Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/01/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 23/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 7717/2024 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. BRANDI GIUSEPPE contro
Cont
rappr. e dif. ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal dott. VITO ALFONSO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12.9.2024 la ricorrente, premessa la propria qualità di docente temporaneo, per periodi puntualmente indicati in atti, adiva l'intestato
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo di non aver ricevuto nelle fascette stipendiali relative al predetto periodo di lavoro, la retribuzione professionale docenti, prevista dal CCNL comparto scuola del 15.03.2001. Ha, quindi, demandato di: - accertare e dichiarare che la Retribuzione Professionale Docenti - istituita dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001, alla luce del principio di non discriminazione, clausola 4 accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – deve essere corrisposta, nel trattamento economico, alla parte ricorrente per i periodi dal
31.12.2021 al 31.3.2022 e dall'1.4.2022 al 9.6.2022, in cui ha svolto l'attività di docente a tempo determinato in modo temporaneo per supplenze brevi e saltuarie;
condannare il , in persona del pro-tempore, al Controparte_2 CP_3
pagamento della Retribuzione Professionale Docenti – istituita dall'art. 7 del CCNL
vinte le spese.
Integrato il contraddittorio, si costituiva il il quale non si opponeva alla CP_1
Cont domanda attorea. Il , in particolare rassegnava le seguenti conclusioni:
“dichiarare che la retribuzione Professionale docente venga liquidata proporzionalmente al servizio ed all'orario di insegnamento prestato al netto delle assenze suscettibili di detrazione economica”.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., previa verifica della regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
E' pacifico tra le parti nonché documentalmente provato che la ricorrente sia stata docente temporaneo (codice KT, come rinvenibile sulle fascette stipendiali depositate in atti) di scuola primaria, per dal 31.12.2021 al 31.3.2022 e dall'1.4.2022 al 9.6.2022.
La ricorrente si duole, in questa sede, di non avere ricevuto nelle fascette stipendiali relative ai predetti periodo di lavoro, la retribuzione professionale docenti prevista dal CCNL comparto scuola del 15.03.2001.
Così delineata la fattispecie, ai fini decisori, occorre dare atto di quanto di recente affermato sia nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Lav. del 27.7.2018 n.
20015; Cass. Sez. Lav. Nr. 33140/19 e nr. 34546/19) che di merito (v. ex plurimis,
Trib. Torino 08/07/2019, n.1169; Trib. Milano n. 1634 del 28.09.2019), le cui argomentazioni pienamente condivisibili, di seguito si riportano anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c..
“L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass.
17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL RO;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Per_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (EL RO Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del CP_2
secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D. Lgs. n. 368 del 2001 art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L.
n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del
CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo CP_2
cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese"; 10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perchè il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti
a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Ritenendosi i predetti principi applicabili al caso concreto, la pretesa avanzata in ricorso va accolta.
D'altra parte, parte resistente non ha contestando l'attività di supplenza svolta dedotta limitando a richiedere, in caso di accoglimento della domanda, il riconoscimento dell'emolumento in misura proporzionata al servizio svolto e prrevia decurtazione delle giornate di assenza.
Ne deriva, pertanto, il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire la
Retribuzione Professionale Docenti per i periodi di supplenze svolti come analiticamente innanzi indicati, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento in favore della parte ricorrente della relativa somma spettante con riguardo alle effettive ore di lavoro prestate, escluse le giornate di assenza come da stato matricolare in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo il
D.M. 147/2022, tenuto conto della bassa complessità della causa, della marcata serialità del contenzioso e del valore della stessa, così come calcolabile mediante gli importi indicati dai contratti collettivi in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7717 /2024 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: a) dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale
Docenti in relazione alle effettive ore di lavoro prestate per i periodi di svolgimento delle attività di supplenza come indicato in parte motiva e decurtate le giornate di assenza suscettibili di detrazione economica;
b) condanna, per l'effetto, parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della relativa somma spettante, oltre interessi sulla somma via via rivalutata dal dì del dovuto sino al soddisfo c) condanna parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 641,00 oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Foggia, 23.1.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti