Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 12/06/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. R.G. n. 744/2025 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale instaurato
DA
(C.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'assistenza dell'Avv. Alfonso Pascucci;
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/02/2025, e hanno Parte_1 Parte_2 rappresentato di aver avuto una relazione sentimentale intrattenuta per diversi anni, dalla quale sono nati a Trento in data 10/10/2019 i figli gemelli NI e;
che la detta Persona_1 relazione sentimentale si è conclusa da qualche tempo a causa di incomprensioni esistenti nella loro relazione di coppia e, pertanto, avendo deciso congiuntamente di interrompere la convivenza, non intendono addivenire ad una riconciliazione.
Con note scritte depositate in data 05.05.2025, in sostituzione dell'udienza di comparizione, entrambe le parti si sono riportate alle conclusioni congiunte di seguito riportate: “1) affido Pagina | 1
2) La Sig.ra avrà la facoltà – come deciso - di trasferire altrove la propria residenza e Pt_2 quella dei figli, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre.
3) Il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro che potranno portare Pt_1 variazioni di giorni ed ora, avrà la facoltà di tenere con sé i figli alternando le settimane:
Prima
Dal venerdì (ritiro fine scuola) al lunedì (entrata a scuola)
Mercoledì (ritiro dalla scuola) fino a dopo cena e rientro a casa della madre;
Seconda
- Dal mercoledì (ritiro fine scuola) fino al giovedì (inizio scuola);
4) Per quanto concerne le festività natalizie i minori potranno trascorrere alternativamente
(e compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori) un primo periodo dal primo giorno di vacanza sino al 30 sera presso un genitore e dal 30 sera sino al 6 gennaio, nonché la vigilia o S. Stefano, con l'altro genitore. Relativamente alle vacanze pasquali, anch'esse saranno suddivise metà per ciascuno tra i genitori, compatibilmente con le loro esigenze lavorative facendo sì che i figli possano alternativamente trascorrere un anno Pasqua con la madre e
Pasquetta con il padre e l'anno successivo viceversa.
5) FESTIVITÀ DA CALENDARIO: tutte le Festività da calendario e i correlati “ponti” scolastici (Ognissanti, 8 dicembre, carnevale, 25 aprile 1 maggio, 2 giugno, Santo Patrono,
Ferragosto) saranno trascorse dai minori per metà presso ciascun genitore. A tal fine, le parti, in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico, suddivideranno tra loro in maniera equilibrata le singole festività da considerarsi unitariamente, in modo da consentire ai minori di trascorrere ogni periodo/giorno di sospensione scolastica/ponte presso un genitore, evitando così di frammentare le singole festività/ponti, salvo diverso accordo tra i genitori.
6) In ordine alle vacanze estive, i genitori avranno la facoltà di trascorrere con i figli almeno
15 (quindici) giorni non consecutivi.
Pagina | 2 Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori, entro il 30 aprile di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative dei genitori.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i minori.
7) Il Sig. - legato ai mutui n. 000045171 e 445180556 contratti presso la Banca Pt_1 per il Trentino Alto Adige e per i quali dovrà sostituire l'attuale garante (Sig.ra con la Pt_2 di lui madre - si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli, la somma complessiva di € 200,00.- (euro duecento/00), da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare. Pt_2
8) Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte Pt_1 Pt_2 le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei due minori.
In particolare i ricorrenti recepiscono al riguardo le linee guida per la regolamentazione delle Contr modalità di mantenimento dei figli sottoscritto dal in data 29/11/2017:
Spese extra assegno obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione ma l'esibizione delle ricevute di pagamento:
libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privata;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquisto con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate e accordate in caso di non obbligatorietà od urgenza.
Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
a) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuola private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove furi sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di iscrizione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore ce lo utilizza;
Pagina | 3 viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura) corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese d'acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private.
c) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
allo scopo i genitori si impegnano a non sovraccaricare i figli minori con eccessive attività sportive ed extra scolastiche.
d) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia e) Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli
Rimborso al genitore anticipatario in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore,
a fronte di un formale richiesta scritta avanza dall'altro, tramite mail, pec o sms dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro- quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese delle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrete dalla richiesta.
Il nuovo assegno unico per il nucleo familiare, o qualsiasi altro contributo provinciale/statale, sarà attribuito, alla madre, salvo eventuali accordi intercorsi, di anno in anno, direttamente tra le parti che ne destinano il totale a favore della Sig.ra Pt_2
Le parti convengono sin d'ora che la detrazione fiscale per i figli a carico viene assegnata al 50% ciascuno, in conformità anche a successive modifiche legislative/tributarie, così come la detrazione delle spese straordinarie sostenute, salvo successivo diverso accordo tra loro.
Per quanto riguarda le spese fiscalmente deducibili dal reddito, la documentazione giustificativa richiesta dalle norme fiscali in vigore e future per fruire del beneficio fiscale dovrà necessariamente essere intestata al figlio che beneficia della spesa con obbligo di indicazione del codice fiscale del figlio stesso, nonché il relativo pagamento dovrà avvenire con mezzi di pagamento elettronici che permettono il tracciamento del pagamento stesso come richiesto sempre dalla normativa fiscale. L'eventuale perdita del beneficio fiscale sopra menzionato per inosservanza o dimenticanza da parte del genitore che ha gestito la spesa, comporterà che l'altro genitore sarà titolato al rimborso della propria parte della spesa al netto del recupero del beneficio fiscale perso.
Pagina | 4 9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
10) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.”
***
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti, provvede in conformità, atteso che le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in ordine alle modalità stabilite nelle conclusioni congiunte del 05.05.2025 rassegnate dalle parti, secondo cui i figli NI e vivranno con la madre nell'abitazione di quest'ultima, non contrasta con Per_1
l'interesse dei minori, né vi è motivo di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 337 bis e ss. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 04/06/2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Niccolò Cogliati Dezza dott.ssa Laura Di Bernardi
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