TAR Roma, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 5370
TAR
Sentenza 23 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione degli oneri procedimentali concernenti la comunicazione di avvio del provvedimento

    Il Tribunale ha ritenuto che, trattandosi di atto vincolato e dovuto, non trova applicazione l'art. 7 della L. n. 241/1990.

  • Rigettato
    Adozione del provvedimento interdittivo oltre il termine di 45 giorni previsto dalla circolare ministeriale

    Il Tribunale ha ritenuto che la circostanza che siano trascorsi oltre 45 giorni dall'irrogazione della sospensione non inficia la legittimità dell'interdizione, trattandosi di un provvedimento con portata meramente ricognitiva di un divieto stabilito direttamente dalla legge e che può essere adottato anche a distanza di tempo.

  • Rigettato
    Sproporzionalità e difetto di istruttoria del provvedimento interdittivo

    Il Tribunale ha ritenuto che la natura dovuta e vincolata del decreto interdittivo, quale misura accessoria e meramente ricognitiva di una condizione già realizzatasi, giustifica la sua adozione anche dopo la perdita di efficacia della sospensione, purché questa abbia prodotto effetti. L'adozione del provvedimento interdittivo successivamente alla perdita di efficacia della sospensione non rappresenta un vizio, ma l'espressione di un potere-dovere dell'amministrazione di dare atto di una violazione che ha inciso sull'affidabilità dell'impresa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 5370
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5370
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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