Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/02/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1583/22 del ruolo generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza del 24-25/9/24
promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Parte_1
Cassini e dall'avv. Francesca Grandi ed elettivamente domiciliato nello studio dell'ultima in
Bologna, Via delle Lame 39 come da mandato in atti
– appellante –
contro
rappresentata e difesa dall'avv. Prof. Andrea Lolli e dall'avv. Controparte_1
Davide Furlan ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Bologna, Via Urbana 1, come da mandato in atti - appellato –
appello contro la sentenza del Tribunale di Bologna n. 707/22 emessa il 18.3.22.
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario Dott. Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito, di niente dovere all'opposta in quanto, in base a precedenti convenzioni, dovrebbe beneficiare dell'erogazione di energia elettrica a titolo gratuito poiché, quale successore del , sarebbe parte delle Parte_2 convenzioni stipulate tra essa e la (Società adriatica di elettricità) dante causa di CP_2 [...]
e delle successive persone giuridiche e anche attraverso CP_3 CP_4 Controparte_1 [...]
controllata da Controparte_5 CP_4
In base all'art. 6 contenuto nel doc. 3 dell'opponente, per se e i suoi aventi causa, si gravava CP_2 dell'obbligo di fornire gratuitamente l'energia elettrica necessaria per il sollevamento dell'acqua derivata dal fiume - impegno derivante dal R.D: 1775/1933 agli artt. 45 e 46 n. 1/D. Detto impegno avrebbe quindi gravato anche in considerazione del suo subentro ex art. 2588 c.c. nei rapporti CP_1 giuridici già in vigore.
Relativamente al regime di salvaguardia l'opponente sosteneva l'inapplicabilità dello stesso poiché esso non poteva definirsi quale cliente finale, come ricavato dalla lettura combinata del D.L. 73/07 e art. 2 D. Lgs. 79/99, presupponente una vendita, mentre nella fattispecie vigeva un criterio di gratuità e poiché non sarebbe pertinente il richiamo al regime tariffario speciale sempre per tale gratuità.
L'opposta si costituiva contestando la gratuità della fornitura e che l'applicazione del regime di salvaguardia si attiverebbe automaticamente nella fattispecie in esame;
neppure sarebbe applicabile l'art. 2588 c.c. perché sarebbe società erogatrice, non in forza del contratto nel quale CP_1 succedeva a titolo particolare, ma in virtù della procedura concorsuale pubblica di cui alla L. 125/07 con la quale era stata individuata quale esercente il servizio di salvaguardia in regioni italiane tra cui il . Pt_1
Il Tribunale respingeva l'eccezione di incompetenza territoriale per erronea formulazione dell'eccezione non avendo analizzato gli altri fori concorrenti e comunque perché infondata risultando comunque applicabile il criterio del forum destinatae solutionis dal momento che il credito preteso era relativo a somma liquida, determinata o comunque determinabile ed esigibile.
Nel merito accertava che la fonte del credito doveva rinvenirsi nelle regole di cui al D.L: 73/07 poi convertito nella L.125/07, dovendosi distinguere i soggetti parte del rapporto, legale e convenzionale, richiamato dall'attore opponente, da quelli le cui prestazioni e obbligazioni trovano fonte in altro, diverso e autonomo titolo.
Seppur risulti che poi , poi abbiano erogato gratuitamente energia elettrica CP_2 CP_3 CP_3
a favore del in virtù delle regole dettate dal T.U. 1775/33 e delle convenzioni intervenute Parte_1 tra le parti, esse non possono trovare applicazione nei rapporti di altra origine legale riferibili al biennio 2017-2018 e sorti con Hera Comm.
Enel ed sarebbero soggetti distinti, concorrenti sul mercato, non soggetti ai meccanismi di CP_1 trasferimento delle obbligazioni come previsti dall'art. 2558 c.c., in virtù del principio di relatività di rapporti obbligatori, applicabili anche a fronte delle origini normativa della fonte dell'obbligazione contrattuale. Non vi sarebbe inoltre prova che sia acquirente, dell'azienda o di ramo di essa, di CP_1 CP_3 ed irrilevante risulterebbe il fatto che si avvalga della rete di (controllata da CP_1 Controparte_5
per la fornitura di energia, dal momento che i rapporti tra estranei ed esterni alla presente CP_3 controversia, con cui adempiere le proprie obbligazioni, non interessano la presente CP_1 controversia.
Ribadiva poi che la controversia non solo coinvolgeva un soggetto diverso da quello originariamente obbligato, ma neppure subentrato a quest'ultimo dal momento che si trattava di obblighi aventi autonoma fonte legale e dovendosi riconoscere la prevalenza della fonte legale intervenuta successivamente rispetto alla precedente fonte convenzionale;
infatti il rapporto instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel c.d. CP_1
Regime di salvaguardia, non aveva fonti convenzionali ma legale (D.L: 73/2007), con condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia con le modalità di calcolo stabilite da decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il rapporto obbligatorio cui fa riferimento era riferibile alla procedura concorsuale pubblica, ex art. 1 co. 4 D.L. 73/07, relativa al biennio 2017-2018, con aggiudicataria, per il , di Solo Pt_1 CP_1 nel caso in cui, si fosse aggiudicata la gara, sarebbe dovuto continuare ad essere tenuto il CP_3 regime di gratuità dell'erogazione sulla base della precedente convenzione intercorsa.
Appellava la sentenza il chiedendone la riforma e si costituiva in giudizio la appellata Parte_1 chiedendone la conferma.
Con ordinanza del 24-25.9.24 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dopo ampie argomentazioni non contenenti censure (pag. 1-16), l'appellante veniva
“finalmente…alla sentenza qui appellata” (pag. 17 appello) senza svolgere motivi di appello ma, di fatto, ritrascrivendola letteralmente e commentandola passo passo, rendendo l'appello ai limiti dell'ammissibilità e costringendo questa Corte a dove “interpretare” i motivi di appello attraverso una difficile ricostruzione. Parimenti incomprensibile l'inserimento del paragrafo n. 11 (pag. 23-23), volto soltanto ad elencare la corrispondenza intercorsa tra il , e le altre società, senza indicare alcun motivo di Parte_1 CP_1 censura relativamente all'esame della stessa da parte del Tribunale.
Passando quindi al merito dell'appello, col primo l'appellante sembra lamentarsi del fatto che il Tribunale non avrebbe valutato se “sussistano i presupposti (dettati dal D.L. 73/2007) per l'unilaterale automatico inserimento del nella “salvaguardia” (pag. 17) dal momento Parte_1 che esso godeva di gratuità della prestazione e quindi non fruiva in precedenza di tariffe agevolate o di regimi tariffari speciali: il tribunale avrebbe quindi arbitrariamente inserito nel regime di salvaguardia il . Parte_1
Il motivo come formulato è inammissibile. Controparte non ha mosso censura a quanto accertato dal tribunale in merito al fatto che “il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il CP_1 cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel c.d. Regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale, trovando fondamento nelle previsioni del D.L. 18 giugno 2007 n. 73 e sulla base di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia con le modalità di calcolo statuite dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, per tutti gli enti pubblici e le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero” (pag.5 sentenza) e che il sia “soggetto di diritto pubblico” (pag. 6 Parte_1 sentenza). Ecco quindi che il , quale ente pubblico, era inserito nella c.d. Salvaguardia. Parte_1
Il richiamo alla gratuità appare poi del tutto rilevante sulla base di quanto sotto verrà accertato. Col secondo motivo sembra lamentarsi del fatto che il Tribunale abbia affermato che “quale CP_1 esercente la salvaguardia- si limita a fornire il pod terminale” (pag. 18 appello) e quindi non sarebbe ad essa riferibile il regime di cui al R.D. 1775/1933 e le successive convenzioni a tutela della gratuità della prestazione, mentre ciò contrasterebbe con quanto già accertato da giurisprudenza della Corte d'Appello di Roma, secondo cui la produttrice dell'impianto idroelettrico non sarebbe destinataria dell'obbligo di fornitura gratuita ex lege, riguardando tale obbligo esclusivamente la società venditrice . CP_1
Anche detto motivo, per come formulato, è inammissibile, non avendo l'appellante mosso censura alcuna a quanto accertato dal Tribunale ovverosia che la giurisprudenza di merito dalla stessa richiamata “non può trovare applicazione nel caso in esame .... Considerato che, in tale occasione, le obbligazioni sorte dagli artt. 45 e 46 del R.D. 1775/1933 e pedisseque convenzioni erano comunque sostanzialmente riferibili al medesimo soggetto, prima poi Enel Energia s.p.a, CP_2 poi così potendosi configurare un rapporto di successione, ex latere creditoris, delle CP_4 persone giuridiche coinvolte. Anche la giurisprudenza citata da parte opponente nelle note conclusive, peraltro tardive, in quanto depositate il 14/2/2022 anziché entro il 7/2/22, non sembra infatti essere applicabile al caso di specie, atteso che si tratta di giudizi in cui la gratuità nell'obbligo a carico delle società erogatrici di energia elettrica discende da un vero e proprio fenomeno di successione dei soggetti erogatori di energia elettrica, anziché dell'applicabilità il regime di salvaguardia di cui alla legge n. 125/2007” (pag. 5 sentenza). L'appellante in alcun modo ha mosso censura al fatto che sia soggetto del tutto autonomo CP_1 rispetto a e successive società in qualche modo collegate alla stessa quali o CP_2 CP_3
con conseguente necessario applicazione del c.d. Regime di salvaguardia. CP_4 L'unica attività espletata da nei confronti del è quello di vendita al dettaglio;
CP_1 Parte_1 conseguentemente, in tal caso, rapporti di gratuità potrebbero eventualmente ricercarsi nel soggetto generatore dell'energia elettrica, non essendo essa concessionaria e quindi non essendo a lei applicabile il R.D. 1775/33.
Continuando nel commento della sentenza, senza svolgere specifici motivi di appello, la appellante si duole del fatto che il Tribunale avrebbe errato ove aveva affermato che il avrebbe Parte_1 dovuto cercare un altro fornitore sul mercato libero, perché ciò sarebbe espressamente escluso dalla stessa disciplina che ha introdotto la salvaguardia. In aggiunta avendo usufruito della gratuità della prestazione esso “in passato non è mai stato “associato ad alcun venditore” (la vendita presuppone necessariamente un corrispettivo), il che esclude possa venire ricondotto nel regime di salvaguardia” (pag. 18-19 appello). Anche detto motivo, per come formulato, è inammissibile dal momento che, indipendentemente dal fatto che vi potesse essere altro fornitore, quel che rileva è la non gratuità della prestazione tra CP_1 ed il e, pertanto, la soggezione di quest'ultimo al c.d. Regime di salvaguardia. Parte_1
Con ulteriore motivo, ancora richiamando la giurisprudenza di merito dalla stessa prodotta, l'appellante, afferma che ” anche ed ER (società citata in una delle sentenze allegate CP_1 dall'appellante) che non costituiscono imprese produttrici, ma che hanno in concreto effettuato quelle forniture al punto di consegna” (pag. 20 appello) avrebbero dovuto continuare a fornire gratuitamente l'energia elettrica “Perché non sussistono i presupposti per la “salvaguardia” (rivendicate invece dalle controparti) e non perché tale società siano succedute all'originale è obbligata (argomento neppure affrontato in quei giudizi). Abbiamo rimarcato piuttosto che le CP_3 società del gruppo (specie Enel Distribuzione, derivata da un ramo d'azienda della CP_3 capogruppo, responsabile dell'arbitrio inserimento nella “salvaguardia”) non potevano ignorare l'esistenza dell'obbligo e non potevano non esserne state informate dalla loro controllante” (pag. 21 appello). Il motivo, per come formulato, è inammissibile, non essendo stato in alcun modo contestato quanto accertato dal Tribunale in merito al fatto che la giurisprudenza apportata dall'appellante riguarda fattispecie diverse rispetto alla “ controversia sottoposta al vaglio di questo giudice, in quanto l'erogazione di energia elettrica di cui si discute è riferibile non solo a soggetto diverso da quello originariamente obbligato, ma neppure subentrato a quest'ultimo, trattandosi di obblighi aventi autonoma fonte legale e dovendosi riconoscere la prevalenza della fonte legale intervenuta successivamente rispetto alla precedente fonte convenzionale” (pag. 5 sentenza). E' evidente quindi che doveva essere contestata, circostanza non avvenuta, la prevalenza di una fonte rispetto all'altra e, solo a seguito di ciò, la successione eventuale nell'obbligo. E sul punto non può che condividersi quanto accertato dal Tribunale, ovverosia la mancata prova in merito all'esistenza di collegamento giuridico intercorrente tra e CP_1 CP_3
Svolge poi ulteriori disquisizioni, senza muovere censura e, come tali, del tutto irrilevanti, anche perché argomentazioni del tutto marginali in sentenza, in merito alla condizione di privilegio in cui si troverebbe il in caso non dovesse pagare la somministrazione di energia elettrica e alla Parte_1 mancata chiamata in causa di terzi (pag. 21 appello).
Concludendo quindi, sulla base della documentazione e dell'attività istruttoria, ad altro non può giungersi, stante anche le criptiche censure mosse dall'appellante, a confermare quanto accertato in sentenza in merito alla inapplicabilità dell'art. 45 R.D. 1775/1993 rispetto al regolamento sorto e definito dal D.L. 73/2007, visti i diversi soggetti coinvolti ed il regime di salvaguardia tra di loro applicabile.
Le spese di lite anche del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto anche della minima attività istruttoria espletata in questo grado.. Stante la reiezione dell'appello ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro avverso la sentenza del
[...] Controparte_1
Tribunale di Bologna n. 707/22 emessa il 18.3.22.
Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 11.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/12, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.1.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore