Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 5370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5370 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05370/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06691/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6691 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini e Adriana Amodeo, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza di San Bernardo, n. 101;
contro
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- del decreto R. 350 dell’-OMISSIS- con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato, nei confronti della ricorrente, il provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008;
- della nota -OMISSIS- dell’-OMISSIS- con la quale è stato trasmesso all’odierna ricorrente il predetto decreto interdittivo;
- ove occorra, del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale del 1-OMISSIS-con cui la ATS Pavia, riscontrate “ gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. 215/2021 (v. TAB. 1)” , ha sospeso l’attività esercitata dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 e il relativo verbale di accertamento del 13 febbraio 2025;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa EL MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, -OMISSIS-(nel prosieguo anche “-OMISSIS-” o “Società”) impugna il provvedimento interdittivo a contrarre con la pubblica amministrazione adottato nei suoi confronti l’-OMISSIS-dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (d’ora innanzi “MIT” o “Ministero”) ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 - giusto provvedimento di sospensione dell’ATS IA emesso il -OMISSIS- all’esito di una relativa visita ispettiva in pari data in cui si riscontravano “ gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro ”, subito revocato il 18 dello stesso mese con nota -OMISSIS- - “ con decorrenza dalla data di cui alla notificazione del provvedimento di sospensione ovvero dalla diversa data ivi indicata, ed efficacia per tutto il periodo di durata della sospensione sino alla intervenuta revoca del provvedimento stesso ”.
Il ricorso è, in particolare, affidato ai seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990; Violazione e/o falsa applicazione della circolare ministeriale n. 1733 del 3 novembre 2006 , in relazione alla violazione degli oneri procedimentali concernenti la comunicazione di avvio del provvedimento;
2) Violazione e/o falsa applicazione della circolare ministeriale n. 1733 del 3 novembre 2006, attesa l’adozione dell’avversato provvedimento interdittivo solo l’-OMISSIS-e, dunque, oltre il termine di 45 giorni invece indicato nell’invocata circolare ministeriale, in assenza peraltro di una congrua motivazione che ne evidenzi le ragioni;
3) Violazione e/o falsa applicazione del principio di proporzionalità della sanzione amministrativa; Violazione e/o falsa applicazione del principio di buon andamento e imparzialità ex art. 97 della Costituzione; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sproporzionalità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, contestando l’irragionevolezza oltre che l’ingiustizia della determinazione del MIT di ancorare il termine finale del periodo di interdizione alla data di revoca della misura di sospensione dell’attività di impresa (il 18 febbraio 2025), senza tener conto che l’effettivo ripristino delle adeguate misure di sicurezza tempestivamente adottate dalla Società ricorrente sarebbe avvenuto nell’immediatezza della visita ispettiva (già il 13 febbraio 2025), atteso che, infatti, poche ore dopo che ATS Pavia aveva riscontrato “ gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. 215/2021 (v. TAB. 1) ” e veniva disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale, la ricorrente adottava le misure di protezione prescritte in sede ispettiva e provvedeva al pagamento della somma di euro 3.000,00 determinata dalla ATS Pavia quale condizione per la revoca alla sospensione.
Il MIT si costituiva in giudizio, poi eccependo con memoria depositata il 23 gennaio 2026 l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse in ragione dell’intervenuta revoca del provvedimento di sospensione nonché diffusamente argomentando sull’infondatezza di tutte le doglianze proposte.
La ricorrente con successiva memoria insisteva per l’accoglimento della domanda di annullamento del decreto avversato, ribadendo di avervi interesse.
All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
In via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso per difetto di interesse, formulata dall’Avvocatura nella memoria depositata il 23 gennaio 2026 in ragione dell’aver il decreto di interdizione oramai perso efficacia, attesa la sussistenza in capo alla ricorrente di un interesse giuridicamente rilevante alla rimozione degli effetti lesivi già prodotti, con conseguente persistente legittimazione ad agire della Società. La rilevanza dell’interdizione ai fini della qualificazione per la partecipazione a gare pubbliche integra, inoltre, un pregiudizio attuale e concreto, idoneo a fondare l’interesse di -OMISSIS- all’impugnazione (in tal senso, questa Sezione III, n. 15503/2025).
Ciò posto il ricorso proposto da -OMISSIS- nei confronti del provvedimento interdittivo emesso dal Ministero l’-OMISSIS-deve essere respinto, attesa la legittimità, sotto i profili contestati, di tale atto.
Non coglie, innanzi tutto, nel segno il primo motivo di censura, relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento poi sfociato nell’adozione del decreto avversato, in ossequio a quel consolidato orientamento giurisprudenziale anche di questa Sezione che ritiene che “ trattandosi di atto vincolato e dovuto, privo di margini di discrezionalità, non trova applicazione l’art. 7 della L. n. 241/1990 ” (in tal senso, ex multis , questa Sezione III, n. 15278/2025).
Deve, poi, essere parimenti disattesa anche la doglianza relativa alla tempestività dell’adozione del provvedimento interdittivo (secondo motivo), nella considerazione che la circostanza che al momento dell’adozione del decreto fossero trascorsi oltre 45 giorni dall’irrogazione della sospensione non inficia la legittimità dell’interdizione, trattandosi di un provvedimento con “ portata meramente ricognitiva di un divieto stabilito direttamente dalla legge ” che, in quanto tale, può essere adottato anche a distanza di tempo (in tal senso, questa Sezione III, n. 15503/2025), sempreché – come si vedrà e come avvenuto nella fattispecie - la sua efficacia venga pur sempre circoscritta al periodo effettivo di sospensione.
Ben si comprende, dunque, come - a fronte di una conseguenza predeterminata dalla legge nei presupposti e nella sua portata - sia del tutto fuori luogo invocare il mancato rispetto di un siffatto termine, peraltro evidentemente non perentorio nonché previsto da una circolare con riferimento all’istruttoria propedeutica delle strutture territoriali (in tal senso, oltre al precedente della Sezione sopra richiamato, anche questo Tribunale, Sezione IV, n. 6452/2024, ove viene valorizzato l’utilizzo, nell’invocata circolare del MIT n. 1733 del 3 novembre 2006, dell’espressione “ normalmente ”).
Ugualmente infondata appare, poi, anche la censura con cui -OMISSIS- sostiene che il MIT avrebbe dovuto del tutto astenersi dall’adozione del decreto interdittivo, attesa la sostanziale inefficacia della sospensione fin dalla data della sua adozione (terzo motivo).
La cennata natura dovuta e vincolata nonché meramente ricognitiva del decreto interdittivo induce, infatti, a ritenere che la sua adozione in data successiva alla sopravvenuta inefficacia della sospensione non elida la legittimità dell’atto, “ trattandosi non di un provvedimento sanzionatorio autonomo ma di una misura accessoria , (come già evidenziato) meramente ricognitiva di una condizione già realizzatasi e rilevante ai fini pubblicistici ” (in tal senso, da ultimo questa Sezione III, n. 16079/2025).
Ne discende come l’adozione di un provvedimento interdittivo successivamente alla perdita di efficacia della sospensione non rappresenti né un’anomalia né un vizio, bensì sia l’espressione di un potere-dovere dell’amministrazione di dare atto, mediante atto espresso e tracciabile, di una violazione che ha effettivamente inciso sull’affidabilità dell’impresa.
In altri termini, ciò che rileva è che la sospensione abbia prodotto effetti: laddove ciò accada, il provvedimento interdittivo assolve, quindi, ad una funzione di cristallizzazione giuridica di un’inadempienza sostanziale.
Del tutto legittimamente, dunque, il Ministero il l’-OMISSIS-provvedeva ad emettere ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 nei confronti di -OMISSIS- il provvedimento interdittivo in epigrafe, in ragione dell’intervenuto provvedimento di sospensione dell’ATS IA del -OMISSIS- esattamente perimetrandone l’effetto interdittivo al solo periodo (pari a cinque giorni) di effettiva efficacia della sospensione, in ossequio alla previsione dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, a mente della quale “ Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti ”.
Si legge, infatti, nel provvedimento avversato come il Ministero ne abbia espressamente limitato l’efficacia al solo “ periodo di durata della sospensione sino alla intervenuta revoca del provvedimento stesso ” (vale dire, dal 13 al 17 febbraio 2025).
Anche tale censura deve, quindi, essere respinta, atteso che la durata del provvedimento di interdizione a contrarre con la pubblica amministrazione è, come visto, strettamente correlata dalla legge al periodo di efficacia del presupposto provvedimento di sospensione (il tal senso, il citato art. 14, comma 2) e nella considerazione che il mero adempimento (seppur istantaneo) da parte del soggetto attinto dalla sospensione delle misure ivi prescritte ed il versamento (anch’esso tempestivo) dell’importo dell’oblazione conseguente alla contestazione formulata non valgano a privare di efficacia il provvedimento di sospensione, spettando all’ATS Pavia di pronunciarsi al riguardo con proprio provvedimento espresso (in tal senso, ex multis , questa Sezione n. 22237/2025).
Anche tale motivo deve, dunque, essere respinto, atteso che il provvedimento interdittivo è – quando alla sua adozione – conseguenziale alla sospensione disposta dall’ATS Pavia, l’effetto interdittivo (pur se connesso all’adozione e notificazione del provvedimento interdittivo ministeriale) ha avuto decorrenza dall’adozione della stessa sospensione e la sua durata corrisponde alla durata e all’efficacia della sospensione medesima.
In conclusione, per quanto fin qui detto, il ricorso proposto da -OMISSIS- deve essere disatteso, attesa la legittima adozione del provvedimento interdittivo avversato per la durata di efficacia del presupposto provvedimento sospensione (cinque giorni).
Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della fattispecie, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti in qualsiasi modo indicati nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA TA, Presidente
EL MO, Consigliere, Estensore
Marco SA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL MO | NA TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.