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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/12/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 911/2025 promossa da:
( ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Anna Notari con domicilio digitale che dichiara di voler ricever comunicazioni Email_1 e/o notificazioni al suddetto indirizzo pec
- RICORRENTE -
CONTRO
sede Controparte_1 di Rimini, in persona del Direttore pro tempore della Sede Regionale dell'Emilia NA, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Romana Belli e Oreste Manzi del foro di Rimini e elettivamente domiciliato in Rimini, via Macanno n. 25 presso l'Avvocatura della sede dell'Ente
- RESISTENTE -
Avente ad oggetto
AP LE
(ART. 1, COMMI DA 179 A 186, L. 232/2016 )
MOTIVAZIONE
La domanda presentata da finalizzata all'accertamento del Parte_1 suo diritto a percepire l'Ape di cui all'art. 1, commi da 179 a 186, L. CP_1 232/2016 a decorrere dal 01.03.2025 , appare meritevole di integrale accoglimento .
I fatti , non contestati , sono stati correttamente ricostruiti dal ricorrente nella parte narrativa dell'atto introduttivo del giudizio nei seguenti termini : “ …Il ricorrente, dipendente di dal 1992 addetto alla sede di Controparte_2 Coriano (RN) il 17.05.2021 riceveva dalla datrice di lavoro comunicazione prot. n. 8642 in medesima data con la quale veniva notiziato del suo trasferimento, a partire dal 01.07.2021, presso il Termovalorizzatore di Modena . Con successiva lettera il ricorrente riferiva alla datrice di lavoro l'impossibilità di poter prendere servizio presso la nuova sede di lavoro per inderogabili motivazioni di tipo personali, tenuto conto della notevole distanza sia rispetto alla sede di lavoro (Coriano) presso la quale era addetto sia dal luogo di residenza (Misano Adriatico – RN) . Conseguentemente le parti il 19.05.2021 sottoscrivevano un accordo conciliativo in sede sindacale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro . Il ricorrente in data 05.07.2021 presentava domanda di indennità NASPI alla sede di RC di NA . L'indennità NASPI richiesta CP_1 con lettera del 05.07.2021 veniva riconosciuta dall' con decorrenza dal CP_1 08.07.2021 per 725 giorni . Terminato il periodo di fruizione previsto per la NASPI e in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 1, comma 179, L. 232/2016, il ricorrente presentava all' in data 20.02.2025 domanda di CP_1 verifica delle condizioni di accesso all'AP LE e domanda di anticipo pensionistico per AP LE . Con comunicazione del 21.05.2025 l'Istituto Previdenziale notiziava il sig. del mancato accoglimento della sua Pt_1 domanda per il riconoscimento delle condizioni di accesso all'AP LE per non trovarsi nella seguente condizione: “aver fruito integralmente di una prestazione di disoccupazione a seguito di risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.”.
In particolare l' , nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso , CP_1 ribadiva come il rapporto di lavoro del lavoratore fosse cessato per ordinaria risoluzione consensuale mentre il disposto di cui all'art 1 comma 179 della L. 11 dicembre 2016 n. 232 subordinava la concessione della prestazione Ape Sociale al fatto che la risoluzione consensuale fosse avvenuta nelle modalità previste di cui alla legge 604/1966 art. 7 al quale erano parificati quelli della risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo consensuale di cui all'art. 8, comma 11, del Decreto-Legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.
Di diverso avviso il ricorrente che nei suoi atti rimarcava la natura contraddittoria della condotta assunta dall' il quale – dopo avere CP_1 riconosciuto la NASPI e quindi la disoccupazione involontaria del ricorrente, aveva negato l'accesso all'AP Sociale per non avere quest'ultimo stipulato l'accordo di risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 L. 604/66 e questo quando al contrario l' estendeva la Naspi anche al di CP_1 fuori della procedura predetta (circolare n. 369/2018) – e come la CP_1 risoluzione consensuale intervenuta in caso di trasferimento non accettato dal lavoratore conseguente al mutamento unilaterale delle condizioni essenziali del rapporto di lavoro per ragioni economiche e produttive dovesse essere correttamente qualificata a tutti gli effetti quale perdita involontaria del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla specifica modalità procedurale utilizzata per formalizzare la cessazione del rapporto.
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , va detto che l'AP Sociale, prevista dall'art. 1, commi da 179 a 186, Legge di bilancio 2017 e s.m.i. sia una indennità che spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata di cui all'art. 2, co. 26, della Legge n. 335/1995, che abbiano compiuto i 63 anni di età e – per quanto specificamente rileva ai fini del presente giudizio − si trovino in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della Legge n. 604/1966, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e siano in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni.
Ciò posto, dalla lettura degli atti e dei documenti prodotti emerge, innanzitutto, come nel caso di specie non sia in contestazione il requisito dell'anzianità anagrafica e contributiva , discutendosi, piuttosto ed esclusivamente, dell'idoneità del verbale di risoluzione consensuale stipulato dal lavoratore con la ex datrice di lavoro.
L' , infatti, ha fondato il proprio diniego, sia in sede amministrativa che nel CP_1 presente giudizio, sul presupposto che la risoluzione consensuale del rapporto non sia avvenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, così come richiesto dalle disposizioni per l'accesso all'AP SOCIAL.
A tale riguardo se sul piano formale e testuale l'accesso all'AP Sociale presuppone effettivamente una risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della Legge n. 604/1966 (che richiede la comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro competente e l'espletamento dell'incontro avanti alla Commissione provinciale di conciliazione ex art. 410 c.p.c.), appare d'altra parte evidente come la finalità di garantire l'effettività della perdita involontaria del lavoro, perseguita dalla prefata disposizione, sia adeguatamente soddisfatta anche con la stipula di un verbale di conciliazione alla presenza di un conciliatore designato in sede sindacale, e ivi convalidato, recante la specifica indicazione delle ragioni sottese alla cessazione del rapporto e attestante la riconducibilità della risoluzione a un provvedimento di trasferimento a oltre 50 km dalla residenza o dall'ultima sede di lavoro, legittimamente rifiutato dal prestatore.
Del resto la analoga disposizione prevista anche in materia di NASPI è stata estensivamente interpretata dall' con la Circolare n. 108/2006 e poi con il CP_1 messaggio n. 369/2018 che hanno riconosciuto l'indennità in questione anche in caso di risoluzione consensuale del rapporto conseguente al legittimo rifiuto del lavoratore di accettare un trasferimento a una notevole distanza dalla propria residenza o dall'ultima sede di lavoro, in quanto, in realtà, tale cessazione deve ritenersi comunque riconducibile a un atto datoriale, così da integrare un'ipotesi di perdita involontaria dell'impiego secondo l'interpretazione già fornita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 269/2002.
Successivamente è intervenuta la Circolare n. 142/2015 che ha ritenuto CP_1 idonea, accanto alla summenzionata procedura di conciliazione, anche “ l'ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 23 del 2015”, non ricompresa nella lettera della disposizione .
Ebbene, se entrambi gli istituti richiamano, tra i possibili fatti generatori, la
“risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604”, appare chiaro come l'interpretazione fornita dal medesimo Ente Previdenziale - che ammette una lettura estensiva solo nell'ambito della NASpI e adotta un approccio rigoroso e tassativo per l'AP Sociale - non possa trovare una seria giustificazione nel dato testuale e nell'argomento letterale, unicamente posto a fondamento della tesi dell'esclusiva idoneità della risoluzione siglata avanti alla Commissione istituita presso la Direzione del Lavoro.
Risulta allora decisivo che le ragioni della parte ricorrente siano state condivise dalla maggioritaria giurisprudenza di merito di seguito citata per stralcio :
− “…Se è fatta propria dallo stesso (v. circolare 26.1.2018, n. 369) CP_1 l'estensione della NASPI ai casi di risoluzione consensuale del rapporto per rifiuto del trasferimento a distanza eccedente i 50 Km, per quanto pattuita al di fuori della procedura di cui alla l. 604/66, l'identità dei relativi presupposti normativi rispetto a quelli stabiliti per l'AP sociale induce, per le stesse ragioni, ad una conforme interpretazione” (GL del Tribunale di Milano con sentenza n. 2614/2024 confermata dalla Corte di Appello di Milano sentenza n. 160/2025 di seguito citata ) ; − “…Se tale rilevante variazione del luogo di lavoro connota come involontaria la risoluzione del rapporto, allora non vi è ragione di distinguere – ai fini in esame – la conseguente risoluzione consensuale a seconda del contesto della sua stipulazione”. E' la stessa ratio del trattamento oggetto di causa a supportare l'analogia dei relativi presupposti rispetto a quelli tipici della NASPI. La correlazione normativa fra i due istituti evidenzia, infatti, come l'AP sociale sia volta a colmare il possibile distacco temporale fra la conclusione del trattamento di disoccupazione e la maturazione dei requisiti per il pensionamento, garantendo la continuità dei mezzi di sussistenza ad una platea di destinatari di difficile ricollocazione lavorativa”. (Corte di Appello di Milano sentenza n. 160 in data 28\02\2025 ) .
− “…nel senso della piena equiparazione e idoneità del verbale prodotto dalla ricorrente ai fini del diritto all'AP Sociale inducono, semmai, sia l'interpretazione sistematica che quella teleologica. Quanto al primo profilo, infatti, si è già evidenziata l'incongruenza del mancato riconoscimento degli effetti del verbale di risoluzione consensuale - nel caso di specie, concluso con Con l'assistenza del conciliatore designato dalla Milano, nel rispetto di tutti gli elementi sostanziali richiesti dall'art. 410, co. 6, c.p.c. e con la chiara individuazione dell'imputabilità della cessazione del rapporto a un atto organizzativo datoriale - ai fini dell'AP Sociale e del suo pieno riconoscimento ai fini dell'erogazione della NASpI, a fronte di un dato normativo in parte qua identico, ma ingiustificatamente interpretato in maniera difforme dall'Istituto Previdenziale. In particolare, a differenza di quanto sostenuto dall una CP_1 simile impostazione non può ritenersi giustificata dal carattere eccezionale dell'AP Sociale, dal momento che, pur nella parziale difformità di destinatari, entrambe le prestazioni hanno la loro ratio ultima nella necessità di garantire un sostegno al lavoratore che si trovi involontariamente in una condizione di disoccupazione, individuata dalla Legge con identici presupposti fattuali, che vanno necessariamente letti alla medesima stregua. Anzi, proprio la finalità dell'AP Sociale - quale istituto di favore che consente di fronteggiare la difficoltà di reimpiego di quanti versino in uno stato di inoccupazione involontaria a ridosso dell'età pensionabile – esclude, ad avviso del Tribunale, la necessità di un approccio eccessivamente formalistico e ingiustificatamente difforme da quello assunto in materia NASpI, dovendosi considerare, al riguardo, che il rischio di abusi e usi strumentali della prestazione è già adeguatamente contrastato dalla previsione di ulteriori stringenti requisiti soggettivi, contributivi e anagrafici di Legge. Trattasi, del resto, di conclusione già avvalorata – in fattispecie del tutto analoga alla presente - dalla sentenza n. 160/2025 della Corte d'Appello di Milano, prodotta dalla ricorrente, che ha condivisibilmente affermato, anche con richiamo a diffusi precedenti di merito, che “non vi è ragione di distinguere – ai fini in esame – la conseguente risoluzione consensuale a seconda del contesto della sua stipulazione. Non può, infatti, ritenersi riconoscere l'AP sociale (al pari della NASPI) in caso di dimissioni per giusta causa (quale il trasferimento ad oltre 50 Km) ed in caso di risoluzione concordata all'esito della procedura di licenziamento per GMO in presenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 18 co. VIII, SL, e negarla laddove questa – sia pure fondata sul rifiuto di analogo provvedimento datoriale
– intervenga nella ordinaria sede sindacale. E' la stessa ratio del trattamento oggetto di causa a supportare l'analogia dei relativi presupposti rispetto a quelli tipici della NASPI. La correlazione normativa fra i due istituti evidenzia, infatti, come l'AP sociale sia volta a colmare il possibile distacco temporale fra la conclusione del trattamento di disoccupazione e la maturazione dei requisiti per il pensionamento, garantendo la continuità dei mezzi di sussistenza ad una platea di destinatari di difficile ricollocazione lavorativa…” (GL del Tribunale Cremona n. 273 del 19/09/2025).
Le spese del giudizio, in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c. pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 28\07\2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con : CP_1
1) Accertato il diritto di a beneficiare dell'AP sociale Parte_1 sussistendo le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 1 commi 179 e seguenti della legge n. 232/2016 e successive modifiche ed integrazioni con decorrenza CP_ dalla domanda amministrativa , condanna l' ad erogare alla parte ricorrente l'indennità AP sociale dal 01.03.2025 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
2) Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 2.100,00 , oltre ad € 43,00 per esborsi e I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 18\12\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'