TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/04/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2030/2023 del R.G. avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
A.S.L. NA 3 SUD (P. IVA , costituita con DGRC n. P.IVA_1
505 del 20.03.2009, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv.to Guido
Cortese, (C.F. in virtù di procura generale C.F._1 per atto pubblico per Notaio Dott. Di Maio Cristiano in atti, elett.te domiciliato con lo stesso, in Torre del Greco alla Via
Marconi n. 66
Opponente E
MA.SS. s.r.l., (P.IVA ), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante Mattogno Francesco con sede in Palestrina, alla
Via Prenestina Nuova, 307/A, rappresentata e difesa giusta procura alle liti nuovo difensore dalla Collextion Legal
Società tra Avvocati srl (P. Iva e per essa P.IVA_3 dall'avv. Concetta Sorrentino (C.F. , C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo stesso in Roma, in Largo
Arrigo VII, 4
Opposta
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, del 2 luglio 2024
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 2030/2023 R.G.A.C.
*****
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE STATO
NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO TRIBUTARIO
PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO TOTALE DALLE FUNZIONI
GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2024 – 14 FEBBRAIO
2025.
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL DEPOSITO
DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO, ATTESO CHE IL
TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI REPLICA EX ART. 190
CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 6 FEBBRAIO 2025.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio
2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
*****
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE (*)
Con atto di citazione notificato il 04.04.2023, la A.S.L.
NA 3 Sud proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 272/2023 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 11.02.2023, col quale le veniva ingiunto di pagare in favore dell'opposta la somma di euro 25.549,14, oltre interessi e spese di procedura.
A sostegno della spiegata opposizione l'opponente eccepiva l'infondatezza della domanda dovuta alla mancanza del contratto scritto, oltre alla non debenza degli interessi commerciali, dando, comunque, atto di aver parzialmente pagato quanto ingiuntole.
Pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del d.i., con quanto di conseguenza, con vittoria delle spese di lite ed onorari.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la MA.SS. s.r.l., contestando la fondatezza
. 2 N. 2030/2023 R.G.A.C.
dell'opposizione ed instando per il suo rigetto, dando atto del parziale pagamento ricevuto.
La lite sulla mera produzione documentale, sulle circostanze non contestate era riservata in decisione ex art. 190 cpc.
Ciò rammentato, nel merito è a dirsi che il ricorso monitorio non appare fondato: il parziale pagamento, tuttavia, comporta la revoca del decreto ingiuntivo de quo e la condanna dell'opponente per il residuale importo.
1. In generale, è noto che - come da orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità - l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice
è tenuto ad appurare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto - avente veste sostanziale d'attore per aver richiesto l'ingiunzione di pagamento - la prova dell'esistenza del credito ingiunto, ed a carico del debitore opponente - avente veste di convenuto sostanziale - quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione o del rapporto contrattuale (cfr, ex multis, Cass. sent. n. 8718/00; Cass. sent. n. 5055/99).
2. Date per note alle parti le circostanze di causa, in breve è a dirsi che l'opposta ha agito in sede monitoria ponendo a base le fatture – in atti - (e per le causali) ivi indicate: più precisamente l'opposta, quale cessionaria di 8 fatture (riguardanti forniture di ausili e dispositivi protesici per invalidi) cedutele dalla
Corpora Centro Ortopedico srl unipersonale, agiva per il relativo recupero, precisando, in sede di costituzione,
. 3 N. 2030/2023 R.G.A.C.
di aver poi ricevuto l'importo di € 8.468,49, come da prospetto che si riporta:
Identi Data Import ficati emissi
o vo one
docume docume nto nto
OE/210 29/04/ 597,72 2022
OE/211 29/04/ 391,02 2022
OE/212 29/04/ 4.602, 2022 45
OE/277 31/05/ 2.533, 2022 48
OE/279 31/05/ 343,79 2022
Le fatture appena indicate venivano pagate in data
22.03.2023, quindi dopo il deposito del ricorso avvenuto in data 27.01.2023, dopo anche l'emissione e la notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 23.02.2023.
Il pagamento di queste cinque fatture, di cui al monitorio, è un chiaro riscontro della consapevolezza della debitoria in capo a parte opponente, la quale aveva inizialmente effettuato il pagamento in favore della cedente (Corpora), in data 07.11.2022, va a dire dopo la data del contratto di cessione sottoscritto in data
23.06.2022, registrato in data 27.06.2022 dal Notaio
Gianluca Sbardella in Palestrina e comunicato al debitore in data 05.07.2022.
È noto che il pagamento avvenuto dopo la cessione in favore del cedente è un pagamento errato perché eseguito
. 4 N. 2030/2023 R.G.A.C.
a favore di un soggetto non più creditore e che, come tale, art. 1264 c.c. non ha effetto liberatorio.
È ulteriormente a dirsi che la ASL ha dimostrato di essere consapevole della situazione venutasi a creare con la comunicazione, anteriore e regolare, della cessione dei crediti avendo provveduto a richiedere alla cedente le somme erroneamente versatele e a corrisponderle a parte opposta, anche con gli interessi ex D. L.vo 231/02.
Ne consegue che la ASL deve (anche sul rilievo di quanto argomentato dall'opposta in merito al D.M. 332 del
27.08.1999, sin dal paragrafo 3 della comparsa di costituzione) l'importo residuo di cui alle sottostanti fatture non pagate, pari a € 17.080,58
Identi Data Import ficati emissi
o vo one
docume docume nto nto
OE/278 31/05/ 6.174, 2022 18
OE/280 31/05/ 6.758, 2022 18
OE/281 31/05/ 4.148, 2022 32
Come giustamente riepilogato dall'opposta, in attuazione del D.M. n. 332/98 e del relativo nomenclatore, le
Regioni e le Asl possono decidere di non acquistare direttamente e in blocco l'intera quantità di dispositivi e ausili tecnici per i loro assistiti, attraverso procedure a evidenza pubblica, scegliendo di lasciare a ciascun assistito la possibilità di individuare il
. 5 N. 2030/2023 R.G.A.C.
prodotto più congeniale, tra quelli riconosciuti omogenei, con addebito del relativo prezzo al S.S.N. nel limite fissato dalla Regione e pagamento dell'eventuale eccedenza a carico dell'assistito che abbia scelto una marca diversa.
Tale sistema di assistenza indiretta permette, oltre che una maggiore soddisfazione dell'utente, anche una riduzione dei costi, sia perché l'assistito potrebbe orientarsi verso un prodotto con un prezzo inferiore a quello massimo rimborsabile, sia perché tale procedura fa venir meno la necessità di provvedere, attraverso una gara, a un approvvigionamento di dispositivi e apparecchi che potrebbero, ad es., essere anche essere inutili perché superiori al bisogno.
La prassi commerciale per questo tipo di forniture può dunque essere riassunta nelle quattro le fasi che la caratterizzano: prescrizione medica, autorizzazione della
Asl, esecuzione della fornitura e infine collaudo. Più semplicemente, l'acquirente (cittadino assistito dal SSN) si rivolge all'ortopedia di riferimento munito della prescrizione medica;
dopo avere scelto l'ausilio,
l'ortopedia rilascia un preventivo da sottoporre alla Asl di riferimento;
la Asl si pronuncia sulla richiesta di fornitura e, valutata la corrispondenza tra il dispositivo prescelto e la prescrizione medica, autorizza l'esecuzione della fornitura;
l'ortopedia ricevuta l'autorizzazione della Asl, consegna il dispositivo al richiedente e, a seguito dell'esito del collaudo e in ogni caso decorsi 20 giorni, fattura l'importo relativo al dispositivo autorizzato alla Asl.
Pertanto, all'esito delle quattro fasi richiamate nel DM, tra la Asl e il fornitore viene a concludersi di volta in volta un vero e proprio contratto di fornitura: ogni
. 6 N. 2030/2023 R.G.A.C.
preventivo autorizzato, ed ogni correlata fattura documentano e provano l'esistenza di un contratto che si esaurisce nella singola richiesta e consegna.
E, in tal senso, in sede monitoria, l'originaria ricorrente ha depositato tutte le fatture presupposte, corredate dai documenti comprovanti lo svolgimento delle fasi anzidette.
In definitiva, all'opposta spetta l'importo di €
17.080,58, oltre interessi ex D. L.vo 231/02 dalla domanda al saldo.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria: la natura meramente documentale della lite giustifica, inoltre, di far ricorso a valori inferiori a quelli medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla A.S.L. NA 3 Sud nei confronti della MA.SS. s.r.l., disattesa ogni istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna parte opponente al pagamento, in favore della
MA.SS. s.r.l., dell'importo di € 17.080,58, oltre interessi come indicati;
c) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in euro 2.850,00, di cui euro 50,00 per spese ed euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, se documentate con fattura, e rimborso forfetario al 15% di cui all'art. 2 del d.m. Giustizia 10-3-2014 n. 55, con attribuzione al procuratore antistatario.
Torre Annunziata, 4 aprile 2025
. 7 N. 2030/2023 R.G.A.C.
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2030/2023 del R.G. avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
A.S.L. NA 3 SUD (P. IVA , costituita con DGRC n. P.IVA_1
505 del 20.03.2009, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv.to Guido
Cortese, (C.F. in virtù di procura generale C.F._1 per atto pubblico per Notaio Dott. Di Maio Cristiano in atti, elett.te domiciliato con lo stesso, in Torre del Greco alla Via
Marconi n. 66
Opponente E
MA.SS. s.r.l., (P.IVA ), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante Mattogno Francesco con sede in Palestrina, alla
Via Prenestina Nuova, 307/A, rappresentata e difesa giusta procura alle liti nuovo difensore dalla Collextion Legal
Società tra Avvocati srl (P. Iva e per essa P.IVA_3 dall'avv. Concetta Sorrentino (C.F. , C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo stesso in Roma, in Largo
Arrigo VII, 4
Opposta
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, del 2 luglio 2024
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 2030/2023 R.G.A.C.
*****
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE STATO
NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO TRIBUTARIO
PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO TOTALE DALLE FUNZIONI
GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2024 – 14 FEBBRAIO
2025.
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL DEPOSITO
DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO, ATTESO CHE IL
TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI REPLICA EX ART. 190
CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 6 FEBBRAIO 2025.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio
2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
*****
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE (*)
Con atto di citazione notificato il 04.04.2023, la A.S.L.
NA 3 Sud proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 272/2023 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 11.02.2023, col quale le veniva ingiunto di pagare in favore dell'opposta la somma di euro 25.549,14, oltre interessi e spese di procedura.
A sostegno della spiegata opposizione l'opponente eccepiva l'infondatezza della domanda dovuta alla mancanza del contratto scritto, oltre alla non debenza degli interessi commerciali, dando, comunque, atto di aver parzialmente pagato quanto ingiuntole.
Pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del d.i., con quanto di conseguenza, con vittoria delle spese di lite ed onorari.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la MA.SS. s.r.l., contestando la fondatezza
. 2 N. 2030/2023 R.G.A.C.
dell'opposizione ed instando per il suo rigetto, dando atto del parziale pagamento ricevuto.
La lite sulla mera produzione documentale, sulle circostanze non contestate era riservata in decisione ex art. 190 cpc.
Ciò rammentato, nel merito è a dirsi che il ricorso monitorio non appare fondato: il parziale pagamento, tuttavia, comporta la revoca del decreto ingiuntivo de quo e la condanna dell'opponente per il residuale importo.
1. In generale, è noto che - come da orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità - l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice
è tenuto ad appurare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto - avente veste sostanziale d'attore per aver richiesto l'ingiunzione di pagamento - la prova dell'esistenza del credito ingiunto, ed a carico del debitore opponente - avente veste di convenuto sostanziale - quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione o del rapporto contrattuale (cfr, ex multis, Cass. sent. n. 8718/00; Cass. sent. n. 5055/99).
2. Date per note alle parti le circostanze di causa, in breve è a dirsi che l'opposta ha agito in sede monitoria ponendo a base le fatture – in atti - (e per le causali) ivi indicate: più precisamente l'opposta, quale cessionaria di 8 fatture (riguardanti forniture di ausili e dispositivi protesici per invalidi) cedutele dalla
Corpora Centro Ortopedico srl unipersonale, agiva per il relativo recupero, precisando, in sede di costituzione,
. 3 N. 2030/2023 R.G.A.C.
di aver poi ricevuto l'importo di € 8.468,49, come da prospetto che si riporta:
Identi Data Import ficati emissi
o vo one
docume docume nto nto
OE/210 29/04/ 597,72 2022
OE/211 29/04/ 391,02 2022
OE/212 29/04/ 4.602, 2022 45
OE/277 31/05/ 2.533, 2022 48
OE/279 31/05/ 343,79 2022
Le fatture appena indicate venivano pagate in data
22.03.2023, quindi dopo il deposito del ricorso avvenuto in data 27.01.2023, dopo anche l'emissione e la notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 23.02.2023.
Il pagamento di queste cinque fatture, di cui al monitorio, è un chiaro riscontro della consapevolezza della debitoria in capo a parte opponente, la quale aveva inizialmente effettuato il pagamento in favore della cedente (Corpora), in data 07.11.2022, va a dire dopo la data del contratto di cessione sottoscritto in data
23.06.2022, registrato in data 27.06.2022 dal Notaio
Gianluca Sbardella in Palestrina e comunicato al debitore in data 05.07.2022.
È noto che il pagamento avvenuto dopo la cessione in favore del cedente è un pagamento errato perché eseguito
. 4 N. 2030/2023 R.G.A.C.
a favore di un soggetto non più creditore e che, come tale, art. 1264 c.c. non ha effetto liberatorio.
È ulteriormente a dirsi che la ASL ha dimostrato di essere consapevole della situazione venutasi a creare con la comunicazione, anteriore e regolare, della cessione dei crediti avendo provveduto a richiedere alla cedente le somme erroneamente versatele e a corrisponderle a parte opposta, anche con gli interessi ex D. L.vo 231/02.
Ne consegue che la ASL deve (anche sul rilievo di quanto argomentato dall'opposta in merito al D.M. 332 del
27.08.1999, sin dal paragrafo 3 della comparsa di costituzione) l'importo residuo di cui alle sottostanti fatture non pagate, pari a € 17.080,58
Identi Data Import ficati emissi
o vo one
docume docume nto nto
OE/278 31/05/ 6.174, 2022 18
OE/280 31/05/ 6.758, 2022 18
OE/281 31/05/ 4.148, 2022 32
Come giustamente riepilogato dall'opposta, in attuazione del D.M. n. 332/98 e del relativo nomenclatore, le
Regioni e le Asl possono decidere di non acquistare direttamente e in blocco l'intera quantità di dispositivi e ausili tecnici per i loro assistiti, attraverso procedure a evidenza pubblica, scegliendo di lasciare a ciascun assistito la possibilità di individuare il
. 5 N. 2030/2023 R.G.A.C.
prodotto più congeniale, tra quelli riconosciuti omogenei, con addebito del relativo prezzo al S.S.N. nel limite fissato dalla Regione e pagamento dell'eventuale eccedenza a carico dell'assistito che abbia scelto una marca diversa.
Tale sistema di assistenza indiretta permette, oltre che una maggiore soddisfazione dell'utente, anche una riduzione dei costi, sia perché l'assistito potrebbe orientarsi verso un prodotto con un prezzo inferiore a quello massimo rimborsabile, sia perché tale procedura fa venir meno la necessità di provvedere, attraverso una gara, a un approvvigionamento di dispositivi e apparecchi che potrebbero, ad es., essere anche essere inutili perché superiori al bisogno.
La prassi commerciale per questo tipo di forniture può dunque essere riassunta nelle quattro le fasi che la caratterizzano: prescrizione medica, autorizzazione della
Asl, esecuzione della fornitura e infine collaudo. Più semplicemente, l'acquirente (cittadino assistito dal SSN) si rivolge all'ortopedia di riferimento munito della prescrizione medica;
dopo avere scelto l'ausilio,
l'ortopedia rilascia un preventivo da sottoporre alla Asl di riferimento;
la Asl si pronuncia sulla richiesta di fornitura e, valutata la corrispondenza tra il dispositivo prescelto e la prescrizione medica, autorizza l'esecuzione della fornitura;
l'ortopedia ricevuta l'autorizzazione della Asl, consegna il dispositivo al richiedente e, a seguito dell'esito del collaudo e in ogni caso decorsi 20 giorni, fattura l'importo relativo al dispositivo autorizzato alla Asl.
Pertanto, all'esito delle quattro fasi richiamate nel DM, tra la Asl e il fornitore viene a concludersi di volta in volta un vero e proprio contratto di fornitura: ogni
. 6 N. 2030/2023 R.G.A.C.
preventivo autorizzato, ed ogni correlata fattura documentano e provano l'esistenza di un contratto che si esaurisce nella singola richiesta e consegna.
E, in tal senso, in sede monitoria, l'originaria ricorrente ha depositato tutte le fatture presupposte, corredate dai documenti comprovanti lo svolgimento delle fasi anzidette.
In definitiva, all'opposta spetta l'importo di €
17.080,58, oltre interessi ex D. L.vo 231/02 dalla domanda al saldo.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria: la natura meramente documentale della lite giustifica, inoltre, di far ricorso a valori inferiori a quelli medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla A.S.L. NA 3 Sud nei confronti della MA.SS. s.r.l., disattesa ogni istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna parte opponente al pagamento, in favore della
MA.SS. s.r.l., dell'importo di € 17.080,58, oltre interessi come indicati;
c) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in euro 2.850,00, di cui euro 50,00 per spese ed euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, se documentate con fattura, e rimborso forfetario al 15% di cui all'art. 2 del d.m. Giustizia 10-3-2014 n. 55, con attribuzione al procuratore antistatario.
Torre Annunziata, 4 aprile 2025
. 7 N. 2030/2023 R.G.A.C.
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
. 8