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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/06/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3751/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3751/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
, CP_1 Parte_2
RESISTENTI CONTUMACI
Oggi 17 giugno 2025 ad ore 10.10 innanzi al Giudice dott.ssa Erminia Ceci, sono comparsi:
Per l'avv. OSCAR MUSACCHIO Parte_1
Per e nessuno è comparso alle ore 10.11. CP_1 Parte_2
Il Giudice invita le parti a discutere.
L'avv. Musacchio si riporta a tutti gli atti, ai verbali di causa e alle note conclusive e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio. All'esito pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Erminia Ceci
Il Funzionario Addetto Upp
Dott.ssa Francesca Caruso
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erminia Ceci ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3751/2023 promossa da:
,con il patrocinio dell'avv. MUSACCHIO OSCAR Parte_1
RICORRENTE contro
CP_2
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: locazione-recesso da contratto-mancato pagamento canoni e accessori
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis cpc, ritualmente notificato, il sig. , in qualità di proprietario di un Parte_1 immobile sito in Rende via Bari n. 7 distinto in catasto al foglio 51 p.lla 226 sub 8 Cat A/3 concesso in locazione alle odierne convenute con contratto stipulato a Cosenza il 09.10.2020, registrato il 12.10.2020 al n. 5475 serie 3T, chiedeva all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare il mancato rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 8 del contratto di locazione, riguardante l'esercizio del diritto di recesso anticipato, da parte delle Sigg.re e con condanna delle stesse al pagamento in CP_1 Parte_2 favore del sig. della somma complessiva di euro 4.981,58, di cui 2.100,00 corrispondente a sei Pt_1 mensilità di canone per il mancato preavviso;
euro 1050,00 per il mancato pagamento dei canoni relativi ai mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2023; euro 839,00 per oneri condominiali;
euro 381,41 per utenze luce;
pagina 2 di 5 euro 463,17 per utenze gas;
euro 148,00 per tassa Tari, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Con decreto del 30.11.2023 il Giudice, come richiesto da parte ricorrente nell'atto introduttivo, fissava per la discussione l'udienza del 19.03.2024.
Successivamente, all'udienza del 19.03.2024 il G.I., rilevato il mancato rispetto del termine minimo a comparire nei confronti della resistente , fissava nuova udienza al 02.07.2024, con ordine di CP_1 rinnovazione entro il termine minimo a comparire.
All'udienza del 02.07.2024, il G.I. dichiarava la contumacia delle convenute regolarmente citate e ammetteva l'interrogatorio formale delle stesse fissando a tal fine l'udienza del 26.02.2025.
L'udienza di rinvio, erroneamente fissata per il 26.02.2025, veniva spostata alla prima udienza utile prevista sul ruolo del 04.03.2025 dove le resistenti non comparivano per il deferimento dell'interrogatorio nonostante regolarmente citate;
nella stessa udienza il Giudice rinviava per discussione e decisione della causa all'udienza del 17.06.2025, assegnando termini fino a 10 giorni prima per il deposito di note difensive.
All'udienza odierna, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo e deposito contestuale dei motivi del decidere.
La domanda è fondata.
Deve anzitutto rilevarsi che ai fini del valido ed efficace esercizio del diritto potestativo di recesso del conduttore, a norma dell'art. 27, ottavo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, anche indipendentemente da apposito previsione di clausola contrattuale, è sufficiente che egli manifesti al locatore, con lettera raccomandata o altra modalità equipollente, il grave motivo per cui intende recedere dal contratto di locazione.
Si tratta di recesso "titolato", per cui la comunicazione del conduttore non può prescindere dalla specificazione dei motivi, la cui esplicitazione non può essere eterointegrata con precisazioni e deduzioni postume (cfr. Cass. n°16676.2002; Cass. n°7241.2006).
Quanto agli oneri probatori, si richiama il principio consolidato della Cassazione a Sezioni Unite secondo cui, nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte che agisce per l'adempimento o per il risarcimento del danno, ha l'onere di provare il fatto costitutivo della propria pretesa, mentre spetta alla controparte dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi, estintivi (Cass. SS.UU 30.10. 2001 n. 13533).
Il ricorrente è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non la inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di avere adempiuto.
pagina 3 di 5 Nel caso di specie, parte ricorrente ha assolto a tale onere producendo in giudizio il contratto di locazione intercorso con le odierne resistenti, stipulato a Cosenza il 09.10.2020, registrato il 12.10.2020 al n. 5475 serie 3T.
Di contro, le conduttrici, rimanendo contumaci, non hanno fornito prova del fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto fatto valere dal locatore.
Il sig. , in qualità di locatore, chiede preliminarmente accertarsi il mancato esercizio del Parte_1 diritto di recesso nei termini previsti dal contratto di locazione.
La durata della locazione, per quanto qui rileva, era prevista nella misura di anni 3 (dal_1 novembre 2020 al
31 ottobre 2023 ) con rinnovo tacito alla scadenza per altri due anni in mancanza di disdetta da parte del locatore motivata ai sensi dell'art. 8, da inviarsi almeno sei mesi prima della scadenza concordata.
Il citato contratto disciplina all'art. 8, in conformità di quanto previsto dall'art. 3, comma 6, L. 431/1998, il diritto di recesso da parte del conduttore per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi con lettera raccomandata almeno sei mesi prima.
Tale circostanza non si è avverata nel caso di specie e ciò può ritenersi provato dall'interrogatorio formale deferito alle resistenti che, nonostante la notifica andata a buon fine come risultante da allegazione in atti, non hanno partecipato all'udienza di assunzione all'uopo fissata né hanno fornito una valida giustificazione della loro assenza.
Ed invero, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., tale comportamento consente al giudicante, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, di ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale. (Cass. civ. n. 7783/2010;
Cass. civ. n. 9436/2018; Trib. Di Pordenone sent. 624/2022).
Nel caso di specie, è da ritenersi dunque provata la circostanza relativa al recesso anticipato da contratto senza rispetto del termine di preavviso semestrale in quanto oggetto di domanda specifica nell'interrogatorio deferito alle conduttrici contumaci per come capitolato del ricorso introduttivo.
Pertanto, tale prova, non contrastata da altri elementi, risulta idonea a fondare la domanda attorea in quanto risulta che le conduttrici, risolvevano anticipatamente il contratto di locazione con decorrenza dal
23.06.2023, consegnando le chiavi dell'immobile al locatore.
In tali ipotesi, il locatore ha diritto a vedersi corrispondere i canoni locativi per l'intero periodo di preavviso non rispettato (Cass. Civ. 8482/2020; Trib. Di Pordenone sent. 624/2022) che, nel caso di specie, a fronte di un canone mensile di euro 350,00 (art. 2 contratto di locazione) ammontano ad euro 2.100,00 e corrispondono al periodo successivo al rilascio per mesi sei ovvero da giugno a dicembre 2023.
Il sig. contesta altresì il mancato pagamento da parte delle conduttrici dei canoni locativi dei mesi si Pt_1
pagina 4 di 5 Aprile, Maggio, Giugno 2023 per € 1050, nonché degli oneri accessori del condominio per €764,00, delle bollette delle luce per € 381,41, del gas per € 288,85, della TARI per € 148,00, per un ammontare complessivo di euro 1.582,26 per come comprovanti dalla documentazione in atti ed oggetto di capitolazione specifica dell'interrogatorio formale deferito alle conduttrici contumaci. Per un totale di
€2.632,26.
Va, su tali basi, accolta la domanda.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate sul decisum ai valori minimi attesa l'attività defensionale spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta che le sigg.re e hanno esercitato CP_1 Parte_2 il recesso anticipato dal contratto di locazione stipulato con il sig. a Cosenza il 09.10.2020, Parte_1 registrato il 12.10.2020 al n. 5475 serie 3T senza rispettare il termine di preavviso di sei mesi previsto dall'art. 8 del medesimo contratto;
-Condanna le parti resistenti al pagamento della somma complessiva di euro 4.732,26 a titolo di canoni dovuti per il periodo di preavviso, canoni non corrisposti per i mesi di Aprile, Maggio, Giugno 2023,ed oneri e utenze per come specificati in parte motiva;
-Condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.695 oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cosenza, 17 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Erminia Ceci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3751/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
, CP_1 Parte_2
RESISTENTI CONTUMACI
Oggi 17 giugno 2025 ad ore 10.10 innanzi al Giudice dott.ssa Erminia Ceci, sono comparsi:
Per l'avv. OSCAR MUSACCHIO Parte_1
Per e nessuno è comparso alle ore 10.11. CP_1 Parte_2
Il Giudice invita le parti a discutere.
L'avv. Musacchio si riporta a tutti gli atti, ai verbali di causa e alle note conclusive e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio. All'esito pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Erminia Ceci
Il Funzionario Addetto Upp
Dott.ssa Francesca Caruso
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erminia Ceci ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3751/2023 promossa da:
,con il patrocinio dell'avv. MUSACCHIO OSCAR Parte_1
RICORRENTE contro
CP_2
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: locazione-recesso da contratto-mancato pagamento canoni e accessori
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis cpc, ritualmente notificato, il sig. , in qualità di proprietario di un Parte_1 immobile sito in Rende via Bari n. 7 distinto in catasto al foglio 51 p.lla 226 sub 8 Cat A/3 concesso in locazione alle odierne convenute con contratto stipulato a Cosenza il 09.10.2020, registrato il 12.10.2020 al n. 5475 serie 3T, chiedeva all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare il mancato rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 8 del contratto di locazione, riguardante l'esercizio del diritto di recesso anticipato, da parte delle Sigg.re e con condanna delle stesse al pagamento in CP_1 Parte_2 favore del sig. della somma complessiva di euro 4.981,58, di cui 2.100,00 corrispondente a sei Pt_1 mensilità di canone per il mancato preavviso;
euro 1050,00 per il mancato pagamento dei canoni relativi ai mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2023; euro 839,00 per oneri condominiali;
euro 381,41 per utenze luce;
pagina 2 di 5 euro 463,17 per utenze gas;
euro 148,00 per tassa Tari, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Con decreto del 30.11.2023 il Giudice, come richiesto da parte ricorrente nell'atto introduttivo, fissava per la discussione l'udienza del 19.03.2024.
Successivamente, all'udienza del 19.03.2024 il G.I., rilevato il mancato rispetto del termine minimo a comparire nei confronti della resistente , fissava nuova udienza al 02.07.2024, con ordine di CP_1 rinnovazione entro il termine minimo a comparire.
All'udienza del 02.07.2024, il G.I. dichiarava la contumacia delle convenute regolarmente citate e ammetteva l'interrogatorio formale delle stesse fissando a tal fine l'udienza del 26.02.2025.
L'udienza di rinvio, erroneamente fissata per il 26.02.2025, veniva spostata alla prima udienza utile prevista sul ruolo del 04.03.2025 dove le resistenti non comparivano per il deferimento dell'interrogatorio nonostante regolarmente citate;
nella stessa udienza il Giudice rinviava per discussione e decisione della causa all'udienza del 17.06.2025, assegnando termini fino a 10 giorni prima per il deposito di note difensive.
All'udienza odierna, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo e deposito contestuale dei motivi del decidere.
La domanda è fondata.
Deve anzitutto rilevarsi che ai fini del valido ed efficace esercizio del diritto potestativo di recesso del conduttore, a norma dell'art. 27, ottavo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, anche indipendentemente da apposito previsione di clausola contrattuale, è sufficiente che egli manifesti al locatore, con lettera raccomandata o altra modalità equipollente, il grave motivo per cui intende recedere dal contratto di locazione.
Si tratta di recesso "titolato", per cui la comunicazione del conduttore non può prescindere dalla specificazione dei motivi, la cui esplicitazione non può essere eterointegrata con precisazioni e deduzioni postume (cfr. Cass. n°16676.2002; Cass. n°7241.2006).
Quanto agli oneri probatori, si richiama il principio consolidato della Cassazione a Sezioni Unite secondo cui, nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte che agisce per l'adempimento o per il risarcimento del danno, ha l'onere di provare il fatto costitutivo della propria pretesa, mentre spetta alla controparte dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi, estintivi (Cass. SS.UU 30.10. 2001 n. 13533).
Il ricorrente è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non la inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di avere adempiuto.
pagina 3 di 5 Nel caso di specie, parte ricorrente ha assolto a tale onere producendo in giudizio il contratto di locazione intercorso con le odierne resistenti, stipulato a Cosenza il 09.10.2020, registrato il 12.10.2020 al n. 5475 serie 3T.
Di contro, le conduttrici, rimanendo contumaci, non hanno fornito prova del fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto fatto valere dal locatore.
Il sig. , in qualità di locatore, chiede preliminarmente accertarsi il mancato esercizio del Parte_1 diritto di recesso nei termini previsti dal contratto di locazione.
La durata della locazione, per quanto qui rileva, era prevista nella misura di anni 3 (dal_1 novembre 2020 al
31 ottobre 2023 ) con rinnovo tacito alla scadenza per altri due anni in mancanza di disdetta da parte del locatore motivata ai sensi dell'art. 8, da inviarsi almeno sei mesi prima della scadenza concordata.
Il citato contratto disciplina all'art. 8, in conformità di quanto previsto dall'art. 3, comma 6, L. 431/1998, il diritto di recesso da parte del conduttore per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi con lettera raccomandata almeno sei mesi prima.
Tale circostanza non si è avverata nel caso di specie e ciò può ritenersi provato dall'interrogatorio formale deferito alle resistenti che, nonostante la notifica andata a buon fine come risultante da allegazione in atti, non hanno partecipato all'udienza di assunzione all'uopo fissata né hanno fornito una valida giustificazione della loro assenza.
Ed invero, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., tale comportamento consente al giudicante, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, di ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale. (Cass. civ. n. 7783/2010;
Cass. civ. n. 9436/2018; Trib. Di Pordenone sent. 624/2022).
Nel caso di specie, è da ritenersi dunque provata la circostanza relativa al recesso anticipato da contratto senza rispetto del termine di preavviso semestrale in quanto oggetto di domanda specifica nell'interrogatorio deferito alle conduttrici contumaci per come capitolato del ricorso introduttivo.
Pertanto, tale prova, non contrastata da altri elementi, risulta idonea a fondare la domanda attorea in quanto risulta che le conduttrici, risolvevano anticipatamente il contratto di locazione con decorrenza dal
23.06.2023, consegnando le chiavi dell'immobile al locatore.
In tali ipotesi, il locatore ha diritto a vedersi corrispondere i canoni locativi per l'intero periodo di preavviso non rispettato (Cass. Civ. 8482/2020; Trib. Di Pordenone sent. 624/2022) che, nel caso di specie, a fronte di un canone mensile di euro 350,00 (art. 2 contratto di locazione) ammontano ad euro 2.100,00 e corrispondono al periodo successivo al rilascio per mesi sei ovvero da giugno a dicembre 2023.
Il sig. contesta altresì il mancato pagamento da parte delle conduttrici dei canoni locativi dei mesi si Pt_1
pagina 4 di 5 Aprile, Maggio, Giugno 2023 per € 1050, nonché degli oneri accessori del condominio per €764,00, delle bollette delle luce per € 381,41, del gas per € 288,85, della TARI per € 148,00, per un ammontare complessivo di euro 1.582,26 per come comprovanti dalla documentazione in atti ed oggetto di capitolazione specifica dell'interrogatorio formale deferito alle conduttrici contumaci. Per un totale di
€2.632,26.
Va, su tali basi, accolta la domanda.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate sul decisum ai valori minimi attesa l'attività defensionale spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta che le sigg.re e hanno esercitato CP_1 Parte_2 il recesso anticipato dal contratto di locazione stipulato con il sig. a Cosenza il 09.10.2020, Parte_1 registrato il 12.10.2020 al n. 5475 serie 3T senza rispettare il termine di preavviso di sei mesi previsto dall'art. 8 del medesimo contratto;
-Condanna le parti resistenti al pagamento della somma complessiva di euro 4.732,26 a titolo di canoni dovuti per il periodo di preavviso, canoni non corrisposti per i mesi di Aprile, Maggio, Giugno 2023,ed oneri e utenze per come specificati in parte motiva;
-Condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.695 oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cosenza, 17 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Erminia Ceci
pagina 5 di 5