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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 31/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2120/2024 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 09.08.2024
DA
rappresentato e difeso dall'avv. METE ROBERTO e dall'avv. Parte_1
SINACORI MASSIMILIANO attore
CONTRO
Controparte_1
in persona del Liquidatore dott. , rappresentata e difesa
[...] CP_2 dall'avv. PETRONIO STEFANO convenuto
CONTRO
con l'avv. Caruso Geniale Controparte_3
- convenuta -
CONTRO
con l'avv. Sternini Lorenzo Controparte_4
- convenuta -
Nonché CONTRO
Controparte_5 Controparte_6
,
[...] [...]
Controparte_7
[..
[...] ,
[...] Controparte_8 Controparte_9
[...]
- convenuti contumaci -
avente ad oggetto: usucapione
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti, precisate all'udienza del
24.03.2025: per parte attrice:
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
Nel merito:
a) accertare il possesso pubblico, pacifico, continuo e non interrotto esercitato in via esclusiva da oltre venti anni uti dominus dal Sig. unito ex art. 1146 c.c. Parte_1
al possesso pubblico, pacifico, continuo e non interrotto da parte del Sig. Parte_2
indicato in premesse sul fondo e immobile siti nel Comune di Marano Lagunare allibrati al Foglio 16, Mappale 28, indicati in premesse,
b) dichiarare l'intervenuto acquisto a titolo originario del diritto di proprietà per usucapione pieno ed esclusivo in favore del Sig. del predetto fondo e Parte_1
immobile siti nel Comune di Marano Lagunare allibrati al Foglio 16, Mappale 28, indicati in premesse,
c) ordinare all'Ufficio competente per territorio la voltura catastale in favore del ricorrente,
d) ordinare al Conservatore dei RR.II. competente per territorio la trascrizione in favore del ricorrente dell'acquisto del diritto di proprietà di cui sopra e la cancellazione di tutte le formalità pregiudizievoli esistenti sui beni oggetto del presente procedimento indicati in premesse.
In tutti i casi, con vittoria di onorari e spese del presente giudizio, oltre Iva, cpa come per legge e contributo forfettario del 15%.” per parte convenuta Controparte_10
controllata:
[...]
“In via principale di merito:
2 dichiarare inammissibile e/o respingere, per i motivi indicati in narrativa, la domanda attorea, in quanto vi è carenza di legittimazione in capo alla convenuta Procedura e comunque in quanto la domanda è infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.” per parte convenuta Controparte_11
“nel merito: rigettare ogni domanda attorea siccome infondata;
con vittoria delle spese di lite.” per parte convenuta Controparte_4
“Nel merito: respingersi la domanda avversaria di usucapione in quanto infondata in fatto ed in diritto
e, in ogni caso, non provata.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite.” pronuncia la seguente
SENTENZA
I) Con atto di citazione dd. 08.08.2024, ritualmente notificato, il sig. ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Udine, la società
[...]
e, insieme ad essa, Controparte_12 [...]
, CP_11 Controparte_13
, e
[...] Controparte_8 Controparte_14 Controparte_5 [...]
chiedendo l'accertamento dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà, CP_4
mediante usucapione, sul casone e sui corpi di fabbrica accessori siti in Marano Lagunare, identificati catastalmente al foglio n. 16 mappale n. 28.
In particolare, parte attrice sosteneva di aver posseduto il cespite in questione, in modo pubblico, pacifico, continuo e non interrotto, dal giorno 02.02.2010 fino ad oggi, utilizzandolo, possedendone le chiavi e occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria del casone e degli altri manufatti pertinenziali, preoccupandosi di stipulare idonea polizza assicurativa contro il rischio incendi, escludendo dal godimento dell'immobile qualsiasi terzo. Nello specifico, il sig. dichiarava di volere unire al Pt_1 proprio possesso, ai sensi dell'art. 1146 c.c., il precedente ed analogo possesso esercitato sui medesimi beni, in precedenza, dal sig. (ascendente di secondo grado in Parte_2 linea materna dell'attore) fin dal 01.01.1995.
Pertanto, sul presupposto di aver usucapito la proprietà dell'immobile, il sig. ha Pt_1
evocato nel presente giudizio, oltre alla quale intestataria Controparte_1
3 catastale dell'immobile, anche i creditori titolari di vincoli trascritti sul bene, affinché venisse dichiarata nei loro confronti l'estinzione dei gravami e ne venisse ordinata la cancellazione dai RR.II.
Controparte_10
controllata, e si sono regolarmente Controparte_15 Controparte_16
costituite in giudizio, contestando tutto quanto ex adverso dedotto dall'attore e chiedendo il rigetto di ogni sua domanda. Gli altri convenuti indicati in epigrafe, invece, sono stati dichiarati contumaci con decreto dd. 14.11.2024.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il giudice ha fissato udienza per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ritenendo non necessario alcun approfondimento istruttorio. La vertenza è stata dunque trattenuta in decisione in data 24.03.2025, secondo quanto previsto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
II) Passando direttamente all'esame del merito della controversia, in quanto assorbente ogni ulteriore eccezione e deduzione delle parti, la domanda attorea deve essere rigettata in quanto infondata.
Infatti, non sono stati provati i presupposti di fatto e di diritto affinché il sig. possa Pt_1 invocare validamente, in proprio favore, ai fini dell'acquisto del diritto di proprietà sull'immobile oggetto di causa, la successione nel possesso (art. 1146 comma 1 c.c.) esercitato sul casone dal nonno materno, dal 01.01.1995 fino al 02.02.2010: si specifica, al riguardo, che l'attore, per sua stessa ammissione, solo dal 02.02.2010, avrebbe iniziato ad possedere in via esclusiva e uti dominus in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto l'immobile.
La difesa attorea non ha né allegato né dimostrato che il sig. sia erede ed unico Pt_1
erede del sig. , indicato – come visto – quale possessore del bene dal 1995: Parte_2
risulta in atti solamente il deposito del certificato di morte del sig. (doc. 6) e, peraltro Pt_2
su sollecitazione del giudice (decreto dd. 14.11.2024), dei certificati di famiglia del de cuius (docc. 14-15), dai quali è stato possibile apprendere che il sig. era coniugato Pt_2 con e aveva una figlia, (la madre, a quanto consta, dell'odierno CP_17 CP_18
attore).
Non vi è prova, pertanto, né che il sig. sia erede né erede unico del nonno paterno, Pt_1
in quanto non è dato sapere se la moglie e/o la figlia del sig. fossero a lui premorte Pt_2
(e se quindi il sig. sia succeduto al nonno per rappresentazione della madre) o se Pt_1 le stesse avessero rinunciato all'eredità o, ancora, se l'odierno attore fosse stato designato
4 erede testamentario;
a ben vedere, neppure vi è prova di una accettazione dell'eredità da parte del nipote.
Del resto, va sottolineato che la stessa difesa attorea non ha mai espressamente qualificato, in atti, il sig. come “erede” del sig. , limitandosi ad attribuire Pt_1 Pt_2 all'attore la qualifica di mero discendente di secondo grado dell'originario possessore.
Non sono stati dimostrati neppure i presupposti, di fatto e di diritto, utili ai fini dell'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 1146 comma 2 c.c. (accessione del possesso): il sig. infatti, non ha né allegato né dimostrato alcun titolo giuridico in Pt_1
forza del quale egli possa qualificarsi successore a titolo particolare (ai sensi dell'art. 1146 comma 2 c.c.) del possesso sul bene esercitato, in precedenza, dal sig. . Pt_2
Al riguardo si osserva che, differentemente da quanto sostiene la difesa attorea, secondo la costante e pacifica giurisprudenza di legittimità, la mera consegna delle chiavi del casone dal nonno al nipote non può supplire all'assenza di un titolo giuridico, anche solo astrattamente valido, traslativo del diritto di proprietà o altro diritto reale: “In tema di accessione nel possesso, di cui all'articolo 1146, comma 2, del codice civile, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore
a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene;
dal che consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa. L'accessione del possesso, di cui all'articolo 1146 del codice civile, opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo
e in tali limiti può avvenire la traditio” (C. n. 20715/2018); “In tema di accessione del possesso, di cui all'art. 1146 comma 2 c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo, ancorché invalido o proveniente “a non domino” a giustificare la “traditio” del bene oggetto del possesso” (C. n. 8596/2022).
In sintesi ed in definitiva, a differenza di quanto erroneamente preteso da parte attrice, la consegna delle chiavi dell'immobile non può certo costituire, essa stessa, atto di successione a titolo particolare del possesso.
III) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'attore: esse sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi previsti per tutte le fasi processuali dallo scaglione di valore della causa indicato nell'atto di citazione, tenuto
5 conto della non complessità delle questioni giuridiche affrontate, peraltro ben circoscritte, nonché dell'assenza di approfondimenti probatori e della mancanza di scritti conclusivi, essendo la causa stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, nella persona del giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudica:
1) rigetta tutte le domande attoree;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite Parte_1
sostenute da
[...]
liquidate Controparte_19
in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali e oltre ad IVA e CPA come per legge;
3) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite Parte_1
sostenute da iquidate in euro 7.052,00 per compensi Controparte_3
professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
4) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite Parte_1
sostenute da liquidate in euro 7.052,00 per compensi professionali, CP_16
oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali ed oltre ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Udine, il 31.03.2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
6
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2120/2024 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 09.08.2024
DA
rappresentato e difeso dall'avv. METE ROBERTO e dall'avv. Parte_1
SINACORI MASSIMILIANO attore
CONTRO
Controparte_1
in persona del Liquidatore dott. , rappresentata e difesa
[...] CP_2 dall'avv. PETRONIO STEFANO convenuto
CONTRO
con l'avv. Caruso Geniale Controparte_3
- convenuta -
CONTRO
con l'avv. Sternini Lorenzo Controparte_4
- convenuta -
Nonché CONTRO
Controparte_5 Controparte_6
,
[...] [...]
Controparte_7
[..
[...] ,
[...] Controparte_8 Controparte_9
[...]
- convenuti contumaci -
avente ad oggetto: usucapione
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti, precisate all'udienza del
24.03.2025: per parte attrice:
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
Nel merito:
a) accertare il possesso pubblico, pacifico, continuo e non interrotto esercitato in via esclusiva da oltre venti anni uti dominus dal Sig. unito ex art. 1146 c.c. Parte_1
al possesso pubblico, pacifico, continuo e non interrotto da parte del Sig. Parte_2
indicato in premesse sul fondo e immobile siti nel Comune di Marano Lagunare allibrati al Foglio 16, Mappale 28, indicati in premesse,
b) dichiarare l'intervenuto acquisto a titolo originario del diritto di proprietà per usucapione pieno ed esclusivo in favore del Sig. del predetto fondo e Parte_1
immobile siti nel Comune di Marano Lagunare allibrati al Foglio 16, Mappale 28, indicati in premesse,
c) ordinare all'Ufficio competente per territorio la voltura catastale in favore del ricorrente,
d) ordinare al Conservatore dei RR.II. competente per territorio la trascrizione in favore del ricorrente dell'acquisto del diritto di proprietà di cui sopra e la cancellazione di tutte le formalità pregiudizievoli esistenti sui beni oggetto del presente procedimento indicati in premesse.
In tutti i casi, con vittoria di onorari e spese del presente giudizio, oltre Iva, cpa come per legge e contributo forfettario del 15%.” per parte convenuta Controparte_10
controllata:
[...]
“In via principale di merito:
2 dichiarare inammissibile e/o respingere, per i motivi indicati in narrativa, la domanda attorea, in quanto vi è carenza di legittimazione in capo alla convenuta Procedura e comunque in quanto la domanda è infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.” per parte convenuta Controparte_11
“nel merito: rigettare ogni domanda attorea siccome infondata;
con vittoria delle spese di lite.” per parte convenuta Controparte_4
“Nel merito: respingersi la domanda avversaria di usucapione in quanto infondata in fatto ed in diritto
e, in ogni caso, non provata.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite.” pronuncia la seguente
SENTENZA
I) Con atto di citazione dd. 08.08.2024, ritualmente notificato, il sig. ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Udine, la società
[...]
e, insieme ad essa, Controparte_12 [...]
, CP_11 Controparte_13
, e
[...] Controparte_8 Controparte_14 Controparte_5 [...]
chiedendo l'accertamento dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà, CP_4
mediante usucapione, sul casone e sui corpi di fabbrica accessori siti in Marano Lagunare, identificati catastalmente al foglio n. 16 mappale n. 28.
In particolare, parte attrice sosteneva di aver posseduto il cespite in questione, in modo pubblico, pacifico, continuo e non interrotto, dal giorno 02.02.2010 fino ad oggi, utilizzandolo, possedendone le chiavi e occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria del casone e degli altri manufatti pertinenziali, preoccupandosi di stipulare idonea polizza assicurativa contro il rischio incendi, escludendo dal godimento dell'immobile qualsiasi terzo. Nello specifico, il sig. dichiarava di volere unire al Pt_1 proprio possesso, ai sensi dell'art. 1146 c.c., il precedente ed analogo possesso esercitato sui medesimi beni, in precedenza, dal sig. (ascendente di secondo grado in Parte_2 linea materna dell'attore) fin dal 01.01.1995.
Pertanto, sul presupposto di aver usucapito la proprietà dell'immobile, il sig. ha Pt_1
evocato nel presente giudizio, oltre alla quale intestataria Controparte_1
3 catastale dell'immobile, anche i creditori titolari di vincoli trascritti sul bene, affinché venisse dichiarata nei loro confronti l'estinzione dei gravami e ne venisse ordinata la cancellazione dai RR.II.
Controparte_10
controllata, e si sono regolarmente Controparte_15 Controparte_16
costituite in giudizio, contestando tutto quanto ex adverso dedotto dall'attore e chiedendo il rigetto di ogni sua domanda. Gli altri convenuti indicati in epigrafe, invece, sono stati dichiarati contumaci con decreto dd. 14.11.2024.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il giudice ha fissato udienza per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ritenendo non necessario alcun approfondimento istruttorio. La vertenza è stata dunque trattenuta in decisione in data 24.03.2025, secondo quanto previsto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
II) Passando direttamente all'esame del merito della controversia, in quanto assorbente ogni ulteriore eccezione e deduzione delle parti, la domanda attorea deve essere rigettata in quanto infondata.
Infatti, non sono stati provati i presupposti di fatto e di diritto affinché il sig. possa Pt_1 invocare validamente, in proprio favore, ai fini dell'acquisto del diritto di proprietà sull'immobile oggetto di causa, la successione nel possesso (art. 1146 comma 1 c.c.) esercitato sul casone dal nonno materno, dal 01.01.1995 fino al 02.02.2010: si specifica, al riguardo, che l'attore, per sua stessa ammissione, solo dal 02.02.2010, avrebbe iniziato ad possedere in via esclusiva e uti dominus in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto l'immobile.
La difesa attorea non ha né allegato né dimostrato che il sig. sia erede ed unico Pt_1
erede del sig. , indicato – come visto – quale possessore del bene dal 1995: Parte_2
risulta in atti solamente il deposito del certificato di morte del sig. (doc. 6) e, peraltro Pt_2
su sollecitazione del giudice (decreto dd. 14.11.2024), dei certificati di famiglia del de cuius (docc. 14-15), dai quali è stato possibile apprendere che il sig. era coniugato Pt_2 con e aveva una figlia, (la madre, a quanto consta, dell'odierno CP_17 CP_18
attore).
Non vi è prova, pertanto, né che il sig. sia erede né erede unico del nonno paterno, Pt_1
in quanto non è dato sapere se la moglie e/o la figlia del sig. fossero a lui premorte Pt_2
(e se quindi il sig. sia succeduto al nonno per rappresentazione della madre) o se Pt_1 le stesse avessero rinunciato all'eredità o, ancora, se l'odierno attore fosse stato designato
4 erede testamentario;
a ben vedere, neppure vi è prova di una accettazione dell'eredità da parte del nipote.
Del resto, va sottolineato che la stessa difesa attorea non ha mai espressamente qualificato, in atti, il sig. come “erede” del sig. , limitandosi ad attribuire Pt_1 Pt_2 all'attore la qualifica di mero discendente di secondo grado dell'originario possessore.
Non sono stati dimostrati neppure i presupposti, di fatto e di diritto, utili ai fini dell'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 1146 comma 2 c.c. (accessione del possesso): il sig. infatti, non ha né allegato né dimostrato alcun titolo giuridico in Pt_1
forza del quale egli possa qualificarsi successore a titolo particolare (ai sensi dell'art. 1146 comma 2 c.c.) del possesso sul bene esercitato, in precedenza, dal sig. . Pt_2
Al riguardo si osserva che, differentemente da quanto sostiene la difesa attorea, secondo la costante e pacifica giurisprudenza di legittimità, la mera consegna delle chiavi del casone dal nonno al nipote non può supplire all'assenza di un titolo giuridico, anche solo astrattamente valido, traslativo del diritto di proprietà o altro diritto reale: “In tema di accessione nel possesso, di cui all'articolo 1146, comma 2, del codice civile, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore
a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene;
dal che consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa. L'accessione del possesso, di cui all'articolo 1146 del codice civile, opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo
e in tali limiti può avvenire la traditio” (C. n. 20715/2018); “In tema di accessione del possesso, di cui all'art. 1146 comma 2 c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo, ancorché invalido o proveniente “a non domino” a giustificare la “traditio” del bene oggetto del possesso” (C. n. 8596/2022).
In sintesi ed in definitiva, a differenza di quanto erroneamente preteso da parte attrice, la consegna delle chiavi dell'immobile non può certo costituire, essa stessa, atto di successione a titolo particolare del possesso.
III) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'attore: esse sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi previsti per tutte le fasi processuali dallo scaglione di valore della causa indicato nell'atto di citazione, tenuto
5 conto della non complessità delle questioni giuridiche affrontate, peraltro ben circoscritte, nonché dell'assenza di approfondimenti probatori e della mancanza di scritti conclusivi, essendo la causa stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, nella persona del giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudica:
1) rigetta tutte le domande attoree;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite Parte_1
sostenute da
[...]
liquidate Controparte_19
in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali e oltre ad IVA e CPA come per legge;
3) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite Parte_1
sostenute da iquidate in euro 7.052,00 per compensi Controparte_3
professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
4) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite Parte_1
sostenute da liquidate in euro 7.052,00 per compensi professionali, CP_16
oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali ed oltre ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Udine, il 31.03.2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
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