il 17.10.07 si costituiva la Controparte_1 eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione, nonché la carenza di titolarità
[...] della pretesa dedotta in giudizio e l'avvenuta definizione della posizione debitoria nascente dal rapporto n. 100547 mediante transazione stipulata dal geom. ad estinzione di ogni pretesa Per_1 nascente dal rapporto di conto corrente;
in via subordinata e riconvenzionale, chiedeva la condanna della parte attrice al pagamento del saldo creditore del conto in favore della CP_1
Il giudice ordinava alla parte più diligente di provvedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di . Parte attrice provvedeva a tanto evocando in giudizio gli eredi di Persona_1
e , i quali non si Controparte_4 Parte_3 Parte_2 costituivano-. A fronte del disconoscimento operato dalla parte attrice della sottoscrizione apposta in calce all'accordo transattivo invocato dalla Parte attrice quale elemento di chiusura di ogni rapporto CP_1 tra le parti, a mezzo del versamento, documentato da assegno bancario, della somma di € 16.000,00
e della volontà manifestata dalla di avvalersi del documento, veniva ammessa ed espletata CP_1 consulenza tecnica d'ufficio per la verificazione della autenticità della sottoscrizione.
Effettuata la consulenza grafologica, veniva disposta ed espletata anche una consulenza tecnica d'ufficio volta a valutare l'incidenza della transazione sul rapporto, nonché l'evoluzione e la ricostruzione del rapporto stesso.
2. Con sentenza n. 50/2020 pubblicata il 28.4.2020, il Tribunale di Lagonegro, che nelle more del giudizio aveva accorpato il Tribunale di Sala Consilina, rigettava la domanda proposta dalla parte attrice e compensava le spese di lite tra le parti, ponendo le spese di CTU al 50% a carico della parte attrice e al 50% a carico della parte convenuta.
Osservava, in sintesi, il primo giudice nella sentenza impugnata:
• che non sussisteva l'eccepita carenza di legittimazione in capo alla parte attrice;
invero, la cessione del ramo di azienda risultava essere stata iscritta nel Registro delle Imprese in data
24/9/2004, oltre che comunicata, con messaggio telefax del 21/9/2004, dal legale rappresentante della alla;
parte convenuta riteneva che il deposito della Parte_1 CP_3 documentazione (copia del messaggio telefax del 21/9/2004; copia cessione ramo di azienda del
17/9/2004; copia visura camerale) effettuata da parte attrice con la terza memoria ex art. 183, c.
6, c.p.c., fosse tardivo ed inammissibile, essendo possibile con la richiamata memoria esclusivamente la deduzione di prova contraria;
tuttavia, nel caso di specie, parte convenuta, con la propria seconda memoria ex art.183, c. 6, c.p.c., aveva provveduto al deposito dell'accordo transattivo intervenuto tra l'istituto di credito e , dante causa della società Persona_1 attrice, con la conseguenza che la produzione documentale di parte attrice, intervenuta con la terza memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., poteva essere ritenuta prova contraria rispetto alla produzione di parte convenuta;
• che al momento della comunicazione a mezzo fax alla banca da parte del legale rappresentante della società attrice ( ), nonché al momento della pubblicazione della cessione Controparte_5 del ramo d'azienda nel registro delle imprese (24/9/2004), la richiamata transazione non si era del tutto perfezionata;
tanto emergeva dalla data di effettuazione del versamento di €.16.000,00, che risulta effettuato in data 27/9/2004; pertanto, al di là della sottoscrizione dell'accordo transattivo da parte di –così come accertato dalla consulenza grafologica in atti-, la Persona_1 transazione non poteva ritenersi efficace e vincolante per l'acquirente del ramo d'azienda che, come risulta in atti, aveva comunicato all'istituto di credito l'acquisto del ramo d'azienda e il subentro nel rapporto di conto corrente n. 100547 prima della intervenuta definizione transattiva tra e;
Per_1 CP_3
• che dall'elaborato peritale emergeva che non tutto il rapporto era coperto da produzione documentale idonea all'accertamento dell'indebito; in particolare, in mancanza del contratto, non erano noti né la data esatta di sottoscrizione, né la natura e i termini delle condizioni contrattuali e non vi era la possibilità di esaminare l'andamento del rapporto che non poteva essere ricostruito solo alla luce degli estratti conto, essendo precluso l'accertamento della rispondenza dei conteggi alle clausole contrattuali e alle intese economiche intercorse tra le parti;
• che nell'azione di ripetizione dell'indebito e in quella di rideterminazione del saldo, il correntista attore era tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione;
• che la domanda attorea doveva essere rigettata;
• che sussistevano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, tenuto conto della particolarità nonché della controvertibilità fattuale ex ante della vicenda, nonché della infondatezza della eccezione di carenza di legittimazione sollevata dalla convenuta banca.
3. Con atto di citazione notificato in data 15.6.2020, proponeva appello Parte_1 sostenendo in sintesi:
3.1. che il primo giudice aveva erroneamente respinto la domanda, sulla base del presupposto che non fosse presente il contratto;
3.2. che il primo giudice aveva ritenuto non meritevole di accoglimento la domanda attorea, sulla base del presupposto che non tutto il rapporto fosse coperto da produzione documentale idonea all'accertamento dell'indebito.
Chiedeva di riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, di condannare la parte appellata al pagamento in favore della della somma alla stessa spettante in forza delle risultanze Parte_4 della CTU espletata in primo grado ovvero previo espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
4. Con comparsa depositata il 6.10.2020 si costituiva la Controparte_6 per azioni, quale incorporante la
[...] [...] la quale proponeva appello incidentale -notificandolo anche nei Controparte_1 confronti di e per i seguenti motivi: Controparte_2 Parte_2 Parte_3
4.1. il giudice di prime cure aveva errato nel considerare utilizzabile la documentazione depositata alla controparte unitamente alla terza memoria ex art. 183 c.p.c.;
4.2. il giudice di prime cure aveva errato nel non ritenere vincolante la transazione intercorsa tra il e la;
Per_1 CP_3
4.3. il giudice di prime cure aveva errato nel disporre la compensazione integrale delle spese di lite e di CTU.
5. Con comparsa depositata in data 9.11.2020, si costituivano Controparte_2 Parte_2
e , i quali eccepivano di non essere eredi di , avendo rinunciato Parte_3 Persona_1 all'eredità del predetto.
All'udienza del 27.2.24, svoltasi a trattazione scritta in ossequio alla previsione dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione -rel. giudice ausiliario Fabrizio Nastri-, con concessione alle parti di sessanta giorni per il deposito e venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Con provvedimento del 9.4.25 la causa veniva rimessa sul ruolo con assegnazione al nuovo relatore, cons. D'Alessandro.
All'udienza del 30.9.2025, svoltasi a trattazione scritta in ossequio alla previsione dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione, con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Per ragioni di ordine logico giuridico, occorre esaminare dapprima l'appello incidentale proposto dalla CP_7
Col primo motivo di appello, l'appellante incidentale ha sostenuto che il giudice di prime cure
[...] abbia errato nel considerare utilizzabile la documentazione depositata alla controparte unitamente alla terza memoria ex art. 183 c.p.c.; ha concluso che il Tribunale avrebbe dovuto considerare non provata la legittimazione processuale e sostanziale della e non provata l'assunta Parte_1 anteriorità della cessione del ramo d'azienda rispetto alla transazione.
Il motivo è infondato.
Ed invero, a fronte dell'azione proposta da la convenuta ha eccepito, Parte_1 CP_1 nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, il difetto di legittimazione ad agire in capo all'attrice, in ragione della mancata produzione in giudizio dell'atto di cessione del ramo d'azienda.
Dalla lettura del verbale della prima udienza, svoltasi in data 13.11.2007, risulta che la parte attrice ha depositato l'atto di cessione del ramo d'azienda del 17.9.2004.
Ne consegue che il subentro della nella posizione di è stato Parte_1 Persona_1 tempestivamente provato, senza che risulti sul punto necessario esaminare l'utilizzabilità o meno dei documenti prodotti dalla parte attrice in allegato alla terza memoria ex art. 183 c.p.c..
6.2. Col secondo motivo di appello, l'appellante incidentale ha sostenuto che il giudice di prime cure abbia errato nel non ritenere vincolante la transazione intercorsa tra il e la;
Per_1 CP_3 ha concluso che il Tribunale avrebbe dovuto considerare la transazione opponibile anche alla
[...]
sia perché i documenti allegati alla terza memoria ex art. 183 c.p.c. non erano Parte_1 utilizzabili, sia perché occorreva tener conto della circostanza che la aveva Parte_1 accettato la transazione, fornendo l'assegno necessario all'estinzione del rapporto di conto corrente sulla base della transazione raggiunta.
Il motivo è fondato, ma, per le ragioni che si diranno, non determina la riforma dell'impugnata sentenza.
Il Tribunale ha affermato che: la cessione del ramo di azienda risultava essere stata iscritta nel
Registro delle Imprese in data 24/9/2004, oltre che comunicata, con messaggio telefax del 21/9/2004, dal legale rappresentante della alla;
parte convenuta riteneva Parte_1 CP_3 che il deposito della documentazione (copia del messaggio telefax del 21/9/2004; copia cessione ramo di azienda del 17/9/2004; copia visura camerale) effettuata da parte attrice con la terza memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., fosse tardivo ed inammissibile, essendo possibile con la richiamata memoria esclusivamente la deduzione di prova contraria;
tuttavia, nel caso di specie, parte convenuta, con la propria seconda memoria ex art.183, c. 6, c.p.c., aveva provveduto al deposito dell'accordo transattivo intervenuto tra l'istituto di credito e , dante causa della società attrice, con la Persona_1 conseguenza che la produzione documentale di parte attrice, intervenuta con la terza memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., poteva essere ritenuta prova contraria rispetto alla produzione di parte convenuta.
Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto che, al momento della comunicazione a mezzo fax alla banca da parte del legale rappresentante della società attrice ( ), nonché al momento della Controparte_5 pubblicazione della cessione del ramo d'azienda nel registro delle imprese (24/9/2004), la richiamata transazione non si era del tutto perfezionata;
tanto emergeva dalla data di effettuazione del versamento di € 16.000,00, che risulta effettuato in data 27/9/2004; pertanto, al di là della sottoscrizione dell'accordo transattivo da parte di –così come accertato dalla Persona_1 consulenza grafologica in atti-, la transazione non poteva ritenersi efficace e vincolante per l'acquirente del ramo d'azienda che, come risulta in atti, aveva comunicato all'istituto di credito l'acquisto del ramo d'azienda e il subentro nel rapporto di conto corrente n. 100547 prima della intervenuta definizione transattiva tra e . Per_1 CP_3
Orbene, osserva la Corte che, dalla documentazione prodotta dalla in primo grado in allegato CP_1 alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., emerge che: nella proposta transattiva protocollata in data
30.6.2004 presso la , il geom. ha premesso che era Controparte_1 Per_1 in corso una trattativa per la cessione della propria azienda, nell'ambito della quale aveva ricevuto un'offerta di € 15.000,00 per sistemare l'esposizione debitoria nascente dal rapporto di conto corrente n. 100547 e ha offerto il pagamento di € 15.000,00 “a saldo e stralcio della posizione debitoria”; detta proposta è stata accettata dalla in data 1.7.2004 per l'importo di € 16.000,00; è stato poi CP_1 consegnato alla Banca un assegno bancario di € 16.000,00 emesso in favore della
[...]
da e nell'occasione le parti -ovverosia la ed Controparte_1 Parte_1 CP_1 il hanno sottoscritto in calce all'assegno una dichiarazione in forza della quale “ad incasso Per_1 assegno si procederà alla chiusura del conto corrente n. 100547 intestato al Sig. n. Persona_1
a Salerno il 9/11/947; chiusura a saldo e stralcio in seguito alla quale nulla è più dovuto alla in CP_1 riferimento all'esposizione debitoria di quel conto”.
Le sottoscrizioni apposte a nome di in calce alla proposta transattiva e in calce alla Persona_1 dichiarazione sottostante l'assegno di € 16.000,00 sono risultate autentiche all'esito della CTU grafologica -immune da vizi logico giuridici- espletata in conseguenza del disconoscimento delle sottoscrizioni operato dalla controparte.
Dalla documentazione innanzi richiamata emerge chiaramente come tra il correntista e la Per_1 sia intervenuto un accordo transattivo in forza del quale, con l'evidente finalità di prevenire CP_1
l'insorgenza di una lite, il correntista debitore si è impegnato a corrispondere alla un importo CP_1 inferiore al saldo contabile debitore del rapporto di conto corrente e la ha rinunciato a far valere CP_1
l'intero credito risultante dal detto saldo in cambio del pagamento di una somma inferiore.
Detta transazione, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, è opponibile alla Parte_1
[...]
Ed infatti, osserva la Corte che, anche ove si volessero ritenere utilizzabili i documenti prodotti dalla parte attrice in allegato alla terza memoria ex art. 183 c.p.c., la circostanza che il versamento della somma portata dall'assegno di € 16.000,00 sia avvenuto in data 27.9.2004 e che invece la cessione del credito sia stata comunicata alla in data 21.9.2004 e sia stata iscritta al registro delle imprese CP_1 il 24.9.2004, non induce a concludere che la transazione si sia perfezionata col correntista dopo che quest'ultimo aveva ceduto il credito alla Parte_1
Ed infatti, la data del versamento dell'assegno individua il giorno in cui l'accordo transattivo è stato adempiuto e non il giorno in cui la transazione è stata raggiunta tra le parti. Ne consegue che, ove la avesse voluto provare l'inopponibilità nei suoi confronti della transazione in Parte_1 questione, sotto il profilo temporale, avrebbe dovuto dimostrare che la sottoscrizione della detta dichiarazione transattiva risaliva a data successiva alla cessione del credito.
Né si può omettere di considerare, ai fini del riconoscimento della rilevanza della transazione nel presente giudizio, la circostanza -emersa dalla documentazione in precedenza richiamata- che l'assegno utilizzato dal correntista al fine di estinguere la propria posizione debitoria con Per_1 la Banca sia un assegno emesso proprio dalla in favore della al fine di Parte_1 CP_1 consentire l'estinzione della posizione debitoria nascente dal rapporto di conto corrente n. 100547.
Ciò posto, nella giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. n. 1544/2011, n. 13717/2006, n.
1690/2006) si sono consolidati i seguenti principi: “a) deve essere qualificata novativa la transazione che determina l'estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell'accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall'atto di un'obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente. Invece, è qualificabile come transazione semplice, o conservativa,
l'accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un "quid medium" tra le prospettazioni iniziali;
b) il relativo accertamento, circa la ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi di transazione, integrando un apprezzamento di fatto,
è come tale riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato;
salvo che vi sia un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso;
c) nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la cosiddetta mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto invece accade qualora le parti espressamente o oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, cioè implicante il venir meno in via definitiva dell'accordo originario, nel qual caso l'art. 1976 c.c., sancisce, con evidente coerenza rispetto allo scopo perseguito dalle parti, l'irrisolubilità della transazione (salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente pattuito)” (Cass. Civ., n. 12876/2015 in motivazione).
Nel caso di specie, è evidente che le parti si sono limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto;
ne consegue che la transazione in questione ha natura non novativa e che, tuttavia, in forza del principio secondo cui la posizione delle parti non può essere regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, soltanto il venir meno dell'accordo transattivo avrebbe potuto far rivivere il rapporto originario;
risulta tuttavia provato che l'accordo transattivo raggiunto sia stato adempiuto, essendo l'assegno stato incassato dalla CP_1
D'altro canto, con riguardo all'efficacia della transazione sul rapporto dedotto in giudizio, occorre ricordare che, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “L'art. 1972 c.c. distingue tra la transazione relativa a contratto illecito e transazione relativa a contratto nullo, affermando la nullità della prima, anche se le parti abbiano trattato di tale nullità (comma 1), e
l'annullabilità, ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità, della seconda (comma
2). Poiché, ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c., l'illiceità del contratto consegue solo all'illiceità della causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti, la dichiarazione di nullità della transazione presuppone un'indagine volta a stabilire se l'assetto d'interessi complessivamente programmato dalle parti si ponga in contrasto con norme imperative, soltanto in tal caso operando il divieto di transigere anche se la nullità abbia rappresentato la questione controversa, con il conseguente ripristino della situazione anteriore alla stipulazione del negozio transattivo;
l'invalidità di singole clausole contrattuali (a meno che esse non siano idonee ad evidenziare l'illiceità della causa o del motivo comune) è, invece, destinata a tradursi nella nullità dell'intero contratto solo ove se ne accerti l'essenzialità rispetto all'assetto d'interessi programmato dalle parti e comporta unicamente l'annullabilità della transazione. (Nella specie, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla una transazione tra la banca ed il cliente in regione della semplice nullità di alcune clausole di capitalizzazione trimestrale relative ad un contratto di conto corrente, senza uno specifico accertamento in ordine all'idoneità di tali clausole a determinare anche l'illiceità della causa del menzionato contratto)” (cfr. ex plurimis
Cass. Civ., n. 23064/2016). Nel caso di specie, non è stato chiesto l'accertamento della nullità della transazione su titolo eventualmente nullo né è stato chiesto l'annullamento della detta transazione. Neanche risulta configurabile, sulla base delle deduzioni svolte, alcuna ipotesi di illiceità del contratto di conto corrente, tenuto conto della circostanza che le contestazioni svolte prospettano solo la nullità parziale del contratto bancario, conseguente alla nullità di singole clausole, riguardanti il difetto di forma scritta per la previsione di interessi ultralegali e per la commissione di massimo scoperto e la contrarietà alle norme imperative sul divieto di anatocismo, non equiparabili alla nullità dell'intero contratto di conto corrente per illiceità della causa o per illiceità di un motivo comune ad entrambe parti;
pertanto, non sussiste alcun possibile vizio di nullità della transazione raggiunta sul rapporto di conto corrente oggetto di causa.
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, si deve concludere che l'intervenuta transazione preclude tutte le questioni di nullità del sottostante contratto ed esclude che si possa procedere alla invocata verifica giudiziale del saldo del rapporto di conto corrente, previa eliminazione delle somme annotate in conto dalla banca, a titolo di interessi, commissioni e spese;
ne consegue che l'eccezione preliminare di merito formulata dalla in primo grado in ordine alla transazione intervenuta sul CP_1 rapporto di conto corrente, avrebbe dovuto essere accolta, con conseguente rigetto delle domande formulate dalla parte attrice in primo grado, senza necessità di alcuno scrutinio in ordine alla rideterminazione del saldo.
Detta conclusione non determina tuttavia la riforma della sentenza impugnata, avendo comunque il
Tribunale, sebbene per ragioni diverse, rigettato le domande formulate dalla parte attrice in primo grado (cfr. sul punto Cass. Civ., n. 18044/2020).
6.3. Col terzo motivo di appello incidentale, la ha sostenuto che il giudice di prime cure abbia CP_1 errato nel disporre la compensazione integrale delle spese di lite e di CTU, fondandola sulla scorta della controvertibilità fattuale ex ante della vicenda e sulla infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dalla ha, in particolare, sostenuto che l'assunta controvertibilità si CP_1 fondava su documenti che andavano espunti dal processo e che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva era fondata.
Il motivo è fondato.
Ed invero, in punto di diritto, occorre evidenziare che la sopportazione finale delle spese di lite è retta dal criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., che prevede, in via generale, la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'altra parte. In caso di vittoria integrale di una parte, la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. costituisce deroga al menzionato principio.
Ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. -nella formulazione ratione temporis applicabile ovverosia quella antecedente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 12.9.2014, convertito con modificazioni nella L. 162 del 10.11.2014, applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto- il giudice avrebbe potuto compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche in caso di concorrenza di “altre gravi ed eccezionali ragioni”.
Esclusa l'ipotesi di soccombenza reciproca, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per gravi ed eccezionali ragioni” deve essere esplicitamente motivato e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
Tanto puntualizzato, non appare contestabile che, nel caso di specie, la sia risultata CP_1 integralmente vittoriosa, stante il rigetto della domanda attorea.
Né appare possibile individuare il requisito delle “gravi ed eccezionali ragioni” sulla scorta della controvertibilità fattuale ex ante della vicenda e della infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dalla ed infatti, la mera proposizione di un'eccezione rivelatasi CP_1 infondata non può di per sé essere considerata ragione di compensazione e l'asserita controvertibilità fattuale ex ante della vicenda non pare, invero, affatto sussistente, anche alla luce delle argomentazioni svolte -per ricostruire la vicenda- nella motivazione della presente sentenza di secondo grado.
Ne consegue che, in assenza delle predette cause giustificative della compensazione, alla CP_1 avrebbero dovuto essere riconosciute le spese di lite, da liquidarsi avuto riguardo al valore della controversia.
Alla luce di quanto sin qui esposto, in accoglimento del terzo motivo di appello incidentale, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata e deve essere Parte_1 condannata, in ossequio al principio di soccombenza e non sussistendo i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite, a corrispondere, in favore di
[...]
quale incorporante la Parte_5 [...]
le spese di lite del giudizio di primo grado, che si Controparte_1 liquidano -tenuto conto del valore della controversia (rientrante nello scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa) e dei valori tariffari mimini di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche del 2018- in Euro 3.972,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
in ossequio al principio di soccombenza, deve essere riformata anche la statuizione di primo grado sulle spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate in primo grado, le quali -come liquidate dal Tribunale-, devono essere definitivamente poste a carico della soccombente Parte_1
7. Occorre ora passare ad esaminare l'appello principale.
Con i due motivi di appello proposti, l'appellante principale ha sostenuto che il primo giudice abbia erroneamente respinto la domanda, sulla base del presupposto che non fosse presente il contratto e che non tutto il rapporto fosse coperto da produzione documentale idonea all'accertamento dell'indebito.
I motivi sono infondati.
Ed invero, osserva la Corte che la ritenuta fondatezza dell'eccezione preliminare di merito formulata dalla in primo grado in ordine alla transazione intervenuta sul rapporto di conto corrente -che CP_1 ha costituito oggetto del secondo motivo di appello incidentale-, determina -come già in precedenza spiegato- l'infondatezza delle domande formulate dalla parte attrice in primo grado, escludendo la necessità di scrutinare i criteri di rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente.
8. Spese di lite del presente grado di giudizio.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e pertanto la
[...] deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 CP_1 liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa) e dei parametri minimi-.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, ove dovuto per l'impugnazione proposta.
Quanto alle spese sostenute da e , osserva Controparte_2 Parte_3 Parte_2 la Corte che le stesse rimangono a loro carico, tenuto conto della circostanza che i predetti sono stati destinatari della notifica dell'atto di appello incidentale a titolo di mera litis denuntiatio, essendo stati chiamati in causa in primo grado -peraltro con atto notificato in data 24.9.2008 e, quindi, prima della rinuncia all'eredità del defunto avvenuta in data 17.10.2008- su richiesta del Persona_1
Giudice, ma non contenendo la sentenza di primo grado statuizioni nei loro confronti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 50/2020 emessa dal
Tribunale di Lagonegro in data 28.4.2020, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da
[...] per azioni, quale incorporante la Controparte_6
e, per l'effetto, in parziale riforma della Controparte_1 sentenza impugnata: condanna a corrispondere, in favore di Parte_1 [...]
Controparte_6 Parte_5
quale incorporante la le spese di
[...] Controparte_1 lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in Euro 3.972,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
pone le spese delle CTU espletate in primo grado, -come liquidate dal Tribunale-, definitivamente a carico della soccombente
Parte_1
b) conferma, per il resto, l'impugnata sentenza;
c) rigetta l'appello principale;
d) condanna a corrispondere, in favore di Parte_1 Controparte_6
e della quale
[...] Parte_5 incorporante la le spese di lite del Controparte_1 giudizio di secondo grado grado, che si liquidano in Euro 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
e) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, ove dovuto per l'impugnazione proposta.
f) le spese sostenute da e , per il Controparte_2 Parte_3 Parte_2 presente grado di giudizio rimangono a loro carico.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere rel.
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 266/2020, vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., (c.f. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Massimo Manzione ed elettivamente domiciliata in Salerno presso lo studio del difensore APPELLANTE
E
in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t. (c.f. ), quale incorporante la P.IVA_2 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Calabrò ed elettivamente domiciliata
[...] in Salerno presso lo studio del difensore
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F.: ), (C.F: Controparte_2 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'Avv. Laura Senatore ed elettivamente domiciliati in Altavilla Silentina presso lo studio del difensore
APPELLATI
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO del PROCESSO 1. Con atto di citazione notificato in data 7.6.2007, la conveniva in giudizio Parte_1 la , innanzi al Tribunale di Sala Consilina, per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare la invalidità delle clausole disciplinanti gli interessi, sia in ordine alla cosiddetta capitalizzazione trimestrale, sia in ordine all'applicazione dei cosiddetti tassi d'uso su piazza, nonché delle modalità concernenti la determinazione delle valute e delle commissioni, condannando la parte convenuta al pagamento delle somme risultanti dovute, specificamente quanto sborsato a titolo di interessi bancari per far fronte al pagamento degli indebiti percepiti dalla controparte, da determinarsi a seguito di consulenza tecnica.
In particolare, la parte attrice sosteneva:
• che la aveva acquistato dal geom. , in data 17.9.2004, Parte_1 Persona_1 un ramo d'impresa comprendente, tra l'altro, i rapporti attivi e passivi intercorsi tra le Banche e il cedente ed, in particolare, le azioni di rivalsa e di risarcimento nei confronti di tali istituti di credito;
• che il geom. aveva intrattenuto con la il conto corrente con Persona_1 CP_3 affidamento n. 100547;
• che, nel corso dello svolgimento di tale rapporto, la aveva applicato interessi a tassi CP_1 ultralegali non pattuiti per iscritto e illegittimamente capitalizzati, nonché commissioni non dovute e illegittime valute;
• che, oltre agli importi spettanti in restituzione, alla parte attrice spettava il risarcimento delle somme sborsate dal cedente a titolo di interessi bancari per far fronte al pagamento degli indebiti percepiti dalla parte convenuta.
Con comparsa depositata il 17.10.07 si costituiva la Controparte_1 eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione, nonché la carenza di titolarità
[...] della pretesa dedotta in giudizio e l'avvenuta definizione della posizione debitoria nascente dal rapporto n. 100547 mediante transazione stipulata dal geom. ad estinzione di ogni pretesa Per_1 nascente dal rapporto di conto corrente;
in via subordinata e riconvenzionale, chiedeva la condanna della parte attrice al pagamento del saldo creditore del conto in favore della CP_1
Il giudice ordinava alla parte più diligente di provvedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di . Parte attrice provvedeva a tanto evocando in giudizio gli eredi di Persona_1
e , i quali non si Controparte_4 Parte_3 Parte_2 costituivano-. A fronte del disconoscimento operato dalla parte attrice della sottoscrizione apposta in calce all'accordo transattivo invocato dalla Parte attrice quale elemento di chiusura di ogni rapporto CP_1 tra le parti, a mezzo del versamento, documentato da assegno bancario, della somma di € 16.000,00
e della volontà manifestata dalla di avvalersi del documento, veniva ammessa ed espletata CP_1 consulenza tecnica d'ufficio per la verificazione della autenticità della sottoscrizione.
Effettuata la consulenza grafologica, veniva disposta ed espletata anche una consulenza tecnica d'ufficio volta a valutare l'incidenza della transazione sul rapporto, nonché l'evoluzione e la ricostruzione del rapporto stesso.
2. Con sentenza n. 50/2020 pubblicata il 28.4.2020, il Tribunale di Lagonegro, che nelle more del giudizio aveva accorpato il Tribunale di Sala Consilina, rigettava la domanda proposta dalla parte attrice e compensava le spese di lite tra le parti, ponendo le spese di CTU al 50% a carico della parte attrice e al 50% a carico della parte convenuta.
Osservava, in sintesi, il primo giudice nella sentenza impugnata:
• che non sussisteva l'eccepita carenza di legittimazione in capo alla parte attrice;
invero, la cessione del ramo di azienda risultava essere stata iscritta nel Registro delle Imprese in data
24/9/2004, oltre che comunicata, con messaggio telefax del 21/9/2004, dal legale rappresentante della alla;
parte convenuta riteneva che il deposito della Parte_1 CP_3 documentazione (copia del messaggio telefax del 21/9/2004; copia cessione ramo di azienda del
17/9/2004; copia visura camerale) effettuata da parte attrice con la terza memoria ex art. 183, c.
6, c.p.c., fosse tardivo ed inammissibile, essendo possibile con la richiamata memoria esclusivamente la deduzione di prova contraria;
tuttavia, nel caso di specie, parte convenuta, con la propria seconda memoria ex art.183, c. 6, c.p.c., aveva provveduto al deposito dell'accordo transattivo intervenuto tra l'istituto di credito e , dante causa della società Persona_1 attrice, con la conseguenza che la produzione documentale di parte attrice, intervenuta con la terza memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., poteva essere ritenuta prova contraria rispetto alla produzione di parte convenuta;
• che al momento della comunicazione a mezzo fax alla banca da parte del legale rappresentante della società attrice ( ), nonché al momento della pubblicazione della cessione Controparte_5 del ramo d'azienda nel registro delle imprese (24/9/2004), la richiamata transazione non si era del tutto perfezionata;
tanto emergeva dalla data di effettuazione del versamento di €.16.000,00, che risulta effettuato in data 27/9/2004; pertanto, al di là della sottoscrizione dell'accordo transattivo da parte di –così come accertato dalla consulenza grafologica in atti-, la Persona_1 transazione non poteva ritenersi efficace e vincolante per l'acquirente del ramo d'azienda che, come risulta in atti, aveva comunicato all'istituto di credito l'acquisto del ramo d'azienda e il subentro nel rapporto di conto corrente n. 100547 prima della intervenuta definizione transattiva tra e;
Per_1 CP_3
• che dall'elaborato peritale emergeva che non tutto il rapporto era coperto da produzione documentale idonea all'accertamento dell'indebito; in particolare, in mancanza del contratto, non erano noti né la data esatta di sottoscrizione, né la natura e i termini delle condizioni contrattuali e non vi era la possibilità di esaminare l'andamento del rapporto che non poteva essere ricostruito solo alla luce degli estratti conto, essendo precluso l'accertamento della rispondenza dei conteggi alle clausole contrattuali e alle intese economiche intercorse tra le parti;
• che nell'azione di ripetizione dell'indebito e in quella di rideterminazione del saldo, il correntista attore era tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione;
• che la domanda attorea doveva essere rigettata;
• che sussistevano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, tenuto conto della particolarità nonché della controvertibilità fattuale ex ante della vicenda, nonché della infondatezza della eccezione di carenza di legittimazione sollevata dalla convenuta banca.
3. Con atto di citazione notificato in data 15.6.2020, proponeva appello Parte_1 sostenendo in sintesi:
3.1. che il primo giudice aveva erroneamente respinto la domanda, sulla base del presupposto che non fosse presente il contratto;
3.2. che il primo giudice aveva ritenuto non meritevole di accoglimento la domanda attorea, sulla base del presupposto che non tutto il rapporto fosse coperto da produzione documentale idonea all'accertamento dell'indebito.
Chiedeva di riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, di condannare la parte appellata al pagamento in favore della della somma alla stessa spettante in forza delle risultanze Parte_4 della CTU espletata in primo grado ovvero previo espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
4. Con comparsa depositata il 6.10.2020 si costituiva la Controparte_6 per azioni, quale incorporante la
[...] [...] la quale proponeva appello incidentale -notificandolo anche nei Controparte_1 confronti di e per i seguenti motivi: Controparte_2 Parte_2 Parte_3
4.1. il giudice di prime cure aveva errato nel considerare utilizzabile la documentazione depositata alla controparte unitamente alla terza memoria ex art. 183 c.p.c.;
4.2. il giudice di prime cure aveva errato nel non ritenere vincolante la transazione intercorsa tra il e la;
Per_1 CP_3
4.3. il giudice di prime cure aveva errato nel disporre la compensazione integrale delle spese di lite e di CTU.
5. Con comparsa depositata in data 9.11.2020, si costituivano Controparte_2 Parte_2
e , i quali eccepivano di non essere eredi di , avendo rinunciato Parte_3 Persona_1 all'eredità del predetto.
All'udienza del 27.2.24, svoltasi a trattazione scritta in ossequio alla previsione dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione -rel. giudice ausiliario Fabrizio Nastri-, con concessione alle parti di sessanta giorni per il deposito e venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Con provvedimento del 9.4.25 la causa veniva rimessa sul ruolo con assegnazione al nuovo relatore, cons. D'Alessandro.
All'udienza del 30.9.2025, svoltasi a trattazione scritta in ossequio alla previsione dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione, con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Per ragioni di ordine logico giuridico, occorre esaminare dapprima l'appello incidentale proposto dalla CP_7
Col primo motivo di appello, l'appellante incidentale ha sostenuto che il giudice di prime cure
[...] abbia errato nel considerare utilizzabile la documentazione depositata alla controparte unitamente alla terza memoria ex art. 183 c.p.c.; ha concluso che il Tribunale avrebbe dovuto considerare non provata la legittimazione processuale e sostanziale della e non provata l'assunta Parte_1 anteriorità della cessione del ramo d'azienda rispetto alla transazione.
Il motivo è infondato.
Ed invero, a fronte dell'azione proposta da la convenuta ha eccepito, Parte_1 CP_1 nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, il difetto di legittimazione ad agire in capo all'attrice, in ragione della mancata produzione in giudizio dell'atto di cessione del ramo d'azienda.
Dalla lettura del verbale della prima udienza, svoltasi in data 13.11.2007, risulta che la parte attrice ha depositato l'atto di cessione del ramo d'azienda del 17.9.2004.
Ne consegue che il subentro della nella posizione di è stato Parte_1 Persona_1 tempestivamente provato, senza che risulti sul punto necessario esaminare l'utilizzabilità o meno dei documenti prodotti dalla parte attrice in allegato alla terza memoria ex art. 183 c.p.c..
6.2. Col secondo motivo di appello, l'appellante incidentale ha sostenuto che il giudice di prime cure abbia errato nel non ritenere vincolante la transazione intercorsa tra il e la;
Per_1 CP_3 ha concluso che il Tribunale avrebbe dovuto considerare la transazione opponibile anche alla
[...]
sia perché i documenti allegati alla terza memoria ex art. 183 c.p.c. non erano Parte_1 utilizzabili, sia perché occorreva tener conto della circostanza che la aveva Parte_1 accettato la transazione, fornendo l'assegno necessario all'estinzione del rapporto di conto corrente sulla base della transazione raggiunta.
Il motivo è fondato, ma, per le ragioni che si diranno, non determina la riforma dell'impugnata sentenza.
Il Tribunale ha affermato che: la cessione del ramo di azienda risultava essere stata iscritta nel
Registro delle Imprese in data 24/9/2004, oltre che comunicata, con messaggio telefax del 21/9/2004, dal legale rappresentante della alla;
parte convenuta riteneva Parte_1 CP_3 che il deposito della documentazione (copia del messaggio telefax del 21/9/2004; copia cessione ramo di azienda del 17/9/2004; copia visura camerale) effettuata da parte attrice con la terza memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., fosse tardivo ed inammissibile, essendo possibile con la richiamata memoria esclusivamente la deduzione di prova contraria;
tuttavia, nel caso di specie, parte convenuta, con la propria seconda memoria ex art.183, c. 6, c.p.c., aveva provveduto al deposito dell'accordo transattivo intervenuto tra l'istituto di credito e , dante causa della società attrice, con la Persona_1 conseguenza che la produzione documentale di parte attrice, intervenuta con la terza memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., poteva essere ritenuta prova contraria rispetto alla produzione di parte convenuta.
Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto che, al momento della comunicazione a mezzo fax alla banca da parte del legale rappresentante della società attrice ( ), nonché al momento della Controparte_5 pubblicazione della cessione del ramo d'azienda nel registro delle imprese (24/9/2004), la richiamata transazione non si era del tutto perfezionata;
tanto emergeva dalla data di effettuazione del versamento di € 16.000,00, che risulta effettuato in data 27/9/2004; pertanto, al di là della sottoscrizione dell'accordo transattivo da parte di –così come accertato dalla Persona_1 consulenza grafologica in atti-, la transazione non poteva ritenersi efficace e vincolante per l'acquirente del ramo d'azienda che, come risulta in atti, aveva comunicato all'istituto di credito l'acquisto del ramo d'azienda e il subentro nel rapporto di conto corrente n. 100547 prima della intervenuta definizione transattiva tra e . Per_1 CP_3
Orbene, osserva la Corte che, dalla documentazione prodotta dalla in primo grado in allegato CP_1 alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., emerge che: nella proposta transattiva protocollata in data
30.6.2004 presso la , il geom. ha premesso che era Controparte_1 Per_1 in corso una trattativa per la cessione della propria azienda, nell'ambito della quale aveva ricevuto un'offerta di € 15.000,00 per sistemare l'esposizione debitoria nascente dal rapporto di conto corrente n. 100547 e ha offerto il pagamento di € 15.000,00 “a saldo e stralcio della posizione debitoria”; detta proposta è stata accettata dalla in data 1.7.2004 per l'importo di € 16.000,00; è stato poi CP_1 consegnato alla Banca un assegno bancario di € 16.000,00 emesso in favore della
[...]
da e nell'occasione le parti -ovverosia la ed Controparte_1 Parte_1 CP_1 il hanno sottoscritto in calce all'assegno una dichiarazione in forza della quale “ad incasso Per_1 assegno si procederà alla chiusura del conto corrente n. 100547 intestato al Sig. n. Persona_1
a Salerno il 9/11/947; chiusura a saldo e stralcio in seguito alla quale nulla è più dovuto alla in CP_1 riferimento all'esposizione debitoria di quel conto”.
Le sottoscrizioni apposte a nome di in calce alla proposta transattiva e in calce alla Persona_1 dichiarazione sottostante l'assegno di € 16.000,00 sono risultate autentiche all'esito della CTU grafologica -immune da vizi logico giuridici- espletata in conseguenza del disconoscimento delle sottoscrizioni operato dalla controparte.
Dalla documentazione innanzi richiamata emerge chiaramente come tra il correntista e la Per_1 sia intervenuto un accordo transattivo in forza del quale, con l'evidente finalità di prevenire CP_1
l'insorgenza di una lite, il correntista debitore si è impegnato a corrispondere alla un importo CP_1 inferiore al saldo contabile debitore del rapporto di conto corrente e la ha rinunciato a far valere CP_1
l'intero credito risultante dal detto saldo in cambio del pagamento di una somma inferiore.
Detta transazione, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, è opponibile alla Parte_1
[...]
Ed infatti, osserva la Corte che, anche ove si volessero ritenere utilizzabili i documenti prodotti dalla parte attrice in allegato alla terza memoria ex art. 183 c.p.c., la circostanza che il versamento della somma portata dall'assegno di € 16.000,00 sia avvenuto in data 27.9.2004 e che invece la cessione del credito sia stata comunicata alla in data 21.9.2004 e sia stata iscritta al registro delle imprese CP_1 il 24.9.2004, non induce a concludere che la transazione si sia perfezionata col correntista dopo che quest'ultimo aveva ceduto il credito alla Parte_1
Ed infatti, la data del versamento dell'assegno individua il giorno in cui l'accordo transattivo è stato adempiuto e non il giorno in cui la transazione è stata raggiunta tra le parti. Ne consegue che, ove la avesse voluto provare l'inopponibilità nei suoi confronti della transazione in Parte_1 questione, sotto il profilo temporale, avrebbe dovuto dimostrare che la sottoscrizione della detta dichiarazione transattiva risaliva a data successiva alla cessione del credito.
Né si può omettere di considerare, ai fini del riconoscimento della rilevanza della transazione nel presente giudizio, la circostanza -emersa dalla documentazione in precedenza richiamata- che l'assegno utilizzato dal correntista al fine di estinguere la propria posizione debitoria con Per_1 la Banca sia un assegno emesso proprio dalla in favore della al fine di Parte_1 CP_1 consentire l'estinzione della posizione debitoria nascente dal rapporto di conto corrente n. 100547.
Ciò posto, nella giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. n. 1544/2011, n. 13717/2006, n.
1690/2006) si sono consolidati i seguenti principi: “a) deve essere qualificata novativa la transazione che determina l'estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell'accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall'atto di un'obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente. Invece, è qualificabile come transazione semplice, o conservativa,
l'accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un "quid medium" tra le prospettazioni iniziali;
b) il relativo accertamento, circa la ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi di transazione, integrando un apprezzamento di fatto,
è come tale riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato;
salvo che vi sia un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso;
c) nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la cosiddetta mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto invece accade qualora le parti espressamente o oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, cioè implicante il venir meno in via definitiva dell'accordo originario, nel qual caso l'art. 1976 c.c., sancisce, con evidente coerenza rispetto allo scopo perseguito dalle parti, l'irrisolubilità della transazione (salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente pattuito)” (Cass. Civ., n. 12876/2015 in motivazione).
Nel caso di specie, è evidente che le parti si sono limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto;
ne consegue che la transazione in questione ha natura non novativa e che, tuttavia, in forza del principio secondo cui la posizione delle parti non può essere regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, soltanto il venir meno dell'accordo transattivo avrebbe potuto far rivivere il rapporto originario;
risulta tuttavia provato che l'accordo transattivo raggiunto sia stato adempiuto, essendo l'assegno stato incassato dalla CP_1
D'altro canto, con riguardo all'efficacia della transazione sul rapporto dedotto in giudizio, occorre ricordare che, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “L'art. 1972 c.c. distingue tra la transazione relativa a contratto illecito e transazione relativa a contratto nullo, affermando la nullità della prima, anche se le parti abbiano trattato di tale nullità (comma 1), e
l'annullabilità, ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità, della seconda (comma
2). Poiché, ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c., l'illiceità del contratto consegue solo all'illiceità della causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti, la dichiarazione di nullità della transazione presuppone un'indagine volta a stabilire se l'assetto d'interessi complessivamente programmato dalle parti si ponga in contrasto con norme imperative, soltanto in tal caso operando il divieto di transigere anche se la nullità abbia rappresentato la questione controversa, con il conseguente ripristino della situazione anteriore alla stipulazione del negozio transattivo;
l'invalidità di singole clausole contrattuali (a meno che esse non siano idonee ad evidenziare l'illiceità della causa o del motivo comune) è, invece, destinata a tradursi nella nullità dell'intero contratto solo ove se ne accerti l'essenzialità rispetto all'assetto d'interessi programmato dalle parti e comporta unicamente l'annullabilità della transazione. (Nella specie, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla una transazione tra la banca ed il cliente in regione della semplice nullità di alcune clausole di capitalizzazione trimestrale relative ad un contratto di conto corrente, senza uno specifico accertamento in ordine all'idoneità di tali clausole a determinare anche l'illiceità della causa del menzionato contratto)” (cfr. ex plurimis
Cass. Civ., n. 23064/2016). Nel caso di specie, non è stato chiesto l'accertamento della nullità della transazione su titolo eventualmente nullo né è stato chiesto l'annullamento della detta transazione. Neanche risulta configurabile, sulla base delle deduzioni svolte, alcuna ipotesi di illiceità del contratto di conto corrente, tenuto conto della circostanza che le contestazioni svolte prospettano solo la nullità parziale del contratto bancario, conseguente alla nullità di singole clausole, riguardanti il difetto di forma scritta per la previsione di interessi ultralegali e per la commissione di massimo scoperto e la contrarietà alle norme imperative sul divieto di anatocismo, non equiparabili alla nullità dell'intero contratto di conto corrente per illiceità della causa o per illiceità di un motivo comune ad entrambe parti;
pertanto, non sussiste alcun possibile vizio di nullità della transazione raggiunta sul rapporto di conto corrente oggetto di causa.
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, si deve concludere che l'intervenuta transazione preclude tutte le questioni di nullità del sottostante contratto ed esclude che si possa procedere alla invocata verifica giudiziale del saldo del rapporto di conto corrente, previa eliminazione delle somme annotate in conto dalla banca, a titolo di interessi, commissioni e spese;
ne consegue che l'eccezione preliminare di merito formulata dalla in primo grado in ordine alla transazione intervenuta sul CP_1 rapporto di conto corrente, avrebbe dovuto essere accolta, con conseguente rigetto delle domande formulate dalla parte attrice in primo grado, senza necessità di alcuno scrutinio in ordine alla rideterminazione del saldo.
Detta conclusione non determina tuttavia la riforma della sentenza impugnata, avendo comunque il
Tribunale, sebbene per ragioni diverse, rigettato le domande formulate dalla parte attrice in primo grado (cfr. sul punto Cass. Civ., n. 18044/2020).
6.3. Col terzo motivo di appello incidentale, la ha sostenuto che il giudice di prime cure abbia CP_1 errato nel disporre la compensazione integrale delle spese di lite e di CTU, fondandola sulla scorta della controvertibilità fattuale ex ante della vicenda e sulla infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dalla ha, in particolare, sostenuto che l'assunta controvertibilità si CP_1 fondava su documenti che andavano espunti dal processo e che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva era fondata.
Il motivo è fondato.
Ed invero, in punto di diritto, occorre evidenziare che la sopportazione finale delle spese di lite è retta dal criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., che prevede, in via generale, la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'altra parte. In caso di vittoria integrale di una parte, la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. costituisce deroga al menzionato principio.
Ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. -nella formulazione ratione temporis applicabile ovverosia quella antecedente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 12.9.2014, convertito con modificazioni nella L. 162 del 10.11.2014, applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto- il giudice avrebbe potuto compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche in caso di concorrenza di “altre gravi ed eccezionali ragioni”.
Esclusa l'ipotesi di soccombenza reciproca, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per gravi ed eccezionali ragioni” deve essere esplicitamente motivato e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
Tanto puntualizzato, non appare contestabile che, nel caso di specie, la sia risultata CP_1 integralmente vittoriosa, stante il rigetto della domanda attorea.
Né appare possibile individuare il requisito delle “gravi ed eccezionali ragioni” sulla scorta della controvertibilità fattuale ex ante della vicenda e della infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dalla ed infatti, la mera proposizione di un'eccezione rivelatasi CP_1 infondata non può di per sé essere considerata ragione di compensazione e l'asserita controvertibilità fattuale ex ante della vicenda non pare, invero, affatto sussistente, anche alla luce delle argomentazioni svolte -per ricostruire la vicenda- nella motivazione della presente sentenza di secondo grado.
Ne consegue che, in assenza delle predette cause giustificative della compensazione, alla CP_1 avrebbero dovuto essere riconosciute le spese di lite, da liquidarsi avuto riguardo al valore della controversia.
Alla luce di quanto sin qui esposto, in accoglimento del terzo motivo di appello incidentale, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata e deve essere Parte_1 condannata, in ossequio al principio di soccombenza e non sussistendo i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite, a corrispondere, in favore di
[...]
quale incorporante la Parte_5 [...]
le spese di lite del giudizio di primo grado, che si Controparte_1 liquidano -tenuto conto del valore della controversia (rientrante nello scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa) e dei valori tariffari mimini di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche del 2018- in Euro 3.972,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
in ossequio al principio di soccombenza, deve essere riformata anche la statuizione di primo grado sulle spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate in primo grado, le quali -come liquidate dal Tribunale-, devono essere definitivamente poste a carico della soccombente Parte_1
7. Occorre ora passare ad esaminare l'appello principale.
Con i due motivi di appello proposti, l'appellante principale ha sostenuto che il primo giudice abbia erroneamente respinto la domanda, sulla base del presupposto che non fosse presente il contratto e che non tutto il rapporto fosse coperto da produzione documentale idonea all'accertamento dell'indebito.
I motivi sono infondati.
Ed invero, osserva la Corte che la ritenuta fondatezza dell'eccezione preliminare di merito formulata dalla in primo grado in ordine alla transazione intervenuta sul rapporto di conto corrente -che CP_1 ha costituito oggetto del secondo motivo di appello incidentale-, determina -come già in precedenza spiegato- l'infondatezza delle domande formulate dalla parte attrice in primo grado, escludendo la necessità di scrutinare i criteri di rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente.
8. Spese di lite del presente grado di giudizio.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e pertanto la
[...] deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 CP_1 liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa) e dei parametri minimi-.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, ove dovuto per l'impugnazione proposta.
Quanto alle spese sostenute da e , osserva Controparte_2 Parte_3 Parte_2 la Corte che le stesse rimangono a loro carico, tenuto conto della circostanza che i predetti sono stati destinatari della notifica dell'atto di appello incidentale a titolo di mera litis denuntiatio, essendo stati chiamati in causa in primo grado -peraltro con atto notificato in data 24.9.2008 e, quindi, prima della rinuncia all'eredità del defunto avvenuta in data 17.10.2008- su richiesta del Persona_1
Giudice, ma non contenendo la sentenza di primo grado statuizioni nei loro confronti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 50/2020 emessa dal
Tribunale di Lagonegro in data 28.4.2020, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da
[...] per azioni, quale incorporante la Controparte_6
e, per l'effetto, in parziale riforma della Controparte_1 sentenza impugnata: condanna a corrispondere, in favore di Parte_1 [...]
Controparte_6 Parte_5
quale incorporante la le spese di
[...] Controparte_1 lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in Euro 3.972,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
pone le spese delle CTU espletate in primo grado, -come liquidate dal Tribunale-, definitivamente a carico della soccombente
Parte_1
b) conferma, per il resto, l'impugnata sentenza;
c) rigetta l'appello principale;
d) condanna a corrispondere, in favore di Parte_1 Controparte_6
e della quale
[...] Parte_5 incorporante la le spese di lite del Controparte_1 giudizio di secondo grado grado, che si liquidano in Euro 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
e) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, ove dovuto per l'impugnazione proposta.
f) le spese sostenute da e , per il Controparte_2 Parte_3 Parte_2 presente grado di giudizio rimangono a loro carico.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria