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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/06/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 19 e il 29 Maggio
2025 in sostituzione dell'udienza del 6 Giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1137 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da la signora , nata il [...] a [...] e ivi residente, in Parte_1
via Porta Palermo n. 254, C.F. , rappresentata e difesa, per procura CodiceFiscale_1
allegata agli atti di lite, dagli Avv.ti Santino Cuffaro Farruggia e Carmelo Brucculeri,
elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso lo studio del secondo, sito a
Racalmuto (AG), nella via Gen. Macaluso,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura dell'ente con sede ad Agrigento, nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti allegata agli atti di causa,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1 Con ricorso depositato in data 12 Aprile 2024 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c.,
la signora dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso Parte_1
contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari sia ai fini della concessione e della fruizione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 dell'11 Febbraio 1980; sia per essere riconosciuta soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, III comma, della legge n. 104/1992.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 28 Giugno 2024 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. In tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del procedimento de quo veniva disposta C.T.U. medico-legale. In data odierna,
in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6 Giugno 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 19 e il 29 Maggio 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
Nel merito il ricorso introduttivo della lite e solo in parte giuridicamente legittimo e fondato. Sicché deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati.
Invero, l'art. 1 della legge n. 18 dell'11 Febbraio 1980 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua.
Mentre, l'art. 3 della legge n. 104 del 5 Febbraio 1992 prevede che: “È persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (I comma).
“La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua
e alla efficacia delle terapie riabilitative” (II comma).
“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
2 continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume
connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici” (III comma).
“La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali” (IV comma).
Ebbene, nel caso di specie la consulenza tecnica d'ufficio disposta durante il presente giudizio dalla Dott.ssa ritenuta immune da vizi logici e giuridici e, quindi, Persona_1
pienamente condivisibile, ha accertato delle dirimenti circostanze. Segnatamente che, le patologie da cui è affetta la signora da un lato, comportano una invalidità Parte_1
del 100%, senza, però, precluderle la possibilità di deambulare autonomamente e di compiere da sola gli atti quotidiani della vita;
dall'altro, sono tali da farle riconoscere lo status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, III comma, della legge n. 104/1992 (cfr.: relazione tecnica d'ufficio). Per quel che concerne la decorrenza, il prefato perito fa riferimento all'interno dell'elaborato peritale in esame, all'indagine clinica condotta sulla ricorrente (cfr.: terza pagina). Quindi, sebbene non è stata da quest'ultimo espressamente indicata, la data di decorrenza del diritto della ricorrente alla suddetta prestazione assistenziale deve farsi coincidere con quella in cui è stata sottoposta dallo stesso a visita peritale, ossia con il 18
Febbraio 2025. Il che trova conforto nella circostanza che, nessuna delle parti in lite ha chiesto al ricordato perito chiarimenti in merito inviandogli, nel termine assegnatogli da codesto
Giudice in seno all'ordinanza emessa il 25 Ottobre 2024, eventuali osservazioni avverso tale punto della bozza della perizia in commento.
La conclusione alla quale è pervenuta la menzionata C.T.U. risulta soltanto in parte in contrasto con l'accertamento medico che è stato effettuato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Ragion per cui, alla luce delle considerazioni formulate nella relazione tecnica d'ufficio predisposta nel corso della contesa che ci occupa, la domanda spiegata dalla signora si palesa solo parzialmente accoglibile. Parte_1
Considerato che, nel corso del procedimento de quo la sussistenza del requisito sanitario per avere la ricorrente diritto al riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, III comma, della legge n. 104/1992 è stata individuata in un momento successivo a quello di proposizione della relativa domanda amministrativa, nonché di deposito della cennata C.T.U. nel procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, sembra
3 giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti in causa le spese della prima e della seconda fase. Invece, le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente giudizio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' . Infine, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di CP_1
accertamento tecnico preventivo obbligatorio devono essere definitivamente poste a carico dell'ente resistente.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, accogliendo in parte il ricorso introduttivo della lite proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445bis c.p.c., che la signora si trova nelle condizioni Parte_1
sanitarie previste per il riconoscimento dello stato di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, III comma, della legge n. 104/1992 a decorrere dal 18 Febbraio 2025;
- dichiara, altresì, che la ricorrente è affetta da patologie che la rendono invalida al 100%,
senza precluderle la possibilità di deambulare autonomamente e di compiere da sola gli atti quotidiani della vita;
- compensa, per le argomentazioni meglio sopra illustrate, interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio e della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
- infine, pone definitivamente a carico dell' sia le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio disposta nel procedimento de quo, liquidate con separato decreto;
sia quelle della consulenza tecnica d'ufficio disposta nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Così deciso in Agrigento in data 6 Giugno 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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