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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 04/10/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE DI PARMA
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. MO DI DE Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1202/2024 R.G. vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
LL GA del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore ricorrente e
, nato a [...] il [...] Controparte_1
convenuto contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Causa trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate da parte ricorrente, unica parte costituita, come da verbale di udienza del 23 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 19 aprile 2024 e iscritto a ruolo il seguente 22 aprile 2024
[...]
esponeva di avere intrattenuto una relazione sentimentale, anche di convivenza, Parte_1 con dall'anno 2002 al 9 gennaio 2023 e che dalla loro unione sono nati Controparte_1
(rispettivamente, il 26 giugno 2014 e il giorno 11 luglio 2020) i figli e . Per_1 Per_2
Allegava che la cessazione del rapporto era stata causata dal comportamento del convivente il quale, già responsabile in passato di agiti aggressivi, ingiuriosi e intimidatori, aveva reiterato nuovi contegni maltrattanti a decorrere dall'anno 2022.
La stessa ricorrente soggiungeva, peraltro, che le condotte insistenti e moleste, così come gli episodi aggressivi e minacciosi, avevano avuto protrazione anche in seguito alla propria decisione di porre termine al legame di coabitazione e ciò fino al culmine della vicenda più grave verificatasi il 22 gennaio 2024 (oggetto di denuncia-querela). Deduceva, inoltre, costante disinteresse di controparte per l'educazione dei minori e per un loro percorso di serena crescita.
Precisava, anzi, che, a seguito della propria decisione di porre fine al rapporto, lo stesso CP_1 aveva eletto il primogenito a valvola di sfogo delle sue frustrazioni e dei suoi risentimenti Per_1 per il fallimento della relazione, così da compromettere seriamente l'equilibrio del minore, da esporlo a conflitto di lealtà e da indurlo a reazioni incongrue al cospetto della figura materna.
In ragione delle premesse di fatto così compendiate, chiedeva emettersi in Parte_1 via urgente ordini di protezione – nelle forme dell'ordine di cessazione delle condotte pregiudizievoli e del divieto di avvicinamento ai congiunti e ai luoghi da essi frequentati – e provvedimenti indifferibili intesi a limitare le frequentazioni tra padre e figli nelle forme “protette” approntate dai Servizi Sociali.
Con riguardo agli ulteriori aspetti della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, la ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento c.d. “super-esclusivo” e la collocazione presso sé medesima dei figli minorenni, disciplinarsi con cautele le visite paterne e porsi a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione Controparte_1 di un importo mensile pari ad Euro 400,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Acquisita preliminarmente una relazione da parte dei competenti Servizi Sociali e sentita
[...]
all'udienza del 18 giugno 2024, con decreto depositato il seguente 23 giugno 2024 Parte_1 era ordinata a la cessazione delle condotte sprezzanti, offensive, minacciose e Controparte_1 anche verbalmente violente poste in essere in pregiudizio della ricorrente ed era conferito ampio incarico di monitoraggio e di sostegno familiare ai Servizi Sociali del territorio, incaricati tra l'altro di regolamentare e di vigilare sull'attuazione del più conforme programma di incontri e contatti “a distanza” tra padre e figli.
Intervenuto il Pubblico Ministero e ritualmente celebrato il procedimento secondo il rito unitario,
rilasciava nuovamente dichiarazioni all'udienza del 7 gennaio 2025 Parte_1
(allorquando, peraltro, era prodotta all'Ufficio nuova relazione di aggiornamento proveniente dai Servizi Sociali).
Dichiarata la contumacia di , con ordinanza riservata depositata in data 11 Controparte_1 gennaio 2025 erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti.
Il processo era quindi istruito con l'acquisizione di informazioni presso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate, mediante una nuova relazione (con allegati) redatta dai Servizi Sociali e con la produzione dei documenti richiesti a parte ricorrente.
All'udienza del 23 settembre 2025 rendeva nuove dichiarazioni e il suo Parte_1 difensore, rinunciando ai termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, precisava le conclusioni insistendo per l'accoglimento delle domande già formulate in atti e per la conferma delle condizioni vigenti.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Le sopravvenienze istruttorie hanno confermato la protrazione dei presupposti di fatto e la congruità delle valutazioni già poste a fondamento dei vigenti provvedimenti adottati in via temporanea e urgente (che qui debbono intendersi integralmente richiamate).
Del tuttora carenti sono rimasti i rapporti tra i genitori. si è distinta per un contegno rispettoso, puntuale e collaborante nei Parte_1 confronti dei Servizi Sociali e ha continuato ad essere il riferimento esclusivo nell'educazione, istruzione e cura dei figli minorenni.
Al contrario, ha continuato a mostrare una insufficiente adesione all'operato dei Controparte_1
Servizi, non ha ottemperato alle prescrizioni del Tribunale quanto a frequentazioni e modalità di gestione dei figli e nemmeno ha affrontato con serietà e impegno la sua problematica dedizione al consumo di sostanze stupefacenti (cfr. referto del Ser.D.P.).
Egli, inoltre, ha evidenziato nuovamente una scarsa attenzione per i bisogni dei figli, continuando a responsabilizzare in un gioco di disfunzionale alleanza sul fallimento dell'unione familiare, Per_1 mancando tuttavia di accompagnarlo nel percorso di sostegno psicoterapeutico individuale (in atto dal 2023), reiterando comportamenti irriguardosi e screditanti la figura materna e prestando una cura residuale per la secondogenita . Per_2
Gli effetti pregiudizievoli per i figli derivanti dalla separazione genitoriale risultano pertanto amplificati in conseguenza dell'atteggiamento incongruo tenuto da . Controparte_1
In particolare, il figlio , come il genitore, ha continuato a praticare comportamenti rabbiosi e Per_1 vendicativi nei confronti della madre, ha mostrato di non gradire le limitazioni imposte alle frequentazioni con il padre e nemmeno l'intervento dell'educatrice professionale, il contributo della psicologa, il monitoraggio dei Servizi Sociali e le imposizioni dell'Autorità giudiziaria.
Sussistono, allora, evidentemente i requisiti per confermare in questa sede la perpetuazione del vigente regime di affidamento di e alla madre . Per_1 Per_2 Parte_1
Sotto altro profilo, non v'è tuttora dubbio né contestazione alcuna che i suddetti minorenni debbano mantenere collocazione preferenziale presso la stessa ricorrente con la quale ora vivono in una nuova abitazione sita nel centro del paese di Corniglio.
In relazione alle frequentazioni con il padre, ancora, gli incontri periodici erano stati subordinati alla presenza e alla supervisione di soggetti terzi (nonni paterni), in ogni caso con la facoltà accordata ai Servizi Sociali competenti di apportare modifiche al calendario di massima indicato dal Tribunale, di dare esecuzione ad un intervento di educativa domiciliare presso l'abitazione di e, nell'eventualità, di dare corso ad un programma di incontri liberi senza Controparte_1 interventi di altre persone.
In esecuzione dell'ordinanza emessa il 7-11 gennaio 2025, dunque, gli incontri tra padre e figli – al di fuori delle frequentazioni incontrollate e non consentite verificatesi al domicilio dei nonni – hanno avuto luogo, a cadenze settimanali, unicamente con l'intervento di una educatrice professionale.
Come anticipato, i comportamenti inadeguati tenuti ripetutamente da (sul punto Controparte_1 si presti anche attenzione alla relazione dell'educatrice datata 9 settembre 2025) sarebbero tali da giustificare una sospensione degli incontri.
Tenuto conto del forte legame affettivo esistente tra e il padre, tuttavia, si condivide la Per_1 conclusione sostenuta dai Servizi Sociali alla cui stregua si ravvisano seri rischi di malessere nel minore in caso di forzoso allontanamento dalla figura paterna.
Va quindi confermato l'incarico agli stessi Servizi Sociali affinché proseguano nell'attività di presa in carico, monitoraggio e sostegno dei minori e del nucleo familiare. Ai fini d'interesse, si demanda ai Servizi la regolamentazione (per tempi e modalità, protette o anche libere) e l'esecuzione degli incontri e dei contatti tra padre e figli, in ciò compresa l'eventuale protrazione dell'intervento di educativa domiciliare.
In relazione, poi, al mantenimento della prole, è stato posto a carico di l'obbligo Controparte_1 di contribuire mediante la corresponsione di importi mensili pari ad Euro 400,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, in virtù delle esigenze dei minori come compendiate nel piano genitoriale offerto da parte ricorrente e rapportate alle loro età, della loro permanenza quasi esclusiva con la madre e della seguente ricostruzione delle risorse economiche delle parti:
“…la ricorrente svolge attività di collaborazione giornalistica e lavoro “a Parte_1 chiamata” presso un bar (cfr. cedolini paga, in atti).
Ella percepisce altresì canoni di locazione di un immobile di sua proprietà per importi pari ad Euro 250,00 al mese.
E' titolare di ulteriori fabbricati e terreni e i redditi dichiarati per l'anno d'imposta 2022 sono stati pari ad Euro 15.360,00.
Le movimentazioni documentate del suo conto corrente bancario attestano, d'altra parte, contenute disponibilità monetarie e la percezione di provvidenze a titolo di assegno unico universale per i figli nella misura ultima di Euro 376,20 al mese.
Ben poco si sa, invece, in merito alla posizione di il quale, nondimeno, ha riferito Controparte_1 Par agli assistenti sociali e agli operanti del T di svolgere attività autonoma di artigiano nel settore dell'edilizia e di essere tanto impegnato da non poter provvedere all'accudimento dei figli in misura soddisfacente…”.
ha documentato in seguito di avere dichiarato redditi netti pari ad Euro Parte_1
20.302,00, quanto all'anno d'imposta 2023, e redditi netti pari ad Euro 8.991,00 per l'anno 2024.
Le informazioni pervenute in merito alla posizione di sono sostanzialmente Controparte_1 neutre, nel senso che lo stesso convenuto non ha dichiarato redditi negli ultimi tre anni e nemmeno ha beneficiato di provvidenze assistenziali o previdenziali.
Nondimeno, i suoi impegni da piccolo imprenditore artigiano sono stati ripetutamente allegati come giustificazione alle mancate adesioni agli appuntamenti proposti dai Servizi Sociali.
Tenuto conto degli elementi così globalmente considerati, si ravvisa pertanto congrua ragione per confermare l'obbligo, già posto a carico di , di contribuire al mantenimento dei Controparte_1 figli e versando mensilmente alla madre un contributo – Per_1 Per_2 Parte_1 sostanzialmente orientato al minimo vitale – pari ad Euro 400,00 (Euro 200,00 per ogni figlio), soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie nei termini di cui alla seguente parte dispositiva.
Tanto si giustifica nuovamente anche alla stregua della convergente previsione per cui
[...]
continuerà a beneficiare dell'assegno unico universale per i figli. Parte_1
Considerato infine l'esito della lite, con la soccombenza nettamente prevalente del convenuto anche nella fase procedimentale urgente, questi deve essere condannato al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva svolta (cause di valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo: 1) dispone che, rispetto ai minorenni , nato il [...], e , Persona_3 Persona_4 nata il giorno 11 luglio 2020, la madre eserciterà in via esclusiva la Parte_1 responsabilità genitoriale anche sulle questioni di maggiore interesse per i figli, così comprese le domande di rilascio di documenti, anche d'identità validi per l'espatrio, le iscrizioni e le autorizzazioni scolastiche e la sottoposizione a visite mediche, a percorsi di sostegno psicoterapeutico, ovvero a interventi prescritti dalle competenti strutture sanitarie;
2) dispone che i suddetti minorenni mantengano collocazione preferenziale presso la madre;
3) conferma l'incarico ai Servizi Sociali affinché proseguano nell'attività di presa in carico, monitoraggio e sostegno dei minori e del nucleo familiare;
- demanda ai Servizi la regolamentazione (per tempi e modalità, protette o anche libere) e l'esecuzione degli incontri e dei contatti “a distanza” tra padre e figli, in ciò compresa l'eventuale protrazione dell'intervento di educativa domiciliare;
4) a decorrere dal 22 aprile 2024 pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli e mediante il versamento a , entro il Per_1 Per_2 Parte_1 giorno 10 di ogni mese, dell'importo pari ad Euro 400,00 (Euro 200,00 per ogni figlio), soggetto a rivalutazione monetaria secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ SC
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
5) dispone che l'assegno unico universale per i figli continui ad essere integralmente percepito dalla madre affidataria;
Pt_1 Parte_1
6) condanna al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali, liquidate in Euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi ai competenti Servizi Sociali (Unione Montana Appennino Parma Est).
Così deciso in Parma il 26 settembre 2025
Il Presidente est.
MO DI DE
TRIBUNALE DI PARMA
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. MO DI DE Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1202/2024 R.G. vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
LL GA del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore ricorrente e
, nato a [...] il [...] Controparte_1
convenuto contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Causa trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate da parte ricorrente, unica parte costituita, come da verbale di udienza del 23 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 19 aprile 2024 e iscritto a ruolo il seguente 22 aprile 2024
[...]
esponeva di avere intrattenuto una relazione sentimentale, anche di convivenza, Parte_1 con dall'anno 2002 al 9 gennaio 2023 e che dalla loro unione sono nati Controparte_1
(rispettivamente, il 26 giugno 2014 e il giorno 11 luglio 2020) i figli e . Per_1 Per_2
Allegava che la cessazione del rapporto era stata causata dal comportamento del convivente il quale, già responsabile in passato di agiti aggressivi, ingiuriosi e intimidatori, aveva reiterato nuovi contegni maltrattanti a decorrere dall'anno 2022.
La stessa ricorrente soggiungeva, peraltro, che le condotte insistenti e moleste, così come gli episodi aggressivi e minacciosi, avevano avuto protrazione anche in seguito alla propria decisione di porre termine al legame di coabitazione e ciò fino al culmine della vicenda più grave verificatasi il 22 gennaio 2024 (oggetto di denuncia-querela). Deduceva, inoltre, costante disinteresse di controparte per l'educazione dei minori e per un loro percorso di serena crescita.
Precisava, anzi, che, a seguito della propria decisione di porre fine al rapporto, lo stesso CP_1 aveva eletto il primogenito a valvola di sfogo delle sue frustrazioni e dei suoi risentimenti Per_1 per il fallimento della relazione, così da compromettere seriamente l'equilibrio del minore, da esporlo a conflitto di lealtà e da indurlo a reazioni incongrue al cospetto della figura materna.
In ragione delle premesse di fatto così compendiate, chiedeva emettersi in Parte_1 via urgente ordini di protezione – nelle forme dell'ordine di cessazione delle condotte pregiudizievoli e del divieto di avvicinamento ai congiunti e ai luoghi da essi frequentati – e provvedimenti indifferibili intesi a limitare le frequentazioni tra padre e figli nelle forme “protette” approntate dai Servizi Sociali.
Con riguardo agli ulteriori aspetti della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, la ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento c.d. “super-esclusivo” e la collocazione presso sé medesima dei figli minorenni, disciplinarsi con cautele le visite paterne e porsi a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione Controparte_1 di un importo mensile pari ad Euro 400,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Acquisita preliminarmente una relazione da parte dei competenti Servizi Sociali e sentita
[...]
all'udienza del 18 giugno 2024, con decreto depositato il seguente 23 giugno 2024 Parte_1 era ordinata a la cessazione delle condotte sprezzanti, offensive, minacciose e Controparte_1 anche verbalmente violente poste in essere in pregiudizio della ricorrente ed era conferito ampio incarico di monitoraggio e di sostegno familiare ai Servizi Sociali del territorio, incaricati tra l'altro di regolamentare e di vigilare sull'attuazione del più conforme programma di incontri e contatti “a distanza” tra padre e figli.
Intervenuto il Pubblico Ministero e ritualmente celebrato il procedimento secondo il rito unitario,
rilasciava nuovamente dichiarazioni all'udienza del 7 gennaio 2025 Parte_1
(allorquando, peraltro, era prodotta all'Ufficio nuova relazione di aggiornamento proveniente dai Servizi Sociali).
Dichiarata la contumacia di , con ordinanza riservata depositata in data 11 Controparte_1 gennaio 2025 erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti.
Il processo era quindi istruito con l'acquisizione di informazioni presso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate, mediante una nuova relazione (con allegati) redatta dai Servizi Sociali e con la produzione dei documenti richiesti a parte ricorrente.
All'udienza del 23 settembre 2025 rendeva nuove dichiarazioni e il suo Parte_1 difensore, rinunciando ai termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, precisava le conclusioni insistendo per l'accoglimento delle domande già formulate in atti e per la conferma delle condizioni vigenti.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Le sopravvenienze istruttorie hanno confermato la protrazione dei presupposti di fatto e la congruità delle valutazioni già poste a fondamento dei vigenti provvedimenti adottati in via temporanea e urgente (che qui debbono intendersi integralmente richiamate).
Del tuttora carenti sono rimasti i rapporti tra i genitori. si è distinta per un contegno rispettoso, puntuale e collaborante nei Parte_1 confronti dei Servizi Sociali e ha continuato ad essere il riferimento esclusivo nell'educazione, istruzione e cura dei figli minorenni.
Al contrario, ha continuato a mostrare una insufficiente adesione all'operato dei Controparte_1
Servizi, non ha ottemperato alle prescrizioni del Tribunale quanto a frequentazioni e modalità di gestione dei figli e nemmeno ha affrontato con serietà e impegno la sua problematica dedizione al consumo di sostanze stupefacenti (cfr. referto del Ser.D.P.).
Egli, inoltre, ha evidenziato nuovamente una scarsa attenzione per i bisogni dei figli, continuando a responsabilizzare in un gioco di disfunzionale alleanza sul fallimento dell'unione familiare, Per_1 mancando tuttavia di accompagnarlo nel percorso di sostegno psicoterapeutico individuale (in atto dal 2023), reiterando comportamenti irriguardosi e screditanti la figura materna e prestando una cura residuale per la secondogenita . Per_2
Gli effetti pregiudizievoli per i figli derivanti dalla separazione genitoriale risultano pertanto amplificati in conseguenza dell'atteggiamento incongruo tenuto da . Controparte_1
In particolare, il figlio , come il genitore, ha continuato a praticare comportamenti rabbiosi e Per_1 vendicativi nei confronti della madre, ha mostrato di non gradire le limitazioni imposte alle frequentazioni con il padre e nemmeno l'intervento dell'educatrice professionale, il contributo della psicologa, il monitoraggio dei Servizi Sociali e le imposizioni dell'Autorità giudiziaria.
Sussistono, allora, evidentemente i requisiti per confermare in questa sede la perpetuazione del vigente regime di affidamento di e alla madre . Per_1 Per_2 Parte_1
Sotto altro profilo, non v'è tuttora dubbio né contestazione alcuna che i suddetti minorenni debbano mantenere collocazione preferenziale presso la stessa ricorrente con la quale ora vivono in una nuova abitazione sita nel centro del paese di Corniglio.
In relazione alle frequentazioni con il padre, ancora, gli incontri periodici erano stati subordinati alla presenza e alla supervisione di soggetti terzi (nonni paterni), in ogni caso con la facoltà accordata ai Servizi Sociali competenti di apportare modifiche al calendario di massima indicato dal Tribunale, di dare esecuzione ad un intervento di educativa domiciliare presso l'abitazione di e, nell'eventualità, di dare corso ad un programma di incontri liberi senza Controparte_1 interventi di altre persone.
In esecuzione dell'ordinanza emessa il 7-11 gennaio 2025, dunque, gli incontri tra padre e figli – al di fuori delle frequentazioni incontrollate e non consentite verificatesi al domicilio dei nonni – hanno avuto luogo, a cadenze settimanali, unicamente con l'intervento di una educatrice professionale.
Come anticipato, i comportamenti inadeguati tenuti ripetutamente da (sul punto Controparte_1 si presti anche attenzione alla relazione dell'educatrice datata 9 settembre 2025) sarebbero tali da giustificare una sospensione degli incontri.
Tenuto conto del forte legame affettivo esistente tra e il padre, tuttavia, si condivide la Per_1 conclusione sostenuta dai Servizi Sociali alla cui stregua si ravvisano seri rischi di malessere nel minore in caso di forzoso allontanamento dalla figura paterna.
Va quindi confermato l'incarico agli stessi Servizi Sociali affinché proseguano nell'attività di presa in carico, monitoraggio e sostegno dei minori e del nucleo familiare. Ai fini d'interesse, si demanda ai Servizi la regolamentazione (per tempi e modalità, protette o anche libere) e l'esecuzione degli incontri e dei contatti tra padre e figli, in ciò compresa l'eventuale protrazione dell'intervento di educativa domiciliare.
In relazione, poi, al mantenimento della prole, è stato posto a carico di l'obbligo Controparte_1 di contribuire mediante la corresponsione di importi mensili pari ad Euro 400,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, in virtù delle esigenze dei minori come compendiate nel piano genitoriale offerto da parte ricorrente e rapportate alle loro età, della loro permanenza quasi esclusiva con la madre e della seguente ricostruzione delle risorse economiche delle parti:
“…la ricorrente svolge attività di collaborazione giornalistica e lavoro “a Parte_1 chiamata” presso un bar (cfr. cedolini paga, in atti).
Ella percepisce altresì canoni di locazione di un immobile di sua proprietà per importi pari ad Euro 250,00 al mese.
E' titolare di ulteriori fabbricati e terreni e i redditi dichiarati per l'anno d'imposta 2022 sono stati pari ad Euro 15.360,00.
Le movimentazioni documentate del suo conto corrente bancario attestano, d'altra parte, contenute disponibilità monetarie e la percezione di provvidenze a titolo di assegno unico universale per i figli nella misura ultima di Euro 376,20 al mese.
Ben poco si sa, invece, in merito alla posizione di il quale, nondimeno, ha riferito Controparte_1 Par agli assistenti sociali e agli operanti del T di svolgere attività autonoma di artigiano nel settore dell'edilizia e di essere tanto impegnato da non poter provvedere all'accudimento dei figli in misura soddisfacente…”.
ha documentato in seguito di avere dichiarato redditi netti pari ad Euro Parte_1
20.302,00, quanto all'anno d'imposta 2023, e redditi netti pari ad Euro 8.991,00 per l'anno 2024.
Le informazioni pervenute in merito alla posizione di sono sostanzialmente Controparte_1 neutre, nel senso che lo stesso convenuto non ha dichiarato redditi negli ultimi tre anni e nemmeno ha beneficiato di provvidenze assistenziali o previdenziali.
Nondimeno, i suoi impegni da piccolo imprenditore artigiano sono stati ripetutamente allegati come giustificazione alle mancate adesioni agli appuntamenti proposti dai Servizi Sociali.
Tenuto conto degli elementi così globalmente considerati, si ravvisa pertanto congrua ragione per confermare l'obbligo, già posto a carico di , di contribuire al mantenimento dei Controparte_1 figli e versando mensilmente alla madre un contributo – Per_1 Per_2 Parte_1 sostanzialmente orientato al minimo vitale – pari ad Euro 400,00 (Euro 200,00 per ogni figlio), soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie nei termini di cui alla seguente parte dispositiva.
Tanto si giustifica nuovamente anche alla stregua della convergente previsione per cui
[...]
continuerà a beneficiare dell'assegno unico universale per i figli. Parte_1
Considerato infine l'esito della lite, con la soccombenza nettamente prevalente del convenuto anche nella fase procedimentale urgente, questi deve essere condannato al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva svolta (cause di valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo: 1) dispone che, rispetto ai minorenni , nato il [...], e , Persona_3 Persona_4 nata il giorno 11 luglio 2020, la madre eserciterà in via esclusiva la Parte_1 responsabilità genitoriale anche sulle questioni di maggiore interesse per i figli, così comprese le domande di rilascio di documenti, anche d'identità validi per l'espatrio, le iscrizioni e le autorizzazioni scolastiche e la sottoposizione a visite mediche, a percorsi di sostegno psicoterapeutico, ovvero a interventi prescritti dalle competenti strutture sanitarie;
2) dispone che i suddetti minorenni mantengano collocazione preferenziale presso la madre;
3) conferma l'incarico ai Servizi Sociali affinché proseguano nell'attività di presa in carico, monitoraggio e sostegno dei minori e del nucleo familiare;
- demanda ai Servizi la regolamentazione (per tempi e modalità, protette o anche libere) e l'esecuzione degli incontri e dei contatti “a distanza” tra padre e figli, in ciò compresa l'eventuale protrazione dell'intervento di educativa domiciliare;
4) a decorrere dal 22 aprile 2024 pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli e mediante il versamento a , entro il Per_1 Per_2 Parte_1 giorno 10 di ogni mese, dell'importo pari ad Euro 400,00 (Euro 200,00 per ogni figlio), soggetto a rivalutazione monetaria secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ SC
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
5) dispone che l'assegno unico universale per i figli continui ad essere integralmente percepito dalla madre affidataria;
Pt_1 Parte_1
6) condanna al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali, liquidate in Euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi ai competenti Servizi Sociali (Unione Montana Appennino Parma Est).
Così deciso in Parma il 26 settembre 2025
Il Presidente est.
MO DI DE