Sentenza breve 18 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 18/02/2022, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/02/2022
N. 00270/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00026/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
EC - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 26 del 2022, proposto dalla
Sterimed S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Mangione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. di EC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elio Angelo Spro e Antonio Micolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Antonio Micolani in EC, via G. Paladini n. 50;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione della A.S.L. di EC prot. n. 5113 del 30 novembre 2021 di indizione della procedura aperta, del Bando di gara, del Disciplinare, del Capitolato Tecnico, del Modello di istanza di partecipazione, del Patto d'integrità, dello Schema di offerta economica, del D.U.V.R.I., del Modello di D.G.U.E., dei Chiarimenti della S.A. e, comunque, di tutti i relativi allegati e atti con i quali è stata indetta la procedura aperta distinta dal numero CIG 9001958ABA, per l'affidamento della fornitura triennale di filtri terminali antibatterici con il relativo servizio di gestione per le necessità dell'A.S.L. di EC (per un fabbisogno pari a 965 punti di erogazione rubinetto e 227 punti di erogazione doccia), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. di EC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 25 gennaio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 29 dicembre 2021 e depositato il 10 gennaio 2022 la Società ricorrente - operatore economico del settore (dichiaratamente) in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalla lex specialis che lamenta di non poter partecipare alla gara di che trattasi in quanto la lex specialis prevede (illegittimamente e con immediata lesività) tra le caratteristiche minime dei prodotti richiesti la marcatura di conformità CE (Regolamento U.E. 2017/745) che li qualifica come dispositivi medici - impugna, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, la determinazione della A.S.L. di EC prot. n. 5113 del 30 novembre 2021 di indizione della procedura aperta, il Bando di gara, il Disciplinare, il Capitolato tecnico, il Modello di istanza di partecipazione, il Patto d’integrità, lo Schema di offerta economica, il D.U.V.R.I., il Modello D.G.U.E., i Chiarimenti della S.A. e comunque i relativi allegati e atti con i quali è stata indetta dalla A.S.L. di EC la procedura aperta distinta dal numero CIG 9001958ABA, per l’affidamento della fornitura triennale di filtri terminali antibatterici con il relativo servizio di gestione per le necessità della A.S.L. di EC (per un fabbisogno pari a 965 punti di erogazione rubinetto e 227 punti di erogazione doccia), nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione e falsa applicazione di legge: art. 1 del D. Lgs. n. 46/1997 e art. 2 Regolamento UE 2017/745; artt. 3 e 97 della Costituzione, violazione e falsa applicazione della Circolare Ministero della Salute n. DGFDMF.3/P/C.1.a.c./2020/2 del 20 febbraio 2020, violazione dei principi di concorrenza, par condicio, buon andamento, economicità e imparzialità, eccesso di potere per contraddittorietà in atti, erronea valutazione dei presupposti e manifesta irragionevolezza.
2. In data 17 gennaio 2022 la Società ricorrente ha depositato memorie difensive rappresentando che “con determina dirigenziale n. 93 del 12/01/2022, l’ASL di EC ha revocato in autotutela gli atti della gara innanzi emarginata e proceduto alla contestuale indizione di una nuova selezione per la medesima fornitura, emendata dai profili d’illegittimità evidenziati nel ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 29/12/2021 e depositato in data 10/01/2022”, che “tanto soddisfa pienamente l’interesse sostanziale sotteso alla presente impugnativa, determinando la cessazione della materia del contendere” e chiedendo, per l’effetto, la declaratoria di “cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 comma 5 c.p.a., con il favore delle spese di lite e rimborso del contributo unificato”.
3. In data 21 gennaio 2022 si è costituita in giudizio la A.S.L. di EC chiedendo, alla luce dell’adozione della prefata determina dirigenziale n. 93 del 12 gennaio 2022, la reiezione dell’istanza cautelare proposta da parte ricorrente e la declaratoria di inammissibilità ovvero improcedibilità del ricorso.
4. All’udienza in Camera di Consiglio del 25 gennaio 2022 fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta da parte ricorrente, sentite le parti in proposito (e segnatamente la difesa di parte resistente che ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere ex art. 35 comma 1 lett. c c.p.a. del ricorso), la causa è stata introitata per l’eventuale decisione nel merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
5. Il ricorso è divenuto manifestamente improcedibile per cessazione della materia del contendere ex art. 34 comma 5 c.p.a..
Infatti, la difesa di parte ricorrente, con nota depositata il 17 gennaio 2022, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Non resta, quindi, al Tribunale - alla stregua sia della richiesta di parte ricorrente che, soprattutto, della documentazione esibita (la determina dirigenziale n. 93 del 12 gennaio 2022 dell’A.S.L. di EC) da cui risulta che la pretesa sostanziale azionata dalla stessa è stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio a mezzo del ritiro in autotutela degli atti di gara oggetto di impugnazione - che dichiarare il ricorso introduttivo del presente giudizio improcedibile per cessazione della materia del contendere.
E, infatti, alla stregua di quanto stabilito da condivisibile giurisprudenza, “Sulla cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, Cod. proc. amm., si registrano in giurisprudenza principi consolidati che meritano di essere richiamati:
a. può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317);
b. si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) Cod. proc. amm. che, invece, si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere (Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638);
c. è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente offerta dalle successive determinazioni assunte dall’amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2017, n. 5343; sez. IV 28 marzo 2017, n. 1426);
d. qualora sia dichiarata in sede di impugnazione comporta la rimozione della sentenza impugnata in quanto priva di attualità con conseguente perdita di ogni effetto della stessa anche per ciò che attiene all’eventuale condanna al pagamento delle spese (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 dicembre 2014, n. 6338; sez. V, 5 marzo 2012, n. 1258, sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6541);
e. in mancanza di accordo delle parti, il giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite (Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2909)” (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4191/2018).
6. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono ex art. 91 c.p.c. e 26 c.p.a. la soccombenza virtuale (comprovata dai precedenti giurisprudenziali specifici richiamati da parte ricorrente e dalla circostanza dell’intervenuto ritiro in autotutela, con determina dirigenziale n. 93 del 12 gennaio 2022, degli atti di gara al dichiarato scopo di emendare i vizi di legittimità evidenziati nel ricorso introduttivo del presente giudizio) e vanno, pertanto, poste integralmente a carico della resistente A.S.L. di EC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia EC - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Condanna l’A.S.L. di EC, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore della parte ricorrente Sterimed S.r.l., della somma di € 1.000,00 (mille/00) oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in EC nella Camera di Consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO