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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/11/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
RG 3273 / 2025
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO Tribunale Ordinario di Siena Divorzio Volontaria Giurisdizione congiunto -
Cessazione
effetti civili
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
IA Serrao Giudice
Giulia Capannoli Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per divorzio non contenzioso ex art. 4, co.16 legge 898/1970 iscritto al n. 3273 /2025 R.G. promosso da
, , elettivamente domiciliatA presso lo Parte_1 C.F._1
Studio dell'Avv.SCALABRINI ROBERTO , Indirizzo Telematico , che la rappresenta e difende, Ricorrente
CON
, elettivamente domiciliato e Controparte_1 C.F._2 rappresentato come sopra, Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI Pubblico Ministero: atti trasmessi il 30 settembre 2025. Ricorrenti: “voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Colle di Val d'Elsa (Si) al n.14 P.2 S. A ufficio 1 anno 2019 tra i signori alle seguenti Parte_2
CONDIZIONI 1) Affidare i figli minori ad entrambi i genitori in modo da realizzare al meglio il diritto
Pagina 1 della prole a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi;
2) Disporre che i figli mantengano la residenza presso l'abitazione della madre, sebbene i predetti minori siano da intendersi domiciliati di fatto presso entrambi i genitori, con pari opportunità di frequentazione e permanenza presso ciascun genitore.
3) Disporre che i bambini pernottino da ciascun genitore a settimane alternate (dal lunedì pomeriggio al successivo lunedì mattina quando verranno condotti a scuola) con possibilità per l'altro di godere di ampi diritti di visita, da individuarsi, salvo diverso accordo, nel pomeriggio del martedì fino all'ora di cena e nel giovedì dall'uscita dal lavoro e fino al successivo venerdì mattina quando condurrà i figli a scuola.
4) Disporre che, salvo diverso accordo, durante le festività natalizie, indipendentemente dalla disposta alternanza settimanale, i figli trascorrano, ad anni alterni, la Vigilia di Natale e Santo Stefano con un genitore ed il giorno di Natale e quello di Capodanno presso l'altro. Lo stesso dicasi per il giorno di Pasqua ed il successivo giorno di lunedì dell'Angelo (Pasquetta).
5) Disporre che durante il periodo estivo i bambini possano trascorrere con ciascun genitore un periodo continuativo di vacanza di almeno due settimane;
6) Disporre che, stanti le attuali condizioni reddituali della sig.ra Parte_1
(i.e. contratto di apprendistato con scadenza al 31.12.2025) il sig. Controparte_1 contribuisca al mantenimento dei figli indirettamente, mediante versamento alla sig.ra della somma di € 300,00= mensili (i.e. € 150,00= per ciascuno), Pt_1 importo da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, e che l'assegno unico ed universale (pari ad € 400,00= mensili) sia attribuito nella misura del 100% alla sig.ra Parte_1
[...]
7) Disporre che le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli gravino nella misura del 50% su ciascun genitore e che siano determinate e disciplinate secondo quanto già previsto negli accordi di separazione cui le parti fanno espresso rinvio;
8) Dichiarare che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e che quindi nessuno dovrà contribuire al mantenimento dell'altro.
9) Le parti si impegnano fin d'ora a prestare reciproco consenso al rilascio del passaporto e di altra documentazione valida per l'espatrio nonché a prestare reciproco consenso richiesto dalle autorità competenti per il rilascio e il rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio in favore dei figli.
10) In ogni caso eventuali gite all'estero dei figli minori dovranno essere previamente concordate tra i genitori o, in caso di mancato accordo, autorizzate dal Giudice
Tutelare”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento ritenuta la propria competenza in ragione della residenza dei coniugi, attestata dai certificati depositati dalle parti, emessi in data prossima al deposito del ricorso rilevato che entrambi i coniugi hanno insistito nelle loro conclusioni e non hanno rinunciato al ricorso
Pagina 2 rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio con rito concordatario regolarmente trascritto nel comune di Colle di Val d'Elsa
rilevato che è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi tramite sentenza irrevocabile rilevato che sono decorsi sei mesi dalla scadenza del termine per la comparizione tramite note scritte nella fase di separazione personale rilevato che non è stata eccepita l'interruzione della separazione,
rilevato che dal matrimonio sono nati figli rispetto a cui le relative pattuizioni risultano rispettose della normativa in materia rilevato che non vi è domanda di conservazione del cognome ai sensi dell'art. 5, co.3 legge 898/1970 considerato che, trattandosi di ricorso congiunto, non occorre provvedere sulle spese processuali;
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, secondo le condizioni sopra specificate visti gli artt. 4 e 5 legge 898/1970 pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio dei ricorrenti celebrato in data 31/8/2019 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Colle di Val d'Elsa al n. 14 parte II serie A Uff. I dello stesso anno . visti gli artt. 49, co.1 lettera G e 63, co.2 lettera G, 68 co.3 lettera B, 69 lettera D DPR 396/2000 ordina ai competenti Ufficiali dello stato civile di annotare la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e di trascriverla nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000 visto l'art. 10 legge 898/1970 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396. Così deciso oggi in Siena, 25/11/2025 Il Presidente estensore Paolo Bernardini
Pagina 3
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO Tribunale Ordinario di Siena Divorzio Volontaria Giurisdizione congiunto -
Cessazione
effetti civili
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
IA Serrao Giudice
Giulia Capannoli Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per divorzio non contenzioso ex art. 4, co.16 legge 898/1970 iscritto al n. 3273 /2025 R.G. promosso da
, , elettivamente domiciliatA presso lo Parte_1 C.F._1
Studio dell'Avv.SCALABRINI ROBERTO , Indirizzo Telematico , che la rappresenta e difende, Ricorrente
CON
, elettivamente domiciliato e Controparte_1 C.F._2 rappresentato come sopra, Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI Pubblico Ministero: atti trasmessi il 30 settembre 2025. Ricorrenti: “voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Colle di Val d'Elsa (Si) al n.14 P.2 S. A ufficio 1 anno 2019 tra i signori alle seguenti Parte_2
CONDIZIONI 1) Affidare i figli minori ad entrambi i genitori in modo da realizzare al meglio il diritto
Pagina 1 della prole a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi;
2) Disporre che i figli mantengano la residenza presso l'abitazione della madre, sebbene i predetti minori siano da intendersi domiciliati di fatto presso entrambi i genitori, con pari opportunità di frequentazione e permanenza presso ciascun genitore.
3) Disporre che i bambini pernottino da ciascun genitore a settimane alternate (dal lunedì pomeriggio al successivo lunedì mattina quando verranno condotti a scuola) con possibilità per l'altro di godere di ampi diritti di visita, da individuarsi, salvo diverso accordo, nel pomeriggio del martedì fino all'ora di cena e nel giovedì dall'uscita dal lavoro e fino al successivo venerdì mattina quando condurrà i figli a scuola.
4) Disporre che, salvo diverso accordo, durante le festività natalizie, indipendentemente dalla disposta alternanza settimanale, i figli trascorrano, ad anni alterni, la Vigilia di Natale e Santo Stefano con un genitore ed il giorno di Natale e quello di Capodanno presso l'altro. Lo stesso dicasi per il giorno di Pasqua ed il successivo giorno di lunedì dell'Angelo (Pasquetta).
5) Disporre che durante il periodo estivo i bambini possano trascorrere con ciascun genitore un periodo continuativo di vacanza di almeno due settimane;
6) Disporre che, stanti le attuali condizioni reddituali della sig.ra Parte_1
(i.e. contratto di apprendistato con scadenza al 31.12.2025) il sig. Controparte_1 contribuisca al mantenimento dei figli indirettamente, mediante versamento alla sig.ra della somma di € 300,00= mensili (i.e. € 150,00= per ciascuno), Pt_1 importo da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, e che l'assegno unico ed universale (pari ad € 400,00= mensili) sia attribuito nella misura del 100% alla sig.ra Parte_1
[...]
7) Disporre che le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli gravino nella misura del 50% su ciascun genitore e che siano determinate e disciplinate secondo quanto già previsto negli accordi di separazione cui le parti fanno espresso rinvio;
8) Dichiarare che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e che quindi nessuno dovrà contribuire al mantenimento dell'altro.
9) Le parti si impegnano fin d'ora a prestare reciproco consenso al rilascio del passaporto e di altra documentazione valida per l'espatrio nonché a prestare reciproco consenso richiesto dalle autorità competenti per il rilascio e il rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio in favore dei figli.
10) In ogni caso eventuali gite all'estero dei figli minori dovranno essere previamente concordate tra i genitori o, in caso di mancato accordo, autorizzate dal Giudice
Tutelare”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento ritenuta la propria competenza in ragione della residenza dei coniugi, attestata dai certificati depositati dalle parti, emessi in data prossima al deposito del ricorso rilevato che entrambi i coniugi hanno insistito nelle loro conclusioni e non hanno rinunciato al ricorso
Pagina 2 rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio con rito concordatario regolarmente trascritto nel comune di Colle di Val d'Elsa
rilevato che è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi tramite sentenza irrevocabile rilevato che sono decorsi sei mesi dalla scadenza del termine per la comparizione tramite note scritte nella fase di separazione personale rilevato che non è stata eccepita l'interruzione della separazione,
rilevato che dal matrimonio sono nati figli rispetto a cui le relative pattuizioni risultano rispettose della normativa in materia rilevato che non vi è domanda di conservazione del cognome ai sensi dell'art. 5, co.3 legge 898/1970 considerato che, trattandosi di ricorso congiunto, non occorre provvedere sulle spese processuali;
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, secondo le condizioni sopra specificate visti gli artt. 4 e 5 legge 898/1970 pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio dei ricorrenti celebrato in data 31/8/2019 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Colle di Val d'Elsa al n. 14 parte II serie A Uff. I dello stesso anno . visti gli artt. 49, co.1 lettera G e 63, co.2 lettera G, 68 co.3 lettera B, 69 lettera D DPR 396/2000 ordina ai competenti Ufficiali dello stato civile di annotare la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e di trascriverla nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000 visto l'art. 10 legge 898/1970 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396. Così deciso oggi in Siena, 25/11/2025 Il Presidente estensore Paolo Bernardini
Pagina 3